Articolo 4 della Legge 1 ottobre 1996, n. 509
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 ottobre 1996
Art. 4. Richiesta di atti e documenti 1. La Commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall' articolo 329 del codice di procedura penale , copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all' articolo 329 del codice di procedura penale , emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1996
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