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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4510/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Valtournanche (AO), Frazione Breuil-Cervinia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Davide Zoppi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]9 Sc. B, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il 15/12/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli minori che, sebbene non espressamente previsto, rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e condivisione delle decisioni per i figli (17 anni) ed (16 anni); Per_1 Per_2
2) la casa coniugale sita in Genova alla Via Alessandro Rimassa n. 51 sc. B int. 9, di proprietà del sig. sarà assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto e al Pt_1 Parte_2 box pertinenziale, in cui Ella conviverà con i propri figli ed e ciò sino Per_2 Per_1
all'indipendenza economica degli stessi. Il Sig. ha già trasferito altrove la Parte_1 propria residenza prelevando i propri effetti personali fatta eccezioni per gli arredi che costituiscono il vano studio del marito che verranno ritirati non appena possibile.
3) Il sig. sosterrà tutte le spese relative alle utenze ed all'amministrazione ordinaria Pt_1 della casa coniugale assegnata al coniuge;
4) Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) lordi, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat a far data dall'anno successivo alla sentenza di omologa del presente ricorso, tale importo verrà bonificato all'
IBAN che gli verrà comunicato dalla moglie con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
5) il marito corrisponderà alla moglie, a mezzo bonifico bancario , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo del mantenimento per i figli ed , la somma mensile Per_2 Per_1 di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascun figlio, con rivalutazione ISTAT annuale,
a far data dall'anno successivo alla sentenza di omologa del presente ricorso, fino a quando non saranno economicamente indipendenti, oltre il 100% delle spese straordinarie avuto riguardo al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Genova (verbale della riunione del
15.09.2016); in conseguenza dell'effettivo regime di contribuzione al mantenimento dei figli, ai fini fiscali i coniugi separandi sono d'accordo nel considerare i figli interamente a carico del NO;
viene altresì stabilito che il diritto alla detrazione delle spese Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli competerà esclusivamente al NO;
a tal fine Parte_1
tutti i giustificativi di spesa dovranno essere intestate al medesimo NO o ai Parte_1 figli con annotazione che la spesa è al 100% a carico di Parte_1 6) che il sig. sosterà interamente il costo dei tutor incaricati di aiutare entrambi i figli Pt_1
nello studio fino al termine del percorso di studio della scuola secondaria superiore;
il pagamento dei Tutor verrà effettuato direttamente a mani della Sig.ra a seguito di Pt_2
presentazione di idonea ricevuta.
7) Il Sig. sosterrà in via esclusiva il costo degli psicologi per entrambi i figli fino a Pt_1
quando questi ne avranno bisogno;
il pagamento verrà effettuato in via diretta dal Sig. Pt_1
a seguito di invio di idonea fattura da parte dei medesimi sanitari;
le lezioni di canto di Per_2
nonché, a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Genova VI Sez. , il costo delle attività sportive sia di che di per un massimo Per_2 Per_1 di due sport per ogni figlio verranno rimborsata alla Sig.ra a seguito di Pt_2
presentazione di idonea documentazione fiscale;
tutte le spese anticipate dalla Sig.ra Pt_1 per i figli, che verranno di poi rimborsate dal padre, dovranno essere effettuate con pagamento tracciato (bonifico o carta credito ) e ciò ai fini della deducibilità fiscale ad eccezione degli attuali Tutor.
8) il marito ha già trasferito in favore della moglie la proprietà dell'autovettura Mercedes
Tg. GD 205 DD intestata alla soc. a titolo gratuito (prezzo simbolico € 1,00); CP_2
a seguito di detto trasferimento di proprietà i costi dell'autovettura Mercedes Tg. GD 205
DD saranno integralmente a carico della sig.ra (a titolo esemplificativo e non Pt_2 esaustivo: assicurazione, bollo, tagliando ed ogni riparazione ivi compreso il cambio gomme);
9) I figli ed avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna Per_1 Persona_3 ed avranno la massima libertà di frequentazione con il padre avuto riguardo ai loro impegni scolastici, ludici e sportivi conciliando il tutto con gli impegni lavorativi del padre;
10) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 97, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Valeria Ardoino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Valtournanche (AO), Frazione Breuil-Cervinia, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Davide Zoppi (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._2 come da procura in atti e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]9 Sc. B, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Dell'Armi (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 21/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Santa Margherita Ligure (GE) il 15/12/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse dei figli minori che, sebbene non espressamente previsto, rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e condivisione delle decisioni per i figli (17 anni) ed (16 anni); Per_1 Per_2
2) la casa coniugale sita in Genova alla Via Alessandro Rimassa n. 51 sc. B int. 9, di proprietà del sig. sarà assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto e al Pt_1 Parte_2 box pertinenziale, in cui Ella conviverà con i propri figli ed e ciò sino Per_2 Per_1
all'indipendenza economica degli stessi. Il Sig. ha già trasferito altrove la Parte_1 propria residenza prelevando i propri effetti personali fatta eccezioni per gli arredi che costituiscono il vano studio del marito che verranno ritirati non appena possibile.
3) Il sig. sosterrà tutte le spese relative alle utenze ed all'amministrazione ordinaria Pt_1 della casa coniugale assegnata al coniuge;
4) Il marito corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) lordi, da rivalutarsi annualmente ex indici Istat a far data dall'anno successivo alla sentenza di omologa del presente ricorso, tale importo verrà bonificato all'
IBAN che gli verrà comunicato dalla moglie con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
5) il marito corrisponderà alla moglie, a mezzo bonifico bancario , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo del mantenimento per i figli ed , la somma mensile Per_2 Per_1 di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per ciascun figlio, con rivalutazione ISTAT annuale,
a far data dall'anno successivo alla sentenza di omologa del presente ricorso, fino a quando non saranno economicamente indipendenti, oltre il 100% delle spese straordinarie avuto riguardo al Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Genova (verbale della riunione del
15.09.2016); in conseguenza dell'effettivo regime di contribuzione al mantenimento dei figli, ai fini fiscali i coniugi separandi sono d'accordo nel considerare i figli interamente a carico del NO;
viene altresì stabilito che il diritto alla detrazione delle spese Parte_1 sostenute nell'interesse dei figli competerà esclusivamente al NO;
a tal fine Parte_1
tutti i giustificativi di spesa dovranno essere intestate al medesimo NO o ai Parte_1 figli con annotazione che la spesa è al 100% a carico di Parte_1 6) che il sig. sosterà interamente il costo dei tutor incaricati di aiutare entrambi i figli Pt_1
nello studio fino al termine del percorso di studio della scuola secondaria superiore;
il pagamento dei Tutor verrà effettuato direttamente a mani della Sig.ra a seguito di Pt_2
presentazione di idonea ricevuta.
7) Il Sig. sosterrà in via esclusiva il costo degli psicologi per entrambi i figli fino a Pt_1
quando questi ne avranno bisogno;
il pagamento verrà effettuato in via diretta dal Sig. Pt_1
a seguito di invio di idonea fattura da parte dei medesimi sanitari;
le lezioni di canto di Per_2
nonché, a parziale modifica di quanto previsto nel Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Genova VI Sez. , il costo delle attività sportive sia di che di per un massimo Per_2 Per_1 di due sport per ogni figlio verranno rimborsata alla Sig.ra a seguito di Pt_2
presentazione di idonea documentazione fiscale;
tutte le spese anticipate dalla Sig.ra Pt_1 per i figli, che verranno di poi rimborsate dal padre, dovranno essere effettuate con pagamento tracciato (bonifico o carta credito ) e ciò ai fini della deducibilità fiscale ad eccezione degli attuali Tutor.
8) il marito ha già trasferito in favore della moglie la proprietà dell'autovettura Mercedes
Tg. GD 205 DD intestata alla soc. a titolo gratuito (prezzo simbolico € 1,00); CP_2
a seguito di detto trasferimento di proprietà i costi dell'autovettura Mercedes Tg. GD 205
DD saranno integralmente a carico della sig.ra (a titolo esemplificativo e non Pt_2 esaustivo: assicurazione, bollo, tagliando ed ogni riparazione ivi compreso il cambio gomme);
9) I figli ed avranno collocazione prevalente presso l'abitazione materna Per_1 Persona_3 ed avranno la massima libertà di frequentazione con il padre avuto riguardo ai loro impegni scolastici, ludici e sportivi conciliando il tutto con gli impegni lavorativi del padre;
10) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2001, Numero 97, Parte II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Valeria Ardoino