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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 tra
(C.F. ) con l'Avv. Alessandro Bonni;
Parte_1 C.F._1
RESISTENTE/I nonché contro
C.F. ) con l'Avv. Aniello Graziano;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di comparizione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui alla negoziazione assistita modificata il 02.04.2025.
FATTO
Con decreto emesso in data 05.02.2025, la Procura della Repubblica di Livorno trasmetteva all'intestato Tribunale l'accordo per la separazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 162/2014, tra i coniugi e CP_1 Parte_1 affinché prendesse le determinazioni di competenza.
pagina 1 di 4 A fondamento della trasmissione degli atti, la Procura della Repubblica di Livorno ha allegato che l'accordo di separazione non rispondeva all'interesse dei due figli delle parti, entrambi non economicamente autosufficienti, di cui uno minorenne.
All'udienza del 02.04.2025 le parti confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui alla negoziazione assistita modificate in base ai rilievi del PM in punto di mantenimento della prole.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rio (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rio Marina (LI) il 01.12.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 2 Serie A anno 2002.
DISPONE CHE: 1/a) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti , in quanto entrambi prestano la loro attività lavorativa quali dipendenti , sebbene il reddito medio annuo imponibile di , CP_1 ammontante ad € 27.410,00 , sia superiore a quello della moglie che ha un reddito da lavoro dipendente medio annuo di circa € 10.000,00 come si evince dalle Dichiarazioni dei redditi degli ultime tre anni che le parti hanno consegnato ai rispettivi avvocati affinché provvedessero ad allegarli al verbale . In virtù del maggior reddito di cui usufruisce , questi provvederà per CP_1 intero a sostenere tutte le spese scolastiche ed istruzione dei figli e , Per_1 Per_2 in particolare per le spese da sostenere per la loro permanenza settimanale a pagina 2 di 4 Livorno, vitto, alloggio e trasferte, in considerazione che frequentano l'Istituto Nautico Niccolini, mentre le spese mediche straordinarie non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale verranno ripartite a metà tra i coniugi. Il padre verserà alla madre la somma mensile di € CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. 1/b) Nell' abitazione coniugale in via Traversa n. 28, a Rio Marina, di proprietà di
, continuerà ad abitare la IG.ra , insieme ai figli e CP_1 Parte_1 Per_1
, ancora minorenne;
Per_2
1/c) Vista l'età dei figli e , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, Per_1 Per_2 nel rispetto dei loro impegni di studio e svago.
1/d) , riconoscendo il contributo economico che ha CP_1 Parte_1 offerto a nel corso degli anni di convivenza ed in particolare in sede CP_1 di scioglimento e divisione ereditaria del 4/8/2009, con la quale a CP_1 veniva attribuita la piena proprietà dell'immobile sito a Rio Marina in via Traversa n. 28 , piano 4°, poi adibito a casa coniugale, cede ed attribuisce a , che Parte_1 accetta, il diritto di abitazione perpetuo dell'immobile sito a Rio Marina in Via Traversa n. 28, piano 4° con annessa piccola cantinetta pertinenziale al piano seminterrato, in mediocre stato di manutenzione, adibito a civile abitazione, censito al NCEU al foglio 14, Mappale 249 , Sub. 17, Cat. A/2, Classe seconda, di vani 8,5, Rendita catastale € 1.075,52.
Detto immobile è pervenuto a in forza dell'atto di divisione CP_1 ereditaria del 4/8/2009 ai rogiti del Notaio Dott. con il quale Persona_3
, e scioglievano la comunione Controparte_2 CP_1 CP_3 ereditaria di e , l'immobile è pienamente Controparte_4 Controparte_5 conforme al regolamento urbanistico del Comune di Rio Marina e non ha subito modifiche di alcun genere dal momento dell'acquisto, venendo sempre inserito nella Dichiarazione dei redditi di;
CP_1
, nell'accettare, conferma che l'immobile sarà adibito ad abitazione del Parte_1 suo nucleo familiare costituito dalla stessa e dai figli e Parte_1 CP_6
, così come impone l'art. 1022 e seg.ti c.c. CP_7
2) I coniugi dichiarano che le clausole patrimoniali di cui all'accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della risoluzione consensuale della controversia , per pagina 3 di 4 cui gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti , siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare 29 maggio 2013 n. 18), con la precisazione che il Diritto di abitazione testé attribuito a ed in relazione all'età di questa, Parte_1 ai soli effetti fiscali ha il valore di € 86.956,00.
3) Le parti e dichiarano di aver risolto la presente CP_1 Parte_1 controversia e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a tale titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 15.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343/2025 tra
(C.F. ) con l'Avv. Alessandro Bonni;
Parte_1 C.F._1
RESISTENTE/I nonché contro
C.F. ) con l'Avv. Aniello Graziano;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di comparizione le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui alla negoziazione assistita modificata il 02.04.2025.
FATTO
Con decreto emesso in data 05.02.2025, la Procura della Repubblica di Livorno trasmetteva all'intestato Tribunale l'accordo per la separazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 162/2014, tra i coniugi e CP_1 Parte_1 affinché prendesse le determinazioni di competenza.
pagina 1 di 4 A fondamento della trasmissione degli atti, la Procura della Repubblica di Livorno ha allegato che l'accordo di separazione non rispondeva all'interesse dei due figli delle parti, entrambi non economicamente autosufficienti, di cui uno minorenne.
All'udienza del 02.04.2025 le parti confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui alla negoziazione assistita modificate in base ai rilievi del PM in punto di mantenimento della prole.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rio (LI) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rio Marina (LI) il 01.12.2002 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 4 P. 2 Serie A anno 2002.
DISPONE CHE: 1/a) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti , in quanto entrambi prestano la loro attività lavorativa quali dipendenti , sebbene il reddito medio annuo imponibile di , CP_1 ammontante ad € 27.410,00 , sia superiore a quello della moglie che ha un reddito da lavoro dipendente medio annuo di circa € 10.000,00 come si evince dalle Dichiarazioni dei redditi degli ultime tre anni che le parti hanno consegnato ai rispettivi avvocati affinché provvedessero ad allegarli al verbale . In virtù del maggior reddito di cui usufruisce , questi provvederà per CP_1 intero a sostenere tutte le spese scolastiche ed istruzione dei figli e , Per_1 Per_2 in particolare per le spese da sostenere per la loro permanenza settimanale a pagina 2 di 4 Livorno, vitto, alloggio e trasferte, in considerazione che frequentano l'Istituto Nautico Niccolini, mentre le spese mediche straordinarie non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale verranno ripartite a metà tra i coniugi. Il padre verserà alla madre la somma mensile di € CP_1 Parte_1
400,00 a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti. 1/b) Nell' abitazione coniugale in via Traversa n. 28, a Rio Marina, di proprietà di
, continuerà ad abitare la IG.ra , insieme ai figli e CP_1 Parte_1 Per_1
, ancora minorenne;
Per_2
1/c) Vista l'età dei figli e , il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, Per_1 Per_2 nel rispetto dei loro impegni di studio e svago.
1/d) , riconoscendo il contributo economico che ha CP_1 Parte_1 offerto a nel corso degli anni di convivenza ed in particolare in sede CP_1 di scioglimento e divisione ereditaria del 4/8/2009, con la quale a CP_1 veniva attribuita la piena proprietà dell'immobile sito a Rio Marina in via Traversa n. 28 , piano 4°, poi adibito a casa coniugale, cede ed attribuisce a , che Parte_1 accetta, il diritto di abitazione perpetuo dell'immobile sito a Rio Marina in Via Traversa n. 28, piano 4° con annessa piccola cantinetta pertinenziale al piano seminterrato, in mediocre stato di manutenzione, adibito a civile abitazione, censito al NCEU al foglio 14, Mappale 249 , Sub. 17, Cat. A/2, Classe seconda, di vani 8,5, Rendita catastale € 1.075,52.
Detto immobile è pervenuto a in forza dell'atto di divisione CP_1 ereditaria del 4/8/2009 ai rogiti del Notaio Dott. con il quale Persona_3
, e scioglievano la comunione Controparte_2 CP_1 CP_3 ereditaria di e , l'immobile è pienamente Controparte_4 Controparte_5 conforme al regolamento urbanistico del Comune di Rio Marina e non ha subito modifiche di alcun genere dal momento dell'acquisto, venendo sempre inserito nella Dichiarazione dei redditi di;
CP_1
, nell'accettare, conferma che l'immobile sarà adibito ad abitazione del Parte_1 suo nucleo familiare costituito dalla stessa e dai figli e Parte_1 CP_6
, così come impone l'art. 1022 e seg.ti c.c. CP_7
2) I coniugi dichiarano che le clausole patrimoniali di cui all'accordo si intendono essenziali e funzionali ai fini della risoluzione consensuale della controversia , per pagina 3 di 4 cui gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti , siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 legge n. 74 del 1987 (come interpretato con la circolare 29 maggio 2013 n. 18), con la precisazione che il Diritto di abitazione testé attribuito a ed in relazione all'età di questa, Parte_1 ai soli effetti fiscali ha il valore di € 86.956,00.
3) Le parti e dichiarano di aver risolto la presente CP_1 Parte_1 controversia e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a tale titolo.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 15.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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