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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7568/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7568/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Mirano (VE), via Cesare Battisti n.15 interno 4,
e nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Mirano (VE), via Scaltenigo n. 128 A int. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marta Vivian del Foro di Venezia
, presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo n. 3079 – sono Email_1 elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 30.05.2023 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 30.09.2024 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“a) i coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede come di fatto è già avvenuto;
b) il padre verserà l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne
entro il giorno 20 di ciascun mese, direttamente in favore di quest'ultimo, a mezzo bonifico bancario permanente Per_1 R.G. 7568/2023
su conto corrente allo stesso intestato avente il seguente IT 82 F 05034 36190 000000007874 e ciò sino all'indipendenza economica dello stesso;
c) l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio sarà rivalutato annualmente in proporzione alla variazione ISTAT nazionale;
d) le spese straordinarie scolastiche, medico – sanitarie e di natura ludica o parascolastica di sono poste a carico Per_1 di ciascun genitore nella misura del 50% fino all'indipendenza economica;
e) per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti si danno reciprocamente atto che verrà applicato il protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Venezia il 20 settembre 2019;
f) i coniugi danno atto di avere già ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver null'altro da regolamentare.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha concluso in data 21.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso
(“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 473-bis.51 c.p.c. depositato il
30.05.2023, e esponevano di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario, in data 26.01.2002, in Mirano (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002, n. 1, parte II, seria A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
A seguito dell'udienza del 12.09.2023, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio il quale pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del 23.11.2023 (pubblicata in data 14.12.2023).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per l' 8.10.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 21.02.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale. R.G. 7568/2023
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/01/2002 con rito concordatario tra e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Mirano al n. 1, Parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7568/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Mirano (VE), via Cesare Battisti n.15 interno 4,
e nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Mirano (VE), via Scaltenigo n. 128 A int. 4, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Marta Vivian del Foro di Venezia
, presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo n. 3079 – sono Email_1 elettivamente domiciliati
-ricorrenti-
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato in data 30.05.2023 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art 127-ter c.p.c., in data 30.09.2024 dai ricorrenti, con cui le parti chiedono emettersi sentenza di cessazione effetti civili del matrimonio alle condizioni che di seguito si riproducono:
“a) i coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora dove meglio crede come di fatto è già avvenuto;
b) il padre verserà l'importo di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne
entro il giorno 20 di ciascun mese, direttamente in favore di quest'ultimo, a mezzo bonifico bancario permanente Per_1 R.G. 7568/2023
su conto corrente allo stesso intestato avente il seguente IT 82 F 05034 36190 000000007874 e ciò sino all'indipendenza economica dello stesso;
c) l'importo dell'assegno di mantenimento del figlio sarà rivalutato annualmente in proporzione alla variazione ISTAT nazionale;
d) le spese straordinarie scolastiche, medico – sanitarie e di natura ludica o parascolastica di sono poste a carico Per_1 di ciascun genitore nella misura del 50% fino all'indipendenza economica;
e) per l'individuazione delle spese straordinarie, le parti si danno reciprocamente atto che verrà applicato il protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Venezia il 20 settembre 2019;
f) i coniugi danno atto di avere già ripartito fra loro ogni bene comune e di non aver null'altro da regolamentare.
Conclusioni del P.M.: il P.M. ha concluso in data 21.02.2025, chiedendo l'accoglimento del ricorso
(“Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 473-bis.51 c.p.c. depositato il
30.05.2023, e esponevano di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario, in data 26.01.2002, in Mirano (matrimonio trascritto nel Registro degli atti di Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2002, n. 1, parte II, seria A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (nato il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
A seguito dell'udienza del 12.09.2023, nella quale le parti confermavano la volontà di separarsi e chiedevano l'omologa delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio il quale pronunciava la separazione dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti, con sentenza del 23.11.2023 (pubblicata in data 14.12.2023).
Rimessa, quindi, la causa nel ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per l' 8.10.2024 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno proposto domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni della stessa. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 21.02.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delegato nella procedura di separazione consensuale. R.G. 7568/2023
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché le parti hanno rassegnato congiuntamente le proprie conclusioni, indicando compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, le domande non potranno che andare accolte con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26/01/2002 con rito concordatario tra e trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del Comune di Mirano al n. 1, Parte II, serie A, ufficio 1, dell'anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12.03.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero