TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 04/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1007 / 2024
Il Giudice designato AL IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2024, parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1 richiesta (handicap con connotazione di gravità) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Disposta la integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria alla luce della nuova documentazione medica prodotta ex art. 149 disp. att. c.p.c., all'udienza cartolare del
3.07.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La domanda della parte ricorrente non è fondata e non può trovare accoglimento.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che CP_1 subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del
1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass.
n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”. Tanto premesso deve rilevarsi che con un unico motivo di opposizione parte ricorrente ha censurato l'operato del CTU poiché “il Ctu ha valutato riduttivamente le patologie riscontrate in capo al periziando e non né ha per nulla valutate alcune descrivendo un quadro diagnostico molto meno grave di quello da cui risulta affetta realmente la ricorrente”: trattasi di censura generica pertanto inammissibile.
Il CTU medico-legale, nominato nella fase sommaria (dr. ), ha ritenuto che il Persona_1 periziando sia affetta da “marcata artrosi diffusa del rachide lombare con scoliosi destro-convessa, delordosi lodiscopatia L4-L5-S1. Protrusioediscale D1-D12 a discreto impegno funzionale.
Pregressa gastrectonmia sub totale per emorragia da ulcera gastrica, ernia di Schmorl lombare.
Pregresso intervento di tenolisi dell'estensore breve dell'alluce. Postumi M. Do Dequervain Mano
DX Morbo di GK e RT trattato nel 1944”.
L'accertato stato invalidante non determina a parere del CTU il riconoscimento di portatore di
Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L.104/1992.
Alle medesime conclusioni giunge il nominato CTU, dopo aver integrato il proprio elaborato peritale con nuova documentazione medica, acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Il nominato CTU ha infatti constatato che “in considerazione del quadro clinico-strumentale è stata ottimizzata la terapia farmacologica, con miglioramento del quadro clinico pressorio e respiratorio. Paziente asintomatico ed il buon compenso emodinamico”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, avendo il nominato CTU adeguatamente motivato in relazione alla non sussistenza delle condizioni medico-legali valutando correttamente tutta la documentazione allegata al presente giudizio.
La domanda deve quindi essere disattesa.
Irrilevante poi appare la richiesta, effettuata in limine litis solo nelle note di trattazione per l'udienza del 3.07.2025 di sostituzione del nominato CTU per una non meglio precisata “incomprensione di carattere privato e personale insorte con tra il ricorrente ed il dott. ”: in primo Persona_1 luogo tale incomprensione non è mai stata rappresentata dal difensore della parte nel corso del giudizio, né, tantomeno, nella udienza del 15.05.2025, fissata appositamente in presenza (leggendo gli atti appare, semmai, che alcune incomprensioni siano intercorse tra il legale della parte ricorrente ed il nominato CTU); in secondo luogo la parte è decaduta dalla presentazione di eventuale istanza di ricusazione, apparendo quindi tale deduzione un maldestro tentativo di ottenere la sostituzione del nominato CTU unicamente in ragione dell'esito non favorevole della perizia espletata. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (istruzione preventiva per la fase di accertamento tecnico euro 830,00 applicata la riduzione del 20% in ragione della difesa ex art. 417 bis c.p.c./ cause di previdenza per la fase di opposizione euro 2.697,00 per tutte le fasi del giudizio – valore della causa 5.201-26.000) come in dispositivo in rapporto ad entrambe le fasi del procedimento, in assenza di specifica dichiarazione di irripetibilità.
CP_ Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite per entrambe le fasi che liquida in euro
3.527,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Cassino il 4 luglio 2025
Il Giudice
AL IE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1007 / 2024
Il Giudice designato AL IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1007 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv.to D'AMBROSIO RENATO;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.04.2024, parte ricorrente – contestando le risultanze dell'elaborato peritale del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - ha convenuto in giudizio l' chiedendo accertarsi il suo diritto alla prestazione assistenziale CP_1 richiesta (handicap con connotazione di gravità) fin dalla data della domanda amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' il quale contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Disposta la integrazione della CTU medico legale effettuata in esito alla fase sommaria alla luce della nuova documentazione medica prodotta ex art. 149 disp. att. c.p.c., all'udienza cartolare del
3.07.2025 la causa veniva decisa nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La domanda della parte ricorrente non è fondata e non può trovare accoglimento.
Dopo rituale contestazione delle risultanze della ctu espletata in procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva ricorso in esame per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di legge ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
La domanda giudiziale è proponibile ai sensi dell'art. 42 terzo comma D.L. 30.9.2003 n. 269
(convertito nella legge 326/03) in quanto il ricorso è stato depositato nei sei mesi successivi alla comunicazione del verbale di visita.
Quanto alla legittimazione passiva processuale essa spetta all' poiché il ricorso è successivo al CP_1
1.4.07 (DPCM 30.3.2007 in attuazione art. 10 d.l. 203/05 conv. con L. n. 248/05, , che CP_1 subentra al Ministero dell'economia e finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del
1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data).
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
De altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav.
Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn.
23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (Cfr. ex plurimis, Cass.
n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020;
Cass. n. 1405 del 2021)”. Tanto premesso deve rilevarsi che con un unico motivo di opposizione parte ricorrente ha censurato l'operato del CTU poiché “il Ctu ha valutato riduttivamente le patologie riscontrate in capo al periziando e non né ha per nulla valutate alcune descrivendo un quadro diagnostico molto meno grave di quello da cui risulta affetta realmente la ricorrente”: trattasi di censura generica pertanto inammissibile.
Il CTU medico-legale, nominato nella fase sommaria (dr. ), ha ritenuto che il Persona_1 periziando sia affetta da “marcata artrosi diffusa del rachide lombare con scoliosi destro-convessa, delordosi lodiscopatia L4-L5-S1. Protrusioediscale D1-D12 a discreto impegno funzionale.
Pregressa gastrectonmia sub totale per emorragia da ulcera gastrica, ernia di Schmorl lombare.
Pregresso intervento di tenolisi dell'estensore breve dell'alluce. Postumi M. Do Dequervain Mano
DX Morbo di GK e RT trattato nel 1944”.
L'accertato stato invalidante non determina a parere del CTU il riconoscimento di portatore di
Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 del L.104/1992.
Alle medesime conclusioni giunge il nominato CTU, dopo aver integrato il proprio elaborato peritale con nuova documentazione medica, acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.
Il nominato CTU ha infatti constatato che “in considerazione del quadro clinico-strumentale è stata ottimizzata la terapia farmacologica, con miglioramento del quadro clinico pressorio e respiratorio. Paziente asintomatico ed il buon compenso emodinamico”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, avendo il nominato CTU adeguatamente motivato in relazione alla non sussistenza delle condizioni medico-legali valutando correttamente tutta la documentazione allegata al presente giudizio.
La domanda deve quindi essere disattesa.
Irrilevante poi appare la richiesta, effettuata in limine litis solo nelle note di trattazione per l'udienza del 3.07.2025 di sostituzione del nominato CTU per una non meglio precisata “incomprensione di carattere privato e personale insorte con tra il ricorrente ed il dott. ”: in primo Persona_1 luogo tale incomprensione non è mai stata rappresentata dal difensore della parte nel corso del giudizio, né, tantomeno, nella udienza del 15.05.2025, fissata appositamente in presenza (leggendo gli atti appare, semmai, che alcune incomprensioni siano intercorse tra il legale della parte ricorrente ed il nominato CTU); in secondo luogo la parte è decaduta dalla presentazione di eventuale istanza di ricusazione, apparendo quindi tale deduzione un maldestro tentativo di ottenere la sostituzione del nominato CTU unicamente in ragione dell'esito non favorevole della perizia espletata. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (istruzione preventiva per la fase di accertamento tecnico euro 830,00 applicata la riduzione del 20% in ragione della difesa ex art. 417 bis c.p.c./ cause di previdenza per la fase di opposizione euro 2.697,00 per tutte le fasi del giudizio – valore della causa 5.201-26.000) come in dispositivo in rapporto ad entrambe le fasi del procedimento, in assenza di specifica dichiarazione di irripetibilità.
CP_ Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono state poste a definitivo carico dell'
p.q.m.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite per entrambe le fasi che liquida in euro
3.527,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute.
Così deciso in Cassino il 4 luglio 2025
Il Giudice
AL IE