Art. 1. Attuazione dell'articolo 51, comma 4, lettera a), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta o deduzioni dalla base imponibile, puo' compiere una qualsiasi di tali manovre, purche' non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- L'art. 51, quarto comma, lettera a), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia e' il seguente:
«Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile».
- L'art. 65 dello Statuto speciale e' il seguente:
«Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».
Note all' art. 1:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 reca: «Disposizioni in materia di riscossione».
2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia puo', con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 . I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalita' operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n. 29.
- L'art. 51, quarto comma, lettera a), dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia e' il seguente:
«Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione puo':
a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile».
- L'art. 65 dello Statuto speciale e' il seguente:
«Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.».
Note all' art. 1:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
- Il capo III del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 reca: «Disposizioni in materia di riscossione».