Sentenza 27 agosto 2015
Massime • 1
Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Sulla inidoneità a costituire titolo esecutivo del contratto condizionato di mutuo (e sulla sua indeterminatezza del tasso).Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/2015, n. 17195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17195 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2015 |
Testo completo
ORIGINALE 17 1 95/2 015 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rettifica ai sensi LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'art. 8 della legge TERZA SEZIONE CIVILE 8 febbraio 1948 n. 47 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19153/2012 Dott. GIUSEPPE SALME' Presidente - Cron. 17195 Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI Rep. C.
1. Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA - Rel. Consigliere Ud. 12/05/2015 - Consigliere Dott. ENZO VINCENTI PU Dott. ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19153-2012 proposto da: RI BI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERO FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLAIACOVO con studio in SULMONA, VIA CARRESE 32, che 10 rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
2015 contro 1155 domiciliato in DEL GIUDICE ANTONIO, elettivamente ROMA, VIA SABOTINO 45, presso lo studio dell'avvocato MARCO STEFANO MARZANO, che lo rappresenta e difende 1 unitamente all'avvocato MARIO BRIOLINI giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonchè
contro
FINEGIL EDITORIALE SPA;
intimata avverso la sentenza n. 665/2012 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 17/05/2012, R.G. N. 217/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato MARCO STEFANO MARZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, rigetto degli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza del Tribunale di Pescara veniva rigettata la domanda del dott. AB IC di condanna del direttore del quotidiano "Il Centro" alla pubblicazione della rettifica ed al in solido con l'editore Finegil Editoriale SpA, risarcimento, dei danni derivati dalla ritardata pubblicazione della rettifica, nella misura di lire 100.000.000. L'attore aveva ottenuto una prima rettifica di un articolo (nel quale si diceva che egli, medico e responsabile sanitario del "supercarcere" di Sulmona, fosse indagato per collusione con ambienti mafiosi, mentre l'indagine che lo riguardava era relativa al reato di abuso d'ufficio), a seguito di richiesta avanzata con lettera raccomandata del 9 marzo 1998. Assumendo che questa prima rettifica non fosse stata pubblicata nella sua interezza, né nella prima pagina del giornale e nemmeno nella pagina di cronaca della provincia dell'Aquila, che raggiungeva tutte le altre province abruzzesi (così come l'articolo da rettificare), il dott. IC aveva inviato, per il tramite del proprio difensore, altra lettera raccomandata del 18 aprile 1998. Con questa, richiamando la precedente, aveva richiesto la pubblicazione della rettifica sulla pagina "L'Aquila e provincia" della edizione di Pescara del quotidiano. Poiché non vi era stata una (seconda) rettifica, il dott. IC aveva richiesto che il Tribunale di Pescara l'ordinasse in via d'urgenza, ma il giudice monocratico aveva rigettato la richiesta;
il collegio, adito con reclamo 3 cautelare, aveva invece ordinato al direttore del giornale la rettifica così come richiesta dall'istante, fissando a quest'ultimo il termine per l'introduzione del giudizio di merito. Questo si era concluso con la sentenza di rigetto di cui sopra, dopo che, comunque, la rettifica era stata pubblica su "Il Centro" nel modo e nella pagina richiesti. Con la sentenza di primo grado erano state compensate per intero le spese processuali tutte. 2.- Avverso la sentenza il dott. AB IC proponeva appello, a cui resisteva soltanto il Del Giudice, mentre la società editoriale restava contumace. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 17 maggio 2012, la Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante a rimborsare al convenuto le spese dei due gradi di giudizio, che ha liquidato in € 3.200,00 per il primo grado ed in € 2.900,00 per il grado d'appello. La Corte d'Appello ha ritenuto corretta la decisione impugnata perché ha riscontrato che le due lettere di richiesta di rettifica inviate dal IC avessero contenuto e finalità diverse, sicché la seconda non avrebbe potuto mutuare dalla prima, come pretendeva di fare l'appellante, per rinvio recettizio o per relationem, gli elementi formali e sostanziali indispensabili per la sua corretta formulazione. Poiché la seconda non era stata sottoscritta personalmente dalla parte, la Corte ha ritenuto che fosse priva di un requisito formale indispensabile (sottoscrizione personale о da parte di procuratore speciale), rispetto alla quale ha dichiarato improcedibile la richiesta, perciò rigettando il gravame. 3.- Contro questa sentenza AB IC propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Antonio Del Giudice resiste con controricorso. L'altra intimata non si difende. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente nel presupposto che la Corte d'Appello abbia reputato inammissibile il ricorrente non abbia impugnato questail gravame e che statuizione di inammissibilità, proponendo, invece, soltanto motivi attinenti al merito. Sebbene nell' incipit della motivazione in diritto la Corte accenni ad un profilo di inammissibilità dell'impugnazione -per difetto di specificità dei motivi-, tuttavia dichiara di soprassedere e dice espressamente di voler entrare nel merito delle ragioni che inducono а ritenere corretta la decisione impugnata. A questa motivazione fa pieno riscontro il dispositivo della sentenza, che non è di inammissibilità, bensì di rigetto. 2.- Un'altra eccezione di inammissibilità il resistente ha formulato con riguardo al primo motivo di ricorso. 5 Con questo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado. Il ricorrente evidenzia come il capo di sentenza di primo grado con cui erano state compensate le spese non fosse stato fatto oggetto di appello incidentale da parte del Del Giudice;
pertanto, sarebbe andata ultra petita la Corte d'Appello nel riconoscere a quest'ultimo il diritto al rimborso. sostiene che non vi sarebbe interesse Il resistente perché egli, riconoscendo fondata la all'impugnazione contestazione, avrebbe comunque limitato la propria richiesta in sede esecutiva soltanto alle spese liquidate per il secondo grado di giudizio. L'assunto non merita di essere accolto perché non vi è dubbio che la condanna contenuta nella sentenza impugnata sia tuttora valida ed efficace ed il ricorrente conservi l'interesse alla relativa impugnazione, onde ottenerne la cassazione.
2.1. Nel merito, il motivo è fondato e va accolto.- Il giudice d'appello, nel rigettare il gravame della parte già soccombente in primo grado, non avrebbe potuto riformare il t capo della sentenza del tribunale di compensazione delle spese del primo grado non impugnato con appello incidentale (cfr. Cass. n. 7168/03, n. 16123/04). La relativa statuizione va perciò cassata senza rinvio, con della eliminazione della condanna in oggetto e conferma decisione di compensazione delle spese del primo grado. 6 3.- Col secondo motivo si deduce violazione 0 falsa applicazione dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47. Si critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la seconda richiesta di rettifica, inoltrata con lettera raccomandata del 18 aprile 1998, avrebbe dovuto essere sottoscritta personalmente dalla parte, malgrado -a detta del ricorrente- richiamasse il contenuto ed i termini della precedente lettera raccomandata del 9 marzo 1998. In particolare, il ricorrente sostiene che con la seconda lettera, sarebbero stati inoltrati un non sottoscritta personalmente, mero sollecito ed un chiarimento della volontà già manifestata con la prima. 3.1.- Col terzo motivo si deduce omessa о insufficiente motivazione circa il fatto decisivo costituito dalla mancata integrale pubblicazione della rettifica richiesta con raccomandata del 9 marzo1998, richiamata perciò dalla richiesta del 18 aprile 1998. Il ricorrente precisa che il fatto sarebbe rilevante che anche il Tribunale in composizione così collegiale, in sede cautelare, avrebbe evidenziato che la prima richiesta di rettifica non sarebbe stata correttamente evasa e i che perciò si sarebbe resa necessaria la seconda richiesta. -4. I motivi sono formulati in violazione dell'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. Entrambi sono basati sul contenuto delle richieste di rettifica del 9 marzo 1998 e del 18 aprile 1998 nonché sulla valutazione che la Corte d'Appello ha fatto comparando la seconda con la 7 prima e traendone la conclusione -contestata con i motivi- che le due richieste avrebbero avuto contenuto e finalità diverse. Trattasi di circostanza di fatto rilevante poiché il requisito formale della provenienza della richiesta direttamente dall'interessato, desumibile dall'art. art. 8 della legge n. 47 - del 1948, è indispensabile qualora, appunto, si tratti di vera e propria richiesta di rettifica avanzata ai sensi di quest'ultima norma, per le finalità da questa previste, come ritenuto dalla Corte d'Appello. Si sarebbe potuto ritenere diversamente, peraltro, se, nel caso concreto, si fosse trattato di un mero sollecito. Tuttavia, il ricorso non riporta il contenuto integrale né dell'una (della quale è riportato a pag. 2 soltanto il testo della rettifica, non anche dell'istanza che l'accompagnava solo parzialmente riportata alla pag. 8) né dell'altra (di cui alle pagg. 2-3) dellevi è una sintesi non autosufficiente richieste in contestazione e non indica il luogo del fascicolo in cui reperire questi documenti. Va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 n. 6 cod. proc. civ., oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove 8 sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione 4 cod. proc. civ., anche che dell'art. 369, secondo comma n. legittimità (Cass. S.U. n. esso sia prodotto in sede di 28547/08 e n. 7161/10, nonché Cass. ord. n. 7455/13 ed altre). Perciò, i due motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili. L'accoglimento parziale del ricorso consente di compensare le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso. Accoglie il primo;
cassa la sentenza impugnata nei limiti di questo accoglimento e conferma la decisione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015. L'estensore ак ная Il Presidente Funzionario Gindiziario Innocenzo BATISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Ogg² 27 AGO 2015 Innocenze BATTISTA 9