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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6473 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. IEVA A Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante deduceva di essere alle dipendenze dell' , CP_1 come infermiere presso il PTE 118 di CASAMASSIMA e di essere venuta in tale veste a contatto con pazienti covid per 38 turni nel periodo temporale 15 marzo – 15 maggio 2020. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento della somma residua maturata di euro 1237,46 a titolo di incentivo Covid 2019 di cui alla fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 per il periodo temporale anzidetto detratto l'acconto erogato pari ad euro 1156,54, nei termini ivi indicati in Con dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Si costituiva l contestando la fondatezza dell'azione nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.790/2025 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”. In base alla legge regionale
Puglia n.12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 25/5/2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle Parte_2 previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo
– 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti
COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla
Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura
Italia”. Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce: -
FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e
Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; - FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
2 Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture
COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; - FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID” - FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente: - ha prestato lavoro nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020; - sia stato coinvolto in attività di contrasto all'epidemia. Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto (fascia A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B,
C, D). In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, parte ricorrente si è dedicato, per il periodo compreso fra il 15/3/2020 ed il 15/5/2020, al trasporto di pazienti COVID in ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari, segnatamente ha svolto nel primo mese (dal 15/3/2020 al 15/4/2020) 16 turni lavorativi e nel secondo mese (dal 15/4/2020 al 15/5/2020) 13 turni lavorativi, al di sotto dei 20 turni mensili stabiliti nell'Accordo surrichiamato. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti
COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del Pronto Soccorso. Sul versante, poi, delle trattenute, dalle buste paga versate in atti risulta che l'importo accreditato in busta paga, al lordo degli oneri tributari (sia IRAP che IRPEF), ammontano a complessivi € 555,15 (cfr. all. ricorso). Quanto poi ai turni di servizio nel periodo di riferimento, dalle risultanze delle marcature delle presenze, esse risultano pari a 29 (13 nel primo mese e 16 nel secondo mese) nel periodo 15 marzo - 15 maggio 2020. Dunque, circa la quantificazione del dovuto, considerato che l'importo per ogni turno stabilito nella fascia A) è pari ad € 63,00, ne consegue la spettanza di € 1.827,00. Avendo parte ricorrente già conseguito € 555,15, residua – quale somma dovuta – quella di €
1.271,85. In merito alla doglianza di parte resistente inerente la mancata epurazione, dagli oneri sociali e dell'IRAP, della somma suddetta, si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1714/2024 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data 9/12/2024 nell'ambito di un giudizio avente per oggetto una fattispecie speculare a quella odiernamente sottoposta al vaglio del Tribunale: “7. In via preliminare, è opportuno evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur se non specificamente contestata dalle parti. E' infatti opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. già con sentenza n. 18396/2016 - ribadito anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito) con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023 - “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n.
9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile
3 all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n.
14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU. 15031/2009; 15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).Tali principi infatti trovano applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. SS. UU. 2064/2011). Ebbene, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, è dunque evidente che nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario appare correttamente radicata vieppiù ove si consideri che il thema decidendum della presente controversia verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dal lavoratore alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al Controparte_1 dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo). Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una
4 autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
.” Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico CP_1 del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi Parte_3 concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale
Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di aderire alla tesi CP_2 propugnata dall'odierna appellante.
9.1 Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_2
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente: “FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente CP_3 coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori
5 sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n.
1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) CP_2
16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge
27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del
19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”. In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenutotranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri Cont gravanti sulle singole 9.4 In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 Parte_3 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1
6 vengono “nettate dai contributi a carico dell' e dell'IRAP...”. In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un CP_1 atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo Controparte_1 derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” CP_1 esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
[...]
10. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato con conferma della gravata sentenza”. Sulla Parte_3 scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di trovare accoglimento”.
3.1. Alla luce delle direttive pretorie sopra riferite, è agevole rilevare ex actis che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 ed è stato coinvolto nella emergenza
Covid, quale infermiere presso PTE 118 di Casamassima per 38 turni. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del
Pronto Soccorso.
3.2. Circa la quantificazione del dovuto, in relazione ai 38 turni suscettibili di ristoro, (in assenza di contestazione specifica, corroborata dal elementi di sostegno idonei), spetta all'istante la somma complessiva di euro 2394,00, lordi detratta la somma di euro 1156,54 già percepita, e quindi l'importo residuo pari ad euro 1237,46 lordi oltre accessori come per legge.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez.
7 lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, in considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' intimata, previo accertamento del diritto, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente della residua somma di € 1237,46 lordi oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 550,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6473 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. IEVA A Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante deduceva di essere alle dipendenze dell' , CP_1 come infermiere presso il PTE 118 di CASAMASSIMA e di essere venuta in tale veste a contatto con pazienti covid per 38 turni nel periodo temporale 15 marzo – 15 maggio 2020. Concludeva costui, pertanto, con la richiesta di condannare la convenuta al pagamento della somma residua maturata di euro 1237,46 a titolo di incentivo Covid 2019 di cui alla fascia A) dell'accordo sindacale regionale del 28.5.2020 per il periodo temporale anzidetto detratto l'acconto erogato pari ad euro 1156,54, nei termini ivi indicati in Con dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Si costituiva l contestando la fondatezza dell'azione nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.790/2025 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 18/2020 “Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del
COVID-19, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanita' e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanita' sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dell'importo indicato per ciascuna di esse nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Ai sensi del 2° comma “Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018”. In base alla legge regionale
Puglia n.12/2020, art. 5, “La Regione, promuove presso i tavoli nazionali competenti la istituzione di un fondo COVID-19 all'interno del finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 del d.l. 18/2020, indennità il maggior rischio di esposizione al COVID-19 nelle strutture del Servizio sanitario regionale”. In base all'accordo regionale del 25/5/2020 “1) Nell'ambito di ciascuna nel rispetto delle Parte_2 previsioni di cui all'art. 1, co.1 del D.L. n. 18/2020, gli importi dovranno essere effettivamente erogati in favore del personale dirigenziale e del comparto in presenza dei (cumulativi) seguenti criteri: a) Lavoro effettivamente prestato nel periodo 15 marzo
– 15 maggio;
b) Coinvolgimento (diretto o indiretto) in attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19. Il coinvolgimento diretto in attività di contrasto è riconosciuto a tutti coloro che operano in reparti nei quali sono ricoverati pazienti
COVID, come da elenco di cui alla Fascia A) nella tabella che segue. La valutazione circa la rilevanza dell'attività svolta ai fini del contrasto all'emergenza epidemiologica COVID 19 per tutte le altre attività aziendali di cui alla Fascia B) alla
Fascia C) ed alla Fascia D) della tabella che segue, è rimessa al confronto in sede aziendale. La contrattazione aziendale dovrà, in ogni caso, assicurare che gli incentivi vengano attribuiti esclusivamente al personale effettivamente coinvolto nella gestione dell'emergenza, ad esclusione del personale in smart working e di quello in sospensione ai sensi del Decreto Cura
Italia”. Per il personale coinvolto è stato previsto un premio – in ragione alla presenza in servizio/turno di lavoro effettivamente prestati e sulla base del grado di coinvolgimento nella gestione dell'emergenza epidemiologica - suddiviso secondo quattro fasce: -
FASCIA A) (euro 63 per ogni turno) “Se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e
Rianimazione e Terapie Intensive, Dipartimenti Prevenzione (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei
Dipartimenti di prevenzione direttamente coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office (Triage)”; - FASCIA B) (euro 37 per ogni turno) “Ostetricia, Dialisi, Unità operativa
2 Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture
COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; - FASCIA C) (20 euro per ogni turno) “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza
COVID” - FASCIA D) (10 euro per ogni turno) “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”.
Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente: - ha prestato lavoro nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020; - sia stato coinvolto in attività di contrasto all'epidemia. Il punto controverso è se questo coinvolgimento sia stato diretto (fascia A) o indiretto e, comunque, rispetto a quali valori debba essere parametrato il trattamento economico spettante al ricorrente (fascia B,
C, D). In base a quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti operata dalle parti, parte ricorrente si è dedicato, per il periodo compreso fra il 15/3/2020 ed il 15/5/2020, al trasporto di pazienti COVID in ambulanza 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Di Venere di Bari, segnatamente ha svolto nel primo mese (dal 15/3/2020 al 15/4/2020) 16 turni lavorativi e nel secondo mese (dal 15/4/2020 al 15/5/2020) 13 turni lavorativi, al di sotto dei 20 turni mensili stabiliti nell'Accordo surrichiamato. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti
COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del Pronto Soccorso. Sul versante, poi, delle trattenute, dalle buste paga versate in atti risulta che l'importo accreditato in busta paga, al lordo degli oneri tributari (sia IRAP che IRPEF), ammontano a complessivi € 555,15 (cfr. all. ricorso). Quanto poi ai turni di servizio nel periodo di riferimento, dalle risultanze delle marcature delle presenze, esse risultano pari a 29 (13 nel primo mese e 16 nel secondo mese) nel periodo 15 marzo - 15 maggio 2020. Dunque, circa la quantificazione del dovuto, considerato che l'importo per ogni turno stabilito nella fascia A) è pari ad € 63,00, ne consegue la spettanza di € 1.827,00. Avendo parte ricorrente già conseguito € 555,15, residua – quale somma dovuta – quella di €
1.271,85. In merito alla doglianza di parte resistente inerente la mancata epurazione, dagli oneri sociali e dell'IRAP, della somma suddetta, si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 1714/2024 pronunciata dalla Corte d'Appello di Bari in data 9/12/2024 nell'ambito di un giudizio avente per oggetto una fattispecie speculare a quella odiernamente sottoposta al vaglio del Tribunale: “7. In via preliminare, è opportuno evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur se non specificamente contestata dalle parti. E' infatti opportuno rammentare che, come affermato dalle Sezioni Unite della S.C. già con sentenza n. 18396/2016 - ribadito anche con riferimento alle controversie tra datore di lavoro (sostituto d'imposta) e lavoratore (sostituito) con le successive pronunce nn. 21523/2017 e 17211/2023 - “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del Giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (Sez. Unite, 18 aprile 2014, n.
9033; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032, Sez. Unite 8 aprile 2010 n. 8312). Del resto, come pure è stato precisato, in tali controversie manca di regola un “atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile
3 all'autorità fiscale (Sez. Unite 8 novembre 2012 n. 19289; Sez. Unite 19 dicembre 2009 n. 26820; Cass. 6 giugno 2013 n.
14302) e l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, salvo il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario (v. Sez. Unite 28 gennaio 2011 n. 2064; Sez. Unite 26 giugno 2009 n. 15032)” (cfr. in termini Cass. SS.UU. 15031/2009; 15032/2009; 21523/2017; 17211/2023).Tali principi infatti trovano applicazione in ogni caso in cui la controversia non abbia ad oggetto il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, bensì un rapporto implicante un accertamento in ordine alla debenza dell'imposta contestata destinato ad avere valore meramente incidentale (cfr. Cass. SS. UU. 2064/2011). Ebbene, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, è dunque evidente che nel caso di specie la giurisdizione del giudice ordinario appare correttamente radicata vieppiù ove si consideri che il thema decidendum della presente controversia verte, in via primaria ed assorbente, sulla debenza delle somme rivendicate dal lavoratore alla stregua delle previsioni contenute nell'Accordo Regionale Sindacale e, in secondo luogo, sulla corretta interpretazione, da parte datoriale, di tale accordo, con riferimento alla natura lorda o netta degli importi retributivi liquidati.
8.Ciò posto, venendo al merito della controversia, non può condividersi la tesi dell'Amministrazione appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel liquidare le somme rivendicate al lavoratore per aver omesso di considerare le decurtazioni previste per gli oneri sociali e l'IRAP. A tal uopo, preliminarmente è opportuno rilevare che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, il presupposto impositivo dell'imposta IRAP è rappresentato dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Le Sezioni Unite della S.C. hanno chiarito la portata applicativa di tale disposizione evidenziando che “il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 496, art. 2, - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in nudo non occasionale di lavoro altrui” (cfr. Cass. SS.UU. 9451/2016; in termini Cass. 26702/2024).
Ebbene, a fronte del tenore testuale delle disposizioni in commento, così come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, è dunque evidente come sotto il profilo oggettivo e soggettivo, giammai il lavoratore odierno appellato potrebbe ritenersi personalmente soggetto ad imposta IRAP tenuto conto che l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata è riferibile esclusivamente all' (profilo oggettivo;
cfr. Cass. 199/2016; 2333/2016; 155/2020) e non già al Controparte_1 dipendente, il quale, peraltro, non riveste il ruolo di responsabile della medesima organizzazione (profilo soggettivo). Come evidenziato dalla S.C., infatti, la personale responsabilità dell'organizzazione diretta alla produzione ed allo scambio di beni e servizi, riveste portata fondamentale nella prospettiva dell'assoggettabilità ad imposta IRAP;
non a caso, anche con riferimento ai lavoratori autonomi, la S.C. ha escluso la debenza di tale imposta nell'ipotesi in cui il soggetto, benchè inserito in una
4 autonoma organizzazione, non ne rivesta il ruolo di responsabile (cfr. ex pl. Cass. 27154/2024; 19397/2022). Se già tali considerazioni consentono di escludere l'assoggettabilità ad IRAP delle somme rivendicate dal lavoratore, deve poi evidenziarsi che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pronunciatasi in tema di assoggettabilità ad IRAP delle prestazioni intra moenia dai dirigenti medici – i cui principi possono essere certamente estesi anche alla fattispecie in esame – tale imposta non può essere oggetto di “traslazione”, comportando così una decurtazione dei compensi dovuti al lavoratore.
.” Ed invero, come rilevato espressamente da Cass. 20010/2022, l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico CP_1 del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio (cfr. da ultimo Cass. 13399/2023). Trattasi di principi, già espressi in tema di compensi per le prestazioni rese in regime libero professionale, che si pongono in linea con la disciplina normativa di riferimento ovvero il d.lgs. n. 446/1997 secondo cui: a) “presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta” (art. 2); b) l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (art. 30).
Dunque, se è vero che dell'IRAP occorre tener conto ai fini della copertura degli oneri del personale e della determinazione della provvista (“le amministrazioni dovranno quantificare le somme che gravano sull'ente a titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla ripartizione dell'incentivo, corrispondendo lo stesso ai dipendenti interessati al netto degli oneri assicurativi e previdenziali” Cass. 21398/2019), nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 165/2001 è altrettanto vero che “le non possono unilateralmente modificare i criteri di quantificazione dei compensi Parte_3 concordati in sede di contrattazione decentrata” (cfr. Cass. 20010/2022).
9.Ferme restando le suesposte assorbenti considerazioni, sotto altro e diverso profilo, v'è poi che neppure la più attenta disamina del contenuto dell'Accordo Regionale
Sindacale, sottoscritto il 28.5.2020 dalle Organizzazioni Sindacali e dalla , consente di aderire alla tesi CP_2 propugnata dall'odierna appellante.
9.1 Detto accordo, infatti è chiaro nello stabilire che “…per le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della Tabella A richiamata nella su citata disposizione, prevede per la uno stanziamento di E. CP_2
16.582,736,00 al lordo di oneri e IRAP. Allo stesso fine l'art. 2, comma 10, DL n. 34 dl 1905/2020, ha stanziato ulteriori risorse pari ad E. 12.581.332,00, al lordo di oneri ed IRAP” ed aggiunge poi, con riferimento agli importi derivanti dalla distribuzione delle risorse fra i diversi “aziende/enti” sanitarie ed indicati in apposta tabella, che “gli importi su indicati sono previsti al lordo di oneri ed IRAP, che dovranno essere conteggiati e decurtati da ciascuna azienda” (cfr. pag.2). Una volta dunque individuate le risorse derivanti dallo stanziamento e precisato che gli importi distribuiti “dovranno essere conteggiati e decurtati” da ciascuna azienda poiché indicati “al lordo di oneri ed IRAP”, l'Accordo prosegue con la quantificazione del premio da corrispondere ai singoli lavoratori, individuando quattro fasce e segnatamente: “FASCIA A) euro 63 per ogni turno: se coinvolti nell'emergenza COVID Malattie infettive, Pneumologie, Anestesia e Rianimazione e Terapie Intensive,
Dipartimenti (con riferimento a Sisp e Spesal) e medici veterinari dei Dipartimenti di prevenzione direttamente CP_3 coinvolti nella gestione di cluster COVID, Medicina del lavoro, Personale dipendente del 118, Pronto Soccorso, Operatori
5 sanitari destinati alla presa in carico dei pazienti COVID, Tecnici perfusionisti ECMO, personale laboratorio biomedico operante presso strutture sanitarie ovunque collocate funzionale al trattamento dei campioni biologici per esami COVID ovvero alla effettuazione di test o esami dello stesso tipo, personale delle Unità Operative di radiodiagnostica operanti presso le strutture che effettuano esami verso pazienti provenienti dai percorsi ospedalieri COVID o sospetti tali, obitorio e Front Office
(Triage)”; FASCIA B) euro 37 per ogni turno: Ostetricia, Dialisi, Unità operativa Cure Palliative, personale dipendente della Medicina penitenziaria, nonché le Unità Operative e i Servizi afferenti a strutture COVID Acuzie pubbliche, come definite nella Dgr 525/2020, non inserite nella Fascia A)”; FASCIA C) euro 20 per ogni turno: “Operatori afferenti ad altre Unità operative e Servizi (non elencati nelle Fasce A) e B) e con particolare riferimento ai reparti di Medicina interna e
Chirurgia, ed all'impatto sul territorio), ma, in ogni caso, coinvolti nella emergenza COVID”; FASCIA D) euro 10 per ogni turno: “Altri operatori del SSR che non sono compresi nelle fasce precedenti”. A norma del ridetto Accordo, inoltre: “a ciascun lavoratore dipendente (a tempo indeterminato e a tempo determinato) non potrà comunque essere riconosciuta un'indennità complessivamente superiore all'importo corrispondente a nr. 20 turni per ciascuno dei due mesi presi in considerazione (dal 15 marzo al 15 maggio). (Dunque, pari 1260 euro lordi per mese in fascia A), 740 euro lordi per mese in fascia B), 400 euro lordi per mese in fascia C), 200 euro lordi per mese in fascia d)”.
9.2Ebbene, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, dall'esame dell'accordo in parola è chiaramente evincibile che il premio finale indicato secondo la relativa ripartizione in fasce (cfr. tabella contenuta nell'accordo), non può che intendersi al lordo delle sole imposte gravanti sul lavoratore (contributi previdenziali e assistenziali e imposte sul reddito, di cui il primo giudice ha tenuto conto specificando che la somma attribuita in sentenza era “al lordo”), in quanto determinato a valle della preventiva decurtazione, da parte delle singole aziende, degli “oneri ed IRAP” gravanti sulle risorse assegnate. Tanto si evince anche considerando che nel suddetto Accordo l'IRAP non viene in alcun modo menzionata con riferimento né all'importo del singolo turno nè all'importo massimo di 20 turni mensili. Peraltro, non può omettersi di considerare la natura retributiva del “premio”/indennità” prevista per i lavoratori coinvolti nell'emergenza
Covid, il cui ammontare, conseguentemente, va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori.
9.3A diverse conclusioni non conducono, a ben vedere, le previsioni riportate nella Delibera di Giunta Regionale n.
1817 del 7.12.2022, trattandosi peraltro di atto successivo all'Accordo che non può automaticamente retroagire sull'interpretazione dello stesso. Peraltro, la ridetta delibera, si riferisce esclusivamente agli stanziamenti ottenuti a livello regionale in virtù delle disposizioni emergenziali e non già all'incidenza di tali imposte sull'importo delle indennità previste per le singole fasce;
si legge infatti “….per le finalità la ha ricevuto uno stanziamento di E. 29.164.068 di cui a) CP_2
16.582.736,00 al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 18/20220, convertito in Legge
27/2020- Tabella A;
b) 12.581.332, al lordo di oneri ed IRAP rinvenienti dall'art. 2, comma 10, D.L. n. 34 del
19/05/2020, convertito in Legge n. 77/2020”. In altri termini, dunque, se non è revocabile in dubbio che gli stanziamenti ottenuti a livello regionale dovessero comprendere gli oneri sociali e l'imposta IRAP, tenutotranquillante certezza che le parti sociali avessero inteso quantificare gli importi dovuti al singolo lavoratore (secondo la ripartizione in fasce) al lordo degli oneri Cont gravanti sulle singole 9.4 In tale prospettiva, da ultimo, non soccorre neppure la Delibera n. 2438 Parte_3 del 15.12.2022 alla stregua della quale, a dire di parte appellante “le somme erogate alla quale incentivo COVID CP_1
6 vengono “nettate dai contributi a carico dell' e dell'IRAP...”. In primo luogo deve evidenziarsi che la Delibera è un CP_1 atto amministrativo a mezzo del quale i vertici – nel caso in esame il Direttore Generale – esercita le proprie funzioni di governo, controllo e gestione complessiva dell' e, in quanto tale, ha rilevanza meramente interna, non potendo Controparte_1 derogare a disposizioni di legge. In secondo luogo, è evidente come lo stralcio testè riportato, nella parte in cui dispone che “le somme erogate alla quale incentivo COVID vengono “nettate dai contributi a carico dell'Azienda e dell'IRAP….” CP_1 esorbita con tutta evidenza dalle previsioni contenute nell'Accordo Sindacale Regionale del 28.5.2020 che non conteneva tale previsione e che, come detto, va interpretato nel senso che l'incentivo retributivo previsto per i lavoratori va inteso al lordo dei soli contributi e delle imposte sui redditi dovuti dai singoli lavoratori e non già dei diversi oneri gravanti sulle singole
[...]
10. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello va quindi rigettato con conferma della gravata sentenza”. Sulla Parte_3 scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso merita di trovare accoglimento”.
3.1. Alla luce delle direttive pretorie sopra riferite, è agevole rilevare ex actis che il ricorrente ha prestato servizio nel periodo compreso tra 15 marzo e 15 maggio 2020 ed è stato coinvolto nella emergenza
Covid, quale infermiere presso PTE 118 di Casamassima per 38 turni. Di conseguenza, le mansioni svolte sono riconducibili al concetto “di presa in carico di pazienti COVID” con conseguente spettanza del trattamento economico di fascia A), anche per il tramite del richiamo al personale dipendente del 118 e del
Pronto Soccorso.
3.2. Circa la quantificazione del dovuto, in relazione ai 38 turni suscettibili di ristoro, (in assenza di contestazione specifica, corroborata dal elementi di sostegno idonei), spetta all'istante la somma complessiva di euro 2394,00, lordi detratta la somma di euro 1156,54 già percepita, e quindi l'importo residuo pari ad euro 1237,46 lordi oltre accessori come per legge.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez.
7 lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico della azienda intimata, in considerazione dell'attività svolta (solo istruttoria), del valore e della serialità della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' intimata, previo accertamento del diritto, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente della residua somma di € 1237,46 lordi oltre accessori come per legge, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 550,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese anche forfettario come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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