Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/2015, n. 17195
CASS
Sentenza 27 agosto 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.

Commentario1

  • 1Sulla inidoneità a costituire titolo esecutivo del contratto condizionato di mutuo (e sulla sua indeterminatezza del tasso).
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/08/2015, n. 17195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17195
Data del deposito : 27 agosto 2015

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