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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9168 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4684/2024 R.G. promossa da:
e , n.q. di genitori della minore Controparte_1 CP_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. DE LISE CAROLINA, con Per_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA COLONNELLO LAHALLE 24 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_3 VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26-2-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di frequenza, di cui alla revisione amministrativa del 2-11-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione dell'incidenza delle patologie di cui la minore è affetta sulla capacita di apprendimento e sotto i profili dell'inserimento in ambito sportivo, sociale e ludico;
ha, altresì, lamentato la mancanza di giudizio di comparazione, per l'eventuale miglioramento dello condizioni psico fisiche della minore, rispetto all'accertamento già contenuto nel precedente accertamento ex art. 445 bis cpc. E le censure, nel merito, a seguito dell'espletamento di nuova CTU, sono risultate fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che la perizianda è affetta da: difficoltà di apprendimento scolastico con lieve discalculia, disturbo affettivo-relazionale e sindrome d'ansia in soggetto portatore di impianto cocleare destro. Il CTU ha, quindi, chiarito che, dal punto di vista dell'apprendimento scolastico la minore, alle prove e dai test psicologici effettuati, presenta sul piano dell'apprendimento solo una modesta discalculia, ma non presenta particolari difficoltà nella lettura e nella scrittura;
che frequenta il doposcuola perché è lenta nell'apprendimento e necessita di essere seguita da un tutor per mantenere livelli di attenzione adeguati;
che tale problematica sussiste da diverso tempo ed era in qualche modo legata all'anomalia a carico dell'apparato uditivo;
che, dal punto di vista della funzionaità dell'udito la situazione della minore è migliorata con l'impianto cocleare effettuato il 30/09/2024; che, tuttavia, sul piano affettivo ed emotivo l'impianto anziché migliorare la situazione sembra averla peggiorata a causa del visibile inestetismo che la minore cerca di minimizzare coprendo con i capelli la batteria esterna dell'impianto. Con riferimento al ciclo evolutivo della minore, il CTU ha evidenziato che la minore, in ragione del delicato momento di passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con drammatizzazione del vissuto e degli aspetti dismorfofobici, in questo caso effettivi (l'impianto cocleare e l'anomalia del padiglione auricolare) ha sviluppato una sindrome d'ansia con difficoltà relazionali, per la quale è stata prescritta una psicoterapia;
che, relativamente alle attività consone alla sua età, la minore presenta difficoltà negli apprendimenti scolastici e nelle relazioni sociali;
che, infatti, tende ad interagire poco con i coetanei e non esce di casa perchè non vuole mostrarsi. Il CTU ha, in definitiva, concluso che la minore presenti difficoltà persistenti nei compiti e
2 funzioni della sua età e che tale stato patologico sussista a decorrere dalla data della revisione del 2- 11-2022. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. di Costanzo. Per_2 Non può, invece, dichiararsi il diritto della perizianda alla prestazione dell'indennità di frequenza alla luce del recente intervento della Suprema Corte (v. sent. 6084/2014) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore della minore il requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza dalla data del 2-11-2022; CP_ b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti nella qualità in epigrafe che si liquidano in complessivi € 3000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 4684/2024 R.G. promossa da:
e , n.q. di genitori della minore Controparte_1 CP_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. DE LISE CAROLINA, con Per_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA COLONNELLO LAHALLE 24 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_3 VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATPO CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26-2-2024, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di frequenza, di cui alla revisione amministrativa del 2-11-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato la omessa valutazione dell'incidenza delle patologie di cui la minore è affetta sulla capacita di apprendimento e sotto i profili dell'inserimento in ambito sportivo, sociale e ludico;
ha, altresì, lamentato la mancanza di giudizio di comparazione, per l'eventuale miglioramento dello condizioni psico fisiche della minore, rispetto all'accertamento già contenuto nel precedente accertamento ex art. 445 bis cpc. E le censure, nel merito, a seguito dell'espletamento di nuova CTU, sono risultate fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che la perizianda è affetta da: difficoltà di apprendimento scolastico con lieve discalculia, disturbo affettivo-relazionale e sindrome d'ansia in soggetto portatore di impianto cocleare destro. Il CTU ha, quindi, chiarito che, dal punto di vista dell'apprendimento scolastico la minore, alle prove e dai test psicologici effettuati, presenta sul piano dell'apprendimento solo una modesta discalculia, ma non presenta particolari difficoltà nella lettura e nella scrittura;
che frequenta il doposcuola perché è lenta nell'apprendimento e necessita di essere seguita da un tutor per mantenere livelli di attenzione adeguati;
che tale problematica sussiste da diverso tempo ed era in qualche modo legata all'anomalia a carico dell'apparato uditivo;
che, dal punto di vista della funzionaità dell'udito la situazione della minore è migliorata con l'impianto cocleare effettuato il 30/09/2024; che, tuttavia, sul piano affettivo ed emotivo l'impianto anziché migliorare la situazione sembra averla peggiorata a causa del visibile inestetismo che la minore cerca di minimizzare coprendo con i capelli la batteria esterna dell'impianto. Con riferimento al ciclo evolutivo della minore, il CTU ha evidenziato che la minore, in ragione del delicato momento di passaggio dalla pubertà all'adolescenza, con drammatizzazione del vissuto e degli aspetti dismorfofobici, in questo caso effettivi (l'impianto cocleare e l'anomalia del padiglione auricolare) ha sviluppato una sindrome d'ansia con difficoltà relazionali, per la quale è stata prescritta una psicoterapia;
che, relativamente alle attività consone alla sua età, la minore presenta difficoltà negli apprendimenti scolastici e nelle relazioni sociali;
che, infatti, tende ad interagire poco con i coetanei e non esce di casa perchè non vuole mostrarsi. Il CTU ha, in definitiva, concluso che la minore presenti difficoltà persistenti nei compiti e
2 funzioni della sua età e che tale stato patologico sussista a decorrere dalla data della revisione del 2- 11-2022. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. di Costanzo. Per_2 Non può, invece, dichiararsi il diritto della perizianda alla prestazione dell'indennità di frequenza alla luce del recente intervento della Suprema Corte (v. sent. 6084/2014) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. Le spese dell'intero procedimento seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore della minore il requisito sanitario ai fini dell'indennità di frequenza dalla data del 2-11-2022; CP_ b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti nella qualità in epigrafe che si liquidano in complessivi € 3000,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 10/12/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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