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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Patrizia
Bugiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1677 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. BARBIANI STEFANO , elettivamente domiciliato in via Pisacane 5 47921
Rimini presso il difensore avv. BARBIANI STEFANO
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCI BENEDETTA elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 27
RIMINI presso il difensore avv. RICCI BENEDETTA CONVENUTO
CP_2
[...]
[...]
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: come da verbale del 16 dicembre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione chiamava in giudizio il Parte_1 per richiedere l'accertamento e la condanna al Controparte_1 risarcimento del danno per il sinistro occorsole in data 24 luglio
2019 in Rimini per il quale aveva riportato danni che quantificava in complessivi € 12.649,09.
Assumeva l'attrice che il 24 luglio 2019 verso le ore 12 percorreva in sella alla bicicletta via Dante di Nanni in direzione mare-monte all'altezza del civico n.24, in prossimità dell'angolo con via S.D'Acquisto ed a causa di tombino/chiusino posto in dislivello rispetto al manto stradale cadeva a terra, necessitando di cure mediche. Allegava l'erogazione da parte in favore della CP_3 danneggiata di € 965,33, chiedeva pertanto il risarcimento per la differenza.
Si costituiva il rigettando la pretesa attorea ed Controparte_1 in subordine richiedendo l'accertamento del concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c. e la graduazione delle responsabilità; chiedeva altresì autorizzazione alla chiamata dei terzi, e dai quali chiedeva di essere manlevato CP_2 CP_2 in caso di accertamento della responsabilità anche ex art. 2055 c.c. con richiesta di condanna dei terzi chiamati a pagare direttamente alla parte attrice. Assumeva che i terzi di cui chiedeva autorizzazione alla chiamata avevano titolo a provvedere alla manutenzione, sorveglianza e segnaletica delle strade comunali e alla gestione del servizio idrico del comune.
In seguito alla autorizzata chiamata a garanzia si costituiva CP_2 in persona del legale rappresentante richiedendo in via
[...] pregiudiziale in rito dichiararsi il difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione e il difetto di legittimazione ad causam;
nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda o pretesa di responsabilità nei confronti del in via Controparte_1 subordinata , in ipotesi di accoglimento della domanda attrice e con essa quella rivolta contro chiedeva l'accertamento, ai CP_2 fini del riparto interno ai sensi dell'art. 2055 c.c. , della responsabilità e la graduazione della corresponsabilità di ciascuna parte in giudizio, ivi compresa quella attrice ex art. 1227 c.c., dichiarando il minimo di responsabilità in capo ad ed il CP_2 maggiore grado a carico delle altre parti , limitando la propria eventuale responsabilità alle sole somme imputate alla stessa senza vincolo di solidarietà.
Si costituiva anche in persona del legale rappresentante, CP_2 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva e respingendo le domande formulate dalla attrice, chiedendo l'accertamento della estraneità della medesima da qualsiasi responsabilità, specificando in caso di accertamento di un'eventuale responsabilità disporsi la condanna del solo
[...]
e-o la società . In via subordinata chiedeva, in CP_1 CP_2 caso di riconoscimento della propria responsabilità o corresponsabilità rispetto ai fatti allegati, il rigetto della domanda attorea e l'accertamento ai fini interni ex art. 2055 c.c. del grado di corresponsabilità ascrivibile a ciascuna parte, con accertamento del minimo grado a proprio carico e liquidando il risarcimento detratto il concorso colposo ex art. 1227 c.c. della attrice, limitandolo alla responsabilità diretta della chiamata a prescindere da qualsiasi domanda solidale con il convenuto e l'altra terza chiamata.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti, l'interrogatorio della danneggiata e l'escussione di testi. Occorre previamente qualificare giuridicamente la domanda nell'ambito dell'art. 2051 c.c. che prevede la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.
Tale responsabilità, come ribadito da recente Cassazione ( Cass. n. 8038 /2025 e n. 11152/2023) ..” ha natura oggettiva – in quanto si fonda ( non già su una presunzione di colpa del custode, ma) unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito ( che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
( rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato : Cass. n. 21675/2023; n. 2376 e n. 21065/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.” Con la conseguenza che : “ in estrema sintesi, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., per interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, è sufficiente la condotta del soggetto danneggiato che sia “ oggettivamente colposa, in base ad una valutazione di fatto, di norma incensurabile in sede di legittimità.”(Cass. 8038/2025).
Fatte tali premesse, per quanto concerne il riparto dell'onere probatorio tra le parti, l'attore deve fornire, oltre alla prova del rapporto di custodia, la prova del danno riportato e del nesso causale tra di esso e la cosa.
Viceversa la norma onera il custode convenuto, per andare esente da responsabilità, di allegare la prova del caso fortuito, ossia “ un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità ed adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode “ (Cass. SS.UU. Ord. 20943/2022).
La domanda non può essere accolta. Pur essendo provato il rapporto di custodia della via percorsa dalla danneggiata in capo al convenuto, tuttavia dalle foto CP_1 allegate risulta essere il tombino/chiusino ben visibile sulla strada, posto quasi al centro della carreggiata. Inoltre l'orario diurno consentiva pienamente di ritenere avvistabile il fondo stradale di percorrenza della bicicletta, pertanto la caduta risulta da addebitare ad imprudenza della conducente del mezzo che non ha prestato la dovuta attenzione.
Il comportamento colposo della conducente ex art. 1227 c.c. ha determinato l'interruzione del nesso causale tra la cosa ed il danno escludendo la responsabilità del custode.
L'orientamento della suprema Corte a Sezioni Unite precisa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, sebbene prevedibile astrattamente, sia da escludere come ragionevole o accettabile evenienza secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 .
Quanto alle chiamate in causa delle terze , esse risultano fondate poichè la prospettazione attorea ha imputato il dislivello stradale a lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti dal ed CP_1 alla presenza del tombino per il quale ha titolo di custodia e manutenzione la terza chiamata CP_2
In applicazione del principio di causazione ( Cass. 6144/2024) il rimborso delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati a garanzia dal convenuto devono essere compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pt_1
contro disattesa ogni
[...] Controparte_1
contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
provvede:
Rigetta la domanda della attrice contro il Parte_1 CP_1
.
[...]
Condanna l'attrice al rimborso in favore del convenuto delle spese di lite che liquida in € 2.540 per compensi oltre al rimborso delle spese generali 15%, Cpa e Iva come per legge.
Nei rapporti interni tra convenuto e terzi chiamati compensa le spese.
Rimini, il 27 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)