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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1735/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Basilico ed Eleonora Angela Verdelli, presso cui è stato eletto domicilio in
Ceriano Laghetto, via A. Volta n. 70, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice, RT P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Raffaele Zurlo ed Andrea
[...] P.IVA_2
Ornati, presso cui è stato eletto domicilio in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani
n. 170, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 22.11.2024): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere: In via preliminare:
Si richiede di voler dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo n°
4383/2022 pubblicato in data 07.12.2022 dal Tribunale di Monza in persona del giudice dott.ssa Carmen Arcellaschi per mancanza di idonea prova ex art. 634
c.p.c. Nel merito
Accogliere la presente opposizione richiamando tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 4383/20220 pubblicato in data 07.12.2022 dal Tribunale di Monza in persona del Giudice dott.ssa Carmen
Arcellaschi, ad istanza della società per mezzo del suo procuratore RT
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Controparte_3 e notificato in data 07.01.2023 in quanto le pretese azionate con il
[...] ricorso monitorio sono del tutto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Per e per essa, quale procuratrice, (come da nota RT Controparte_2 scritta depositata in data 21.11.2024):
Tutto ciò premesso e considerato, come sopra rappresentata, RT domiciliata e difesa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di RT
(quale cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di e Parte_2 per essa, quale procuratrice, è stato ingiunto a Controparte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 78.335,20, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un prestito personale stipulato nel maggio 2006. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito Parte_1
l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta, nonché, nel merito, l'inesistenza o la nullità dell'obbligazione dedotta in giudizio e la misura usuraria degli interessi, domandando il rigetto della domanda di controparte e la revoca del decreto opposto.
1.3. e per essa, quale procuratrice, RT Controparte_2 costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali del fascicolo, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
2. Sulla prova della titolarità attiva del credito ingiunto
2.1. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la Parte_1 mancanza di prova circa la legittimazione attiva dell'opposta ed ha fatto rilevare le incongruenze emergenti dalla documentazione in atti in ordine all'identificazione del rapporto da cui trarrebbe origine il credito ingiunto.
2.2. Da parte sua, la difesa dell'opposta ha citato una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali, ma non ha fornito alcun chiarimento concreto in ordine alle circostanze di fatto menzionate dalla controparte.
2.3. Con riferimento alla tematica in questione, deve in primo luogo rilevarsi che la difesa dell'opposta, fin dalla fase monitoria, ha dedotto che il credito oggetto di causa, originariamente nella titolarità di era stato ceduto Parte_2 non una, bensì due volte, la prima volta da una serie di società, tra cui a Pt_2
e la seconda volta da quest'ultima società ad Controparte_4 RT
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta a dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo alla stessa (copia della pubblicazione in Gazzetta
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ufficiale, estratto del contratto di cessione, estratto della lista dei crediti ceduti) riguarda solo la seconda cessione, mentre nulla è stato prodotto quanto alla prima di esse.
2.4. Da quanto precede, deriva come conseguenza che non vi è prova che
[...] abbia ceduto a terzi il credito oggetto di causa. Pt_2
2.5. In secondo luogo, con particolare riferimento all'ultima cessione, deve osservarsi che, mentre il contratto prodotto sub doc. 5 del fascicolo della fase monitoria è identificato con il codice numerico PRS/011375903.9 ed anche nell'estratto conto il contratto è indicato con il numero 11375903/PP, i riferimenti numerici contenuti nell'estratto della lista dei crediti ceduti (cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria) sono, invece, diversi (Cod. pratica 0324216088 -
NDG 1372078). Ulteriormente differente è, poi, l'identificazione numerica del rapporto menzionata dalla difesa dell'opposta negli atti di causa (n. 3016), identificazione che non trova riscontro nella documentazione prodotta, fatta eccezione per l'estratto conto di prodotto all'ultima pagina del doc. 9 del Controparte_4 fascicolo della fase monitoria. In relazione a tale ultimo documento, tuttavia, deve rilevarsi che esso indica come cedente non già con cui era stato stipulato il contratto originario, Parte_2 bensì il diverso soggetto Rubidio SPV, il che genera ulteriori motivi di incertezza.
Insomma, nessuno dei dati sopra indicati consente di collegare univocamente il contratto e l'estratto conto alla posizione creditoria oggetto della cessione in favore dell'odierna opposta.
2.6. Come innanzi si diceva, quest'ultima non ha fornito alcuna particolare spiegazione in ordine a tali discrasie e, dopo aver richiesto in udienza, essa sola,
l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., nella formulazione previgente, non ha poi depositato alcuna memoria né ulteriori documenti nei termini assegnati.
2.7. In conclusione, va ribadito che, in assenza di riferimenti univoci e di altri elementi, che sarebbe stato onere dell'opposta allegare e provare, non può ritenersi che sussista un collegamento tra il contratto, prodotto in atti unitamente al relativo estratto conto, ed il credito ingiunto, oggetto delle cessioni sopra indicate, una sola delle quali documentata.
3. Conseguenze delle considerazioni che precedono
3.1. Dalle circostanze innanzi esposte deriva il rigetto della domanda proposta dalla società con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate RT dall'opponente in ordine al credito ingiunto, questioni che, dunque, non occorre affrontare in questa sede.
3.2. Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3.3. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, in cui l'opponente ha depositato una sola memoria, e degli importi tabellari medi per le altre fasi.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e per essa, quale Parte_1 RT procuratrice, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e Controparte_2 deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e per essa, quale procuratrice, RT
Controparte_2
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opposta a rifondere a le spese processuali, Parte_1 che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 12 aprile 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1735/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Basilico ed Eleonora Angela Verdelli, presso cui è stato eletto domicilio in
Ceriano Laghetto, via A. Volta n. 70, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
(C.F. ), e per essa, quale procuratrice, RT P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Raffaele Zurlo ed Andrea
[...] P.IVA_2
Ornati, presso cui è stato eletto domicilio in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani
n. 170, giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: 140041 - contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 22.11.2024): Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere: In via preliminare:
Si richiede di voler dichiarare la inammissibilità del decreto ingiuntivo n°
4383/2022 pubblicato in data 07.12.2022 dal Tribunale di Monza in persona del giudice dott.ssa Carmen Arcellaschi per mancanza di idonea prova ex art. 634
c.p.c. Nel merito
Accogliere la presente opposizione richiamando tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n° 4383/20220 pubblicato in data 07.12.2022 dal Tribunale di Monza in persona del Giudice dott.ssa Carmen
Arcellaschi, ad istanza della società per mezzo del suo procuratore RT
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Controparte_3 e notificato in data 07.01.2023 in quanto le pretese azionate con il
[...] ricorso monitorio sono del tutto infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Per e per essa, quale procuratrice, (come da nota RT Controparte_2 scritta depositata in data 21.11.2024):
Tutto ciò premesso e considerato, come sopra rappresentata, RT domiciliata e difesa, insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
1.1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di RT
(quale cessionaria di un credito originariamente nella titolarità di e Parte_2 per essa, quale procuratrice, è stato ingiunto a Controparte_2 Parte_1 il pagamento della somma di euro 78.335,20, oltre interessi, a fronte dell'inadempimento delle obbligazioni relative ad un prestito personale stipulato nel maggio 2006. 1.2. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito Parte_1
l'illegittima emissione del decreto ingiuntivo per carenza di idonea prova scritta, nonché, nel merito, l'inesistenza o la nullità dell'obbligazione dedotta in giudizio e la misura usuraria degli interessi, domandando il rigetto della domanda di controparte e la revoca del decreto opposto.
1.3. e per essa, quale procuratrice, RT Controparte_2 costituendosi in giudizio, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.4. La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta delle risultanze documentali del fascicolo, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria. Ciò premesso, può dunque passarsi all'esame del merito.
2. Sulla prova della titolarità attiva del credito ingiunto
2.1. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito la Parte_1 mancanza di prova circa la legittimazione attiva dell'opposta ed ha fatto rilevare le incongruenze emergenti dalla documentazione in atti in ordine all'identificazione del rapporto da cui trarrebbe origine il credito ingiunto.
2.2. Da parte sua, la difesa dell'opposta ha citato una nutrita serie di precedenti giurisprudenziali, ma non ha fornito alcun chiarimento concreto in ordine alle circostanze di fatto menzionate dalla controparte.
2.3. Con riferimento alla tematica in questione, deve in primo luogo rilevarsi che la difesa dell'opposta, fin dalla fase monitoria, ha dedotto che il credito oggetto di causa, originariamente nella titolarità di era stato ceduto Parte_2 non una, bensì due volte, la prima volta da una serie di società, tra cui a Pt_2
e la seconda volta da quest'ultima società ad Controparte_4 RT
Ebbene, la documentazione prodotta dall'opposta a dimostrazione della titolarità attiva del credito in capo alla stessa (copia della pubblicazione in Gazzetta
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Ufficiale, estratto del contratto di cessione, estratto della lista dei crediti ceduti) riguarda solo la seconda cessione, mentre nulla è stato prodotto quanto alla prima di esse.
2.4. Da quanto precede, deriva come conseguenza che non vi è prova che
[...] abbia ceduto a terzi il credito oggetto di causa. Pt_2
2.5. In secondo luogo, con particolare riferimento all'ultima cessione, deve osservarsi che, mentre il contratto prodotto sub doc. 5 del fascicolo della fase monitoria è identificato con il codice numerico PRS/011375903.9 ed anche nell'estratto conto il contratto è indicato con il numero 11375903/PP, i riferimenti numerici contenuti nell'estratto della lista dei crediti ceduti (cfr.: doc. 9 del fascicolo della fase monitoria) sono, invece, diversi (Cod. pratica 0324216088 -
NDG 1372078). Ulteriormente differente è, poi, l'identificazione numerica del rapporto menzionata dalla difesa dell'opposta negli atti di causa (n. 3016), identificazione che non trova riscontro nella documentazione prodotta, fatta eccezione per l'estratto conto di prodotto all'ultima pagina del doc. 9 del Controparte_4 fascicolo della fase monitoria. In relazione a tale ultimo documento, tuttavia, deve rilevarsi che esso indica come cedente non già con cui era stato stipulato il contratto originario, Parte_2 bensì il diverso soggetto Rubidio SPV, il che genera ulteriori motivi di incertezza.
Insomma, nessuno dei dati sopra indicati consente di collegare univocamente il contratto e l'estratto conto alla posizione creditoria oggetto della cessione in favore dell'odierna opposta.
2.6. Come innanzi si diceva, quest'ultima non ha fornito alcuna particolare spiegazione in ordine a tali discrasie e, dopo aver richiesto in udienza, essa sola,
l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., nella formulazione previgente, non ha poi depositato alcuna memoria né ulteriori documenti nei termini assegnati.
2.7. In conclusione, va ribadito che, in assenza di riferimenti univoci e di altri elementi, che sarebbe stato onere dell'opposta allegare e provare, non può ritenersi che sussista un collegamento tra il contratto, prodotto in atti unitamente al relativo estratto conto, ed il credito ingiunto, oggetto delle cessioni sopra indicate, una sola delle quali documentata.
3. Conseguenze delle considerazioni che precedono
3.1. Dalle circostanze innanzi esposte deriva il rigetto della domanda proposta dalla società con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate RT dall'opponente in ordine al credito ingiunto, questioni che, dunque, non occorre affrontare in questa sede.
3.2. Conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
3.3. Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo tabellare minimo per la fase istruttoria, in cui l'opponente ha depositato una sola memoria, e degli importi tabellari medi per le altre fasi.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e per essa, quale Parte_1 RT procuratrice, rigettata ogni ulteriore domanda, eccezione e Controparte_2 deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da e per essa, quale procuratrice, RT
Controparte_2
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opposta a rifondere a le spese processuali, Parte_1 che liquida in complessivi euro 406,50 per anticipazioni ed euro 11.268,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 12 aprile 2025. Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio