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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/05/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 274/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.03.2025 da
(C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT (AP) il 14.06.1983 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Curi e (C.F.: Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...]del C.F._2
NT (AP), in viale dello Sport 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso
Arachi;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 3 maggio 2014 e avevano contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in San Benedetto del NT in regime di separazione dei beni e il relativo atto era trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2014, n. 2, parte 2, serie A, deleg 2;
- dall'unione coniugale l'11.06.2016 era nato il figlio;
Per_1
- il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità aveva cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di incomprensioni tra i coniugi. Per tale ragione i coniugi avevano presentato ricorso per ottenere la separazione personale innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, iscritto al n. 1247/22
r.g.
- L'udienza, nella quale le parti avevano rinunciato a comparire aderendo liberamente al Protocollo d'intesa vigente presso l'intestato Tribunale in materia di procedimenti consensuali di diritto di famiglia, si era tenuta il giorno 9.11.2022.
Con decreto del 16.11.2022, il Tribunale aveva omologato gli accordi di separazione;
- dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale sino ad oggi la convivenza non era più ripresa;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) la casa coniugale di proprietà della signora sita a San Benedetto Parte_1
del NT in viale dello Sport 126 rimarrà nella disponibilità della stessa;
2) il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i coniugi i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) il sig. eserciterà il diritto di visita del figlio minore due giorni a Controparte_1
settimana (dal venerdì alle ore 15 alla domenica alle ore 19) nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del minore, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-creative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà del minore.
5) Il minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 e il 31 dicembre e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre e il lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive dal giovedì mattina al sabato sera, mentre per i restanti giorni il bambino starà con la madre, tenendo sempre prioritariamente conto delle esigenze del minore.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore un assegno mensile di 250,00 euro, da corrispondere alla sig. entro Pt_1
il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Il padre sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie relative al figlio, così come previsto dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024, vigente presso tutti i Tribunali del distretto della Corte
D'Appello di Ancona e del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia.
8) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
9) I coniugi si danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale in essere tra loro è stato regolato. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto ad oggi la convivenza tra le parti non è più ripresa e sono maturate le condizioni di legge perché sia pronunciata sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 898/1970 e successive modifiche.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Benedetto del NT tra e in data 03.05.2014; Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del NT (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto
Comune anno 2014, n. 2, parte 2, serie A, deleg.2;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 274/2025 introdotta con ricorso depositato in data 12.03.2025 da
(C.F.: nata a [...] Parte_1 C.F._1
NT (AP) il 14.06.1983 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Curi e (C.F.: Controparte_1
) nato a [...] il [...] e residente in [...]del C.F._2
NT (AP), in viale dello Sport 126, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso
Arachi;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 3 maggio 2014 e avevano contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario in San Benedetto del NT in regime di separazione dei beni e il relativo atto era trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune anno 2014, n. 2, parte 2, serie A, deleg 2;
- dall'unione coniugale l'11.06.2016 era nato il figlio;
Per_1
- il rapporto matrimoniale, nato sotto i migliori auspici, dopo un iniziale periodo di serenità aveva cominciato a deteriorarsi, incrinandosi a causa di incomprensioni tra i coniugi. Per tale ragione i coniugi avevano presentato ricorso per ottenere la separazione personale innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, iscritto al n. 1247/22
r.g.
- L'udienza, nella quale le parti avevano rinunciato a comparire aderendo liberamente al Protocollo d'intesa vigente presso l'intestato Tribunale in materia di procedimenti consensuali di diritto di famiglia, si era tenuta il giorno 9.11.2022.
Con decreto del 16.11.2022, il Tribunale aveva omologato gli accordi di separazione;
- dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale sino ad oggi la convivenza non era più ripresa;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) la casa coniugale di proprietà della signora sita a San Benedetto Parte_1
del NT in viale dello Sport 126 rimarrà nella disponibilità della stessa;
2) il figlio minore sarà affidato a entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i coniugi i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
4) il sig. eserciterà il diritto di visita del figlio minore due giorni a Controparte_1
settimana (dal venerdì alle ore 15 alla domenica alle ore 19) nel rispetto delle esigenze di vita e di studio del minore, della cui volontà dovrà essere tenuto conto in via prioritaria e previa comunicazione alla madre con congruo anticipo, anche per lo svolgimento di attività ludico-creative o sportive, sempre nel rispetto delle attitudini e della volontà del minore.
5) Il minore trascorrerà col padre ad anni alterni il 24 e il 31 dicembre e viceversa l'anno successivo, a partire dal corrente anno e le Festività con la madre. Lo stesso criterio di alternanza sarà applicato per le Festività di Pasqua (il giorno di Pasqua col padre e il lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa l'anno successivo) e di
Ferragosto. Il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive dal giovedì mattina al sabato sera, mentre per i restanti giorni il bambino starà con la madre, tenendo sempre prioritariamente conto delle esigenze del minore.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
minore un assegno mensile di 250,00 euro, da corrispondere alla sig. entro Pt_1
il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
7) Il padre sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese Controparte_1
straordinarie relative al figlio, così come previsto dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024, vigente presso tutti i Tribunali del distretto della Corte
D'Appello di Ancona e del quale le parti hanno preso visione e acquisito copia.
8) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto.
9) I coniugi si danno atto che ogni altro rapporto economico e patrimoniale in essere tra loro è stato regolato. Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 28.05.2025 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con prov. n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con D.Lvo n.
149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto ad oggi la convivenza tra le parti non è più ripresa e sono maturate le condizioni di legge perché sia pronunciata sentenza che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 898/1970 e successive modifiche.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse nonché quelli del figlio minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Benedetto del NT tra e in data 03.05.2014; Parte_1 Controparte_1
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del NT (AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto
Comune anno 2014, n. 2, parte 2, serie A, deleg.2;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi