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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5834/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5834/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 POLLACCI MARIO e dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLLACCI Parte_2 C.F._2 MARIO e dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLACCI MARIO e Parte_3 P.IVA_1 dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CHE GUEVARA 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. NERI ALBERTO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1800/2023 DEL 24 LUGLIO 2023 (R.G. N.
4066/2023) PER EURO 103.225,86, CON ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA MEDIAZIONE PER MANCATA
CONVOCAZIONE PERSONALE DELLE PARTI.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On,le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1 di 13 IN VIA PREGIUDIZIALE PRINCIPALE: stante il mancato avvio della procedura di mediazione da parte della convenuta opposta, dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1800/2023. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova in ordine alla legittimazione processuale della parte ricorrente nel procedimento monitorio e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1800/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/07/2023 RG n 4066/2023, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertare e dichiarare la non debenza delle somme ingiunte con il decreto opposto per tutti i fondati motivi dedotti e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 1800/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/07/2023 RG n 4066/2023; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali 15% Iva e Cpa come per legge” Parte convenuta:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In ipotesi, concedere nuovo termine per esperire la mediazione;
nel merito in via principale: in totale conferma del decreto ingiuntivo opposto respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: condannare gli attori al pagamento in favore della convenuta delle diverse minori somme che dovessero risultare di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria. In ogni caso: respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di compensi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1800/2023 del 24 luglio 2023, questo Tribunale ha ingiunto ai sigg.
, e alla società Parte_1 Parte_2 Controparte_2 il pagamento in solido della somma complessiva di euro 103.225,86, di cui euro 61.635,22 a titolo di scoperto del conto corrente n. 000000012538 ed euro 41.590,64 dovuta in forza di contratto di mutuo ipotecario, oltre interessi e spese processuali.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione con atto di citazione depositato il 6 ottobre 2023, eccependo in via pregiudiziale: 1) nullità della procura e difetto di legittimazione attiva;
2) difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del rapporto;
3) mancata prova della cessione del singolo credito;
4) inesigibilità della somma nei confronti dei fideiussori per decadenza ex art. 1957
c.c.; 5) nullità del mutuo ipotecario per indeterminatezza del tasso di interesse. si è costituita con comparsa di risposta del 22 novembre 2023, contestando tutte Controparte_1 le eccezioni avversarie e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Giudice istruttore Dott. Michele Cifarelli ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di tutti gli ingiunti e, rilevata la
2 di 13 necessità dell'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'opposizione, ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione, fissando l'udienza dell'11 ottobre 2024 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità.
La parte opposta ha attivato il procedimento di mediazione presso l'organismo "In Medio", che si
è concluso con esito negativo per l'assenza degli opponenti. Dal verbale di mediazione risulta che la convocazione per il primo incontro è stata comunicata esclusivamente tramite PEC all'Avv.
RI PO, presso il quale le parti avevano eletto domicilio nel giudizio di opposizione.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, la parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per nullità della mediazione, sostenendo che la convocazione doveva essere inviata direttamente alle parti e non al solo difensore, in assenza di specifica delega per la fase stragiudiziale.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando l'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive note conclusive, confermando le posizioni già assunte. La parte opponente ha insistito sull'eccezione di nullità della mediazione, richiamando la giurisprudenza di merito che richiede la convocazione personale delle parti. La parte opposta ha sostenuto la validità della comunicazione al procuratore costituito presso il quale le parti avevano eletto domicilio, invocando il principio per cui tale modalità raggiunge "la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte".
§§§§§§§§§§
1. SULLA VALIDITÀ DELLA MEDIAZIONE: LA QUESTIONE DELLA
CONVOCAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO.
Questione preliminare del presente giudizio concerne la validità del procedimento di mediazione esperito dalla parte opposta, specificamente sotto il profilo delle modalità di comunicazione della convocazione al primo incontro. Gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità della domanda per nullità della mediazione, sostenendo che la convocazione doveva essere inviata direttamente alle parti e non al solo difensore, in assenza di specifica delega per la fase stragiudiziale.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui
"la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile
3 di 13 sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".
Dal verbale di mediazione depositato in atti risulta che "la domanda di mediazione e la convocazione per il primo incontro (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati regolarmente comunicati alle parti invitate in mediazione mediante invio con PEC al legale, avv.
RI PO, presso le quali le stesse hanno eletto domicilio e sono difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo".
La questione si inquadra nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo all'interpretazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 e alla validità della comunicazione effettuata al procuratore costituito anziché direttamente alla parte.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento della Corte d'Appello di Napoli, Sez.
VII, con sentenza n. 586 del 12 febbraio 2024, che ha affrontato una fattispecie analoga a quella in esame.
La Corte partenopea ha chiarito che "la comunicazione dell'invito al primo incontro effettuata dall'organismo di mediazione presso il procuratore costituito nel processo e domiciliatario della parte è idonea ad assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, non essendo necessario che la comunicazione sia inviata personalmente alla parte".
Il principio si fonda sulla considerazione che, sebbene la mediazione apra una "parentesi non giurisdizionale" all'interno del processo e sia preferibile la comunicazione diretta alla parte, "la trasmissione dell'invito al difensore costituito nel giudizio presso cui la parte ha eletto domicilio non impedisce di raggiungere la finalità di informare la parte per consentirne la partecipazione personale all'incontro di mediazione".
Tale orientamento trova ulteriore conferma nella preferibile giurisprudenza di merito, come evidenziato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4497 del 5 novembre 2023, secondo cui "la convocazione della parte invitata può essere validamente effettuata all'indirizzo PEC del procuratore costituito nel giudizio, costituendo mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, salvo che la parte non dimostri di non averne avuto conoscenza".
Nel caso di specie, assume particolare rilevanza il contenuto della procura rilasciata dagli opponenti ai propri difensori.
Dall'atto di citazione in opposizione risulta che i sigg. hanno conferito procura congiunta Pt_1
e disgiunta agli Avv.ti PO e Frodati "affinché li rappresentassero e difendessero nel presente procedimento e nelle sue fasi inerenti e conseguenti", eleggendo domicilio presso l'avv. PO
4 di 13 "con ogni più ampia facoltà inerente al mandato, compresa l'intera fase dell'esecuzione, oltre a quella di transigere e conciliare".
La formulazione della procura, che espressamente estende i poteri alle "fasi inerenti e conseguenti" al procedimento e include la facoltà di "conciliare", assume decisiva importanza interpretativa.
La mediazione delegata dal giudice, quale quella esperita nel caso di specie, si inserisce infatti organicamente nel procedimento giudiziale come fase "conseguente" allo stesso, rientrando pertanto nell'ambito dei poteri conferiti con la procura che espressamente contempla le "fasi inerenti e conseguenti" al processo.
La ratio della norma di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 è quella di assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, finalità che risulta soddisfatta dalla comunicazione al procuratore presso cui la parte ha eletto domicilio nel giudizio e che è munito di poteri estesi alle fasi conseguenti al processo stesso.
Inoltre, come correttamente osservato dalla parte opposta, "non è possibile pensare che la locuzione
'con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione' non possa valere per una comunicazione al
Procuratore presso cui le parti hanno eletto domicilio". Una diversa interpretazione comporterebbe l'irragionevole conseguenza di far ricadere "un errore dell'Organismo e l'omessa comunicazione da parte del Procuratore – che ha ricevuto la pec – ai suoi assistiti su un incolpevole opposto", considerando gli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sull'avvocato.
La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che la finalità della comunicazione in mediazione è quella informativa, volta a consentire alla parte di partecipare consapevolmente al procedimento. Tale finalità risulta adeguatamente perseguita attraverso la comunicazione al procuratore domiciliatario, il quale ha l'obbligo deontologico di informare tempestivamente il proprio assistito.
Pertanto, deve concludersi per la validità della mediazione esperita, essendo stata la convocazione regolarmente comunicata al procuratore costituito presso cui le parti avevano eletto domicilio nel giudizio e che era munito di procura estesa alle fasi inerenti e conseguenti al procedimento, ivi compresa la facoltà di conciliare.
2. SULLA NULLITÀ DELLA PROCURA, SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E SULLA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
Gli opponenti eccepiscono in via pregiudiziale la nullità della procura rilasciata da CP_1
a per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che la
[...] Controparte_3 formula "crediti dei quali la società è o sarà titolare" non sarebbe idonea a comportare la necessaria
5 di 13 determinatezza dell'oggetto della procura ai sensi dell'art. 1346 c.c. A cascata, eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di e la nullità del decreto ingiuntivo. CP_3
L'eccezione è manifestamente infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
2.1. Sulla determinatezza dell'oggetto della procura
La procura speciale rilasciata da a con atto Controparte_1 Controparte_3 notarile del 7 giugno 2021 conferisce alla procuratrice il potere di "compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare".
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la formula utilizzata non presenta alcun vizio di indeterminatezza. Il tenore letterale della procura determina chiaramente l'ambito dei poteri conferiti, che riguardano tutti i crediti di cui è titolare. Tale formulazione è Controparte_1 perfettamente determinata e non lascia spazio ad alcuna incertezza interpretativa: se il credito appartiene ad (come nel caso di specie), esso rientra certamente nel perimetro del CP_1 conferimento del potere di recupero.
2.2. Sulla legittimazione attiva di e sulla prova della cessione del credito. Controparte_1
Quanto al secondo profilo dell'eccezione, relativo al difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, l'eccezione è parimenti infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ha l'onere di dimostrare tanto il compimento di una simile operazione, quanto l'inclusione del credito nella stessa, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nel caso di specie, tale onere probatorio risulta assolto attraverso una pluralità di elementi convergenti:
a) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: La cessione dei crediti da Banco BPM S.p.A. ad
[...] risulta regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II, Foglio n. 68 del 10 giugno CP_1
2021 e Foglio n. 75 del 26 giugno 2021, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993.
b) Iscrizione nel registro delle imprese: Come correttamente osservato dalla parte opposta,
l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della
Legge n. 130/1990 è stata regolarmente effettuata.
6 di 13 c) Dichiarazione del cedente: È stata prodotta la dichiarazione di Banco BPM S.p.A. che conferma l'avvenuta cessione dei crediti ad Controparte_1
d) Identificazione specifica del credito: Dalla lista dei crediti ceduti, depositata presso il Notaio
e pubblicata sul sito internet indicato nell'avviso di cessione, risulta Persona_1 specificatamente indicato l'NDG (numero di direzione generale) identificativo della posizione debitoria oggetto del presente giudizio.
e) Riconoscimento da parte dei debitori: Come emerge dalla documentazione prodotta, gli opponenti hanno concluso una transazione relativa ai crediti agiti con Controparte_1 riconoscendo espressamente la legittimazione del cessionario.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, potendosi procedere all'esame delle ulteriori questioni controverse.
3. SULLA POSIZIONE DEI FIDEIUSSORI E SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA EX
ART. 1957 C.C.
Gli opponenti eccepiscono l'inesigibilità delle somme nei loro confronti in qualità di fideiussori per intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., sostenendo che la parte creditrice non avrebbe mai proposto né coltivato azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Inoltre, invocano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
3.1. Sulla responsabilità dei soci accomandatari
Preliminarmente, deve rilevarsi che i sigg. e rispondono Parte_1 Parte_2 delle obbligazioni sociali non solo in qualità di fideiussori, ma primariamente quale soci accomandatari della società Come noto, nella società in Controparte_2 accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, indipendentemente da qualsiasi garanzia fideiussoria prestata.
Pertanto, anche ove dovesse accogliersi l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria, i sigg. rimarrebbero comunque obbligati al pagamento del debito sociale in forza della loro Pt_1 qualità di soci accomandatari, rendendo l'eccezione sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
3.2. Sulla validità delle clausole fideiussorie e sul provvedimento della Banca d'Italia
7 di 13 Gli opponenti invocano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Tale eccezione è infondata per molteplici ragioni.
Anche volendo ritenere applicabile il principio espresso dal provvedimento dell'Autorità di vigilanza, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale specifica al momento della stipula della fideiussione nel 2011.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito più recente, l'indagine a campione di Banca d'Italia
è stata svolta nel settembre 2004 e la sua efficacia non si può estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, non potendo discendere in via diretta alcuna prova privilegiata in ordine all'esistenza di un accordo anticoncorrenziale ancora in essere all'epoca della stipula della fideiussione oggetto di causa.
Gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare la persistenza, nel mercato nazionale, di un'intesa illecita lesiva della concorrenza cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da loro sottoscritto. In mancanza di tale prova, la domanda di nullità parziale della fideiussione deve essere disattesa.
3.3. Sulla validità della clausola "a prima richiesta" e sull'art. 1957 c.c.
Anche volendo ipotizzare la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza rimane comunque infondata in ragione della presenza della clausola "a prima richiesta" contenuta nell'art. 7 della fideiussione.
La fideiussione contiene infatti la previsione secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta", configurandosi come garanzia "a prima richiesta".
Come noto, la presenza di una clausola 'a prima richiesta' che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a semplice richiesta scritta, è compatibile con l'art. 1957 comma 1 c.c. e consente di evitare la decadenza mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di proporre azione giudiziale entro il termine semestrale.
La Corte d'appello civile Milano, nella sentenza n. 3726 del 24 novembre 2022, ha precisato che nelle fideiussioni a prima richiesta, ai fini dell'impedimento della decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente il compimento di un atto stragiudiziale, non essendo necessaria l'attivazione della tutela giurisdizionale nel termine semestrale, dovendosi interpretare il rinvio a detta norma nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale.
8 di 13
3.4. Sulla tempestività della richiesta di pagamento
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta che la parte creditrice ha inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione di pagamento in data 24 febbraio 2020, ben prima della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957
c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, in presenza della clausola 'a prima richiesta',
l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere soddisfatta anche mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dal creditore al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione di un'azione giudiziale.
La comunicazione del 24 febbraio 2020 costituisce pertanto atto idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., essendo stata formulata tempestivamente e contenendo specifica richiesta di adempimento della garanzia.
3.5. Sulla natura dell'art. 1957 c.c. e sulla derogabilità pattizia
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l'art. 1957 c.c. non ha natura imperativa inderogabile. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 657/2025, seppure con riferimento ad ipotesi di fideiussione specifica, "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico". La clausola "a prima richiesta" costituisce pertanto valida deroga pattizia alle modalità di esercizio della richiesta previste dall'art. 1957 c.c., rendendo sufficiente una semplice intimazione scritta entro il termine semestrale.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, confermandosi la piena esigibilità delle somme nei confronti dei sigg. tanto in qualità di soci accomandatari quanto in qualità di fideiussori. Pt_1
4. SULLA NULLITÀ DEL MUTUO IPOTECARIO PER INDETERMINATEZZA DEL
TASSO DI INTERESSE.
Gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo ipotecario rep. 2875/1471 del 10 maggio 2013 per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, sostenendo che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione ("composto" o "semplice") degli interessi debitori comporterebbe gli estremi dell'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
9 di 13 con conseguente nullità strutturale ex artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché violazione dell'art. 117, comma 4, TUB.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia.
4.1. Il principio delle Sezioni Unite della Cassazione.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024, che ha stabilito il seguente principio di diritto: "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Tale principio è stato successivamente confermato con altre pronunce, tra cui la Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 1403 del 20 gennaio 2025, che ha precisato come "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non determina la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei rapporti banca- cliente".
4.2. Sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo presenta tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'oggetto contrattuale. Come risulta dalla documentazione prodotta, il contratto indica chiaramente: a) Il tasso annuo nominale applicabile;
b) L'importo del finanziamento;
c) La durata del mutuo (120 rate mensili); d) L'importo della singola rata (euro 902,59); e) Le modalità di ammortamento ("progressivo o francese"); f) Il piano di ammortamento allegato al contratto.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33843 del 21 dicembre 2024, "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, quando le indicazioni sulle condizioni contrattuali sono tutte specifiche e circostanziate e consentono di determinare in modo univoco il capitale finanziato, la data d'inizio dell'ammortamento, la durata,
10 di 13 la frequenza dei pagamenti, il tasso d'interesse, il tipo di ammortamento e le modalità di formazione della rata".
4.3. Sull'assenza di effetti anatocistici
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il piano di ammortamento "alla francese" non determina alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
Come precisato dalle Sezioni Unite, infatti deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1167 del 17 gennaio 2025 ha ulteriormente chiarito che
"non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi 'scaduti' cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato".
4.4. Sulla trasparenza bancaria e l'art. 117 TUB.
L'eccezione di violazione dell'art. 117, comma 4, TUB è parimenti infondata. La norma impone che "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", requisito che nel caso di specie risulta soddisfatto.
Il contratto indica espressamente il tasso annuo nominale, l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) pari al 6,89%, le modalità di ammortamento e allega il piano di ammortamento dettagliato. Una volta conosciuto ed approvato l'ISC dell'operazione da parte del mutuatario, non è necessaria la specifica approvazione, da parte dello stesso, di uno o l'altro regime finanziario, in quanto il 'costo' del finanziamento è totalmente definito.
4.5. Sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Il piano di ammortamento "alla francese" costituisce una modalità di rimborso ampiamente utilizzata e riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, il piano di ammortamento che prevede rate periodiche composte da quota capitale crescente e quota interessi decrescente, calcolata sul capitale residuo, non determina di per sé alcun fenomeno anatocistico, poiché il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non sugli interessi scaduti.
11 di 13 La giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato, ha precisato che l'ammortamento alla francese costituisce una legittima pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, considerando che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento dell'obbligazione per interessi".
4.6. Sull'accettazione implicita del regime di capitalizzazione.
La giurisprudenza ha chiarito che una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non è necessaria la specifica approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice.
Come osservato dalla giurisprudenza di merito, "il mutuatario può desumere facilmente la modalità di ammortamento attraverso il piano allegato al contratto stesso".
Tale informazioni sono chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta.
4.7. Conclusioni sulla validità del contratto di mutuo.
Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo ipotecario deve essere respinta per le seguenti ragioni convergenti: a) il contratto presenta tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'oggetto, non sussistendo alcuna indeterminatezza;
b) il piano di ammortamento "alla francese" non determina effetti anatocistici vietati, trattandosi di modalità di calcolo degli interessi sul solo capitale residuo;
c) non sussiste violazione dell'art. 117 TUB, essendo chiaramente indicati nel contratto il tasso di interesse e tutte le condizioni economiche;
d) l'accettazione del piano di ammortamento comporta implicita accettazione del regime di capitalizzazione utilizzato;
e) la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso della validità di tali contratti.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, confermandosi la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo ipotecario e la conseguente esigibilità delle somme ivi previste.
5. SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di mediazione) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendo la parte opponente, risultata integralmente soccombente, essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte opposta.
La liquidazione viene effettuata in applicazione dei parametri ministeriali vigenti, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in
12 di 13 considerazione della natura delle questioni affrontate, del valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza respinta,
- RESPINGE l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2
- CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1800/2023 del 24 luglio 2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in euro 780,00 per la fase della mediazione, € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale del 4% e IVA del 22% come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5834/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 POLLACCI MARIO e dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POLLACCI Parte_2 C.F._2 MARIO e dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLLACCI MARIO e Parte_3 P.IVA_1 dell'avv. FRODATI MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA DEL TAGLIO N. 12, MODENA presso il difensore avv. POLLACCI MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI ALBERTO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA CHE GUEVARA 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. NERI ALBERTO
CONVENUTO/I
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1800/2023 DEL 24 LUGLIO 2023 (R.G. N.
4066/2023) PER EURO 103.225,86, CON ECCEZIONE DI NULLITÀ DELLA MEDIAZIONE PER MANCATA
CONVOCAZIONE PERSONALE DELLE PARTI.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'On,le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:
1 di 13 IN VIA PREGIUDIZIALE PRINCIPALE: stante il mancato avvio della procedura di mediazione da parte della convenuta opposta, dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 1800/2023. SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità inammissibilità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova in ordine alla legittimazione processuale della parte ricorrente nel procedimento monitorio e, per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1800/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/07/2023 RG n 4066/2023, IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertare e dichiarare la non debenza delle somme ingiunte con il decreto opposto per tutti i fondati motivi dedotti e, per l'effetto, in accoglimento della presente opposizione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n 1800/2023 emesso dal Tribunale di Modena in data 24/07/2023 RG n 4066/2023; IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso delle spese generali 15% Iva e Cpa come per legge” Parte convenuta:
“Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In ipotesi, concedere nuovo termine per esperire la mediazione;
nel merito in via principale: in totale conferma del decreto ingiuntivo opposto respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via subordinata: condannare gli attori al pagamento in favore della convenuta delle diverse minori somme che dovessero risultare di giustizia al termine dell'espletanda istruttoria. In ogni caso: respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso con vittoria di compensi”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1800/2023 del 24 luglio 2023, questo Tribunale ha ingiunto ai sigg.
, e alla società Parte_1 Parte_2 Controparte_2 il pagamento in solido della somma complessiva di euro 103.225,86, di cui euro 61.635,22 a titolo di scoperto del conto corrente n. 000000012538 ed euro 41.590,64 dovuta in forza di contratto di mutuo ipotecario, oltre interessi e spese processuali.
Gli ingiunti hanno proposto opposizione con atto di citazione depositato il 6 ottobre 2023, eccependo in via pregiudiziale: 1) nullità della procura e difetto di legittimazione attiva;
2) difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del rapporto;
3) mancata prova della cessione del singolo credito;
4) inesigibilità della somma nei confronti dei fideiussori per decadenza ex art. 1957
c.c.; 5) nullità del mutuo ipotecario per indeterminatezza del tasso di interesse. si è costituita con comparsa di risposta del 22 novembre 2023, contestando tutte Controparte_1 le eccezioni avversarie e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Con ordinanza del 21 febbraio 2024, il Giudice istruttore Dott. Michele Cifarelli ha dichiarato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di tutti gli ingiunti e, rilevata la
2 di 13 necessità dell'esperimento della mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità dell'opposizione, ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per promuovere il procedimento di mediazione, fissando l'udienza dell'11 ottobre 2024 per verificare l'avveramento della condizione di procedibilità.
La parte opposta ha attivato il procedimento di mediazione presso l'organismo "In Medio", che si
è concluso con esito negativo per l'assenza degli opponenti. Dal verbale di mediazione risulta che la convocazione per il primo incontro è stata comunicata esclusivamente tramite PEC all'Avv.
RI PO, presso il quale le parti avevano eletto domicilio nel giudizio di opposizione.
All'udienza dell'11 ottobre 2024, la parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per nullità della mediazione, sostenendo che la convocazione doveva essere inviata direttamente alle parti e non al solo difensore, in assenza di specifica delega per la fase stragiudiziale.
Con ordinanza del 27 marzo 2025, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando l'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le rispettive note conclusive, confermando le posizioni già assunte. La parte opponente ha insistito sull'eccezione di nullità della mediazione, richiamando la giurisprudenza di merito che richiede la convocazione personale delle parti. La parte opposta ha sostenuto la validità della comunicazione al procuratore costituito presso il quale le parti avevano eletto domicilio, invocando il principio per cui tale modalità raggiunge "la medesima finalità indicata dal legislatore di informare la parte".
§§§§§§§§§§
1. SULLA VALIDITÀ DELLA MEDIAZIONE: LA QUESTIONE DELLA
CONVOCAZIONE AL PROCURATORE COSTITUITO.
Questione preliminare del presente giudizio concerne la validità del procedimento di mediazione esperito dalla parte opposta, specificamente sotto il profilo delle modalità di comunicazione della convocazione al primo incontro. Gli opponenti eccepiscono l'improcedibilità della domanda per nullità della mediazione, sostenendo che la convocazione doveva essere inviata direttamente alle parti e non al solo difensore, in assenza di specifica delega per la fase stragiudiziale.
La normativa di riferimento è costituita dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, secondo cui
"la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile
3 di 13 sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione".
Dal verbale di mediazione depositato in atti risulta che "la domanda di mediazione e la convocazione per il primo incontro (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati regolarmente comunicati alle parti invitate in mediazione mediante invio con PEC al legale, avv.
RI PO, presso le quali le stesse hanno eletto domicilio e sono difese nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo".
La questione si inquadra nel più ampio dibattito giurisprudenziale relativo all'interpretazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 e alla validità della comunicazione effettuata al procuratore costituito anziché direttamente alla parte.
Sul punto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento della Corte d'Appello di Napoli, Sez.
VII, con sentenza n. 586 del 12 febbraio 2024, che ha affrontato una fattispecie analoga a quella in esame.
La Corte partenopea ha chiarito che "la comunicazione dell'invito al primo incontro effettuata dall'organismo di mediazione presso il procuratore costituito nel processo e domiciliatario della parte è idonea ad assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, non essendo necessario che la comunicazione sia inviata personalmente alla parte".
Il principio si fonda sulla considerazione che, sebbene la mediazione apra una "parentesi non giurisdizionale" all'interno del processo e sia preferibile la comunicazione diretta alla parte, "la trasmissione dell'invito al difensore costituito nel giudizio presso cui la parte ha eletto domicilio non impedisce di raggiungere la finalità di informare la parte per consentirne la partecipazione personale all'incontro di mediazione".
Tale orientamento trova ulteriore conferma nella preferibile giurisprudenza di merito, come evidenziato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 4497 del 5 novembre 2023, secondo cui "la convocazione della parte invitata può essere validamente effettuata all'indirizzo PEC del procuratore costituito nel giudizio, costituendo mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, salvo che la parte non dimostri di non averne avuto conoscenza".
Nel caso di specie, assume particolare rilevanza il contenuto della procura rilasciata dagli opponenti ai propri difensori.
Dall'atto di citazione in opposizione risulta che i sigg. hanno conferito procura congiunta Pt_1
e disgiunta agli Avv.ti PO e Frodati "affinché li rappresentassero e difendessero nel presente procedimento e nelle sue fasi inerenti e conseguenti", eleggendo domicilio presso l'avv. PO
4 di 13 "con ogni più ampia facoltà inerente al mandato, compresa l'intera fase dell'esecuzione, oltre a quella di transigere e conciliare".
La formulazione della procura, che espressamente estende i poteri alle "fasi inerenti e conseguenti" al procedimento e include la facoltà di "conciliare", assume decisiva importanza interpretativa.
La mediazione delegata dal giudice, quale quella esperita nel caso di specie, si inserisce infatti organicamente nel procedimento giudiziale come fase "conseguente" allo stesso, rientrando pertanto nell'ambito dei poteri conferiti con la procura che espressamente contempla le "fasi inerenti e conseguenti" al processo.
La ratio della norma di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 è quella di assicurare l'effettiva conoscibilità della convocazione, finalità che risulta soddisfatta dalla comunicazione al procuratore presso cui la parte ha eletto domicilio nel giudizio e che è munito di poteri estesi alle fasi conseguenti al processo stesso.
Inoltre, come correttamente osservato dalla parte opposta, "non è possibile pensare che la locuzione
'con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione' non possa valere per una comunicazione al
Procuratore presso cui le parti hanno eletto domicilio". Una diversa interpretazione comporterebbe l'irragionevole conseguenza di far ricadere "un errore dell'Organismo e l'omessa comunicazione da parte del Procuratore – che ha ricevuto la pec – ai suoi assistiti su un incolpevole opposto", considerando gli stringenti obblighi legali e deontologici gravanti sull'avvocato.
La giurisprudenza di legittimità ha del resto chiarito che la finalità della comunicazione in mediazione è quella informativa, volta a consentire alla parte di partecipare consapevolmente al procedimento. Tale finalità risulta adeguatamente perseguita attraverso la comunicazione al procuratore domiciliatario, il quale ha l'obbligo deontologico di informare tempestivamente il proprio assistito.
Pertanto, deve concludersi per la validità della mediazione esperita, essendo stata la convocazione regolarmente comunicata al procuratore costituito presso cui le parti avevano eletto domicilio nel giudizio e che era munito di procura estesa alle fasi inerenti e conseguenti al procedimento, ivi compresa la facoltà di conciliare.
2. SULLA NULLITÀ DELLA PROCURA, SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
ATTIVA E SULLA PROVA DELLA CESSIONE DEL CREDITO.
Gli opponenti eccepiscono in via pregiudiziale la nullità della procura rilasciata da CP_1
a per indeterminatezza dell'oggetto, sostenendo che la
[...] Controparte_3 formula "crediti dei quali la società è o sarà titolare" non sarebbe idonea a comportare la necessaria
5 di 13 determinatezza dell'oggetto della procura ai sensi dell'art. 1346 c.c. A cascata, eccepiscono il difetto di legittimazione attiva di e la nullità del decreto ingiuntivo. CP_3
L'eccezione è manifestamente infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
2.1. Sulla determinatezza dell'oggetto della procura
La procura speciale rilasciata da a con atto Controparte_1 Controparte_3 notarile del 7 giugno 2021 conferisce alla procuratrice il potere di "compiere, in nome e per conto della Società ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti dei quali la
Società è o sarà titolare".
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, la formula utilizzata non presenta alcun vizio di indeterminatezza. Il tenore letterale della procura determina chiaramente l'ambito dei poteri conferiti, che riguardano tutti i crediti di cui è titolare. Tale formulazione è Controparte_1 perfettamente determinata e non lascia spazio ad alcuna incertezza interpretativa: se il credito appartiene ad (come nel caso di specie), esso rientra certamente nel perimetro del CP_1 conferimento del potere di recupero.
2.2. Sulla legittimazione attiva di e sulla prova della cessione del credito. Controparte_1
Quanto al secondo profilo dell'eccezione, relativo al difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del rapporto dedotto in giudizio, l'eccezione è parimenti infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, ha l'onere di dimostrare tanto il compimento di una simile operazione, quanto l'inclusione del credito nella stessa, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nel caso di specie, tale onere probatorio risulta assolto attraverso una pluralità di elementi convergenti:
a) Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: La cessione dei crediti da Banco BPM S.p.A. ad
[...] risulta regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II, Foglio n. 68 del 10 giugno CP_1
2021 e Foglio n. 75 del 26 giugno 2021, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993.
b) Iscrizione nel registro delle imprese: Come correttamente osservato dalla parte opposta,
l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese prevista dall'art. 4 della
Legge n. 130/1990 è stata regolarmente effettuata.
6 di 13 c) Dichiarazione del cedente: È stata prodotta la dichiarazione di Banco BPM S.p.A. che conferma l'avvenuta cessione dei crediti ad Controparte_1
d) Identificazione specifica del credito: Dalla lista dei crediti ceduti, depositata presso il Notaio
e pubblicata sul sito internet indicato nell'avviso di cessione, risulta Persona_1 specificatamente indicato l'NDG (numero di direzione generale) identificativo della posizione debitoria oggetto del presente giudizio.
e) Riconoscimento da parte dei debitori: Come emerge dalla documentazione prodotta, gli opponenti hanno concluso una transazione relativa ai crediti agiti con Controparte_1 riconoscendo espressamente la legittimazione del cessionario.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, potendosi procedere all'esame delle ulteriori questioni controverse.
3. SULLA POSIZIONE DEI FIDEIUSSORI E SULL'ECCEZIONE DI DECADENZA EX
ART. 1957 C.C.
Gli opponenti eccepiscono l'inesigibilità delle somme nei loro confronti in qualità di fideiussori per intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., sostenendo che la parte creditrice non avrebbe mai proposto né coltivato azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Inoltre, invocano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta per le seguenti ragioni.
3.1. Sulla responsabilità dei soci accomandatari
Preliminarmente, deve rilevarsi che i sigg. e rispondono Parte_1 Parte_2 delle obbligazioni sociali non solo in qualità di fideiussori, ma primariamente quale soci accomandatari della società Come noto, nella società in Controparte_2 accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, indipendentemente da qualsiasi garanzia fideiussoria prestata.
Pertanto, anche ove dovesse accogliersi l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria, i sigg. rimarrebbero comunque obbligati al pagamento del debito sociale in forza della loro Pt_1 qualità di soci accomandatari, rendendo l'eccezione sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.
3.2. Sulla validità delle clausole fideiussorie e sul provvedimento della Banca d'Italia
7 di 13 Gli opponenti invocano la nullità delle clausole della fideiussione per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005. Tale eccezione è infondata per molteplici ragioni.
Anche volendo ritenere applicabile il principio espresso dal provvedimento dell'Autorità di vigilanza, gli opponenti non hanno fornito alcuna prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale specifica al momento della stipula della fideiussione nel 2011.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito più recente, l'indagine a campione di Banca d'Italia
è stata svolta nel settembre 2004 e la sua efficacia non si può estendere oltre la data del provvedimento, che risale al maggio 2005, non potendo discendere in via diretta alcuna prova privilegiata in ordine all'esistenza di un accordo anticoncorrenziale ancora in essere all'epoca della stipula della fideiussione oggetto di causa.
Gli opponenti avrebbero dovuto allegare e provare la persistenza, nel mercato nazionale, di un'intesa illecita lesiva della concorrenza cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da loro sottoscritto. In mancanza di tale prova, la domanda di nullità parziale della fideiussione deve essere disattesa.
3.3. Sulla validità della clausola "a prima richiesta" e sull'art. 1957 c.c.
Anche volendo ipotizzare la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione di decadenza rimane comunque infondata in ragione della presenza della clausola "a prima richiesta" contenuta nell'art. 7 della fideiussione.
La fideiussione contiene infatti la previsione secondo cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta", configurandosi come garanzia "a prima richiesta".
Come noto, la presenza di una clausola 'a prima richiesta' che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a semplice richiesta scritta, è compatibile con l'art. 1957 comma 1 c.c. e consente di evitare la decadenza mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di proporre azione giudiziale entro il termine semestrale.
La Corte d'appello civile Milano, nella sentenza n. 3726 del 24 novembre 2022, ha precisato che nelle fideiussioni a prima richiesta, ai fini dell'impedimento della decadenza ex art. 1957 c.c., è sufficiente il compimento di un atto stragiudiziale, non essendo necessaria l'attivazione della tutela giurisdizionale nel termine semestrale, dovendosi interpretare il rinvio a detta norma nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale.
8 di 13
3.4. Sulla tempestività della richiesta di pagamento
Nel caso di specie, risulta dalla documentazione prodotta che la parte creditrice ha inviato comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con contestuale intimazione di pagamento in data 24 febbraio 2020, ben prima della scadenza del termine semestrale previsto dall'art. 1957
c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, in presenza della clausola 'a prima richiesta',
l'osservanza dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. può essere soddisfatta anche mediante una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento formulata dal creditore al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione di un'azione giudiziale.
La comunicazione del 24 febbraio 2020 costituisce pertanto atto idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., essendo stata formulata tempestivamente e contenendo specifica richiesta di adempimento della garanzia.
3.5. Sulla natura dell'art. 1957 c.c. e sulla derogabilità pattizia
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, l'art. 1957 c.c. non ha natura imperativa inderogabile. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 657/2025, seppure con riferimento ad ipotesi di fideiussione specifica, "la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico". La clausola "a prima richiesta" costituisce pertanto valida deroga pattizia alle modalità di esercizio della richiesta previste dall'art. 1957 c.c., rendendo sufficiente una semplice intimazione scritta entro il termine semestrale.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, confermandosi la piena esigibilità delle somme nei confronti dei sigg. tanto in qualità di soci accomandatari quanto in qualità di fideiussori. Pt_1
4. SULLA NULLITÀ DEL MUTUO IPOTECARIO PER INDETERMINATEZZA DEL
TASSO DI INTERESSE.
Gli opponenti eccepiscono la nullità del contratto di mutuo ipotecario rep. 2875/1471 del 10 maggio 2013 per indeterminatezza del tasso di interesse applicato, sostenendo che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione ("composto" o "semplice") degli interessi debitori comporterebbe gli estremi dell'indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
9 di 13 con conseguente nullità strutturale ex artt. 1346 e 1418 comma 2 c.c., nonché violazione dell'art. 117, comma 4, TUB.
L'eccezione è infondata e deve essere respinta alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla materia.
4.1. Il principio delle Sezioni Unite della Cassazione.
La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
15130 del 29 maggio 2024, che ha stabilito il seguente principio di diritto: "In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti".
Tale principio è stato successivamente confermato con altre pronunce, tra cui la Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 1403 del 20 gennaio 2025, che ha precisato come "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non determina la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, né per violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali nei rapporti banca- cliente".
4.2. Sulla determinatezza dell'oggetto contrattuale.
Nel caso di specie, il contratto di mutuo presenta tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'oggetto contrattuale. Come risulta dalla documentazione prodotta, il contratto indica chiaramente: a) Il tasso annuo nominale applicabile;
b) L'importo del finanziamento;
c) La durata del mutuo (120 rate mensili); d) L'importo della singola rata (euro 902,59); e) Le modalità di ammortamento ("progressivo o francese"); f) Il piano di ammortamento allegato al contratto.
Come chiarito dalla Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33843 del 21 dicembre 2024, "la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, quando le indicazioni sulle condizioni contrattuali sono tutte specifiche e circostanziate e consentono di determinare in modo univoco il capitale finanziato, la data d'inizio dell'ammortamento, la durata,
10 di 13 la frequenza dei pagamenti, il tasso d'interesse, il tipo di ammortamento e le modalità di formazione della rata".
4.3. Sull'assenza di effetti anatocistici
Contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il piano di ammortamento "alla francese" non determina alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.
Come precisato dalle Sezioni Unite, infatti deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
La Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1167 del 17 gennaio 2025 ha ulteriormente chiarito che
"non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi 'scaduti' cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato".
4.4. Sulla trasparenza bancaria e l'art. 117 TUB.
L'eccezione di violazione dell'art. 117, comma 4, TUB è parimenti infondata. La norma impone che "i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", requisito che nel caso di specie risulta soddisfatto.
Il contratto indica espressamente il tasso annuo nominale, l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) pari al 6,89%, le modalità di ammortamento e allega il piano di ammortamento dettagliato. Una volta conosciuto ed approvato l'ISC dell'operazione da parte del mutuatario, non è necessaria la specifica approvazione, da parte dello stesso, di uno o l'altro regime finanziario, in quanto il 'costo' del finanziamento è totalmente definito.
4.5. Sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese.
Il piano di ammortamento "alla francese" costituisce una modalità di rimborso ampiamente utilizzata e riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, il piano di ammortamento che prevede rate periodiche composte da quota capitale crescente e quota interessi decrescente, calcolata sul capitale residuo, non determina di per sé alcun fenomeno anatocistico, poiché il mutuatario paga interessi solo sulla porzione di rata scaduta relativa al capitale e non sugli interessi scaduti.
11 di 13 La giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato, ha precisato che l'ammortamento alla francese costituisce una legittima pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, considerando che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede la risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento dell'obbligazione per interessi".
4.6. Sull'accettazione implicita del regime di capitalizzazione.
La giurisprudenza ha chiarito che una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento alla francese allegato al contratto, non è necessaria la specifica approvazione, da parte dello stesso, del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice.
Come osservato dalla giurisprudenza di merito, "il mutuatario può desumere facilmente la modalità di ammortamento attraverso il piano allegato al contratto stesso".
Tale informazioni sono chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta.
4.7. Conclusioni sulla validità del contratto di mutuo.
Pertanto, l'eccezione di nullità del contratto di mutuo ipotecario deve essere respinta per le seguenti ragioni convergenti: a) il contratto presenta tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'oggetto, non sussistendo alcuna indeterminatezza;
b) il piano di ammortamento "alla francese" non determina effetti anatocistici vietati, trattandosi di modalità di calcolo degli interessi sul solo capitale residuo;
c) non sussiste violazione dell'art. 117 TUB, essendo chiaramente indicati nel contratto il tasso di interesse e tutte le condizioni economiche;
d) l'accettazione del piano di ammortamento comporta implicita accettazione del regime di capitalizzazione utilizzato;
e) la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione nel senso della validità di tali contratti.
L'eccezione deve pertanto essere respinta, confermandosi la piena validità ed efficacia del contratto di mutuo ipotecario e la conseguente esigibilità delle somme ivi previste.
5. SULLE SPESE PROCESSUALI.
Le spese processuali (ivi comprese quelle relative alla fase di mediazione) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dovendo la parte opponente, risultata integralmente soccombente, essere condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte opposta.
La liquidazione viene effettuata in applicazione dei parametri ministeriali vigenti, applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisoria, in
12 di 13 considerazione della natura delle questioni affrontate, del valore della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente opposizione a decreto ingiuntivo, ogni contraria istanza respinta,
- RESPINGE l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_2
- CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1800/2023 del 24 luglio 2023, che dichiara definitivamente esecutivo;
- CONDANNA gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in euro 780,00 per la fase della mediazione, € 9.142,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale del 4% e IVA del 22% come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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