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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8223 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Salvatore MELIS (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Indirizzo presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
, nato a [...] il [...], residente il Muravera (CA), Controparte_1
Via Su Murdegu n. 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano C.F._2
CHERCHI (C.F. ) con studio in Via D. Millelire 7, 09127, Cagliari, e C.F._3 dell'avv. Raffaelangelo DEMURO (C.F. , con studio in Via Rossini, C.F._4
58/A, 09129, Cagliari;
elettivamente domiciliato in Via D. Millelire 7, 09127, Cagliari, presso il difensore avv. Stefano CHERCHI;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente nella cancelleria di questo Tribunale il
28/06/2019, il ET ha chiesto l'emissione di decreto Controparte_1
ingiuntivo a carico di Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 1 dell'importo di 68.552,75 euro, di cui 53.491,61 a titolo di corrispettivo da prestazioni professionali, 2.674,58 per 5% e 12.356,59 per IVA 22%, esponendo Parte_3
quanto segue:
1.1 «a far data dall'anno 2004 e quantomeno sino al 13.04.2010» il ET aveva CP_1
eseguito, su incarico di Parte_1
«una articolata serie di prestazioni professionali – di natura urbanistica, topografica e catastale, di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva – concernenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis”, distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685 (Docc. 1, 2, 3 e 4)»;
1.2 con scrittura privata del 01/03/2004 (doc. 5), la committente si era obbligata a pagare al professionista il corrispettivo delle suddette prestazioni tramite il trasferimento della proprietà di due appartamenti da costruire (con relative pertinenze), facenti parte dell'intervento edilizio progettato, già approvato dal Comune di Muravera con atto del
19.02.2002, prot. n. 13021, pratica n. 740;
1.3 la condizione alla quale era subordinato il trasferimento dei due immobili – ovverossia la costruzione degli stessi – non si era verificata e non poteva più verificarsi, essendo venuta definitivamente meno l'efficacia dell'ultima concessione edilizia del Comune di
Muravera, la n. 1426 del 15/04/2009, la cui scadenza triennale dalla comunicazione di inizio dei lavori del 13/04/2010 si era verificata il 12/03/2013, senza che le opere autorizzate fossero state iniziate, ultimate, rese abitabili o agibili;
1.4 l'obbligazione di trasferire gli immobili da costruire era stata convenuta in via alternativa rispetto a quella, principale, di pagamento dei compensi professionali in danaro, prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto d'opera professionale;
1.5 con l'estinzione dell'obbligazione alternativa di remunerare l'opera professionale tramite il trasferimento della proprietà dei due immobili da costruire, dovuta a fatto e colpa di l'obbligazione della Parte_2
committente era divenuta semplice, secondo quanto previsto dall'art. 1289 c.c., cosicché il professionista aveva diritto al pagamento in danaro del corrispettivo delle prestazioni rese;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 2 1.6 il Collegio dei Geometri della Provincia di Cagliari aveva «espresso parere di congruità per la somma di € 52.091,61, oltre accessori di legge, riguardo alle prestazioni consistite nella progettazione e sicurezza dell'intervento costruttivo di cui alla concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 10), e per la somma di €
1.400,00, oltre accessori di legge, riguardo alle prestazioni di rilievo topografico e frazionamento del terreno distinto in Catasto al Foglio 9, mappale 685 di cui alla predetta concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009
(Doc. 11)»;
2. Col ricorso l'attore ha prodotto i documenti così descritti:
«1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
3) Progetto Geom. tavola 1 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
4) Progetto Geom. tavola 2 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
5) Scrittura privata del 01.03.2004 tra Geom. e CP_1 Parte_2
[...]
6) Concessione Edilizia Comune di Muravera n. 1426 /2009;
7) Comunicazione inizio lavori del 13.04.2010 da Parte_2
e Geom. a Comune di Muravera;
[...] CP_1
8) Affidamento incarico coordinatore del 12.04.2010 da Parte_2
a Geom. ;
[...] CP_1
9) copia missiva raccomandata a.r. del 27.04.2018 da Avv. Raffaelangelo Demuro a Avv.
Raffaelangelo Demuro;
10) Parcella Geom. di € 52.091,61 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari CP_1
del 10.04.2019;
11) Parcella Geom. di € 1.400,00 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 3 del 10.04.2019;
12) nota spese e compensi.»
3. La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n. 1665/2019, reso il
06/09/2019, nel procedimento 5438/2019 RAC, dell'importo richiesto, oltre agli “interessi legali dalla notifica al saldo” ed alle spese del procedimento liquidate in 2.105,00 euro per competenze professionali e 406,50 euro per esborsi, spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. di legge.
4. ha fatto opposizione a Parte_2
mezzo atto di citazione notificato il 21/10/2019, col quale:
4.1 ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 del codice civile, affermando:
- che il rapporto tra Parte_2 ed il professionista era “definito e concluso da quasi oramai un decennio”, in quanto
“la vicenda” dalla quale era “nato” si era “esaurita fin da prima della scadenza della concessione edilizia, momento nel quale l'attuale ingiunta aveva già saldato le spettanze del professionista”;
- che tutte le spettanze del professionista erano state debitamente saldate “a partire fin da prima dell'anno 2004, quando lo stesso ET presentò il progetto alla società
; Parte_2
- che la maggior parte delle prestazioni professionali svolte dal ET “erano CP_1
già esaurite molto prima dell'anno 2004”;
4.2 ha contestato che la scrittura privata del 2004 (doc. n. 5 ricorso monitorio) regolasse le prestazioni professionali già pagate, affermando (testualmente) che “ciò che verbalmente era stato pattuito dai contraenti includeva l'accordo secondo cui il geom. fosse già CP_1
in contatto con gli acquirenti delle unità abitative progettate e solo in caso di realizzazione degli immobili egli avrebbe avuto, oltre al pagamento – già avvenuto – delle spettanze quale libero professionista per la fase di progettazione e tutte le altre odiernamente incluse nella parcella, il trasferimento a titolo gratuito degli immobili indicati nella scrittura privata»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 4 4.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1) accertare e dichiarare che il pagamento delle prestazioni professionali richieste dal geom. sono già state onorate e che conseguentemente il relativo Controparte_1
credito si è estinto per avvenuta prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 CC e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite».
5. si è costituito in giudizio a mezzo comparsa depositata il Controparte_1
30/12/2019, con la quale:
5.1 ha sostenuto che l'opponente non avesse contestato:
- «natura, specie e quantità delle prestazioni convenute con il geom. , così come CP_1
rappresentate al competente al Collegio dei Geometri»;
- «il fatto che dette prestazioni siano state eseguite, così come anche la misura del conseguente corrispettivo»;
- «la riferibilità alla propria sfera giuridica di una scrittura privata, stipulata nel 2004, mediante la quale, secondo quanto assunto dall'opposto, è stato preventivamente regolato, in via alternativa, il pagamento del corrispettivo dovuto per le suddette prestazioni professionali, attribuendosi alla società debitrice la facoltà di estinguere il proprio debito mediante il trasferimento di due beni immobili allorquando venuti ad esistenza»
5.2 ha contestato che il contratto del 01/03/2004 servisse a compensare l'attività di intermediazione svolta nei confronti di soggetti interessati all'acquisto degli immobili in progetto, sostenendo che, «malgrado la sua formulazione non particolarmente perspicua», l'accordo non richiamava alcun rapporto con terzi interessati all'acquisto di immobili in progetto, «sibbene una sequenza di comportamenti negoziali volti a realizzare il trasferimento in favore del Geom. di due appartamenti una volta Controparte_1
venuti ad esistenza»;
5.3 ha sostenuto che «alla luce delle ammissioni di parte opponente» doveva «ritenersi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 5 provata»:
- «sia l'esistenza del credito – traente origine dall'incontestato rapporto professionale e dal connesso accordo del 1 marzo 2004 (Doc. 5 produzioni nel procedimento monitorio)»;
- «sia l'esecuzione delle prestazioni»;
- «sia ancora la misura del corrispettivo»;
- «sia infine il momento di esigibilità del credito al corrispettivo spettante al Geom.
»; CP_1
Co
ha contestato l'applicabilità della prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 c.c. alle obbligazioni regolate da contratto stipulato in forma scritta, come quello del 01/03/2004, richiamando giurisprudenza sul punto (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 9930 del
08/05/2014; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11145 del 04/07/2012; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 8200 del 07/04/2006);
5.5 ha comunque contestato che la prescrizione presuntiva del diritto al compenso professionale avesse iniziato a decorrere dall'esecuzione delle singole prestazioni e, quindi, dal deposito del primo progetto nel Comune di Muravera, osservando:
5.5.1 che la prescrizione triennale presuntiva del credito del professionista, secondo la
Cassazione (Ord. 21008/2019), decorre dal compimento dell'incarico, e che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'incarico debba considerarsi unico benché il suo compimento si articoli in una pluralità di prestazioni;
pertanto, il termine di prescrizione triennale - relativo al diritto al compenso - decorrerebbe dal giorno in cui
è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso;
5.5.2 di avere reso «una prestazione professionale complessa da considerarsi unica e non divisibile», finalizzata alla «realizzazione di una complessa opera edile», «seppure articolata in prestazioni differenti» e che da ciò discendeva:
- che «il termine di prescrizione dei diritti nascenti da tale contratto d'opera professionale, iniziasse a decorrere soltanto con la realizzazione della programmata opera edile, ovvero con la constatata impossibilità, giuridica o fattuale, della sua
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 6 realizzazione, ovvero ancora con la cessazione dell'incarico professionale»;
- che il termine di prescrizione non aveva iniziato decorrere prima del 27/04/2018 (data della lettera raccomandata con cui il legale del , l'avv. Raffaelangeolo CP_1
DEMURO, chiese a il pagamento dei compensi – Parte_2
doc. n. 9 ricorso monitorio), essendo «pacifico che alla data del 27/04/2018 nessuna opera edile fosse stata posta in essere, e ciò malgrado le numerose e ripetute sollecitazioni formulate dal Geom. »; CP_1
- «che alla data 27.04.2018 parte opposta» aveva «implicitamente rinunziato all'ulteriore esecuzione del proprio incarico professionale risolvendosi egli a formulare la propria richiesta retributiva in termini pecuniari per la constatata impossibilità, dovuta a inerzia dell'opponente, di porre in esecuzione le consapute opere edili»;
- che «con il citato atto di messa in mora e con la cessazione dell'incarico professionale il Geom. » aveva «pertanto posto in essere ogni elemento della fattispecie CP_1
necessario e sufficiente a rendere esigibile il suo credito professionale ed ha in tal modo determinato, nel contempo, la decorrenza del termine di prescrizione di questo stesso diritto»;
5.5.3 che la tesi dell'opponente non teneva conto del fatto che il progetto definitivo era stato approvato dal Comune di Muravera il 15/04/2009 e che la committente-opponente aveva «con successivi atti, confermato la prosecuzione della attività professionale»;
5.5.4 che il termine di efficacia triennale dell'ultima concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Muravera (n. 1426 del 15/04/2009) – decorrente dalla comunicazione di inizio dei lavori del 13/04/2010 – non avrebbe potuto essere assunto come momento di definitiva impossibilità giuridica di realizzare i lavori, «essendovi anche a fronte del mai revocato impegno a costruire assunto dall'opponente con la citata scrittura privata del 01.03.2004, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione»;
5.6 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia L'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 7 siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.»;
5.7 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di , legale Parte_2
rappresentante pro tempore di Parte_1
sui seguenti capitoli, dall'interrogazione “Vero che”:
[...]
«1) a decorrere da data anteriore e prossima all'anno 2004 tra il TR CP_1
e la società è stata convenuta
[...] Parte_2
l'esecuzione di prestazioni professionali inerenti la completa edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis” distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685;
2) la società “ , si obbligava, a fronte Parte_2
delle suddette prestazioni, a trasferire al Geom. n. 2 appartamenti e Controparte_1 pertinenze facenti dell'intervento edilizio di venuta ad esistenza di tali immobili;
3) l'intervento edilizio di cui ai precedenti capi non è stato mai realizzato;
4) l'obbligazione di trasferire gli immobili da costruire era stata convenuta fra le parti in via alternativa rispetto a quella di pagamento dei compensi professionali in danaro prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto d'opera professionale;
5) l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali in danaro convenuta in relazione all'incarico professionale di cui ai precedenti capi non è stata eseguita.»
5.8 per «il caso di mancata risposta o di risposta negativa o evasiva all'interrogatorio formale», l'opposto ha chiesto l'ammissione di prova per testi sui medesimi capitoli oggetto dell'interrogatorio formale, indicando come testimone . Testimone_1
6. La prima udienza si è tenuta in modalità cartolare e le parti, nelle rispettive note, hanno chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc.
7. Il Giudice ha assegnato detti termini con ordinanza del 10/06/2021.
8. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 10/07/2021,
l'opponente:
8.1 ha contestato che la proposizione dell'eccezione di prescrizione avesse comportato l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi il suo riconoscimento;
sul punto ha
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 8 citato Cass. Civ. 15303/2019;
8.2 ha precisato:
- che il rapporto professionale relativo alla progettazione si era svolto molto tempo prima del contratto del 01/03/2004 e che, conseguentemente, la relativa attività del ET era «esaurita fin dal momento dell'approvazione del medesimo da CP_1
parte degli uffici comunali, ovvero in data 19/12/2002»;
- che tutta l'attività compiuta dal geom. prima della stipula della scrittura CP_1
privata del 01/03/2004 non era stata compiuta su incarico della
[...]
Parte_1
- che, difatti non il non aveva prodotto «alcun documento volto a suggellare CP_1
tale incarico», visto che la scrittura privata del 01/03/2004, non prevedeva, contrariamente a quanto sostento dall'opposto «l'accollo da parte della odierna opponente della parcella del professionista per l'attività di progettazione, in alternativa alla dazione delle unità abitative»;
- che tutta l'attività svolta prima della stipula del contratto del 01/03/2004 afferiva a
«una differente prestazione che non può essere considerata unitaria con l'attività di esecuzione del progetto per il quale la immobiliare si era impegnata con la Pt_2
sottoscrizione della scrittura privata de quo», perché «L'ideazione del progetto, la sua presentazione ed approvazione in data 19/12/2002» era «tutta opera del geom.
, da ben prima che iniziasse il rapporto di collaborazione del contratto»; CP_1
- che il TR avrebbe semmai potuto chiedere il pagamento del CP_1
corrispettivo per l'attività successiva alla scrittura privata del 01/03/2004, afferente alla sola fase esecutiva del progetto, e non per quella indicata nella parcella posta base del procedimento monitorio, che era stata svolta prima;
- che tuttavia «tutte le spese» erano «state sempre sostenute dalla opponente ivi incluse
quelle attinenti l'opera professionale posta in essere dal geom. in tale sede, che CP_1
per maggiore precisione, non» aveva «nemmeno alcuna copertura derivante dalla scrittura privata sottoscritta, che infatti prevedeva la sola obbligazione per la
di trasferire a titolo gratuito due unità immobiliari del progetto»; Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 9 - che tutte le prestazioni poste in essere sia nella fase precedente la stipula del contratto del 01/03/2004, sia nella fase esecutiva erano già state soddisfatte;
9. non ha depositato la prima memoria. Controparte_1
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09/09/2020,
: Controparte_1
10.1 ha insistito nel sostenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva comporti l'ammissione del fatto costitutivo del debito, osservando che, se l'eccezione va respinta ai sensi dell'art. 2959 c.c. quando chi la oppone ha ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, «a fortiori, se chi oppone la prescrizione presuntiva non alleghi a quale prestazione si riferisca l'eccezione, quali siano state le specifiche modalità di suo adempimento, e, addirittura, neghi che le prestazioni siano state eseguite per suo incarico, l'eccezione non può che risolversi nella stessa negazione dell'adempimento»;
10.2 ha precisato:
- che le attività professionali di cui al progetto indicato nella controversa scrittura privata del 1 marzo 2004, segnatamente il progetto approvato con provvedimento
Comunale prot. n. 13021 del 19.12.2002, non riguardino specificamente le richieste di retribuzione delle prestazioni professionali azionate nel giudizio monitorio»;
- che, dopo l'approvazione di detto progetto, avvenuta con provvedimento comunale prot. n. 13021 del 19/12/2002, il Geom. , in data 07/07/2004, aveva CP_1
presentato, su incarico dell'opponente, un diverso progetto riguardante lo stesso immobile distinto in Catasto a foglio 9 mappale 685, così come risultava dai documenti progettuali, sottoscritti dalla committente, prodotti col ricorso monitorio come documenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- che il nuovo progetto era stato definitivamente approvato dal Comune il 15/04/2009
(doc. n. 6 produzioni proc. monitorio) e non nel 2002, come asserito dall'opponente;
- che pertanto il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale data;
- che dopo il 15/04/2009 l'opponente, con successivi atti dalla medesima sottoscritti
(doc. n. 7 e 8 proc. monitorio), «aveva confermato la prosecuzione della attività professionale in tale modo interrompendo il decorso della prescrizione»
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 10 - che sia il progetto approvato il 15/04/2009, che i successivi affidamenti degli incarichi di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e di direttore dei lavori, anche questi confermati da incarichi scritti rispettivamente del 12/04/2010 e del
13/04/2010 (doc. n. 8 e 7 proc. monitorio), costituivano «l'oggetto e lo sviluppo necessario di un unico programma costruttivo e di un unico rapporto professionale iniziato, ma non anche concluso, con gli impegni di cui alla scrittura privata del 1 marzo 2004 la cui rilevanza può dirsi permanga in punto di interpretazione della volontà delle parti circa le modalità di estinzione del debito concernente future prestazioni professionali»
- che, prima della approvazione del progetto definitivo e della sua effettiva esecuzione, il pagamento delle suddette prestazioni non era esigibile;
- che, «poiché l'incarico professionale riguardava pacificamente il compimento di opere edili e di ogni inerente prestazione professionale, nella constatata assenza di attività del committente volte al compimento delle stesse, discende che nessun termine di prescrizione sia mai decorso» e che non era maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.
- che «la retribuzione delle attività successive alla firma di detta scrittura» del 2004 era
«esattamente quanto si è chiesto nel giudizio monitorio»;
5.9 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di , legale Parte_2
rappresentante pro tempore di Parte_1
sui seguenti capitoli, dall'interrogazione “Vero che”:
[...]
«1) a decorrere da data anteriore e prossima all'anno 2004 tra il TR CP_1
e la società è stata convenuta
[...] Parte_2
l'esecuzione di prestazioni professionali inerenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis” distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685;
2) la società “ , si obbligava, a fronte Parte_2
delle suddette prestazioni, a trasferire al Geom. n. 2 appartamenti e Controparte_1 pertinenze facenti parte dell'intervento edilizio di cui al progetto redatto dal Geom. CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 11 subordinatamente alla venuta ad esistenza di tali immobili;
CP_1
3) in data anteriore e prossima al 07.07.2004 la società Parte_2
conferiva al Geom. l'incarico di predisporre e
[...] Controparte_1
presentare al Comune di Muravera un progetto relativo alla edificazione di complesso
4) il Comune di Muravera, con provvedimento in data 15.04.2009, approvava il progetto di cui al capo n. 3 che precede e rilasciava concessione edilizia n. 1426/2009;
5) la società “ , in relazione Parte_2 all'attuazione del progetto di cui alla concessione edilizia n. 1426/2009 rilasciata il
15.04.2009, conferiva al Geom. incarico scritto del 12.04.2010 per le funzioni di CP_1 coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori ed incarico scritto del
13.04.2010 per le funzioni di direttore dei lavori;
6) l'intervento edilizio di cui ai precedenti capi non è stato mai realizzato;
7) l'obbligazione di trasferire al Geom. gli immobili da costruire era stata CP_1
convenuta fra le parti in via alternativa rispetto a quella di pagamento dei compensi professionali in danaro prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto
d'opera professionale;
8) l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali in danaro convenuta in relazione all'incarico professionale di cui ai precedenti capi 1), 2), 3) e 4) non è stata eseguita.»;
5.10 «per il caso di mancata risposta o di risposta negativa o evasiva all'interrogatorio formale» ha chiesto l'ammissione di prova per testi sulle medesime circostanze di fatto indicando come . Testimone_1
5.11 ha producono documenti così descritti
«A)
1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. Cotza del 07.04.2004;
3) Frontespizi progetto Geom. Cotza del 07.04.2004 tavola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 tutte sottoscritte da Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 12 4) Progetto Geom. Cotza tavola 1 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
5) Progetto Geom. Cotza tavola 2 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
6) Progetto Geom. tavola 3 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
7) Progetto Geom. Cotza tavola 4 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
8) Progetto Geom. tavola 5 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
9) Progetto Geom. Cotza tavola 6 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
10) Progetto Geom. tavola 7 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
11) Progetto Geom. Cotza tavola 8 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
12) Progetto Geom. tavola 9 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
13) Progetto Geom. Cotza tavola 10 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
14) Progetto Geom. tavola 11 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
15) Progetto Geom. Cotza tavola 12 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
B)
1) Fascicolo del procedimento monitorio R.G. 5438 /2019 contenente i seguenti atti e documenti:
Atti
1) Ricorso per decreto ingiuntivo del 27.06.2019 con procura in calce in pari data
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 13 notificato via pec il 11.09.2019;
2) Decreto Ingiuntivo n. 1665/2019 del 06.09.2019 notificato via pec il 11.09.2019.
Documenti
1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
3) Progetto Geom. tavola 1 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
4) Progetto Geom. tavola 2 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
5) Scrittura privata del 01.03.2004 tra Geom. e CP_1 Parte_2
[...]
6) Concessione Edilizia Comune di Muravera n. 1426 /2009;
7) Comunicazione inizio lavori del 13.04.2010 da Parte_2
e Geom. a Comune di Muravera;
[...] CP_1
8) Affidamento incarico coordinatore del 12.04.2010 da Parte_2
a Geom. ;
[...] CP_1
9) copia missiva raccomandata a.r. del 27.04.2018 da Avv. Raffaelangelo Demuro a
Parte_2
10) Parcella Geom. Cotza di € 52.091,61 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari del 10.04.2019;
11) Parcella Geom. Cotza di € 1.400,00 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari del 10.04.2019.».
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09/09/2020,
l'opponente:
11.1 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del geom. sui seguenti CP_1
capitoli preceduti dalla locuzione "è vero che" e, «in caso di risposte negative ovvero di mancata ammissione dell'interrogatorio formale nei confronti dell'opposto» la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 14 testimonianza di e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
«a) tutta l'attività di progettazione e ideazione dell'attività afferente la realizzazione del complesso immobiliare da realizzarsi in Muravera loc. "Fontana e Montis è avvenuta di sua esclusiva iniziativa, senza che alcun rappresentante della le Parte_2
avesse conferito incarico in proposito?
b) la scrittura privata sottoscritta con la datata 01/03/2004 (all. n. 5 Parte_2
depositato da controparte che si rammostra all'esaminando), includeva, oltre all'attività di intermediazione per l'acquisto del terreno da parte della sul quale Parte_2
doveva sorgere il complesso immobiliare, anche riguardo al procacciamento degli acquirenti delle unità abitative da mettere in vendita?
c) l'oggetto della scrittura privata, oltre a quanto sopra detto, aveva ad oggetto tutta
l'attività concernente l'apporto di un professionista nella complessa opera realizzativa, ovvero: calcoli del c.a.; calcoli statici e strutturali e relative verifiche;
rilievi topografici
e frazionamenti;
accatastamenti delle unità abitative, collaudo delle opere e delle strade, pratiche di allacci fognari, pratiche di allacci idrici, pratiche di allacci energetici;
pratiche per il rilascio di certificato di abitabilità; pratiche di rilascio dell'A.P.E.?
d) nessuna delle attività descritte ai punti b) e c) precedenti sono state rese dal geom.
?». CP_1
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 28/09/2020,
l'opposto:
12.1 ha sostenuto che, nell'affermare che le prestazioni dal ET erano state CP_1
rese su incarico di soggetto diverso dalla Parte_1
o per iniziativa personale del professionista, l'opponente avesse
[...]
«negato qualsivoglia pagamento da parte sua» con la conseguenza che doveva essere respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c.;
12.2 ha eccepito la genericità del capitolo a) della prova dell'opponente ed il contrasto con le prove documentali costituite da: «contratto scritto del 01/03/2004, 2 relazioni tecniche,
12 tavole progettuali, incarichi di coordinamento e di direzione dei lavori ecc… tutti sottoscritti dall'opponente»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 15 12.3 ha eccepito l'illegalità del capitolo b) della prova dell'opponente, in quanto tendente a fare esprimere giudizi o «di dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento», in violazione dell'art. 2722 c.c.;
12.4 ha eccepito l'illegalità della prova sul capitolo c), perché in contrasto col divieto previsto dall'art. 2722 c.c. e tendente a fare esprimere all'interrogando un giudizio sul contenuto del contratto del 01/03/2004, stipulato in forma critta
12.5 ha eccepito la genericità e la superfluità della prova sul capitolo d);
12.6 ha eccepito l'incapacità a deporre dei testi e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
in quanto il primo coniuge di , socia accomandataria e legale Parte_2
rappresentante della società opponente, gli altri parenti in primo grado e Tes_4
anche socio accomandante della società opponente;
12.7 in caso di ammissione della prova per testi chiesta dall'opponente, ha chiesto l'ammissione di prova contraria sugli stessi capitoli, indicando come testimone
[...]
. Tes_1
13. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 29/09/2020,
l'opponente:
13.1 ha ribadito che «il patto siglato nella scrittura era afferente ad un affare che non aveva niente a che vedere con le prestazioni professionali della progettazione di cui si è richiesto il pagamento nella fase monitoria» avendo ad oggetto «tutta una serie di attività
- enucleate, in parte, nei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria istruttoria», che entrambi i contraenti non avevano posto in essere;
13.2 ha sostenuto che «l'inadempimento è da imputare in via esclusiva al geom. in CP_1
quanto egli avrebbe dovuto attivarsi nella importantissima fase iniziale di reperimento degli acquirenti che avrebbe permesso alla società opponente di finanziarsi presso gli istituti di credito per iniziare l'attività di costruzione»;
13.3 ha precisato che nessuna delle «attività strettamente afferenti l'apporto professionale tecnico del geom. » era stata «oggetto di alcun incarico specifico da parte della CP_1
– se non per avere le autorizzazioni urbanistiche necessarie allo Parte_2
inizio dell'attività di costruzione»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 16 13.4 ha ribadito che dette prestazioni erano state «tutte già retribuite»;
13.5 ha affermato che «Parte opposta, dolendosi del ritardo nell'esecuzione del contratto, avrebbe dovuto procedere ad azionarlo giudizialmente, chiedendone lo adempimento piuttosto che richiedere il pagamento di prestazioni professionali, fondando erroneamente l'incarico su una scrittura privata che mai menziona una obbligazione alternativa e tantomeno il pagamento dell'attività professionale tecnica di elaborazione del progetto. Quest'ultima rimane una idea partorita dal geom. e versata CP_1
all'interno di una scrittura privata, la cui controprestazione è solo ed esclusivamente il trasferimento delle due unità immobiliari. Ove il avesse avuto di che lamentarsi CP_1
riguardo alla condotta tenuta dalla , non avrebbe dovuto fare altro Parte_2
che citare in giudizio quest'ultima per denunciarne - secondo le sue asserzioni -
l'inadempimento e non richiedere il pagamento di prestazioni professionali in via alternativa. Che l'oggetto della scrittura privata sia quello appena delineato e non quello asseritamente sotteso al pagamento delle prestazioni professionali ed oggetto invece del decreto ingiuntivo azionato, si evince dagli stessi capitoli di prova dedotti da parte opposta. Difatti con tali domande si intende sopperire a ciò che la scrittura privata non dice, ovvero che vi fosse contenuta una obbligazione alternativa e che prevedesse il conferimento di un mandato professionale per la progettazione, ideazione dell'opera e che in caso di mancata realizzazione avrebbe potuto estinguere la sua obbligazione con il pagamento della parcella - si vedano cap. di prova nn 1, 2, 4 e 7 della memoria istruttoria avversa (183 c. VI n. 2)»
14. Con ordinanza del 01/06/2021, il giudice:
14.1 non ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova per testi, chiesti dall'opposto nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc:
- sul capitolo 1), perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto e sul contenuto dell'incarico;
- sul capitolo 2), sia perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'obbligazione sarebbe stata assunta e sul contenuto dell'incarico, sia
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 17 perché illegale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 del codice civile;
- sul capitolo 3), perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto e sul contenuto dell'incarico;
- sui capitoli 4) e 5), perché superflui, essendo oggetto di prova documentale;
- sul capitolo 6), perché pacifico e comunque superfluo;
- sul capitolo 7), sia perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto, sia perché illegale ai sensi degli artt.
2722 e 2723 c.c.;
- sul capitolo 8), perché irrilevante, essendo formulato con riferimento a prestazioni indicate in modo generico;
non ha ammesso l'interrogatorio formale dell'opposto, chiesto dall'opponente nella Pt_4
seconda memoria ex art. 183/6 cpc:
- sul capitolo a), perché contrario al contenuto di alcuni documenti prodotti dall'opposto;
- sui capitoli b) e c), perché illegali ai sensi degli artt. 2722 e 2723 del codice civile;
- sul capitolo d), perché superfluo.
14.3 non ha ammesso la prova per testi chiesta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc, oltre che per le ragioni esposte al punto che precede, anche per incapacità di testimoniare delle persone indicate;
trattandosi dei soci dell'opponente, aventi interesse a partecipare alla causa perché potrebbero essere chiamati a rispondere delle sue obbligazioni verso l'opposto, ai sensi dell'art. 2959 del codice civile;
14.4 ha fissato l'udienza del 23/02/2022 per il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, per la fissazione dell'udienza per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
15. Nell'udienza del 23/02/2022 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto un rinvio per consentire loro di coltivare le trattative volte alla definizione transattiva della causa.
16. Il giudice ha disposto il rinvio all'udienza del 29/06/2022, tenuta in modalità cartolare.
17. Nelle rispettive note le parti hanno comunicato di non essersi conciliate ha rinviato all'udienza del 05/06/2025 per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc e ha assegnato alle parti il termine di 60 giorni prima per depositare memorie conclusionali
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 18 scritte.
18. Il 04/04/2025 l'opposto ha depositato la sua memoria, mentre l'opponente non si è avvalso di questa facoltà.
19. Nell'udienza del 05/06/2025 i difensori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice si è riservato di pronunciare sentenza entro 30 giorni.
*****
20. L'eccezione di prescrizione presuntiva è fondata per le ragioni che eseguono
20.1 “La mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all'art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 29875 del
18/11/2019).
20.2 Come si evince da quanto esposto al punto 1 della presente sentenza, il ET
ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento dei compensi Controparte_1
per «una articolata serie di prestazioni professionali – di natura urbanistica, topografica
e catastale, di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva – concernenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis”, attività svolta «a far data dall'anno 2004 e quantomeno sino al 13.04.2010», e consistita:
- «nella progettazione e sicurezza dell'intervento costruttivo di cui alla concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 10)»;
- nelle «prestazioni di rilievo topografico e frazionamento del terreno distinto in
Catasto al Foglio 9, mappale 685 di cui alla predetta concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 11)».
20.3 Non è vero che con la scrittura privata stipulata in data 01/03/2004 (doc. n. 5 procedimento monitorio) le parti abbiano previsto che il corrispettivo spettante al ET per le prestazioni professionali indicate nel ricorso monitorio dovesse CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 19 essere pagato tramite il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari in essa indicate, in alternativa al pagamento in denaro, considerato:
- che nella scrittura non sono affatto menzionate le prestazioni professionali del
TR ; CP_1
- che – come si legge nel secondo capoverso del documento in esame – “l'oggetto della
presente scrittura riguarda il trasferimento di n. 2 Appartamenti, e pertinenze, chiavi in mano, facenti parte del progetto redatto dalla ET già approvato dal CP_1
Comune di Muravera, relativo alla realizzazione di n. 15 unità residenziali da edificarsi in area attualmente di proprietà di terzi, che, previa opera di mediazione del Sig. dovrà essere acquisita a costo vantaggioso, dalla sig.ra » CP_1 Pt_2
- che, nel terzo capoverso, si legge che «la sig.ra onorando Parte_2
l'impegno assunto verbalmente dichiara di cedere una volta entrata in possesso del terreno al sig. gratuitamente, gli appartamenti n. 1 (P. Terra) e Controparte_1
n. 8 (P. Primo) ...»;
- che, pertanto, il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari era il corrispettivo della «previa opera di mediazione del Sig. , finalizzata a far CP_1
acquisire «a costo vantaggioso, dalla sig.ra » il terreno nel quale darebbe Pt_2
dovuto sorgere il complesso immobiliare;
- che, se il corrispettivo del trasferimento a titolo gratuito dalla proprietà delle due unità immobiliari non fosse l'opera di mediazione del bensì le sue prestazioni CP_1
professionali indicate nel ricorso monitorio, come sostiene l'opposto, allora il contratto sarebbe nullo in quanto traslativo della proprietà ma senza forma scritta ad substantiam (art. 1350, comma 1, n. 1 c.c.) con riguardo a un elemento essenziale (il corrispettivo della vendita);
20.4 escluso che il contratto del 01/03/2004 riguardi le prestazioni professionali del
ET (e rilevatane comunque la nullità nel caso contrario), cadono tutte le CP_1
tesi con cui l'opposto ha tentato di resistere all'eccezione di prescrizione presuntiva:
- quella secondo cui la prescrizione presuntiva non si può applicare ai contratti stipulati in forma scritta, visto che nel caso in esame il contratto di prestazione professionale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 20 non è stipulato in questa forma;
- quella secondo cui la prescrizione presuntiva decorre dal venir meno della possibilità per di adempiere Parte_1 all'obbligazione – alternativa rispetto a quella di pagare in denaro – di trasferire al ET la proprietà dei due immobili indicati nella scrittura privata, quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese, visto che nessuna prestazione alternativa è prevista nel contratto del 01/03/2004 e che se anche fosse prevista il contratto sarebbe nullo;
20.5 ne consegue che il diritto del ET di ottenere il pagamento del CP_1
corrispettivo delle prestazioni professionali indicate nel ricorso monitorio è maturato non oltre il 15/04/2009, data in cui il Comune di Muravera ha rilasciato la concessione edilizia;
20.6 quand'anche questo diritto fosse maturato il 13/04/2010, ultima data indicata nel ricorso monitorio (si tratta della data in cui venne comunicato al Comune di Muravera
l'inizio dei lavori), la prescrizione presuntiva sarebbe comunque ampiamente maturata, considerato che la prima richiesta di pagamento venne formulata nell'interesse del ET con la lettera raccomandata del 27/04/2018 dell'avv. Raffaelangelo CP_1
DEMURO (doc. n. 9 ricorso monitorio).
21. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai criteri della soccombenza e della causalità che orientano gli articoli 91 e seguenti del codice di rito, non ravvisandosi ragioni che possono giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari minimi previsti dal
Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le fasi, stante la modesta qualità dell'opera prestata e: per quanto attiene ai compensi della fase istruttoria, anche perché soltanto documentale;
e per quanto attiene a quelli della fase decisionale, considerato che il difensore dell'opponente si è limitato confermare le precedenti conclusioni senza svolgere discussione scritta o orale.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 21 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo;
b. rigetta la domanda formulata dall'opposto;
c. condanna l'opposto a rifondere l'opponente delle spese processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.052,00 per contributo unificato;
€ 406,50 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7.458,50 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 13/06/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8223 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Salvatore MELIS (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in Indirizzo presso il difensore;
parte attrice-opponente contro
, nato a [...] il [...], residente il Muravera (CA), Controparte_1
Via Su Murdegu n. 4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano C.F._2
CHERCHI (C.F. ) con studio in Via D. Millelire 7, 09127, Cagliari, e C.F._3 dell'avv. Raffaelangelo DEMURO (C.F. , con studio in Via Rossini, C.F._4
58/A, 09129, Cagliari;
elettivamente domiciliato in Via D. Millelire 7, 09127, Cagliari, presso il difensore avv. Stefano CHERCHI;
parte convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente nella cancelleria di questo Tribunale il
28/06/2019, il ET ha chiesto l'emissione di decreto Controparte_1
ingiuntivo a carico di Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 1 dell'importo di 68.552,75 euro, di cui 53.491,61 a titolo di corrispettivo da prestazioni professionali, 2.674,58 per 5% e 12.356,59 per IVA 22%, esponendo Parte_3
quanto segue:
1.1 «a far data dall'anno 2004 e quantomeno sino al 13.04.2010» il ET aveva CP_1
eseguito, su incarico di Parte_1
«una articolata serie di prestazioni professionali – di natura urbanistica, topografica e catastale, di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva – concernenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis”, distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685 (Docc. 1, 2, 3 e 4)»;
1.2 con scrittura privata del 01/03/2004 (doc. 5), la committente si era obbligata a pagare al professionista il corrispettivo delle suddette prestazioni tramite il trasferimento della proprietà di due appartamenti da costruire (con relative pertinenze), facenti parte dell'intervento edilizio progettato, già approvato dal Comune di Muravera con atto del
19.02.2002, prot. n. 13021, pratica n. 740;
1.3 la condizione alla quale era subordinato il trasferimento dei due immobili – ovverossia la costruzione degli stessi – non si era verificata e non poteva più verificarsi, essendo venuta definitivamente meno l'efficacia dell'ultima concessione edilizia del Comune di
Muravera, la n. 1426 del 15/04/2009, la cui scadenza triennale dalla comunicazione di inizio dei lavori del 13/04/2010 si era verificata il 12/03/2013, senza che le opere autorizzate fossero state iniziate, ultimate, rese abitabili o agibili;
1.4 l'obbligazione di trasferire gli immobili da costruire era stata convenuta in via alternativa rispetto a quella, principale, di pagamento dei compensi professionali in danaro, prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto d'opera professionale;
1.5 con l'estinzione dell'obbligazione alternativa di remunerare l'opera professionale tramite il trasferimento della proprietà dei due immobili da costruire, dovuta a fatto e colpa di l'obbligazione della Parte_2
committente era divenuta semplice, secondo quanto previsto dall'art. 1289 c.c., cosicché il professionista aveva diritto al pagamento in danaro del corrispettivo delle prestazioni rese;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 2 1.6 il Collegio dei Geometri della Provincia di Cagliari aveva «espresso parere di congruità per la somma di € 52.091,61, oltre accessori di legge, riguardo alle prestazioni consistite nella progettazione e sicurezza dell'intervento costruttivo di cui alla concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 10), e per la somma di €
1.400,00, oltre accessori di legge, riguardo alle prestazioni di rilievo topografico e frazionamento del terreno distinto in Catasto al Foglio 9, mappale 685 di cui alla predetta concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009
(Doc. 11)»;
2. Col ricorso l'attore ha prodotto i documenti così descritti:
«1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
3) Progetto Geom. tavola 1 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
4) Progetto Geom. tavola 2 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
5) Scrittura privata del 01.03.2004 tra Geom. e CP_1 Parte_2
[...]
6) Concessione Edilizia Comune di Muravera n. 1426 /2009;
7) Comunicazione inizio lavori del 13.04.2010 da Parte_2
e Geom. a Comune di Muravera;
[...] CP_1
8) Affidamento incarico coordinatore del 12.04.2010 da Parte_2
a Geom. ;
[...] CP_1
9) copia missiva raccomandata a.r. del 27.04.2018 da Avv. Raffaelangelo Demuro a Avv.
Raffaelangelo Demuro;
10) Parcella Geom. di € 52.091,61 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari CP_1
del 10.04.2019;
11) Parcella Geom. di € 1.400,00 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 3 del 10.04.2019;
12) nota spese e compensi.»
3. La domanda monitoria è stata accolta con decreto ingiuntivo n. 1665/2019, reso il
06/09/2019, nel procedimento 5438/2019 RAC, dell'importo richiesto, oltre agli “interessi legali dalla notifica al saldo” ed alle spese del procedimento liquidate in 2.105,00 euro per competenze professionali e 406,50 euro per esborsi, spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. di legge.
4. ha fatto opposizione a Parte_2
mezzo atto di citazione notificato il 21/10/2019, col quale:
4.1 ha eccepito la prescrizione presuntiva triennale prevista dall'art. 2956 del codice civile, affermando:
- che il rapporto tra Parte_2 ed il professionista era “definito e concluso da quasi oramai un decennio”, in quanto
“la vicenda” dalla quale era “nato” si era “esaurita fin da prima della scadenza della concessione edilizia, momento nel quale l'attuale ingiunta aveva già saldato le spettanze del professionista”;
- che tutte le spettanze del professionista erano state debitamente saldate “a partire fin da prima dell'anno 2004, quando lo stesso ET presentò il progetto alla società
; Parte_2
- che la maggior parte delle prestazioni professionali svolte dal ET “erano CP_1
già esaurite molto prima dell'anno 2004”;
4.2 ha contestato che la scrittura privata del 2004 (doc. n. 5 ricorso monitorio) regolasse le prestazioni professionali già pagate, affermando (testualmente) che “ciò che verbalmente era stato pattuito dai contraenti includeva l'accordo secondo cui il geom. fosse già CP_1
in contatto con gli acquirenti delle unità abitative progettate e solo in caso di realizzazione degli immobili egli avrebbe avuto, oltre al pagamento – già avvenuto – delle spettanze quale libero professionista per la fase di progettazione e tutte le altre odiernamente incluse nella parcella, il trasferimento a titolo gratuito degli immobili indicati nella scrittura privata»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 4 4.3 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1) accertare e dichiarare che il pagamento delle prestazioni professionali richieste dal geom. sono già state onorate e che conseguentemente il relativo Controparte_1
credito si è estinto per avvenuta prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956 CC e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposto al pagamento delle spese di lite».
5. si è costituito in giudizio a mezzo comparsa depositata il Controparte_1
30/12/2019, con la quale:
5.1 ha sostenuto che l'opponente non avesse contestato:
- «natura, specie e quantità delle prestazioni convenute con il geom. , così come CP_1
rappresentate al competente al Collegio dei Geometri»;
- «il fatto che dette prestazioni siano state eseguite, così come anche la misura del conseguente corrispettivo»;
- «la riferibilità alla propria sfera giuridica di una scrittura privata, stipulata nel 2004, mediante la quale, secondo quanto assunto dall'opposto, è stato preventivamente regolato, in via alternativa, il pagamento del corrispettivo dovuto per le suddette prestazioni professionali, attribuendosi alla società debitrice la facoltà di estinguere il proprio debito mediante il trasferimento di due beni immobili allorquando venuti ad esistenza»
5.2 ha contestato che il contratto del 01/03/2004 servisse a compensare l'attività di intermediazione svolta nei confronti di soggetti interessati all'acquisto degli immobili in progetto, sostenendo che, «malgrado la sua formulazione non particolarmente perspicua», l'accordo non richiamava alcun rapporto con terzi interessati all'acquisto di immobili in progetto, «sibbene una sequenza di comportamenti negoziali volti a realizzare il trasferimento in favore del Geom. di due appartamenti una volta Controparte_1
venuti ad esistenza»;
5.3 ha sostenuto che «alla luce delle ammissioni di parte opponente» doveva «ritenersi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 5 provata»:
- «sia l'esistenza del credito – traente origine dall'incontestato rapporto professionale e dal connesso accordo del 1 marzo 2004 (Doc. 5 produzioni nel procedimento monitorio)»;
- «sia l'esecuzione delle prestazioni»;
- «sia ancora la misura del corrispettivo»;
- «sia infine il momento di esigibilità del credito al corrispettivo spettante al Geom.
»; CP_1
Co
ha contestato l'applicabilità della prescrizione presuntiva prevista dall'art. 2956 c.c. alle obbligazioni regolate da contratto stipulato in forma scritta, come quello del 01/03/2004, richiamando giurisprudenza sul punto (Cass. civ., sez. 6 - 3, ordinanza n. 9930 del
08/05/2014; Cass. civ., sez. I, sentenza n. 11145 del 04/07/2012; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 8200 del 07/04/2006);
5.5 ha comunque contestato che la prescrizione presuntiva del diritto al compenso professionale avesse iniziato a decorrere dall'esecuzione delle singole prestazioni e, quindi, dal deposito del primo progetto nel Comune di Muravera, osservando:
5.5.1 che la prescrizione triennale presuntiva del credito del professionista, secondo la
Cassazione (Ord. 21008/2019), decorre dal compimento dell'incarico, e che, ai fini del decorso del termine di prescrizione, l'incarico debba considerarsi unico benché il suo compimento si articoli in una pluralità di prestazioni;
pertanto, il termine di prescrizione triennale - relativo al diritto al compenso - decorrerebbe dal giorno in cui
è stato espletato l'incarico, e non dal compimento di ogni singola operazione professionale rientrante nel contratto stesso;
5.5.2 di avere reso «una prestazione professionale complessa da considerarsi unica e non divisibile», finalizzata alla «realizzazione di una complessa opera edile», «seppure articolata in prestazioni differenti» e che da ciò discendeva:
- che «il termine di prescrizione dei diritti nascenti da tale contratto d'opera professionale, iniziasse a decorrere soltanto con la realizzazione della programmata opera edile, ovvero con la constatata impossibilità, giuridica o fattuale, della sua
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 6 realizzazione, ovvero ancora con la cessazione dell'incarico professionale»;
- che il termine di prescrizione non aveva iniziato decorrere prima del 27/04/2018 (data della lettera raccomandata con cui il legale del , l'avv. Raffaelangeolo CP_1
DEMURO, chiese a il pagamento dei compensi – Parte_2
doc. n. 9 ricorso monitorio), essendo «pacifico che alla data del 27/04/2018 nessuna opera edile fosse stata posta in essere, e ciò malgrado le numerose e ripetute sollecitazioni formulate dal Geom. »; CP_1
- «che alla data 27.04.2018 parte opposta» aveva «implicitamente rinunziato all'ulteriore esecuzione del proprio incarico professionale risolvendosi egli a formulare la propria richiesta retributiva in termini pecuniari per la constatata impossibilità, dovuta a inerzia dell'opponente, di porre in esecuzione le consapute opere edili»;
- che «con il citato atto di messa in mora e con la cessazione dell'incarico professionale il Geom. » aveva «pertanto posto in essere ogni elemento della fattispecie CP_1
necessario e sufficiente a rendere esigibile il suo credito professionale ed ha in tal modo determinato, nel contempo, la decorrenza del termine di prescrizione di questo stesso diritto»;
5.5.3 che la tesi dell'opponente non teneva conto del fatto che il progetto definitivo era stato approvato dal Comune di Muravera il 15/04/2009 e che la committente-opponente aveva «con successivi atti, confermato la prosecuzione della attività professionale»;
5.5.4 che il termine di efficacia triennale dell'ultima concessione edilizia rilasciata dal
Comune di Muravera (n. 1426 del 15/04/2009) – decorrente dalla comunicazione di inizio dei lavori del 13/04/2010 – non avrebbe potuto essere assunto come momento di definitiva impossibilità giuridica di realizzare i lavori, «essendovi anche a fronte del mai revocato impegno a costruire assunto dall'opponente con la citata scrittura privata del 01.03.2004, la possibilità di ottenere il rinnovo della concessione»;
5.6 ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Voglia L'Ill.mo Tribunale Ordinario di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: accertare i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare l'opposizione ex adverso proposta
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 7 siccome infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.»;
5.7 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di , legale Parte_2
rappresentante pro tempore di Parte_1
sui seguenti capitoli, dall'interrogazione “Vero che”:
[...]
«1) a decorrere da data anteriore e prossima all'anno 2004 tra il TR CP_1
e la società è stata convenuta
[...] Parte_2
l'esecuzione di prestazioni professionali inerenti la completa edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis” distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685;
2) la società “ , si obbligava, a fronte Parte_2
delle suddette prestazioni, a trasferire al Geom. n. 2 appartamenti e Controparte_1 pertinenze facenti dell'intervento edilizio di venuta ad esistenza di tali immobili;
3) l'intervento edilizio di cui ai precedenti capi non è stato mai realizzato;
4) l'obbligazione di trasferire gli immobili da costruire era stata convenuta fra le parti in via alternativa rispetto a quella di pagamento dei compensi professionali in danaro prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto d'opera professionale;
5) l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali in danaro convenuta in relazione all'incarico professionale di cui ai precedenti capi non è stata eseguita.»
5.8 per «il caso di mancata risposta o di risposta negativa o evasiva all'interrogatorio formale», l'opposto ha chiesto l'ammissione di prova per testi sui medesimi capitoli oggetto dell'interrogatorio formale, indicando come testimone . Testimone_1
6. La prima udienza si è tenuta in modalità cartolare e le parti, nelle rispettive note, hanno chiesto l'assegnazione dei termini previsti dall'articolo 183 comma 6 cpc.
7. Il Giudice ha assegnato detti termini con ordinanza del 10/06/2021.
8. Con la prima memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 10/07/2021,
l'opponente:
8.1 ha contestato che la proposizione dell'eccezione di prescrizione avesse comportato l'ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi il suo riconoscimento;
sul punto ha
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 8 citato Cass. Civ. 15303/2019;
8.2 ha precisato:
- che il rapporto professionale relativo alla progettazione si era svolto molto tempo prima del contratto del 01/03/2004 e che, conseguentemente, la relativa attività del ET era «esaurita fin dal momento dell'approvazione del medesimo da CP_1
parte degli uffici comunali, ovvero in data 19/12/2002»;
- che tutta l'attività compiuta dal geom. prima della stipula della scrittura CP_1
privata del 01/03/2004 non era stata compiuta su incarico della
[...]
Parte_1
- che, difatti non il non aveva prodotto «alcun documento volto a suggellare CP_1
tale incarico», visto che la scrittura privata del 01/03/2004, non prevedeva, contrariamente a quanto sostento dall'opposto «l'accollo da parte della odierna opponente della parcella del professionista per l'attività di progettazione, in alternativa alla dazione delle unità abitative»;
- che tutta l'attività svolta prima della stipula del contratto del 01/03/2004 afferiva a
«una differente prestazione che non può essere considerata unitaria con l'attività di esecuzione del progetto per il quale la immobiliare si era impegnata con la Pt_2
sottoscrizione della scrittura privata de quo», perché «L'ideazione del progetto, la sua presentazione ed approvazione in data 19/12/2002» era «tutta opera del geom.
, da ben prima che iniziasse il rapporto di collaborazione del contratto»; CP_1
- che il TR avrebbe semmai potuto chiedere il pagamento del CP_1
corrispettivo per l'attività successiva alla scrittura privata del 01/03/2004, afferente alla sola fase esecutiva del progetto, e non per quella indicata nella parcella posta base del procedimento monitorio, che era stata svolta prima;
- che tuttavia «tutte le spese» erano «state sempre sostenute dalla opponente ivi incluse
quelle attinenti l'opera professionale posta in essere dal geom. in tale sede, che CP_1
per maggiore precisione, non» aveva «nemmeno alcuna copertura derivante dalla scrittura privata sottoscritta, che infatti prevedeva la sola obbligazione per la
di trasferire a titolo gratuito due unità immobiliari del progetto»; Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 9 - che tutte le prestazioni poste in essere sia nella fase precedente la stipula del contratto del 01/03/2004, sia nella fase esecutiva erano già state soddisfatte;
9. non ha depositato la prima memoria. Controparte_1
10. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09/09/2020,
: Controparte_1
10.1 ha insistito nel sostenere che l'eccezione di prescrizione presuntiva comporti l'ammissione del fatto costitutivo del debito, osservando che, se l'eccezione va respinta ai sensi dell'art. 2959 c.c. quando chi la oppone ha ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, «a fortiori, se chi oppone la prescrizione presuntiva non alleghi a quale prestazione si riferisca l'eccezione, quali siano state le specifiche modalità di suo adempimento, e, addirittura, neghi che le prestazioni siano state eseguite per suo incarico, l'eccezione non può che risolversi nella stessa negazione dell'adempimento»;
10.2 ha precisato:
- che le attività professionali di cui al progetto indicato nella controversa scrittura privata del 1 marzo 2004, segnatamente il progetto approvato con provvedimento
Comunale prot. n. 13021 del 19.12.2002, non riguardino specificamente le richieste di retribuzione delle prestazioni professionali azionate nel giudizio monitorio»;
- che, dopo l'approvazione di detto progetto, avvenuta con provvedimento comunale prot. n. 13021 del 19/12/2002, il Geom. , in data 07/07/2004, aveva CP_1
presentato, su incarico dell'opponente, un diverso progetto riguardante lo stesso immobile distinto in Catasto a foglio 9 mappale 685, così come risultava dai documenti progettuali, sottoscritti dalla committente, prodotti col ricorso monitorio come documenti numeri 1, 2, 3 e 4;
- che il nuovo progetto era stato definitivamente approvato dal Comune il 15/04/2009
(doc. n. 6 produzioni proc. monitorio) e non nel 2002, come asserito dall'opponente;
- che pertanto il termine di prescrizione non avrebbe potuto decorrere prima di tale data;
- che dopo il 15/04/2009 l'opponente, con successivi atti dalla medesima sottoscritti
(doc. n. 7 e 8 proc. monitorio), «aveva confermato la prosecuzione della attività professionale in tale modo interrompendo il decorso della prescrizione»
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 10 - che sia il progetto approvato il 15/04/2009, che i successivi affidamenti degli incarichi di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e di direttore dei lavori, anche questi confermati da incarichi scritti rispettivamente del 12/04/2010 e del
13/04/2010 (doc. n. 8 e 7 proc. monitorio), costituivano «l'oggetto e lo sviluppo necessario di un unico programma costruttivo e di un unico rapporto professionale iniziato, ma non anche concluso, con gli impegni di cui alla scrittura privata del 1 marzo 2004 la cui rilevanza può dirsi permanga in punto di interpretazione della volontà delle parti circa le modalità di estinzione del debito concernente future prestazioni professionali»
- che, prima della approvazione del progetto definitivo e della sua effettiva esecuzione, il pagamento delle suddette prestazioni non era esigibile;
- che, «poiché l'incarico professionale riguardava pacificamente il compimento di opere edili e di ogni inerente prestazione professionale, nella constatata assenza di attività del committente volte al compimento delle stesse, discende che nessun termine di prescrizione sia mai decorso» e che non era maturata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c.
- che «la retribuzione delle attività successive alla firma di detta scrittura» del 2004 era
«esattamente quanto si è chiesto nel giudizio monitorio»;
5.9 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale di , legale Parte_2
rappresentante pro tempore di Parte_1
sui seguenti capitoli, dall'interrogazione “Vero che”:
[...]
«1) a decorrere da data anteriore e prossima all'anno 2004 tra il TR CP_1
e la società è stata convenuta
[...] Parte_2
l'esecuzione di prestazioni professionali inerenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis” distinto in Catasto al foglio 9, mapp. 685;
2) la società “ , si obbligava, a fronte Parte_2
delle suddette prestazioni, a trasferire al Geom. n. 2 appartamenti e Controparte_1 pertinenze facenti parte dell'intervento edilizio di cui al progetto redatto dal Geom. CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 11 subordinatamente alla venuta ad esistenza di tali immobili;
CP_1
3) in data anteriore e prossima al 07.07.2004 la società Parte_2
conferiva al Geom. l'incarico di predisporre e
[...] Controparte_1
presentare al Comune di Muravera un progetto relativo alla edificazione di complesso
4) il Comune di Muravera, con provvedimento in data 15.04.2009, approvava il progetto di cui al capo n. 3 che precede e rilasciava concessione edilizia n. 1426/2009;
5) la società “ , in relazione Parte_2 all'attuazione del progetto di cui alla concessione edilizia n. 1426/2009 rilasciata il
15.04.2009, conferiva al Geom. incarico scritto del 12.04.2010 per le funzioni di CP_1 coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori ed incarico scritto del
13.04.2010 per le funzioni di direttore dei lavori;
6) l'intervento edilizio di cui ai precedenti capi non è stato mai realizzato;
7) l'obbligazione di trasferire al Geom. gli immobili da costruire era stata CP_1
convenuta fra le parti in via alternativa rispetto a quella di pagamento dei compensi professionali in danaro prevista in via generale per gli obblighi nascenti da contratto
d'opera professionale;
8) l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali in danaro convenuta in relazione all'incarico professionale di cui ai precedenti capi 1), 2), 3) e 4) non è stata eseguita.»;
5.10 «per il caso di mancata risposta o di risposta negativa o evasiva all'interrogatorio formale» ha chiesto l'ammissione di prova per testi sulle medesime circostanze di fatto indicando come . Testimone_1
5.11 ha producono documenti così descritti
«A)
1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. Cotza del 07.04.2004;
3) Frontespizi progetto Geom. Cotza del 07.04.2004 tavola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
e 12 tutte sottoscritte da Parte_2
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 12 4) Progetto Geom. Cotza tavola 1 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
5) Progetto Geom. Cotza tavola 2 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
6) Progetto Geom. tavola 3 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
7) Progetto Geom. Cotza tavola 4 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
8) Progetto Geom. tavola 5 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
9) Progetto Geom. Cotza tavola 6 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
10) Progetto Geom. tavola 7 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
11) Progetto Geom. Cotza tavola 8 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
12) Progetto Geom. tavola 9 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
13) Progetto Geom. Cotza tavola 10 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
14) Progetto Geom. tavola 11 del 07.04.2004 per CP_1 Parte_2
[...]
15) Progetto Geom. Cotza tavola 12 del 07.04.2004 per Parte_2
[...]
B)
1) Fascicolo del procedimento monitorio R.G. 5438 /2019 contenente i seguenti atti e documenti:
Atti
1) Ricorso per decreto ingiuntivo del 27.06.2019 con procura in calce in pari data
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 13 notificato via pec il 11.09.2019;
2) Decreto Ingiuntivo n. 1665/2019 del 06.09.2019 notificato via pec il 11.09.2019.
Documenti
1) Relazione tecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
2) Relazione geotecnica Geom. del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
3) Progetto Geom. tavola 1 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
4) Progetto Geom. tavola 2 del 07.04.2004 sottoscritta da CP_1 [...]
Parte_2
5) Scrittura privata del 01.03.2004 tra Geom. e CP_1 Parte_2
[...]
6) Concessione Edilizia Comune di Muravera n. 1426 /2009;
7) Comunicazione inizio lavori del 13.04.2010 da Parte_2
e Geom. a Comune di Muravera;
[...] CP_1
8) Affidamento incarico coordinatore del 12.04.2010 da Parte_2
a Geom. ;
[...] CP_1
9) copia missiva raccomandata a.r. del 27.04.2018 da Avv. Raffaelangelo Demuro a
Parte_2
10) Parcella Geom. Cotza di € 52.091,61 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari del 10.04.2019;
11) Parcella Geom. Cotza di € 1.400,00 e parere congruità Collegio Geom. di Cagliari del 10.04.2019.».
11. Con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 09/09/2020,
l'opponente:
11.1 ha chiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del geom. sui seguenti CP_1
capitoli preceduti dalla locuzione "è vero che" e, «in caso di risposte negative ovvero di mancata ammissione dell'interrogatorio formale nei confronti dell'opposto» la
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 14 testimonianza di e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
«a) tutta l'attività di progettazione e ideazione dell'attività afferente la realizzazione del complesso immobiliare da realizzarsi in Muravera loc. "Fontana e Montis è avvenuta di sua esclusiva iniziativa, senza che alcun rappresentante della le Parte_2
avesse conferito incarico in proposito?
b) la scrittura privata sottoscritta con la datata 01/03/2004 (all. n. 5 Parte_2
depositato da controparte che si rammostra all'esaminando), includeva, oltre all'attività di intermediazione per l'acquisto del terreno da parte della sul quale Parte_2
doveva sorgere il complesso immobiliare, anche riguardo al procacciamento degli acquirenti delle unità abitative da mettere in vendita?
c) l'oggetto della scrittura privata, oltre a quanto sopra detto, aveva ad oggetto tutta
l'attività concernente l'apporto di un professionista nella complessa opera realizzativa, ovvero: calcoli del c.a.; calcoli statici e strutturali e relative verifiche;
rilievi topografici
e frazionamenti;
accatastamenti delle unità abitative, collaudo delle opere e delle strade, pratiche di allacci fognari, pratiche di allacci idrici, pratiche di allacci energetici;
pratiche per il rilascio di certificato di abitabilità; pratiche di rilascio dell'A.P.E.?
d) nessuna delle attività descritte ai punti b) e c) precedenti sono state rese dal geom.
?». CP_1
12. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 28/09/2020,
l'opposto:
12.1 ha sostenuto che, nell'affermare che le prestazioni dal ET erano state CP_1
rese su incarico di soggetto diverso dalla Parte_1
o per iniziativa personale del professionista, l'opponente avesse
[...]
«negato qualsivoglia pagamento da parte sua» con la conseguenza che doveva essere respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c.;
12.2 ha eccepito la genericità del capitolo a) della prova dell'opponente ed il contrasto con le prove documentali costituite da: «contratto scritto del 01/03/2004, 2 relazioni tecniche,
12 tavole progettuali, incarichi di coordinamento e di direzione dei lavori ecc… tutti sottoscritti dall'opponente»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 15 12.3 ha eccepito l'illegalità del capitolo b) della prova dell'opponente, in quanto tendente a fare esprimere giudizi o «di dimostrare l'esistenza di patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento», in violazione dell'art. 2722 c.c.;
12.4 ha eccepito l'illegalità della prova sul capitolo c), perché in contrasto col divieto previsto dall'art. 2722 c.c. e tendente a fare esprimere all'interrogando un giudizio sul contenuto del contratto del 01/03/2004, stipulato in forma critta
12.5 ha eccepito la genericità e la superfluità della prova sul capitolo d);
12.6 ha eccepito l'incapacità a deporre dei testi e Testimone_2 Tes_3 Tes_4
in quanto il primo coniuge di , socia accomandataria e legale Parte_2
rappresentante della società opponente, gli altri parenti in primo grado e Tes_4
anche socio accomandante della società opponente;
12.7 in caso di ammissione della prova per testi chiesta dall'opponente, ha chiesto l'ammissione di prova contraria sugli stessi capitoli, indicando come testimone
[...]
. Tes_1
13. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 29/09/2020,
l'opponente:
13.1 ha ribadito che «il patto siglato nella scrittura era afferente ad un affare che non aveva niente a che vedere con le prestazioni professionali della progettazione di cui si è richiesto il pagamento nella fase monitoria» avendo ad oggetto «tutta una serie di attività
- enucleate, in parte, nei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria istruttoria», che entrambi i contraenti non avevano posto in essere;
13.2 ha sostenuto che «l'inadempimento è da imputare in via esclusiva al geom. in CP_1
quanto egli avrebbe dovuto attivarsi nella importantissima fase iniziale di reperimento degli acquirenti che avrebbe permesso alla società opponente di finanziarsi presso gli istituti di credito per iniziare l'attività di costruzione»;
13.3 ha precisato che nessuna delle «attività strettamente afferenti l'apporto professionale tecnico del geom. » era stata «oggetto di alcun incarico specifico da parte della CP_1
– se non per avere le autorizzazioni urbanistiche necessarie allo Parte_2
inizio dell'attività di costruzione»;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 16 13.4 ha ribadito che dette prestazioni erano state «tutte già retribuite»;
13.5 ha affermato che «Parte opposta, dolendosi del ritardo nell'esecuzione del contratto, avrebbe dovuto procedere ad azionarlo giudizialmente, chiedendone lo adempimento piuttosto che richiedere il pagamento di prestazioni professionali, fondando erroneamente l'incarico su una scrittura privata che mai menziona una obbligazione alternativa e tantomeno il pagamento dell'attività professionale tecnica di elaborazione del progetto. Quest'ultima rimane una idea partorita dal geom. e versata CP_1
all'interno di una scrittura privata, la cui controprestazione è solo ed esclusivamente il trasferimento delle due unità immobiliari. Ove il avesse avuto di che lamentarsi CP_1
riguardo alla condotta tenuta dalla , non avrebbe dovuto fare altro Parte_2
che citare in giudizio quest'ultima per denunciarne - secondo le sue asserzioni -
l'inadempimento e non richiedere il pagamento di prestazioni professionali in via alternativa. Che l'oggetto della scrittura privata sia quello appena delineato e non quello asseritamente sotteso al pagamento delle prestazioni professionali ed oggetto invece del decreto ingiuntivo azionato, si evince dagli stessi capitoli di prova dedotti da parte opposta. Difatti con tali domande si intende sopperire a ciò che la scrittura privata non dice, ovvero che vi fosse contenuta una obbligazione alternativa e che prevedesse il conferimento di un mandato professionale per la progettazione, ideazione dell'opera e che in caso di mancata realizzazione avrebbe potuto estinguere la sua obbligazione con il pagamento della parcella - si vedano cap. di prova nn 1, 2, 4 e 7 della memoria istruttoria avversa (183 c. VI n. 2)»
14. Con ordinanza del 01/06/2021, il giudice:
14.1 non ha ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e la prova per testi, chiesti dall'opposto nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc:
- sul capitolo 1), perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto e sul contenuto dell'incarico;
- sul capitolo 2), sia perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'obbligazione sarebbe stata assunta e sul contenuto dell'incarico, sia
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 17 perché illegale ai sensi degli artt. 2722 e 2723 del codice civile;
- sul capitolo 3), perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto e sul contenuto dell'incarico;
- sui capitoli 4) e 5), perché superflui, essendo oggetto di prova documentale;
- sul capitolo 6), perché pacifico e comunque superfluo;
- sul capitolo 7), sia perché formulato in modo generico sulle circostanze di luogo e persona in cui l'accordo sarebbe stato raggiunto, sia perché illegale ai sensi degli artt.
2722 e 2723 c.c.;
- sul capitolo 8), perché irrilevante, essendo formulato con riferimento a prestazioni indicate in modo generico;
non ha ammesso l'interrogatorio formale dell'opposto, chiesto dall'opponente nella Pt_4
seconda memoria ex art. 183/6 cpc:
- sul capitolo a), perché contrario al contenuto di alcuni documenti prodotti dall'opposto;
- sui capitoli b) e c), perché illegali ai sensi degli artt. 2722 e 2723 del codice civile;
- sul capitolo d), perché superfluo.
14.3 non ha ammesso la prova per testi chiesta dall'opponente nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc, oltre che per le ragioni esposte al punto che precede, anche per incapacità di testimoniare delle persone indicate;
trattandosi dei soci dell'opponente, aventi interesse a partecipare alla causa perché potrebbero essere chiamati a rispondere delle sue obbligazioni verso l'opposto, ai sensi dell'art. 2959 del codice civile;
14.4 ha fissato l'udienza del 23/02/2022 per il tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo, per la fissazione dell'udienza per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
15. Nell'udienza del 23/02/2022 i difensori delle parti hanno concordemente chiesto un rinvio per consentire loro di coltivare le trattative volte alla definizione transattiva della causa.
16. Il giudice ha disposto il rinvio all'udienza del 29/06/2022, tenuta in modalità cartolare.
17. Nelle rispettive note le parti hanno comunicato di non essersi conciliate ha rinviato all'udienza del 05/06/2025 per gli incombenti previsti dall'articolo 281-sexies cpc e ha assegnato alle parti il termine di 60 giorni prima per depositare memorie conclusionali
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 18 scritte.
18. Il 04/04/2025 l'opposto ha depositato la sua memoria, mentre l'opponente non si è avvalso di questa facoltà.
19. Nell'udienza del 05/06/2025 i difensori delle parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed il giudice si è riservato di pronunciare sentenza entro 30 giorni.
*****
20. L'eccezione di prescrizione presuntiva è fondata per le ragioni che eseguono
20.1 “La mancata contestazione dell'inadempimento del debito non costituisce ammissione indiretta o implicita della mancata estinzione dell'obbligazione, ostativa all'eccezione di prescrizione presuntiva, atteso che l'ammissione di cui all'art. 2959 c.c. non può risiedere nella nuda non contestazione, non essendo ipotizzabile una sorta di prevalenza del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. sulla presunzione legale di pagamento sottesa all'istituto della prescrizione presuntiva.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 29875 del
18/11/2019).
20.2 Come si evince da quanto esposto al punto 1 della presente sentenza, il ET
ha agito in sede monitoria per ottenere il pagamento dei compensi Controparte_1
per «una articolata serie di prestazioni professionali – di natura urbanistica, topografica
e catastale, di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva – concernenti l'edificazione di un complesso immobiliare in Muravera, località “Funtana e Montis”, attività svolta «a far data dall'anno 2004 e quantomeno sino al 13.04.2010», e consistita:
- «nella progettazione e sicurezza dell'intervento costruttivo di cui alla concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 10)»;
- nelle «prestazioni di rilievo topografico e frazionamento del terreno distinto in
Catasto al Foglio 9, mappale 685 di cui alla predetta concessione edilizia rilasciata del Comune di Muravera n. 1426 del 15.04.2009 (Doc. 11)».
20.3 Non è vero che con la scrittura privata stipulata in data 01/03/2004 (doc. n. 5 procedimento monitorio) le parti abbiano previsto che il corrispettivo spettante al ET per le prestazioni professionali indicate nel ricorso monitorio dovesse CP_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 19 essere pagato tramite il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari in essa indicate, in alternativa al pagamento in denaro, considerato:
- che nella scrittura non sono affatto menzionate le prestazioni professionali del
TR ; CP_1
- che – come si legge nel secondo capoverso del documento in esame – “l'oggetto della
presente scrittura riguarda il trasferimento di n. 2 Appartamenti, e pertinenze, chiavi in mano, facenti parte del progetto redatto dalla ET già approvato dal CP_1
Comune di Muravera, relativo alla realizzazione di n. 15 unità residenziali da edificarsi in area attualmente di proprietà di terzi, che, previa opera di mediazione del Sig. dovrà essere acquisita a costo vantaggioso, dalla sig.ra » CP_1 Pt_2
- che, nel terzo capoverso, si legge che «la sig.ra onorando Parte_2
l'impegno assunto verbalmente dichiara di cedere una volta entrata in possesso del terreno al sig. gratuitamente, gli appartamenti n. 1 (P. Terra) e Controparte_1
n. 8 (P. Primo) ...»;
- che, pertanto, il trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari era il corrispettivo della «previa opera di mediazione del Sig. , finalizzata a far CP_1
acquisire «a costo vantaggioso, dalla sig.ra » il terreno nel quale darebbe Pt_2
dovuto sorgere il complesso immobiliare;
- che, se il corrispettivo del trasferimento a titolo gratuito dalla proprietà delle due unità immobiliari non fosse l'opera di mediazione del bensì le sue prestazioni CP_1
professionali indicate nel ricorso monitorio, come sostiene l'opposto, allora il contratto sarebbe nullo in quanto traslativo della proprietà ma senza forma scritta ad substantiam (art. 1350, comma 1, n. 1 c.c.) con riguardo a un elemento essenziale (il corrispettivo della vendita);
20.4 escluso che il contratto del 01/03/2004 riguardi le prestazioni professionali del
ET (e rilevatane comunque la nullità nel caso contrario), cadono tutte le CP_1
tesi con cui l'opposto ha tentato di resistere all'eccezione di prescrizione presuntiva:
- quella secondo cui la prescrizione presuntiva non si può applicare ai contratti stipulati in forma scritta, visto che nel caso in esame il contratto di prestazione professionale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 20 non è stipulato in questa forma;
- quella secondo cui la prescrizione presuntiva decorre dal venir meno della possibilità per di adempiere Parte_1 all'obbligazione – alternativa rispetto a quella di pagare in denaro – di trasferire al ET la proprietà dei due immobili indicati nella scrittura privata, quale corrispettivo delle prestazioni professionali rese, visto che nessuna prestazione alternativa è prevista nel contratto del 01/03/2004 e che se anche fosse prevista il contratto sarebbe nullo;
20.5 ne consegue che il diritto del ET di ottenere il pagamento del CP_1
corrispettivo delle prestazioni professionali indicate nel ricorso monitorio è maturato non oltre il 15/04/2009, data in cui il Comune di Muravera ha rilasciato la concessione edilizia;
20.6 quand'anche questo diritto fosse maturato il 13/04/2010, ultima data indicata nel ricorso monitorio (si tratta della data in cui venne comunicato al Comune di Muravera
l'inizio dei lavori), la prescrizione presuntiva sarebbe comunque ampiamente maturata, considerato che la prima richiesta di pagamento venne formulata nell'interesse del ET con la lettera raccomandata del 27/04/2018 dell'avv. Raffaelangelo CP_1
DEMURO (doc. n. 9 ricorso monitorio).
21. Le spese di lite debbono essere regolate in base ai criteri della soccombenza e della causalità che orientano gli articoli 91 e seguenti del codice di rito, non ravvisandosi ragioni che possono giustificarne la compensazione anche solo parziale tra le parti.
Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari minimi previsti dal
Decreto Ministeriale numero 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per tutte le fasi, stante la modesta qualità dell'opera prestata e: per quanto attiene ai compensi della fase istruttoria, anche perché soltanto documentale;
e per quanto attiene a quelli della fase decisionale, considerato che il difensore dell'opponente si è limitato confermare le precedenti conclusioni senza svolgere discussione scritta o orale.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 21 22. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo;
b. rigetta la domanda formulata dall'opposto;
c. condanna l'opposto a rifondere l'opponente delle spese processuali, così liquidate:
€ 1.276,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 814,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 2.835,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.127,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 7.052,00 per contributo unificato;
€ 406,50 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7.458,50 complessivi, oltre spese generali 15% IVA e CPA di legge.
Cagliari, 13/06/2025
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 8223/2019 R.A.C.
Sentenza - pagina 22