Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 01658/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2051 del 2024, proposto da
AT Di LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Orlando, Sebastiano Ghirlanda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza n. 438 del 19 febbraio 2015, emessa dal Giudice di Pace di Messina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Messina ha accertato la responsabilità del Comune di Messina per i danni da sinistro stradale riportati dal mezzo di proprietà dell’odierno ricorrente, ed ha condannato il Comune al pagamento, in favore del Sig. Di LO, della somma di € 2.045,60, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre le spese di CTU “ivi compreso l’acconto di €.400,00 sull’onorario, già versato e che dovrà essere rimborsato all’attore”, oltre spese legali liquidate in complessivi € 1.205,00 oltre IVA e CPA.
Il Comune di Messina non si è costituito in giudizio.
All’udienza camerale del 22 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso per esecuzione del giudicato è fondato.
Risulta dalla documentazione versata in atti che:
- la predetta sentenza è passata in giudicato, giusta attestazione del 19 aprile 2022, in atti (doc. n. 2);
- la stessa è stata notificata al Comune intimato in forma esecutiva in data 29.06.2015 presso la sede comunale;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe risultano, allo stato, non avere ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata;
Ritenuto, pertanto, che:
- il ricorso in esame debba essere accolto e, per l’effetto, in ottemperanza dell’azionato titolo esecutivo, debba ordinarsi al Comune di Messina di provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni - decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza - delle somme alla stessa spettanti per effetto del giudicato in epigrafe;
- per il caso di ulteriore inadempienza, debba nominarsi fin da ora un Commissario ad acta, che il Collegio individua nel Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato, fin d’ora autorizzandolo, nel caso di suo insediamento ed ove fosse necessario per l’espletamento dell’incarico, all’uso del mezzo proprio, fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo.
- le spese di lite debbano seguire la soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, al Comune intimato di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando al predetto Comune termine di giorni 60 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia; b) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso tale Dipartimento in possesso delle competenze professionali idonee all’espletamento dell’incarico, perché provveda, entro giorni 60 dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza, con spese a carico del Comune intimato, fin d’ora autorizzandolo, nel caso di suo insediamento ed ove fosse necessario per l’espletamento dell’incarico, all’uso del mezzo proprio, fermo restando l’esonero di ogni responsabilità di questo TAR riguardo l’utilizzo di tale mezzo; c) condanna il Comune intimato al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO