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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3858/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 01/08/2023; proposto da (difeso dall'avv. Domenico Ruggiero); Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Magda Controparte_1
Santagati) nonché nei confronti di Controparte_2
(contumace);
[...] viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente, così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
condanna parte resistente al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, , come meglio specificato in motivazione, in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 145.476,38 euro;
condanna parte resistente al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, come meglio specificato in motivazione, determinato nella somma di 200.524,96 euro.
Alle predette somme vanno aggiunti la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta per il resto.
Compensa per metà le spese di giudizio e nel resto le pone a carico della resistente, liquidandole in favore del ricorrente complessivamente in 12.000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite per intero nei confronti dell' ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiarare la responsabilità dell' in Controparte_1 relazione alla mancata assunzione del ricorrente della mancata retribuzione, del T.F.R., della dequalificazione e perdita del patrimonio professionale subito dal ricorrente a causa della condizione di totale inattività e per l'effetto: condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della Controparte_1 somma lorda pari a € 335.024,50 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovute a titolo di retribuzione e TFR dovuti e non corrisposti dal 01.01.2013 al 31.07.2022 (al netto delle somme medio tempore percepite a titolo di pensione), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 679.357,33 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovute a titolo di risarcimento danni da dequalificazione e danno professionale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 230.295,66 dovuta a titolo di contribuzione per il predetto periodo da versarsi presso l' in favore e nell'interesse del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e CP_2 interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Parte ricorrente deduceva:
- di aver partecipato ad una procedura riservata ai medici con rapporto di convenzione con l' Pt_2
[...
, oggi , per il passaggio da un rapporto di tipo convenzionato a quello di dipendente, CP_3 come dirigente medico ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992;
- che all'esito della procedura, risultava idoneo con il massimo del punteggio, optando però di passare alle dipendenze non immediatamente, bensì dopo l'emanazione delle norme di applicazione Cont del d.lgs. n. 254/2000, per come si evince dalla delibera n. 29/01 dell' Cont
- che l' con deliberazione n. 62 del 31.08.2001, riteneva di dover provvedere all'inquadramento dei medici che avevano optato al mantenimento di convenzione, con decorrenza dalla data della disdetta del rapporto convenzionale e quindi dopo la rimozione dell'incompatibilità; Cont
-che l' con nota prot. 4617 del 13.09.2001, comunicava la sopravvenuta situazione di incompatibilità in quanto convenzionato con la medicina dei servizi e con la medicina di base, comunicando che “per la S.V. potrà procedersi all'inquadramento in ruolo con decorrenza dalla data di rimozione della incompatibilità insorta”;
2 - che in seguito, poiché non gli era stata comunicata nessuna data entro la quale doveva rimuovere Cont le incompatibilità, solo in data 28.08.2013, comunicava all' l'avvenuta rimozione delle incompatibilità (a far data dal 01.01.2013);
- che in data 23.12.2013, non ricevendo alcuna risposta, chiedeva il ripristino dell'attività convenzionata medicina di base con codice regionale 4216/3, in attesa della decisione relativa al suo inquadramento nella qualifica di dirigente medico del ruolo sanitario;
Cont
- che, a causa della mancata assunzione da parte dell' dell'interruzione dell'attività professionale, dell'impossibilità di accedere ad altra attività lavorativa in considerazione dell'età avanzata e dell'unica specializzazione in medicina di base nonché soprattutto dell'assenza di una fonte reddituale, veniva costretto, nel corso del 2013, ad avanzare domanda di pensionamento pur di avere una fonte di sostentamento, a condizioni assolutamente svantaggiose in considerazione del minimo livello contributivo maturato;
- che, sulla scorta dei presupposti illustrati, promuoveva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere Cont il ripristino dell'attività alle dipendenze dell' con inquadramento giuridico ed economico come
Dirigente Medico;
- che, il Giudice della fase cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, così statuiva
“Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna parte resistente a procedere all'inquadramento giuridico ed economico alle proprie dipendenze del ricorrente come dirigente medico”;
- che, successivamente, l'azienda resistente proponeva ricorso introduttivo nel merito (R.G. n.
3697/2018), conclusosi con la sentenza n. 60/2021 di rigetto, con la quale il Tribunale statuiva Con testualmente: “rigetta la domanda dell' e, in accoglimento di quanto richiesto dal resistente, dichiara il diritto del dr. ad essere assunto e inquadrato come dirigente medico alle Pt_1
Cont Cont dipendenze dell ricorrente a far data dal 1.1.2013. Condanna l' alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico in ragione della predetta statuizione”;
- che l'Amministrazione resistente, nonostante le numerose diffide inoltrate, non ottemperava a nessuna delle disposizioni sopra menzionate;
- che, nel contenzioso sopra illustrato, formulava espressa riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, di natura personale e professionale, il versamento dei contributi presso l' nonché il danno previdenziale;
CP_2
Cont
- che l' pertanto, aveva l'onere di procedere non soltanto a dare esecuzione immediata alle statuizioni espressamente dettate nella Sentenza sopra indicata, ma altresì ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie ad essa direttamente conseguenti;
3 - che, alla luce di quanto finora rappresentato, diffidava ripetutamente l' a Controparte_1 provvedere ad assumere ogni attività necessaria alla ricostruzione della carriera, corrispondendo tutto quanto dovuto a titolo di mancata retribuzione dal 01.01.2013 e fino alla data di maturazione del diritto alla pensione (31.07.2022), omesso versamento contributivo per il medesimo periodo, omessa corresponsione TFR su retribuzioni dovute, differenze retributive in ordine a tutte le ulteriori voci connesse, danno professionale, danno previdenziale. Cont Si costituiva la parte resistente eccependo che il ricorrente, nell'anno 2013, aveva volontariamente esercitato il diritto ad essere collocato in quiescenza e, di conseguenza, rinunciato all'assunzione.
Evidenziava, altresì, che anche ove si volesse ritenere possibile ricostruire la carriera per i periodi successivi al 05.04.2013, il ricorrente in ogni caso non avrebbe potuto rimanere in servizio oltre il
31.07.2019, data in cui ha compiuto 65 anni.
Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
La resistente , sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo CP_2 contumace.
Parte ricorrente, con note del 30.09.2025, depositava i conteggi analitici aggiornati, commisurandoli alla cessazione del rapporto oggetto di contenzioso al compimento del 65° anno di età.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Cont Come anticipato, la domanda concerne l'accertamento della responsabilità dell' per la mancata assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nel ruolo di dirigente medico, CCNL Sanità
Pubblica, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la mancata corresponsione della retribuzione (detratti gli importi inferiori percepiti a titolo di trattamento pensionistico) e TFR dovuto, per il periodo dall'01.01.2013 al 31.07.2022 (data di maturazione del diritto alla quiescenza, ovvero il 68° anno di età) nonché al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dal mancato inquadramento e al diritto alla regolarizzazione contributiva.
RESPONSABILITÀ DELL'ASP PER LA MANCATA ASSUNZIONE
Orbene, in primo luogo, non può essere messo in discussione il diritto all'assunzione ed all'inquadramento con rapporto di lavoro subordinato come dirigente medico di ruolo del ricorrente dott. a partire dal 01.01.2013. Pt_1
Tale diritto scaturisce prima dalla ordinanza cautelare emessa nel procedimento R.G. n 2579/2018, Cont con la quale si affermava il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze dell' come
4 dirigente medico in base ad una positiva procedura di assunzione, ed in seguito, risulta confermato dalla Sentenza n. 60/2021, ormai passata in giudicato, resa dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale il G.L. ha accertato “il diritto del dott. ad essere assunto e d inquadrato come Pt_1
Cont Cont dirigente medico alle dipendenze dell' a far data dal 1.1.2013” e condannato l' “alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico in ragione della predetta statuizione”. Cont Per tali motivi non si comprende l'argomento della secondo cui “il ricorrente nell'anno 2013 ha volontariamente esercitato il diritto ad essere collocato in quiescenza e, di conseguenza, dal Cont Cont 15.04.2013 il rapporto di lavoro con l' è cessato (doc.1, relazione Ufficio risorse Umane ).
Da tale data quindi il ricorrente, optando per il diritto ad abbandonare il mondo del lavoro, ha volontariamente rinunciato all'assunzione”.
Tale doglianza doveva essere semmai contestata e fatta valere nel precedente giudizio, mentre in questa sede è ormai tardiva.
In ogni caso nessun comportamento dismissivo del diritto al rapporto di lavoro risulta provato Cont dall' pur avendone l'onere di dare prova di un fatto estintivo anticipato rispetto al raggiungimento del limite di età . Il pensionamento subentra in una situazione di inerzia colpevole Cont dell' per cui non può essere interpretato come rinuncia al rapporto di lavoro
RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
Chiarito ciò, parte ricorrente formula, in questa sede, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2022, una richiesta di somme per retribuzione e del TFR dovuto.
La richiesta appare meritevole di accoglimento, deve ritenersi sussistente un inadempimento Cont colposo dell' e deve riconoscersi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancata assunzione, non avendo potuto prestare l'attività di lavoro e non avendo percepito la retribuzione.
Infatti, in materia di mancata (ritardata) assunzione vale il principio secondo cui “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato
5 sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (cfr. Cass. Ord., Sez. L., n. 16665/2020).
Ancora, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in termini generali chi agisca 7 lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (v. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665); rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, articolo 19; L. n. 68 del 1999, articolo 8; L. n. 113 del 1985, articolo 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra
i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative:
v. Cass. 13940/2017), nel fatto che l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla
P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell'obbligo di immissione in ruolo” > .
Cass. Ord. n. 31466/2021.
Ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. conseguente al mancato guadagno parametrato alla perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui avrebbe dovuto essere assunto, detratto l'aliunde perceptum, ovvero le eventuali somme percepite nel periodo come compenso di altra occupazione o ad altro titolo.
Orbene, in ordine alla quantificazione del danno, calibrando il pregiudizio subito al mancato Cont guadagno in termini retributivi, va in primo luogo accolta l'eccezione dell' con riguardo alle richieste del ricorrente effettuate fino al 31.07.2022, mensilità nella quale il ricorrente avrebbe maturato il requisito anagrafico (68 anni) per il pensionamento.
Infatti, l'art. 15 nonies, del d.lgs. 502/1992 prevede come regola generale ed ordinaria per l'individuazione del limite di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza del servizio sanitario, il compimento del 65° anno di età.
Pertanto, il ricorrente, qualora fosse stato assunto presso l'ASP, avrebbe potuto prestare servizio massimo fino al giorno del compimento del 65° anno di età, ossia con cessazione , come ammette l'ASP, al 31.07.2019, avendo immediatamente il requisito per il diritto a pensione.
6 Ciò chiarito, su richiesta di questo giudicante, parte ricorrente depositava (v. note del 30.09.2025) dei conteggi aggiornati, in base al periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2019, neanche specificamente Cont contestati dalla resistente
Nel dettaglio, il ricorrente formula una pretesa risarcitoria, calcolando la retribuzione mensile globale lorda e il TFR stimato, conteggiando lo stipendio tabellare, l'indennità di specificità medico-veterinaria, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro – Dirigente con incarico di struttura complessa e la tredicesima mensilità.
Detto ciò, si ritiene giusto scorporare la voce “Indennità di esclusività del rapporto di lavoro -
Dirigente con incarico di struttura complessa”, pari a € 1.421,02 mensili, trattandosi di emolumento accessorio comunque correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa di un dirigente con incarico di struttura complessa, con rapporto di lavoro esclusivo.Non è infatti ragionevolmente ipotizzabile che il ricorrente, se assunto, avrebbe poi avuto l'assegnazione dell'incarico di direzione di una struttura complessa, circostanza che non appare dimostrata.
Per tali motivi, all'importo totale lordo pari a € 462.605,92 (parametrato in base a 6 annualità e 7 mensilità) va detratta la somma pari a € 112.260,58 (€ 1.421,02 x 79), ottenendo, quindi, un importo pari ad € 350.345,34, a cui va aggiunto anche la somma richiesta a titolo di TFR, pari ad €
25.097,79.
Alla somma totale degli emolumenti, calcolati dunque in € 375.443,13, vanno poi detratti gli importi aliunde percepiti, a titolo di trattamento pensionistico per il medesimo periodo, complessivamente ammontanti a € 256.033,55, per come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Ne consegue, in definitiva, che il danno patrimoniale in discorso può essere già equitativamente liquidato nella misura complessiva di € 119.409,58, a titolo di risarcimento danni economici per la mancata assunzione e inquadramento come dirigente medico, per il periodo compreso tra il
01.01.2013 e il 31.07.2019.
Va però nel contempo rilevato come l'indennità di esclusività , da ritenere voce normale del trattamento economico e quindi ragionevolmente presumibile nel rapporto pur se non spettante come incarico di struttura complessa però, quantomeno, spettasse nel valore minimo legato ad anzianità inferiore a cinque anni tra il 2013 e il 2017 e poi nello scaglione tra cinque anni e 15 anni dal 2018 al luglio 2019
Va precisato che il periodo da medico convenzionato non è computabile nell'anzianità ai fini della detta indennità(in tema anche da ultimo Cass 31418/24; già 6014/15 e 4060/2012 ) .
7 Orbene in base all'art. 12 CCNL dirigenza medico - veterinaria del 6.5.2010 , II biennio economico 2008/2009 ,il valore annuale della indennità di esclusività per la fascia fino a cinque anni era 2325,41 euro ( che moltiplicato per cinque anni determina un importo di 11.627,05 euro)
e nella seconda fascia era 9385,84 euro ( che per il periodo maturato da 1.1.2018 al 30.7. 2019 spettava dunque 9385,84 + (9385,4 /13 x7 ) 5053,91 euro e cosi complessivamente 11.627,05 +
9385,84 + 5053, 91 = 26.066,80 euro che vanno aggiunti alle differenze già calcolate pari a
119.409,58 euro .
Alle dette somme va aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
In definitiva il danno patrimoniale , come mancato guadagno da omessa retribuzione ,ammonta a
145.76,38 euro.
DANNO NON PATRIMONIALE
Il ricorrente deduce anche di aver subito un grave danno professionale e di dequalificazione a causa dell'esclusione contemporanea dall'attività di medico in convenzione e di dirigente medico di ruolo Cont da parte dell' resistente, con conseguente espulsione dal circuito lavorativo, totale dispersione del patrimonio professionale acquisito nonché totale assenza di una fonte reddituale, motivi per il quale è stato costretto, nel corso del 2013, ad avanzare domanda di pensionamento pur di avere una fonte di sostentamento, quantificando il danno al 100% della retribuzione lorda complessivamente dovuta per l'intero periodo.
Sul punto, va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio;
in particolare tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici
(cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. 21 giugno 2011, n. 13614; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,
18/01/2017, n. 1185).
Orbene nel caso di specie, ad avviso del decidente, è pacifica l'assenza forzata totale di attività lavorativa e vengono allegati pregiudizi di natura professionale e correlati alla carriera del Cont ricorrente, derivanti dalla condotta dell' inadempiente, anche a seguito di due pronunce giudiziali, culminato nella totale privazione dall'esercitare attività lavorativa.
Trattasi di totale inattività protratta per sei anni e mezzo , nella parte finale della carriera lavorativa
, in una professione quale quella medica in cui si associa un accrescimento professionale man mano
8 che si svolge con pregiudizio quindi alla carriera e all'immagine professionale Si aggiunga pure il pregiudizio alla dignità della persona lasciata priva di un lavoro che poteva svolgere e quindi il danno alla personalità del lavoratore per tutti gli anni in questione .
Il danno assume quindi connotati di particolare gravità
Risulta, pertanto, ampiamente accertato un danno alla professionalità e alla dignità del lavoratore ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.
Passando alla quantificazione di tale danno, alla stregua di tutti gli elementi complessivamente considerati si ritiene equo risarcire con la condanna della parte resistente al versamento in favore dell'istante di una percentuale del 50% della retribuzione complessivamente dovuta (calcolandolo sulla somma per retribuzione dovuta di 375.443,13 + 26.606,80 euro per come sopra descritto) e quindi in definitiva di 200.524,96 euro , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
Va, infine, rigettata la domanda tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva e la condanna Cont dell' al pagamento dei contributi non versati all' , a causa del mancato inquadramento CP_2 di dirigente medico.
In riferimento al profilo previdenziale, con l'Ordinanza n. 25225/2020, la Cassazione ha ribadito che, qualora dall'atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, che presuppongono l'avvenuta instaurazione del rapporto sinallagmatico, ma può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..
L qui non è comparso per far valer un eventuale diritto alla contribuzione e chiedere il CP_2 versamento
Semmai ove sussista, come nel caso di specie , già il trattamento pensionistico può configurarsi il danno pensionistico da omessa contribuzione , azione però espressamente qui non formulata e riservata ad altra sede .
SPESE DEL GIUDIZIO
Il parziale accoglimento delle domande nei termini che precedono giustifica la compensazione per Cont metà delle spese del giudizio, la restante quota viene posta a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., secondo il valore della causa, la natura della causa (lavoro) e le fasi svolte( tutte )
9 Nulla per le di lite nei confronti di non costituita e non responsabile di alcuna condotta CP_2 lesiva verso il ricorrente , con posizione solo di eventuale mero destinatario degli effetti dell'accoglimento della domanda contributiva del ricorrente.
Reggio Calabria 30.10.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
10
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3858/2023 R.G.; sul ricorso depositato il 01/08/2023; proposto da (difeso dall'avv. Domenico Ruggiero); Parte_1 nei confronti di (difesa dall'avv. Magda Controparte_1
Santagati) nonché nei confronti di Controparte_2
(contumace);
[...] viste le note di trattazione scritta di parte ricorrente, così definitivamente provvede:
“Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto:
condanna parte resistente al Controparte_1 risarcimento del danno patrimoniale, , come meglio specificato in motivazione, in favore del ricorrente nella misura complessiva di € 145.476,38 euro;
condanna parte resistente al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, come meglio specificato in motivazione, determinato nella somma di 200.524,96 euro.
Alle predette somme vanno aggiunti la maggior somma tra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
Rigetta per il resto.
Compensa per metà le spese di giudizio e nel resto le pone a carico della resistente, liquidandole in favore del ricorrente complessivamente in 12.000,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Compensa le spese di lite per intero nei confronti dell' ”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
“accogliersi il ricorso e per l'effetto dichiarare la responsabilità dell' in Controparte_1 relazione alla mancata assunzione del ricorrente della mancata retribuzione, del T.F.R., della dequalificazione e perdita del patrimonio professionale subito dal ricorrente a causa della condizione di totale inattività e per l'effetto: condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della Controparte_1 somma lorda pari a € 335.024,50 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovute a titolo di retribuzione e TFR dovuti e non corrisposti dal 01.01.2013 al 31.07.2022 (al netto delle somme medio tempore percepite a titolo di pensione), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 679.357,33 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, dovute a titolo di risarcimento danni da dequalificazione e danno professionale, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della Controparte_1 somma pari ad € 230.295,66 dovuta a titolo di contribuzione per il predetto periodo da versarsi presso l' in favore e nell'interesse del ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e CP_2 interessi come per legge, oppure alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Parte ricorrente deduceva:
- di aver partecipato ad una procedura riservata ai medici con rapporto di convenzione con l' Pt_2
[...
, oggi , per il passaggio da un rapporto di tipo convenzionato a quello di dipendente, CP_3 come dirigente medico ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del d.lgs. n. 502/1992;
- che all'esito della procedura, risultava idoneo con il massimo del punteggio, optando però di passare alle dipendenze non immediatamente, bensì dopo l'emanazione delle norme di applicazione Cont del d.lgs. n. 254/2000, per come si evince dalla delibera n. 29/01 dell' Cont
- che l' con deliberazione n. 62 del 31.08.2001, riteneva di dover provvedere all'inquadramento dei medici che avevano optato al mantenimento di convenzione, con decorrenza dalla data della disdetta del rapporto convenzionale e quindi dopo la rimozione dell'incompatibilità; Cont
-che l' con nota prot. 4617 del 13.09.2001, comunicava la sopravvenuta situazione di incompatibilità in quanto convenzionato con la medicina dei servizi e con la medicina di base, comunicando che “per la S.V. potrà procedersi all'inquadramento in ruolo con decorrenza dalla data di rimozione della incompatibilità insorta”;
2 - che in seguito, poiché non gli era stata comunicata nessuna data entro la quale doveva rimuovere Cont le incompatibilità, solo in data 28.08.2013, comunicava all' l'avvenuta rimozione delle incompatibilità (a far data dal 01.01.2013);
- che in data 23.12.2013, non ricevendo alcuna risposta, chiedeva il ripristino dell'attività convenzionata medicina di base con codice regionale 4216/3, in attesa della decisione relativa al suo inquadramento nella qualifica di dirigente medico del ruolo sanitario;
Cont
- che, a causa della mancata assunzione da parte dell' dell'interruzione dell'attività professionale, dell'impossibilità di accedere ad altra attività lavorativa in considerazione dell'età avanzata e dell'unica specializzazione in medicina di base nonché soprattutto dell'assenza di una fonte reddituale, veniva costretto, nel corso del 2013, ad avanzare domanda di pensionamento pur di avere una fonte di sostentamento, a condizioni assolutamente svantaggiose in considerazione del minimo livello contributivo maturato;
- che, sulla scorta dei presupposti illustrati, promuoveva ricorso ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere Cont il ripristino dell'attività alle dipendenze dell' con inquadramento giuridico ed economico come
Dirigente Medico;
- che, il Giudice della fase cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris, così statuiva
“Accoglie la domanda per quanto in motivazione e condanna parte resistente a procedere all'inquadramento giuridico ed economico alle proprie dipendenze del ricorrente come dirigente medico”;
- che, successivamente, l'azienda resistente proponeva ricorso introduttivo nel merito (R.G. n.
3697/2018), conclusosi con la sentenza n. 60/2021 di rigetto, con la quale il Tribunale statuiva Con testualmente: “rigetta la domanda dell' e, in accoglimento di quanto richiesto dal resistente, dichiara il diritto del dr. ad essere assunto e inquadrato come dirigente medico alle Pt_1
Cont Cont dipendenze dell ricorrente a far data dal 1.1.2013. Condanna l' alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico in ragione della predetta statuizione”;
- che l'Amministrazione resistente, nonostante le numerose diffide inoltrate, non ottemperava a nessuna delle disposizioni sopra menzionate;
- che, nel contenzioso sopra illustrato, formulava espressa riserva di richiedere in separato giudizio il risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali, di natura personale e professionale, il versamento dei contributi presso l' nonché il danno previdenziale;
CP_2
Cont
- che l' pertanto, aveva l'onere di procedere non soltanto a dare esecuzione immediata alle statuizioni espressamente dettate nella Sentenza sopra indicata, ma altresì ad adempiere alle obbligazioni pecuniarie ad essa direttamente conseguenti;
3 - che, alla luce di quanto finora rappresentato, diffidava ripetutamente l' a Controparte_1 provvedere ad assumere ogni attività necessaria alla ricostruzione della carriera, corrispondendo tutto quanto dovuto a titolo di mancata retribuzione dal 01.01.2013 e fino alla data di maturazione del diritto alla pensione (31.07.2022), omesso versamento contributivo per il medesimo periodo, omessa corresponsione TFR su retribuzioni dovute, differenze retributive in ordine a tutte le ulteriori voci connesse, danno professionale, danno previdenziale. Cont Si costituiva la parte resistente eccependo che il ricorrente, nell'anno 2013, aveva volontariamente esercitato il diritto ad essere collocato in quiescenza e, di conseguenza, rinunciato all'assunzione.
Evidenziava, altresì, che anche ove si volesse ritenere possibile ricostruire la carriera per i periodi successivi al 05.04.2013, il ricorrente in ogni caso non avrebbe potuto rimanere in servizio oltre il
31.07.2019, data in cui ha compiuto 65 anni.
Concludeva, pertanto, per la reiezione del ricorso.
La resistente , sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, rimanendo CP_2 contumace.
Parte ricorrente, con note del 30.09.2025, depositava i conteggi analitici aggiornati, commisurandoli alla cessazione del rapporto oggetto di contenzioso al compimento del 65° anno di età.
***
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Cont Come anticipato, la domanda concerne l'accertamento della responsabilità dell' per la mancata assunzione a tempo indeterminato del ricorrente nel ruolo di dirigente medico, CCNL Sanità
Pubblica, con conseguente condanna al risarcimento del danno per la mancata corresponsione della retribuzione (detratti gli importi inferiori percepiti a titolo di trattamento pensionistico) e TFR dovuto, per il periodo dall'01.01.2013 al 31.07.2022 (data di maturazione del diritto alla quiescenza, ovvero il 68° anno di età) nonché al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dal mancato inquadramento e al diritto alla regolarizzazione contributiva.
RESPONSABILITÀ DELL'ASP PER LA MANCATA ASSUNZIONE
Orbene, in primo luogo, non può essere messo in discussione il diritto all'assunzione ed all'inquadramento con rapporto di lavoro subordinato come dirigente medico di ruolo del ricorrente dott. a partire dal 01.01.2013. Pt_1
Tale diritto scaturisce prima dalla ordinanza cautelare emessa nel procedimento R.G. n 2579/2018, Cont con la quale si affermava il diritto del ricorrente all'assunzione alle dipendenze dell' come
4 dirigente medico in base ad una positiva procedura di assunzione, ed in seguito, risulta confermato dalla Sentenza n. 60/2021, ormai passata in giudicato, resa dal Tribunale di Reggio Calabria con la quale il G.L. ha accertato “il diritto del dott. ad essere assunto e d inquadrato come Pt_1
Cont Cont dirigente medico alle dipendenze dell' a far data dal 1.1.2013” e condannato l' “alla ricostruzione della carriera dal punto di vista giuridico ed economico in ragione della predetta statuizione”. Cont Per tali motivi non si comprende l'argomento della secondo cui “il ricorrente nell'anno 2013 ha volontariamente esercitato il diritto ad essere collocato in quiescenza e, di conseguenza, dal Cont Cont 15.04.2013 il rapporto di lavoro con l' è cessato (doc.1, relazione Ufficio risorse Umane ).
Da tale data quindi il ricorrente, optando per il diritto ad abbandonare il mondo del lavoro, ha volontariamente rinunciato all'assunzione”.
Tale doglianza doveva essere semmai contestata e fatta valere nel precedente giudizio, mentre in questa sede è ormai tardiva.
In ogni caso nessun comportamento dismissivo del diritto al rapporto di lavoro risulta provato Cont dall' pur avendone l'onere di dare prova di un fatto estintivo anticipato rispetto al raggiungimento del limite di età . Il pensionamento subentra in una situazione di inerzia colpevole Cont dell' per cui non può essere interpretato come rinuncia al rapporto di lavoro
RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
Chiarito ciò, parte ricorrente formula, in questa sede, per il periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2022, una richiesta di somme per retribuzione e del TFR dovuto.
La richiesta appare meritevole di accoglimento, deve ritenersi sussistente un inadempimento Cont colposo dell' e deve riconoscersi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancata assunzione, non avendo potuto prestare l'attività di lavoro e non avendo percepito la retribuzione.
Infatti, in materia di mancata (ritardata) assunzione vale il principio secondo cui “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato
5 sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (cfr. Cass. Ord., Sez. L., n. 16665/2020).
Ancora, di recente, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in termini generali chi agisca 7 lamentando un danno da mancata assunzione ha diritto al relativo risarcimento, purché risulti il verificarsi di un danno, oltre che la ricorrenza dei presupposti della mora della controparte nel procedere alla sua assunzione (v. da ultimo Cass. 4 agosto 2020, n. 16665); rispetto a tale danno, si deve considerare che chi persegue l'assunzione non necessariamente (non solo dopo l'illegittimo diniego, ma anche prima o in concomitanza con esso) è disoccupato (caso diverso è quello delle assunzioni obbligatorie, su cui v., tra le molte, Cass. 13 gennaio 2009, n. 488, in cui la mancanza di occupazione è tuttavia già ed in sé elemento costitutivo della fattispecie: L. n. 482 del 1968, articolo 19; L. n. 68 del 1999, articolo 8; L. n. 113 del 1985, articolo 6, comma 7) e pertanto, tenuto conto anche del permanere della disponibilità delle energie lavorative, deve ritenersi che tra
i fattori normali di identificazione del pregiudizio vi sia anche la mancanza di occupazione che si accompagni alla tardiva assunzione;
il danno, dal punto di vista economico, consiste pertanto, oltre che in eventuali costi secondari (esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative:
v. Cass. 13940/2017), nel fatto che l'interessato è rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo ed ha consequenzialmente perduto retribuzioni che avrebbe percepito ove assunto dalla
P.A., oppure nella sua occupazione a condizioni economiche meno favorevoli di quelle che si sarebbero avute se vi fosse stato tempestivo adempimento dell'obbligo di immissione in ruolo” > .
Cass. Ord. n. 31466/2021.
Ne consegue il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. conseguente al mancato guadagno parametrato alla perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui avrebbe dovuto essere assunto, detratto l'aliunde perceptum, ovvero le eventuali somme percepite nel periodo come compenso di altra occupazione o ad altro titolo.
Orbene, in ordine alla quantificazione del danno, calibrando il pregiudizio subito al mancato Cont guadagno in termini retributivi, va in primo luogo accolta l'eccezione dell' con riguardo alle richieste del ricorrente effettuate fino al 31.07.2022, mensilità nella quale il ricorrente avrebbe maturato il requisito anagrafico (68 anni) per il pensionamento.
Infatti, l'art. 15 nonies, del d.lgs. 502/1992 prevede come regola generale ed ordinaria per l'individuazione del limite di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza del servizio sanitario, il compimento del 65° anno di età.
Pertanto, il ricorrente, qualora fosse stato assunto presso l'ASP, avrebbe potuto prestare servizio massimo fino al giorno del compimento del 65° anno di età, ossia con cessazione , come ammette l'ASP, al 31.07.2019, avendo immediatamente il requisito per il diritto a pensione.
6 Ciò chiarito, su richiesta di questo giudicante, parte ricorrente depositava (v. note del 30.09.2025) dei conteggi aggiornati, in base al periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2019, neanche specificamente Cont contestati dalla resistente
Nel dettaglio, il ricorrente formula una pretesa risarcitoria, calcolando la retribuzione mensile globale lorda e il TFR stimato, conteggiando lo stipendio tabellare, l'indennità di specificità medico-veterinaria, l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro – Dirigente con incarico di struttura complessa e la tredicesima mensilità.
Detto ciò, si ritiene giusto scorporare la voce “Indennità di esclusività del rapporto di lavoro -
Dirigente con incarico di struttura complessa”, pari a € 1.421,02 mensili, trattandosi di emolumento accessorio comunque correlato allo svolgimento dell'attività lavorativa di un dirigente con incarico di struttura complessa, con rapporto di lavoro esclusivo.Non è infatti ragionevolmente ipotizzabile che il ricorrente, se assunto, avrebbe poi avuto l'assegnazione dell'incarico di direzione di una struttura complessa, circostanza che non appare dimostrata.
Per tali motivi, all'importo totale lordo pari a € 462.605,92 (parametrato in base a 6 annualità e 7 mensilità) va detratta la somma pari a € 112.260,58 (€ 1.421,02 x 79), ottenendo, quindi, un importo pari ad € 350.345,34, a cui va aggiunto anche la somma richiesta a titolo di TFR, pari ad €
25.097,79.
Alla somma totale degli emolumenti, calcolati dunque in € 375.443,13, vanno poi detratti gli importi aliunde percepiti, a titolo di trattamento pensionistico per il medesimo periodo, complessivamente ammontanti a € 256.033,55, per come dichiarato dallo stesso ricorrente.
Ne consegue, in definitiva, che il danno patrimoniale in discorso può essere già equitativamente liquidato nella misura complessiva di € 119.409,58, a titolo di risarcimento danni economici per la mancata assunzione e inquadramento come dirigente medico, per il periodo compreso tra il
01.01.2013 e il 31.07.2019.
Va però nel contempo rilevato come l'indennità di esclusività , da ritenere voce normale del trattamento economico e quindi ragionevolmente presumibile nel rapporto pur se non spettante come incarico di struttura complessa però, quantomeno, spettasse nel valore minimo legato ad anzianità inferiore a cinque anni tra il 2013 e il 2017 e poi nello scaglione tra cinque anni e 15 anni dal 2018 al luglio 2019
Va precisato che il periodo da medico convenzionato non è computabile nell'anzianità ai fini della detta indennità(in tema anche da ultimo Cass 31418/24; già 6014/15 e 4060/2012 ) .
7 Orbene in base all'art. 12 CCNL dirigenza medico - veterinaria del 6.5.2010 , II biennio economico 2008/2009 ,il valore annuale della indennità di esclusività per la fascia fino a cinque anni era 2325,41 euro ( che moltiplicato per cinque anni determina un importo di 11.627,05 euro)
e nella seconda fascia era 9385,84 euro ( che per il periodo maturato da 1.1.2018 al 30.7. 2019 spettava dunque 9385,84 + (9385,4 /13 x7 ) 5053,91 euro e cosi complessivamente 11.627,05 +
9385,84 + 5053, 91 = 26.066,80 euro che vanno aggiunti alle differenze già calcolate pari a
119.409,58 euro .
Alle dette somme va aggiunta la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo
In definitiva il danno patrimoniale , come mancato guadagno da omessa retribuzione ,ammonta a
145.76,38 euro.
DANNO NON PATRIMONIALE
Il ricorrente deduce anche di aver subito un grave danno professionale e di dequalificazione a causa dell'esclusione contemporanea dall'attività di medico in convenzione e di dirigente medico di ruolo Cont da parte dell' resistente, con conseguente espulsione dal circuito lavorativo, totale dispersione del patrimonio professionale acquisito nonché totale assenza di una fonte reddituale, motivi per il quale è stato costretto, nel corso del 2013, ad avanzare domanda di pensionamento pur di avere una fonte di sostentamento, quantificando il danno al 100% della retribuzione lorda complessivamente dovuta per l'intero periodo.
Sul punto, va ricordato che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove sussista da parte del richiedente la allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio;
in particolare tale onere di allegazione va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, perché il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici
(cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass. 21 giugno 2011, n. 13614; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,
18/01/2017, n. 1185).
Orbene nel caso di specie, ad avviso del decidente, è pacifica l'assenza forzata totale di attività lavorativa e vengono allegati pregiudizi di natura professionale e correlati alla carriera del Cont ricorrente, derivanti dalla condotta dell' inadempiente, anche a seguito di due pronunce giudiziali, culminato nella totale privazione dall'esercitare attività lavorativa.
Trattasi di totale inattività protratta per sei anni e mezzo , nella parte finale della carriera lavorativa
, in una professione quale quella medica in cui si associa un accrescimento professionale man mano
8 che si svolge con pregiudizio quindi alla carriera e all'immagine professionale Si aggiunga pure il pregiudizio alla dignità della persona lasciata priva di un lavoro che poteva svolgere e quindi il danno alla personalità del lavoratore per tutti gli anni in questione .
Il danno assume quindi connotati di particolare gravità
Risulta, pertanto, ampiamente accertato un danno alla professionalità e alla dignità del lavoratore ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.
Passando alla quantificazione di tale danno, alla stregua di tutti gli elementi complessivamente considerati si ritiene equo risarcire con la condanna della parte resistente al versamento in favore dell'istante di una percentuale del 50% della retribuzione complessivamente dovuta (calcolandolo sulla somma per retribuzione dovuta di 375.443,13 + 26.606,80 euro per come sopra descritto) e quindi in definitiva di 200.524,96 euro , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria.
REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
Va, infine, rigettata la domanda tesa ad ottenere la regolarizzazione contributiva e la condanna Cont dell' al pagamento dei contributi non versati all' , a causa del mancato inquadramento CP_2 di dirigente medico.
In riferimento al profilo previdenziale, con l'Ordinanza n. 25225/2020, la Cassazione ha ribadito che, qualora dall'atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive, che presuppongono l'avvenuta instaurazione del rapporto sinallagmatico, ma può agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c..
L qui non è comparso per far valer un eventuale diritto alla contribuzione e chiedere il CP_2 versamento
Semmai ove sussista, come nel caso di specie , già il trattamento pensionistico può configurarsi il danno pensionistico da omessa contribuzione , azione però espressamente qui non formulata e riservata ad altra sede .
SPESE DEL GIUDIZIO
Il parziale accoglimento delle domande nei termini che precedono giustifica la compensazione per Cont metà delle spese del giudizio, la restante quota viene posta a carico dell' per la soccombenza e liquidate tenuto conto del DM 55 del 2014 e succ. mod., secondo il valore della causa, la natura della causa (lavoro) e le fasi svolte( tutte )
9 Nulla per le di lite nei confronti di non costituita e non responsabile di alcuna condotta CP_2 lesiva verso il ricorrente , con posizione solo di eventuale mero destinatario degli effetti dell'accoglimento della domanda contributiva del ricorrente.
Reggio Calabria 30.10.2025 IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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