Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5246/2018 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
), in proprio e quale legale Parte_1 (C.F. C.F. 1
rappresentante della (C.F. P.IVA 1 ), Controparte_1
rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti, dall'avv.to Laura Senatore,
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Altavilla Silentina (SA), Via
Roma n. 56;
- Opponente -
CONTRO CP_2 (C.F. P.IVA_2 ) in nome e per conto di Controparte_3
in persona del legale rappresentane pro tempore, rappresentata e difesa
[...]
dall'avv.to Stefania Iannicelli, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno, Via G. Vicinanza n. 11;
- Opposta -
NONCHE' CP_4 CP_5C.F. P.IVA_3 nella sua qualità di procuratrice mandataria di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
Gabriele Maria Panini, giusta procura alle liti in atti, elettivamente presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 4;
Interventrice ex art. 111 c.p.c. -
in persona del legale mandataria di Controparte_7
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Pierluigi Federici, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Viale G. Mazzini n. 9;
Interventrice ex art. 111 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione in proprio e nella sua Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. Parte_1
qualità di legale rappresentante della Controparte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1079/2018 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_3 ingiungeva al pagamento di euro 644.404,18, oltre spese legali alla Controparte_1
in proprio, il pagamento in solido di euro 360.000,00 ed accessori e al sig. Parte_1
(nei limiti della fideiussione prestata in data 22.01.2010), oltre spese legali ed accessori in favore della Controparte_3 in virtù del saldo debitore del conto corrente n. 63932,22 del 06.03.2009, per esposizione debitoria residua relativa al rapporto anticipi n. 46839609 del 21.10.2009, per esposizione debitoria residua del rapporto anticipi n. 54527209 su fatture cedute del 23.12.2009 e per la fideiussione prestata dal sig. Pt_1 originariamente prestata per l'importo di euro 180.000,00 ed successivamente estesa sino alla concorrenza di euro 360.000,00 in data 09.03.2010.
Eccepiva: il disconoscimento delle firme relative ai contratti nn. 5948652 del 06.03.2009,
63932/22 del 21.10.2009 e 22.01.2010, 46839609/55 del 21.10.2009, 5452720917 del 23.12.2009
e alle distinte del 22.10.2009, 21.12.2009 e 23.12.2009; la non conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in sede monitoria;
di non aver mai ricevuto gli estratti conto;
la nullità
dei contratti per cui è causa per mancanza di sottoscrizione di entrambe le parti;
la nullità
dei contratti di conto anticipi per indeterminatezza;
che gli interessi anatocistici non erano dovuti;
la prescrizione dei crediti per cui è causa con riferimento agli interessi pretesi relativamente al quinquennio precedente la notifica del monitorio, non avendo il sig. Pt_1
mai ricevuto alcuna raccomandata;
la nullità del contratto di fideiussione.
Concludeva chiedendo: revocare e/o dichiarare nullo l'impugnato decreto ingiuntivo,
accertando e dichiarando l'invalidità dei contratti di apertura di credito e conto anticipi,
nonché la nullità delle clausole degli interessi anche in ordine alla capitalizzazione trimestrale ed alle modalità riguardanti la determinazione delle spese, valute e commissioni;
statuendo che nessun credito spettasse all'opposta; dichiarare la nullità, illiceità e/o inesistenza della fideiussione prestata dal sig. vinte le competenze di lite, Parte_1
con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 11.12.2018, la CP_2 per conto della
[...]
si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto l'opposizione Controparte_3 avversaria e chiedendone in via preliminare di dichiarare in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità della stessa;
concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettare integralmente l'opposizione spiegate.
In risposta alle contestazioni dell'opponente, precisava: in via preliminare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione;
l'inammissibilità della domanda del sig. Pt_1 uale garante per carenza di legittimazione attiva;
nel merito l'infondatezza del disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti per cui è causa;
la non nullità dei contratti bancari per la mancata firma da parte della Banca;
l'idoneità della documentazione prodotta dalla banca a sostegno della pretesa creditoria azionata in sede monitoria;
la legittimità dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale;
infondata la presunta nullità del contratto di fideiussione per violazione della l. 287 del 1990.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13.07.2020, la
CP_4 nella sua qualità di procuratrice mandataria di CP_5 interveniva nel giudizio eccependo di essere divenuta cessionaria pro soluto del credito oggetto del contendere a seguito di operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari in sofferenza provenienti dalla . Riportandosi a quanto già dedotto ed Controparte_3
alle conclusioni formulate dalla cedente e chiedendone l'estromissione. Rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con provvedimento del 29.10.2020, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuto non accessorio alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.06.2022.
Nelle more, con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata 18.10.2023, la Controparte_6
nella sua qualità di procuratrice e mandataria della Controparte_7
interveniva nel giudizio eccependo di essere divenuta cessionaria pro soluto del credito oggetto del contendere a seguito di operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari in sofferenza provenienti dalla Riportandosi a quanto già dedotto ed alleCP_5
conclusioni formulate dalla cedente e chiedendone l'estromissione.
All'udienza del 5.02.2025 sostituita da termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del
27.02.2025, concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla legittimazione degli intervenuti
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione sollevata da parte opponente per la prima volta con note del 31.01.2024 (cfr.) circa la carenza di titolarità attiva in capo alle intervenute cessionarie per non avere quest'ultime dimostrato la CP_4 e Controparte_6
legittimità delle cessioni con cui è stato ceduto il credito per cui è causa (più volte trasferito dall'originaria cedente Controparte_3 nei modi e nelle forme stabiliti, ad esempio, nella recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.
17944/2023.
Orbene, nel caso di specie con comparse di costituzione e intervento del 13.07.2020 e
18.10.2023 si costituivano rispettivamente la CP_4 cessionaria dei crediti di [...] quale procuratrice mandataria di CP_5Controparte_3 e [...]
quale procuratrice e mandataria di CP_6 cessionaria dei crediti di CP_5
deducendo che queste ultime sarebbero divenute Controparte_7
titolari "pro soluto" di crediti pecuniari originariamente facenti capo a [...]
nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione;
operazione in forzaControparte_3 della quale da ultimo la Controparte_6 subentrava al predetto CP_8 nei rapporti di credito vantati nei confronti di debitori, con ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi al cedente CP_5 (ultima cedente) nel presente procedimento.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la titolarità del credito ceduto;
onere che la più recente giurisprudenza di legittimità distingue a seconda che sia contestata l'esistenza dell'operazione della cessione in se o la riconducibilità del singolo credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione. Difatti, la Cassazione distingue le due ipotesi precisando che: i) quando le contestazioni riguardino unicamente l'inclusione del credito controverso ella singola operazione di cessione, la parte che agisce in giudizio non è tenuta a provare l'esistenza del contratto di cessione mediante sua produzione in giudizio (su punto, opera infatti il principio di non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.) ma unicamente il suo oggetto (ossia la corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione) risultando a tal fine sufficienti le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (ma imponendosi il deposito del contratto di cessione quando manchino indicazioni specifiche e determinate sulle caratteristiche dei crediti ceduti); ii) contrariamente quando oggetto delle contestazioni del debitore ceduto è l'esistenza dell'operazione di cessione in sé, il solo estratto della
Gazzetta Ufficiale non risulta da sé sufficiente a fornire prova dell'avvenuta cessione;
la funzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art 58 TUB è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto o mediante la combinazione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta e di ulteriori elementi (quali ad esempio, la pubblicazione dell'avviso su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione), liberamente valutabili dal giudice di merito secondo il suo libero apprezzamento. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17944 del 18 Maggio 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c.,
rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società
cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche,
mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo ".
Ebbene, non sorgono dubbi in ordine alla titolarità del credito controverso in capo alla cessionaria.
Invero, dall'esame della Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16.01.2020 depositata in giudizio, prima facie prive di indicazioni specifiche in ordine alle caratteristiche dei credit ceduti, è possibile rinvenire il credito controverso all'interno dell'allegato "Elenco posizioni cedute
BMPS S.p.A. e MPSCS S.p.A. GU 16.01.2020" consultabile a seguito di collegamento al sito internet https://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ (pag. 2 dell'avviso di cessione in G.U.),
ove il credito vantato nei confronti della in persona Controparte_1
dell'amministratore unico sig. è indicato a pag. 1287, rigo 29 ed Parte_1
identificato con il numero di rapporto (voce Debitore NDG 168309061) D'altronde, la consultazione autonoma del sito in questione, ai fini della conoscenza del creditore legittimato a ricevere l'adempimento, è onere rientrante nell'ordinaria diligenza del debitore ceduto.
Questo permette di riconoscere la legittimazione attiva della prima cessione intercorsa tra la Controparte_3 e la CP_5
Infine, relativamente all'ultima cessione intercorsa tra la CP_5 e la Controparte_6
[...] quest'ultimo ha prodotto con note del 14.02.2024 (cfr.) comunicazione di cessione del credito a firma della cedente CP_5 la quale identifica specificamente i rapporti dedotti in giudizio e la correlativa esposizione creditoria tra le posizioni oggetto della già
documentata operazione di cessione con G.U. n. 71 del 17.06.2023.
Per cui, può ritenersi ammissibile anche quest'ultimo intervento spiegato dalla [...]
Controparte_6 con conseguente legittimazione attiva, non potendosi, tuttavia, in assenza del consenso delle altre parti ai sensi dell'art. 111 comma 3 cpc, provvedere ad accogliere la richiesta di estromissione della originaria cedente e della CP_5 Invero perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, mancante nella specie, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass.
1535/2010; 6302/1995); ne consegue che la opposta deve considerarsi parte processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della CP_9 quale successore a titolo particolare della opposta (Cass. 22424/2009;
8884/2000). La sentenza che definisce il presente giudizio è, pertanto, pronunciata nei confronti delle parti originarie e produrrà gli effetti di cui all'art. 111 c.p.c., non avendo le parti concordato l'estromissione della cedente o la condanna diretta in favore della cessionaria.
Sull'opposizione proposta dal garante Parte_1
È necessario, a questo punto, chiarire la natura della garanzia di cui è causa al fine di stabilire se l'odierno opponente in proprio sia o meno legittimato a proporre le eccezioni relative al contratto per il quale è stata prestata la fideiussione.
La Banca opposta, al riguardo, eccepisce la natura autonoma della garanzia prestata, da cui discenderebbe la carenza della titolarità di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito sul rilievo che i contratti recano l'impegno "a pagare alla Banca quanto dovuto immediatamente,
a semplice richiesta scritta".
Ebbene, secondo questo Giudice tale locuzione non è di per sé sufficiente a qualificare l'autonomia della garanzia prestata, ciò in ossequio alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema Corte, secondo cui l'utilizzo di espressioni del tipo “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta" possono riferirsi "sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria" (Cass. Civ. n. 16825/2016).
Non risulta, pertanto, “decisivo l'impiego delle espressioni 'a semplice richiesta' o 'a prima richiesta' del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, giacché la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 cod. civ." (Cass. Civ. 05/19300).
Nella specie, al di là della clausola sull'obbligo di pagare "semplice richiesta scritta", nessuna disposizione contrattuale sembra eliminare il vincolo di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione garantita. Dell'espressione, invero, occorre tener conto nel complessivo assetto dell'accordo, che è
caratterizzato da molteplici rinvii alla disciplina codicistica della fideiussione e risulta privo di clausole che prevedano l'inopponibilità al creditore istante delle eccezioni relative al rapporto principale.
Su questi rilievi, non può dirsi preclusa al garante la facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale. Pertanto, la garanzia prestata dall'odierno opponente in proprio deve essere qualificata come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia.
Sull'eccezione di nullità della fideiussione
L'opponente ha, sia pure genericamente, contestato la validità della fideiussione stipulata in data 09.06.2009 e successivamente estesa sino alla concorrenza di euro 360.000,00
eccependo la nullità della fideiussione oggetto del contendere per conformità allo schema di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2003 per contrarietà delle clausole emarginate all'art. 2 L. 287/1990 e per aver agito la Banca in difformità ai doveri di correttezza e buona fede, al dovere di salvaguardia del fideiussore.
L'eccezione deve essere rigettata.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità
parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a) della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di "prova privilegiata" dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio 2005;
iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica. (cfr.
Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
Inoltre nel caso in esame non siamo al cospetto di una fideiussione omnibus bensì di una fideiussione specifica.
Inoltre se anche si volesse ritenere riconducibile la garanzia prestata allo schema della fideiussione omnibus, occorre rilevare che alcuno dei documenti predetti risulta depositato da parte dell'opponente, né alla presentazione dell'atto di opposizione, né con le successive memorie 183 co. 6 c.p.c. Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus contestata dall' opponente è stata stipulata nel giugno 2009 ossia oltre il periodo in cui la Banca d'IA, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti,
coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca d'IA e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione ad opera dei garanti. Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr., ex multis, Tribunale Torre
Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano 17 Ottobre 2022 e 20 Luglio
2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib. Bologna 4 Novembre 2020, Trib.
Sondrio 28 Aprile 2021, secondo cui la mera riproduzione nella fideiussione prestata di clausole di analogo tenore a quelle contenute nello schema ABI 2002 - lecite in quanto di per sé non contrarie a norme imperative non costituisce prova della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale) consistendo invece nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato preordinariamente coordinata (cfr. Collegio di Coordinamento
ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022).
Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte dell'opponente, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni,
essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Il merito
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria,
nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009
n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando sin dalla fase monitoria: il contratto di conto corrente n. 63932,22 del
06.03.2009 con i contratti di apertura di credito, la certificazione ex art. 50 TUB e gli estratti conto;
il contratto anticipi n. 46839609 del 21.10.2009 con la certificazione ex art. 50 TUB;
il contratto anticipi n. 54527209 su fatture cedute del 23.12.2009 con la certificazione ex art. 50
TUB; le distinte di anticipazione;
la fideiussione prestata dal sig. Pt_1 per l'importo di euro 180.000,00 successivamente estesa sino alla concorrenza di euro 360.000,00 in data
09.03.2010.
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, riservandosi di disconoscere le firme apposte sui relativi documenti e negandone la conformità degli stessi agli originali, infine, ritenendo nulli gli stressi per mancata sottoscrizione da parte della Banca.
Ebbene, deve essere rigettata la domanda proposta da parte opponente volta alla declaratoria di nullità del contratto bancario monofirma. Infatti per giurisprudenza ormai costante "Il contratto cosiddetta monofirma è valido. I contratti bancari, in caso mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, pertanto, non sono nulli per difetto della forma scritta. Si tratta, infatti, di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, sicché è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti." (cfr. Cassazione civile sez. 1,30/06/2023, n.18590).
Va precisato che la somma ingiunta pari ad euro 644.404,08 rinviene la sua fonte per euro
392.439,60 per saldo debitore del conto corrente n. 63932,22 alla data del 06.02.2017 e sottoscritto in data 06.03.2009, la somma di euro 211.479,44 quale esposizione debitoria residua, alla data di chiusura del 06.02.2017, relativa al rapporto anticipi n. 46839609
sottoscritto in data 21.10.2009, la somma di 40.485,04 quale esposizione debitoria residua,
alla data di chiusura del 03.02.2017, relativa al rapporto anticipi n. 54527209 su fatture cedute come da contratto sottoscritto in data 23.12.2009.
Relativamente alla domanda di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto, si osserva che nel caso in esame il contratto è stato stipulato in un periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. È ormai nota la portata della delibera del 9/2/2000, con la quale il CICR ha rimesso alla volontà delle parti la determinazione della periodicità degli interessi, ammettendo per le banche la possibilità di pretendere interessi sugli interessi scaduti, purché l'addebito e l'accredito avvengano con la stessa periodicità. Nel dettaglio, devono considerarsi valide le convenzioni anatocistiche,
purché esse siano oggetto di espressa previsione contrattuale, di approvazione scritta del cliente e vi sia una pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori;
condizioni, queste, che risultano correttamente rispettate dal contratto di conto corrente su cui si controverte nel presente giudizio e allegato alla produzione monitoria.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata in quanto totalmente infondata.
Sulle spese
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da euro 260.001 a euro 520.000) di cui al DM 55/2014 e s.m.
Compensa le spese nei rapporti con la CP_2 per conto della Controparte_3
[...] e con la CP_4 nella sua qualità di procuratrice mandataria di CP_5
[...]
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa da Parte_1 avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1079/2018, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 1079/2018
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di CP_6
CP_6 nella qualità di procuratrice speciale e mandataria di Parte_2
[...] che si liquidano in complessivi € 5.077,00 (Fase Studio € 919,00, Fase Introduttiva €
777,00, Fase Istruttoria 1.680,00, Fase Decisoria € 1.701,00), per il presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Compensa le spese nei rapporti con la cedente CP_2 per conto della
[...]
Controparte_3 e con la CP_4
Salerno, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara