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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 13/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Franco Parte_2 C.F._2 Patella
ATTORI contro
(C.F. e P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Pierluigi Patrizio LLOYD' C.F. – P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'avv. Francesco Paolo Scelsi CONVENUTI
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Defonte Controparte_3 C.F._3
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Renato Cola Controparte_4 P.IVA_4
TE MA
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate nell'atto di citazione così come integrate e precisate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. In subordine, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, insiste in ogni caso anche per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nei pregressi scritti ed allo stato non ammesse.”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento delle difese della convenuta contrariis Controparte_1 reiectis:
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande e di accertata responsabilità in capo alla accertata e Controparte_1 dichiarata l'operatività della polizza sottoscritta con la Lloyd' di cui al Controparte_2 pagina 1 di 14 certificato n. 10541947B, accertare l'eventuale grado di responsabilità in capo al Dott. CP_3 e, in caso di dolo o colpa grave nell'operato di quest'ultimo, condannarlo a rivalere la
[...] convenuta di tutte le somme eventualmente dovute alle parti Controparte_1 attrici, per capitale, interessi e spese o a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento Controparte_5 delle difese della convenuta contrariis reiectis: Controparte_6
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande e di accertata responsabilità in capo alla , accertare l'eventuale Controparte_1 grado di responsabilità in capo al Dott. e, in caso di dolo o colpa grave Controparte_3 nell'operato di quest'ultimo, condannarlo al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute alle parti attrici, per capitale, interessi e spese o a qualsiasi altro titolo. In ogni Caso ritenere esposta per quelle somma di denaro al netto della Controparte_6 franchigia contrattuale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis reiectis: Controparte_3
- Nel merito -
- rigettare le domande risarcitorie avanzate dai Signori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di eredi della Sig.ra poiché infondate in fatto e diritto e non provate, Per_1 soprattutto in ordine al nesso di causalità tra la condotta del Dott e le conseguenze Controparte_3 dannose lamentate ed oggetto della richiesta di risarcimento:
- in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, rigettare la domanda di rivalsa azionata dalla nei confronti del Dott. Controparte_1 Controparte_3 per l'assenza di dolo e colpa grave nella condotta del predetto medico chirurgo;
- In subordine -
- nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, anche parzialmente, la fondatezza delle domande avanzate dalla parte attrice nei confronti della struttura e che venisse altresì Controparte_1 accertato un qualsivoglia grado di responsabilità in capo al Dr. riconoscere e Controparte_3 dichiarare la società , (P.IVA C. FISC. ) in Controparte_4 P.IVA_5 P.IVA_4 persona dell'amministratore pro-tempore con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 contrattualmente obbligata a rifondere ogni eventuale danno e/o pregiudizio ricollegabile al presunto sinistro occorso in danno della Sig.ra ed oggetto della domanda di risarcimento Parte_3 invocata nel presente giudizio dai Signori e , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della predetta Sig.ra e per l'effetto condannarla: Per_1
al pagamento di ogni eventuale importo (sorte ed accessori) riconosciuto spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in relazione ai fatti di cui è causa, quanto precede con ogni ulteriore, conseguenziale, necessaria statuizione;
al pagamento e/o al rimborso di ogni importo (sorte ed accessori) risultando dovuto e/o pagato dal convenuto Dott. in esecuzione di eventuali pronunce sfavorevoli attinenti ad Controparte_3 oneri economici e non, ritenuti ponibili, e posti, a di lei carico in relazione a quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice, quanto precede con ogni ulteriore, conseguenziale, necessaria statuizione;
- In ogni caso, statuire secondo Legge in ordine alle spese, alle competenze, agli onorari, alla maggiorazione (art. 15) ed alle correlate somme accessorie (IVA e CPA) come per tariffa professionale dovuti.”.
Per il terzo chiamato “Voglia il Tribunale di Ascoli, in via istruttoria: Controparte_4
pagina 2 di 14 -dichiarare inutilizzabili nei confronti di e del dr. le risultanze della perizia svolta Controparte_4 CP_3 in sede di perizia preventiva nel procedimento n. 542/2020 R.G. Tribunale Ascoli.
-richiedere informative all' , direzione provinciale di Teramo in ordine ai trattamenti economici CP_7 erogati dall'ente in favore della sig.a ed all'ammontare complessivo dell'importo Parte_3 erogato dall'ente. Nel merito: Dichiararsi nulle e comunque respingere le domande svolte dagli attori nei confronti del dr. e CP_3 respingere in ogni caso tutte le domande degli attori formulate anche nei confronti degli altri soggetti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2021 e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 la e la di questa compagnia assicurativa, Controparte_1 Controparte_5 deducendo che: in data 9.2.2018 la signora – rispettivamente moglie
[...] Parte_3
e madre degli attori – (affetta da instabilità lombare L3-L4-L5) era stata sottoposta, presso la clinica convenuta, ad intervento di artrodesi mediante viti peduncolari e barre a livello L3-L4-L5 svolto dal dottor poiché nei giorni successivi alle dimissioni la paziente aveva iniziato ad Controparte_3 accusare fortissimi dolori e febbre alta, sottoposta ad accertamenti presso diversi nosocomi e a vari cicli di antibiotico, le era stata diagnosticata un'infezione da stafilococco aureus SA presente sui mezzi di sintesi, che quindi venivano successivamente (10.5.2018) rimossi con intervento presso l'Ospedale di Teramo;
nonostante il successivo ricovero per riabilitazione, le condizioni generali della paziente erano decadute finché in data 9.6.2018, in conseguenza dell'insorgere di dolori addominali, le era stata diagnosticata una peritonite diffusa e carcinoma ovarico, scoperto occasionalmente;
ella, successivamente al lungo periodo di ospedalizzazione, allettamento e cure antibiotiche dovuti all'infezione nosocomiale nonché all'intervento di espianto dei mezzi di sintesi, aveva dovuto affrontare la chemioterapia e il successivo intervento di isterectomia ed annessiectomia per il carcinoma;
si erano, quindi, susseguite due crisi respiratorie in data 22.2.2019 e in data 12.3.2019 per
“recidiva di tromboembolia polmonare”, per le quali era stata ricoverata presso l'Ospedale di Teramo;
in data 16.3.2019 la paziente era deceduta per “Insufficienza respiratoria da embolia polmonare con addensamento polmonare basale sinistra;
sulla vicenda oggetto di causa erano stati svolti un giudizio di a.t.p. e la successiva mediazione. Ritenendo la responsabilità del nosocomio convenuto per l'infezione contratta durante l'intervento di artrodesi e le successive cure antibiotiche e il prolungato allettamento che ne erano seguiti – con conseguente decadimento delle condizioni generali della paziente e innalzamento del rischio di embolia polmonare (essendo la trombosi venosa profonda una frequente conseguenza della sindrome da immobilizzazione) -, e, dunque, per il successivo decesso della paziente, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale e del danno biologico terminale iure hereditatis. Si costituiva la allegando l'assenza di propria responsabilità Controparte_1 nell'occorso, visti: la presenza, in capo alla paziente, già prima di detto intervento, di una cardiopatia ipertensiva e di patologia parkinsoniana;
il breve periodo di degenza (dall'8 al 11 febbraio 2018) della paziente presso la struttura, limitato all'intervento di artrodesi, nel corso del quale erano state applicate dalla struttura tutte le procedure di igiene e sterilizzazione necessarie (docc. 9,190 e 11 allegati alla comparsa); la prescrizione di profilassi con cefalosporina dopo l'intervento; il fatto che l'infezione nosocomiale rappresentava un evento prevedibile e descritto nel modulo di consenso informato reso pagina 3 di 14 dalla prima dell'intervento; il fatto che la diagnosi da infezione dei mezzi di sintesi era stata Per_1 fatta solo a diversi mesi dall'intervento, e dunque doveva, piuttosto, essersi trattato di un'infezione contratta successivamente all'intervento chirurgico e poi estesasi nel sito chirurgico;
che presso l'ospedale di Teramo, in occasione del ricovero del 16.2.2018 non erano state eseguite le necessarie indagini microbiologiche atte ad individuare i germi responsabili dell'infezione; che le successive patologie (neoplasia e peritonite) non erano in alcun modo connesse all'intervento vertebrale né alle cure antibiotiche, e la tromboembolia era, piuttosto, conseguenza della patologia neoplastica. Contestava le voci risarcitorie richieste e chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, di accertare il grado di responsabilità del chirurgo dott. – di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in CP_3 causa – e la condanna di questo alla manleva in proprio favore. Si costituiva anche la svolgendo difese analoghe a quelle della Controparte_5 [...]
e chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo, comunque, la limitazione della CP_1 polizza alle condotte poste in essere dal nell'ambito del rapporto contrattuale e delle prestazioni CP_3 operate presso la AS di UR (con esclusione, dunque, di quelle svolte altrove e nell'ambito di rapporto contrattuale diretto con la paziente) e, comunque, alla franchigia e al massimale previsti nel certificato n. 10541947B. Tenutasi la prima udienza, con ordinanza del 27.10.2022 il giudice originario titolare del procedimento autorizzava la chiamata del terzo Quest'ultimo si costituiva chiedendo Controparte_3
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_4 allegando la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e l'assenza di propria responsabilità nell'accaduto. Eccepiva: l'assenza di titoli legittimanti la rivalsa della – con la quale CP_1 soltanto la paziente aveva stipulato un contratto di spedalità - nei propri confronti e l'assenza di dolo o colpa grave necessari per l'azione di cui all'art. 9 della l. 24/2017 LL;
la mancata prova del Pt_4 nesso di causa tra l'aggravamento dello stato psico-fisico della paziente e la condotta dei sanitari. Chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la condanna della propria compagnia assicurativa al pagamento di ogni importo che fosse stato riconosciuto come dovuto a proprio carico. In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale in data 27.4.2023 autorizzava la chiamata in causa di Controparte_4
Si costituiva detto terzo eccependo: l'inutilizzabilità delle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p., sia nei propri confronti che nei confronti del dott. poiché non erano stati parti del relativo CP_3 giudizio;
l'inammissibilità della domanda risarcitoria “estesa” dagli attori nei propri confronti nelle note d'udienza del 22.4.2023; l'assenza – in ordine alla domanda di rivalsa svolta dalla CP_1 per l'opera prestata al suo interno dal – di prova del comportamento doloso o gravemente CP_3 colposo del sanitario. Contestava i danni richiesti ed allegava la necessità di detrarre dal quantum la CP_ pensione di invalidità riconosciuta alla Riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva Per_1
l'esistenza di una franchigia e di un massimale, nonché l'assenza di copertura per i danni dei quali l'assicurato avrebbe dovuto rispondere in solido. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., nella prima memoria gli attori precisavano e modificavano le proprie domande affiancando a quelli già richiesti anche il danno iure proprio da (mera) lesione del rapporto parentale (nei due aspetti della sofferenza interiore e del peggioramento delle abitudini di vita di essi parenti in conseguenza della malattia del congiunto) e del ““danno biologico intermittente iure successionis”, ovvero quel danno alla persona che si determina quando il pagina 4 di 14 danneggiato è ancora in vita ed il decesso è causa indipendente dalla lesione, la cui liquidazione deve avvenire in relazione ad un preciso “intervallo” temporale, quello tra la lesione ed il decesso, parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati”. Con ordinanza del 8.2.2024 – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – venivano CP_ ammessi alcuni mezzi istruttori (prova testimoniale e ordine ex art. 213 c.p.c. all' e rigettate le CP_ restanti richieste. Pervenute le informazioni dall' e svolta la prova testimoniale, in data 11.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Questione preliminare rilevante in causa è la qualità, in capo agli attori, di eredi della defunta
[...]
Tale qualità, allegata dagli attori fin dall'atto introduttivo del giudizio – nel quale si sono Parte_3 qualificati coniuge e figlia ed eredi legittimi della suddetta – non è stata contestata da alcuno dei convenuti e terzi chiamati nel primo atto utile successivo. La contestazione è pervenuta solo dal chiamato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. e, dunque, tardivamente. In ogni caso la CP_3 qualità è dimostrata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 2 alla citazione, anch'esso non contestato) e dal certificato di famiglia storico (all. alla memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c.) prodotti dagli attori.
Dovendo procedere ad una disamina ordinata delle domande proposte in causa dalle diverse parti, deve premettersi che gli attori hanno originariamente proposto la domanda risarcitoria nei soli confronti della e della di questa compagnia assicurativa. La Controparte_1 CP_1
nel costituirsi, ha, poi, svolto domanda di rivalsa nei confronti del medico dott. ai sensi
[...] CP_3 dell'art. 9 della l. 2472017. Gli attori, a loro volta, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. hanno (genericamente) “esteso” la domanda al medico terzo chiamato.
Ebbene, in diritto, quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta Controparte_1
come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da
[...] ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art. 7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di
pagina 5 di 14 elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, infatti, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020). In particolare in casi – quale è quello di specie – di lamentate infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria) (Cass. sentenza n. 6386 del 03/03/2023). Ancora, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (ordinanza n. 5490 del 22/02/2023). Dalla c.t.u. prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. pagina 6 di 14 Riguardo al valore probatorio di detta relazione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare) (Cass. sentenza n. 8496 del 24/03/2023). La struttura sanitaria convenuta è, comunque, stata parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed aveva già in quella sede fatto valere le proprie osservazioni, puntualmente riscontrate dai cc.tt.uu. Ebbene, i cc.tt.uu. hanno osservato che l'infezione da stafilococco aureo riportata dalla signora è stata, con elevata probabilità, contratta proprio in occasione dell'intervento chirurgico Per_1 eseguito dal dottor presso la AS di UR convenuta. Risultano, infatti, soddisfatti tutti i CP_3 principali criteri medico-legali che depongono, per tempi di insorgenza della sintomatologia e tipologia della stessa, per una complicanza infettiva post-operatoria in base alla letteratura scientifica in materia, ossia: manifestazione entro 30 giorni dall'intervento chirurgico, coinvolgente cute e sottocute del sito di incisione, presentazione di almeno uno dei seguenti segni tra drenaggio purulento del sito d'infezione, esame colturale positivo e presenza di segni locali di infezione. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione sanitaria versata in atti, vi erano tutti i descritti segni per identificare l'infezione come iatrogena, ossia legata al sito d'incisione chirurgico. Vi erano, infatti, sintomi d'insorgenza già cinque giorni dopo le dimissioni post-intervento, con la presenza di dolore molto intenso, successivo quadro infettivo con febbre e fuoriuscita di pus dalla ferita con evidenza di infezione al sito chirurgico. L'unico elemento originariamente mancante era l'esame colturale, poiché inizialmente non era stato inviato materiale al laboratorio di microbiologia, ma esso è stato integrato nelle successive (due) emocolture positive per SA (Stafilococco aureo meticillino-sensibile) e dall'esame del materiale operatorio di maggio 2018 con l'isolamento del medesimo germe. Ciò verificato, e considerato che lo stafilococco aureo è un germe ubiquitario prevalentemente presente come popolazione della residente sulla cute, i cc.tt.uu. hanno ritenuto, secondo un criterio di elevata probabilità, che l'infezione sia stata contratta proprio al momento dell'atto chirurgico. Il fatto, poi, che si sia trattato di un'infezione profonda del sito chirurgico (e quindi preesistente e non legato a una mancata medicazione post operatoria della ferita), solo in un secondo momento estesasi ai tessuti molli superficiali, è corroborato (sempre nell'analisi dei cc.tt.uu.) dalla precocissima comparsa di dolori agli arti inferiori post intervento (nei cinque giorni dalla dimissione) e dalla iniziale assenza di sintomi legati alla superficie della ferita (pus, flogosi), invece manifestatisi solo successivamente. Emerge, poi, dalla documentazione sanitaria in atti che, avendo l'infezione da stafilococco interessato i mezzi di sintesi impiantati nel corso dell'intervento eseguito presso la , se Controparte_1 ne è resa necessaria la rimozione (senza la quale, come indicato anche dai cc.tt.uu., sarebbe stato impossibile risolvere l'infezione), avvenuta (il 10.5.2018) con intervento presso l'Ospedale di Teramo. I consulenti tecnici hanno valutato il danno biologico permanente residuato in capo alla sig.ra Per_1 in conseguenza dell'infezione contratta e della necessaria rimozione dei mezzi di sintesi (che avrebbero pagina 7 di 14 altrimenti stabilizzato le vertebre con recupero della deambulazione) intorno al 45%. Ciò per differenza tra l'invalidità totale di cui era portatrice la signora (85%) e la parte di tale invalidità pregressa all'intervento e all'infezione oggetto di causa (40%). Infatti, dalla documentazione medica esaminata emerge che la stessa era, già precedentemente all'intervento per cui vi è causa, affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento con Triatec, ipotiroidismo in terapia con Eutirox, sindrome parkinsoniana (come da consulenza neurologica del 6.4.2018, che evidenziava tremore bilaterale a carico degli arti superiori di vecchia data, e da anamnesi anestesiologica del 8.2.2018) e “Diffusa ipo densità della sostanza bianca biemisferica superficiale e profonda da leucoencefalopatia ipossico-degenerativa” (referto neuro-radiologico) quale esito di cerebropatia vascolare cronica, dal che si deduce che ella presentasse già difficoltà di tipo cognitivo e deficit ambulatorio (nella stessa anamnesi all'ingresso si legge che la signora non riusciva a camminare per più di 50-100 metri). I consulenti hanno, invece, escluso che la morte della signora avvenuta nel marzo del 2019 Per_1 per insufficienza respiratoria da tromboembolia polmonare, possa essere causalmente ricollegata ai fatti oggetto di causa e, in particolare, all'assunzione prolungata degli antibiotici e del prolungato allettamento dovuti all'infezione nosocomiale. Più precisamente, accedeva che in data 9.6.2018 la signora venisse operata (presso altro nosocomio) per una “peritonite diffusa da perforazione a livello dell'anastomosi gastro-digiunale”, e che a seguito di esame istologico sul campione prelevato ed ulteriori accertamenti si evidenziasse la presenza di un adenocarcinoma ovarico “in fase localmente avanzata”, con metastasi del tessuto peritoneale, e con riscontro TC successivo di “trombosi di alcuni rami dell'arteria polmonare a carico dei lobi inferiori bilateralmente”. Ebbene, come condivisibilmente ritenuto dai cc.tt.uu., la peritonite non risulta correlabile in maniera plausibile – secondo il criterio della probabilità adeguata – con l'assunzione prolungata degli antibiotici dovuta all'infezione da stafilococco aureo;
infatti, come indicato dal c.t.u. infettivologo, “Gli antibiotici utilizzati non hanno potenziale gastrolesivo mentre invece è molto più attendibile che la perforazione sia ascrivibile alla neoplasia localmente avanzata”. Ed, ancora, la trombosi venosa profonda non risulta – sempre in applicazione del criterio di probabilità adeguata – correlabile alla prolungata immobilizzazione a letto, quanto piuttosto e con più elevato grado, al carcinoma diagnosticato già in fase avanzata. Infatti, a sostegno di detta conclusione la relazione di c.t.u. sottolinea: “1) la paziente veniva dimessa già dal PS OC TE del 25.02.18, dalla Malattie infettive del 18.04.18 e nel Maggio 2018 dall'OC di Teramo con l'indicazione all'assunzione del Clexane 4000 1/die, terapia certamente utile alla profilassi della TVP da allettamento mentre prescritto Clexane 6000 2/die (ovvero incremento del 300% della posologia) al momento della dimissione post diagnosi carcinomatosi (29.06) visto l'aumentato rischio tromboembolico da sindrome neoplastica;
2) la presenza di una diffusa carcinosi peritoneale da carcinoma ovarico altamente invasivo ed in stadio avanzato con carcinosi peritoneale alla diagnosi dell'intervento chirurgico di laparotomia addominale conoscendo la presenza, tra le complicanze della sindrome neoplastica ovarica in atto altamente aggressiva e localmente alquanto diffusa, di fenomeni tromboembolici e quindi la prescrizione di Clexane 6000 2/die come precedentemente indicato, dosaggio 3 volte superiore rispetto al precedente prescritto quale profilassi della semplice sindrome da allettamento;
da aggiungere inoltre che la sindrome di Trousseau o tromboflebite recidivante migrante (o anche segno di malignità di Trousseau) è una sindrome paraneoplastica, che compare a seguito di tumori dell'apparato digerente, del polmone, della prostata o delle ovaie. Le cellule tumorali sono in grado di rilasciare fattori procoagulanti e pagina 8 di 14 fibrinolitici e citochine infiammatorie, che favoriscono il verificarsi di eventi tromboembolici. Inoltre interagiscono direttamente con monociti, macrofagi, cellule dell'endotelio e piastrine attivando localmente la coagulazione. 3) la comparsa relativamente alquanto tardiva della patologia tromboembolica rispetto alla data di intervento NCH di artrodesi vertebrale.”. E', dunque, stata valutata come “estremamente improbabile”, secondo il criterio civilistico citato, la correlazione tra l'infezione nosocomiale e le sue sequele da un lato e la peritonite, trombosi venosa profonda e morte dall'altro, essendo, invece, queste ultime conseguenza diretta del tumore ovarico con metastasi in stadio avanzato da cui la paziente era affetta. Deve essere, dunque, accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti della (e della sua compagnia assicurativa) per fatto dei propri ausiliari che Controparte_1 non hanno correttamente proceduto alla disinfezione del campo operatorio (cute). Sarebbe spettato alla struttura sanitaria – sulla base della giurisprudenza sopra citata - , al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato. Tale prova, tuttavia, con i canoni appena dettagliati, è mancata. E' certamente vero, infatti, che la
[...] ha documentato di aver adottato protocolli di sanificazione di cose e persone, le cartelle CP_1 operative di sterilizzazione e le schede con le check list di controllo del percorso di sterilizzazione sia della sala operatoria che della strumentazione utilizzata;
ma si tratta di documentazione generale e astratta, non riferibile al caso concreto della sig.ra (ad eccezione dell'all. 12 alla comparsa di Parte_5 costituzione, relazione del direttore sanitario, nella quale, tuttavia, si dà semplicemente conto dell'uso di strumentazione sterile, mentre nulla si dice circa la disinfezione del campo chirurgico;
l'all. 9, poi, oltre che non sottoscritto da alcuno, reca barrato ogni riferimento alla data del 9.2.2018 ed è verosimilmente incompleto posto che inizia con la locuzione “Inoltre”, e comunque anch'esso nulla dice circa la disinfezione del campo chirurgico;
l'all. 11 ha contenuto generale e astratto, non riferito al caso concreto). In conclusione, pur in assenza di colpa propria diretta, avendo prescritto, adottato e posto in essere tutte le procedure di disinfezione e sterilizzazione tanto degli operatori quanto della sala e della strumentazione operatoria, la struttura sanitaria risponde comunque per fatto dell'equipe medica operante che non ha effettuato una adeguata preparazione del campo operatorio (cute), non avendo fornito la necessaria prova contraria.
Non può, invece, essere accolta la domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti del CP_1 chirurgo dott. ai sensi dell'art. 9 l. 24/2017 (LL Bianco). Ai sensi del comma 1 della citata CP_3 disposizione, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di “dolo o colpa grave”. Nel caso di specie la chiamante non ha mai CP_1 tempestivamente allegato in giudizio specifici e concreti comportamenti nei quali sarebbe consistita la colpa grave o il dolo del sanitario. Essa si è, infatti, pedissequamente basata sulla generica indicazione contenuta nella c.t.u. secondo cui vi sarebbe stata una mancata corretta sterilizzazione del campo pagina 9 di 14 operatorio. Ebbene, premesso che la relazione di c.t.u. non fa stato nei confronti del - che non è CP_3 stato parte del relativo giudizio di a.t.p. – ma è (in ossequio alla giurisprudenza sopra citata) liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e considerato che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità contenuta nella relazione risulta fondata esclusivamente su criteri probabilistici e “ad esclusione” (ossia: siccome la ha posto in essere tutte le misure di CP_1 igiene e sterilizzazione, l'unica cosa che rimane è la non corretta disinfezione della cute della paziente), ben più pressante avrebbe dovuto essere l'onere di allegazione e prova in capo alla in CP_1 ordine ad uno specifico comportamento del sanitario operante. Peraltro, nella cartella clinica relativa all'intervento in questione, risulta indicata come avvenuta la “preparazione campo sterile”; quindi, difronte a tale dicitura contenuta in cartella, che costituisce piena prova e che comunque non è stata contestata, ben più pressante era la necessità che la AS di UR, attore in rivalsa, indicasse perché mai ciò non fosse vero e/o quale fosse stato il comportamento specifico errato o omesso dal chirurgo. Essendo ciò mancato, la domanda dev'essere rigettata. Ugualmente è a dirsi per la domanda di risarcimento attorea come “estesa”, nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. al medico terzo chiamato. In primo luogo, ben può dubitarsi dell'avvenuta effettiva estensione della domanda, posto che non sono, né in detto atto né in quelli successivi di parte attrice, mai state rassegnate formali conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione (l'estensione risulta solo predicata nel corpo della prima memoria, la quale non contiene conclusioni). Non vi può, poi, essere un'estensione automatica della domanda svolta dalla poiché CP_1 quest'ultima ha svolto contro il medico un'azione di rivalsa ex art. 9 della l. che solo ad CP_8 essa spetta e a cui essa sola è legittimata. In ogni caso, anche laddove un'autonoma domanda nei confronti del medico dovesse ritenersi proposta da parte attrice, essa dovrebbe comunque essere rigettata per motivazioni sovrapponibili a quelle indicate per il rigetto dell'azione di rivalsa. Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma III, L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie (essendo oggetto di causa l'operazione chirurgica avvenuta all'interno della AS di UR e non i comportamenti successivi del medico). Sarebbe spettato, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, ricordato che la relazione di c.t.u. non fa stato nei confronti del - che non è stato parte CP_3 del relativo giudizio di a.t.p. – ma è (in ossequio alla giurisprudenza sopra citata) liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e considerato che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità contenuta nella relazione risulta fondata esclusivamente su criteri probabilistici e “ad esclusione” (ossia: siccome la ha posto in essere tutte le misure di CP_1 igiene e sterilizzazione, l'unica cosa che rimane è la non corretta disinfezione della cute della paziente), ben più pressante avrebbe dovuto essere l'onere di allegazione e prova in capo agli attori in ordine ad uno specifico comportamento del sanitario operante. Peraltro, si ribadisce, nella cartella clinica relativa all'intervento in questione risulta indicata come avvenuta la “preparazione campo sterile”; quindi, difronte a tale dicitura contenuta in cartella, che costituisce piena prova e che comunque non è stata pagina 10 di 14 contestata, ben più pressante era la necessità che gli attori indicassero perché mai ciò non fosse vero e/o quale fosse stato il comportamento specifico errato o omesso dal chirurgo. Anche in tal caso, al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della c.t.u., la condotta contestata al medico non risultano specificamente indicata né comunque provata. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti del sanitario.
Ne discende l'assorbimento della domanda svolta dal dottor nei confronti della propria CP_3 compagnia assicurativa Controparte_4
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree (cfr. le pag. 20 e 21 della citazione) hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure proprio, ha ad oggetto il danno da perdita o da lesione del rapporto parentale dei congiunti della persona che abbia subìto lesioni personali da fatto illecito;
una seconda voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno biologico terminale, risarcibile al paziente (e trasmesso agli eredi) quando tra l'evento morte e le lesioni fisiche che l'hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo. Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. gli attori hanno ulteriormente richiesto, a parziale modifica del petitum per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale tra l'errore iatrogeno e la morte, il risarcimento di un “danno biologico intermittente iure successionis”, che consisterebbe in quel “danno alla persona che si determina quando il danneggiato è ancora in vita ed il decesso è causa indipendente dalla lesione, la cui liquidazione deve avvenire in relazione ad un preciso “intervallo” temporale, quello tra la lesione ed il decesso, parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati” (cfr. pag. 16 della citata memoria).
Quanto alla prima voce di danno, stanti le conclusioni della c.t.u. laddove hanno escluso categoricamente la presenza di un nesso causale tra l'errore iatrogeno e la morte del congiunto, non vi è alcuno spazio per riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Non risulta, poi, provato – né, a monte, allegato con riferimento a puntuali e concreti elementi di fatto – l'eventuale danno da mera lesione del rapporto parentale. Le uniche allegazioni sul punto si rinvengono nei capitoli di prova orale articolati nella memoria n. 2 attorea (capitoli C e D), aventi ad oggetto il fatto che dopo il febbraio 2019 la figlia si fosse recata a vivere a casa della madre “a causa Per_1 delle condizioni di salute di quest'ultima” e che dal febbraio 2018 fino al marzo 2019 il figlio della sig.ra fosse, in alcune occasioni, stato ripreso a scuola dal sig. quando la signora Pt_1 Persona_2 era impossibilitata a farlo perché doveva assistere la madre. Tali circostanze (effettivamente confermate in sede di esame testimoniale da ), tuttavia, nulla dimostrano circa un effettivo, Persona_2 reale e penetrante cambiamento delle abitudini di vita dell'attrice riconducibile in via esclusiva o Pt_1 prevalente all'evento oggetto di causa, poiché sono del tutto genericamente riferite al periodo si successivo all'intervento oggetto di causa ma anche alla scoperta della peritonite e della patologia neoplastica, da quello del tutto indipendenti. Né permettono di escludere che il trasferimento a casa della madre vi sarebbe stato anche per prestare assistenza a seguito dell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale ove esso avesse avuto esito fausto. Ugualmente è a dirsi per il capitolo E (comunque non ammesso perché eccessivamente generico e tale da non consentire la prova contraria ad opera delle controparti).
Quanto alla seconda voce di danno, richiesta iure hereditatis, deve ritenersi quanto segue. Non essendovi, per quanto sopra già indicato, nesso di causa tra l'errore iatrogeno e la morte, non può
pagina 11 di 14 essere risarcito il danno biologico terminale, non configurabile in capo alla de cuius. Può, invece, essere risarcito il danno biologico risentito dalla sig.ra in diretta conseguenza Per_1 dell'errore sanitario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, dopo avere escluso che la morte del danneggiato fosse riconducibile con certezza, o anche con congrua probabilità, al trattamento sanitario ricevuto dallo stesso danneggiato due anni prima del decesso, dal quale era conseguita una menomazione permanente, aveva ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della aspettativa di vita media, bensì dell'effettiva vita residua goduta dal danneggiato) (cfr. Cass. sentenza n. 679 del 18/01/2016). La Suprema Corte ha, nella motivazione della sentenza testé citata, spiegato che, invero, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. Il medesimo principio generale è stato ribadito nella successiva sentenza della sez. III, n. 26852 del 19/9/2023, la quale ha, altresì, indicato il parametro al quale è opportuno ancorare la valutazione equitativa del danno liquidabile. In particolare, si indica che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (…), l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. n. 41933 del 2021 (…). Dunque, per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In particolare, non risulta applicabile la Tabella unica nazionale per la liquidazione del danno da lesioni macro-permanenti approvata con d.P.R. n. 12 del 13/01/2025 (applicabile, oltre che ai danni da circolazione dei veicoli, anche ai danni da responsabilità sanitaria) perché, per espressa previsione dell'art. 5 di detto testo, le sue disposizioni si applicano solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. In applicazione, pertanto, delle tabelle milanesi come da ultimo aggiornate, tenuto conto dei punti d'invalidità riconosciuti dai cc.tt.uu. in diretta conseguenza della responsabilità sanitaria (pari al 45%, come sopra indicato), nonché del fatto che la morte è sopraggiunta dopo 400 giorni dal fatto dannoso e che al momento di quest'ultimo (in particolare della cessazione dell'invalidità temporanea dovuta alla pagina 12 di 14 lesione iatrogena) l'attrice aveva 78 anni, si ritiene opportuno liquidare la somma di € 100.000,00 (pari alla metà di € 200.000,00 - ossia il valore massimo per danno biologico permanente puro previsto dalle citate Tabelle, con una adeguata percentuale di personalizzazione in considerazione delle sofferenze certamente patite dalla signora per i forti dolori conseguiti all'infezione nosocomiale e per la Per_1 necessità di un secondo reintervento per la rimozione dei mezzi di sintesi). CP_ Non si ritiene di dover detrarre da tale somma l'importo erogato alla dall' a titolo di Per_1 CP_ indennità di accompagnamento (€ 1.034,19 totali) poiché, dalle informazioni pervenute dall in data 23.2.2024, non risulta possibile ricostruire per quale specifica causale dette somme siano state erogate, né risultano distinte le singole voci di danno e, dunque, non vi è prova di una indebita duplicazione di poste risarcitorie. Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004). Non risulta, infine, espressamente e tempestivamente richiesto dagli attori il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea della de cuius. La condanna al pagamento dovrà essere emessa nei confronti della della di questa CP_1 compagnia assicurativa in solido. Quest'ultima, tuttavia, risponderà solo entro i limiti della CP_5 franchigia per sinistro di € 100.000,00 (prevista nel certificato assicurativo prodotto quale all. 2 alla comparsa di costituzione della . CP_5
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza. In particolare, quanto a quelle del chiamato deve ricordarsi che, in caso di rigetto Controparte_4 della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 6144 del 07/03/2024). Nel caso in esame la chiamata in causa di (da parte del è Controparte_4 CP_3 stata provocata dalla domanda svolta nei confronti dell'assicurato dalla convenuta CP_3 CP_1
pagina 13 di 14 e, dunque, le spese di lite sostenute anche da detto terzo vanno poste a Controparte_1 carico di tale convenuta.
I compensi vengono liquidati in base alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_5 solido tra loro (e quanto a con detrazione della franchigia di € 100.000,00), al pagamento, in CP_5 favore degli attori, della somma di € 100.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta le altre domande proposte dagli attori;
rigetta le domande svolte da nei confronti del terzo chiamato Controparte_1
Controparte_3
dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
Controparte_4
condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_5 solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che si liquidano: per il procedimento di a.t.p. in € 3.827,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 286,00 per spese;
per il presente procedimento in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 545,00 per spese;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dei terzi Controparte_1 chiamati e delle spese del presente giudizio, liquidate per Controparte_3 Controparte_4 ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Franco Parte_2 C.F._2 Patella
ATTORI contro
(C.F. e P.IVA , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Pierluigi Patrizio LLOYD' C.F. – P.I. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3 dell'avv. Francesco Paolo Scelsi CONVENUTI
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Andrea Defonte Controparte_3 C.F._3
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Renato Cola Controparte_4 P.IVA_4
TE MA
oggetto: risarcimento del danno da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento delle conclusioni tutte formulate nell'atto di citazione così come integrate e precisate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. In subordine, ove ritenuto necessario ai fini del decidere, insiste in ogni caso anche per l'accoglimento delle richieste istruttorie formulate nei pregressi scritti ed allo stato non ammesse.”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in Controparte_1 accoglimento delle difese della convenuta contrariis Controparte_1 reiectis:
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande e di accertata responsabilità in capo alla accertata e Controparte_1 dichiarata l'operatività della polizza sottoscritta con la Lloyd' di cui al Controparte_2 pagina 1 di 14 certificato n. 10541947B, accertare l'eventuale grado di responsabilità in capo al Dott. CP_3 e, in caso di dolo o colpa grave nell'operato di quest'ultimo, condannarlo a rivalere la
[...] convenuta di tutte le somme eventualmente dovute alle parti Controparte_1 attrici, per capitale, interessi e spese o a qualsiasi altro titolo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il convenuto “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento Controparte_5 delle difese della convenuta contrariis reiectis: Controparte_6
- in via principale, rigettare ogni avversa domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande e di accertata responsabilità in capo alla , accertare l'eventuale Controparte_1 grado di responsabilità in capo al Dott. e, in caso di dolo o colpa grave Controparte_3 nell'operato di quest'ultimo, condannarlo al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute alle parti attrici, per capitale, interessi e spese o a qualsiasi altro titolo. In ogni Caso ritenere esposta per quelle somma di denaro al netto della Controparte_6 franchigia contrattuale. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”.
Per il terzo chiamato : “Voglia l'Ill.mo Tribunale civile adito, contrariis reiectis: Controparte_3
- Nel merito -
- rigettare le domande risarcitorie avanzate dai Signori e , in proprio e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di eredi della Sig.ra poiché infondate in fatto e diritto e non provate, Per_1 soprattutto in ordine al nesso di causalità tra la condotta del Dott e le conseguenze Controparte_3 dannose lamentate ed oggetto della richiesta di risarcimento:
- in caso di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, rigettare la domanda di rivalsa azionata dalla nei confronti del Dott. Controparte_1 Controparte_3 per l'assenza di dolo e colpa grave nella condotta del predetto medico chirurgo;
- In subordine -
- nell'ipotesi in cui venga riconosciuta, anche parzialmente, la fondatezza delle domande avanzate dalla parte attrice nei confronti della struttura e che venisse altresì Controparte_1 accertato un qualsivoglia grado di responsabilità in capo al Dr. riconoscere e Controparte_3 dichiarare la società , (P.IVA C. FISC. ) in Controparte_4 P.IVA_5 P.IVA_4 persona dell'amministratore pro-tempore con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14 contrattualmente obbligata a rifondere ogni eventuale danno e/o pregiudizio ricollegabile al presunto sinistro occorso in danno della Sig.ra ed oggetto della domanda di risarcimento Parte_3 invocata nel presente giudizio dai Signori e , in proprio e nella loro Parte_1 Parte_2 qualità di eredi della predetta Sig.ra e per l'effetto condannarla: Per_1
al pagamento di ogni eventuale importo (sorte ed accessori) riconosciuto spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento dei danni dalla medesima subiti in relazione ai fatti di cui è causa, quanto precede con ogni ulteriore, conseguenziale, necessaria statuizione;
al pagamento e/o al rimborso di ogni importo (sorte ed accessori) risultando dovuto e/o pagato dal convenuto Dott. in esecuzione di eventuali pronunce sfavorevoli attinenti ad Controparte_3 oneri economici e non, ritenuti ponibili, e posti, a di lei carico in relazione a quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice, quanto precede con ogni ulteriore, conseguenziale, necessaria statuizione;
- In ogni caso, statuire secondo Legge in ordine alle spese, alle competenze, agli onorari, alla maggiorazione (art. 15) ed alle correlate somme accessorie (IVA e CPA) come per tariffa professionale dovuti.”.
Per il terzo chiamato “Voglia il Tribunale di Ascoli, in via istruttoria: Controparte_4
pagina 2 di 14 -dichiarare inutilizzabili nei confronti di e del dr. le risultanze della perizia svolta Controparte_4 CP_3 in sede di perizia preventiva nel procedimento n. 542/2020 R.G. Tribunale Ascoli.
-richiedere informative all' , direzione provinciale di Teramo in ordine ai trattamenti economici CP_7 erogati dall'ente in favore della sig.a ed all'ammontare complessivo dell'importo Parte_3 erogato dall'ente. Nel merito: Dichiararsi nulle e comunque respingere le domande svolte dagli attori nei confronti del dr. e CP_3 respingere in ogni caso tutte le domande degli attori formulate anche nei confronti degli altri soggetti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2021 e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2 la e la di questa compagnia assicurativa, Controparte_1 Controparte_5 deducendo che: in data 9.2.2018 la signora – rispettivamente moglie
[...] Parte_3
e madre degli attori – (affetta da instabilità lombare L3-L4-L5) era stata sottoposta, presso la clinica convenuta, ad intervento di artrodesi mediante viti peduncolari e barre a livello L3-L4-L5 svolto dal dottor poiché nei giorni successivi alle dimissioni la paziente aveva iniziato ad Controparte_3 accusare fortissimi dolori e febbre alta, sottoposta ad accertamenti presso diversi nosocomi e a vari cicli di antibiotico, le era stata diagnosticata un'infezione da stafilococco aureus SA presente sui mezzi di sintesi, che quindi venivano successivamente (10.5.2018) rimossi con intervento presso l'Ospedale di Teramo;
nonostante il successivo ricovero per riabilitazione, le condizioni generali della paziente erano decadute finché in data 9.6.2018, in conseguenza dell'insorgere di dolori addominali, le era stata diagnosticata una peritonite diffusa e carcinoma ovarico, scoperto occasionalmente;
ella, successivamente al lungo periodo di ospedalizzazione, allettamento e cure antibiotiche dovuti all'infezione nosocomiale nonché all'intervento di espianto dei mezzi di sintesi, aveva dovuto affrontare la chemioterapia e il successivo intervento di isterectomia ed annessiectomia per il carcinoma;
si erano, quindi, susseguite due crisi respiratorie in data 22.2.2019 e in data 12.3.2019 per
“recidiva di tromboembolia polmonare”, per le quali era stata ricoverata presso l'Ospedale di Teramo;
in data 16.3.2019 la paziente era deceduta per “Insufficienza respiratoria da embolia polmonare con addensamento polmonare basale sinistra;
sulla vicenda oggetto di causa erano stati svolti un giudizio di a.t.p. e la successiva mediazione. Ritenendo la responsabilità del nosocomio convenuto per l'infezione contratta durante l'intervento di artrodesi e le successive cure antibiotiche e il prolungato allettamento che ne erano seguiti – con conseguente decadimento delle condizioni generali della paziente e innalzamento del rischio di embolia polmonare (essendo la trombosi venosa profonda una frequente conseguenza della sindrome da immobilizzazione) -, e, dunque, per il successivo decesso della paziente, gli attori chiedevano la condanna dei convenuti al risarcimento del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale e del danno biologico terminale iure hereditatis. Si costituiva la allegando l'assenza di propria responsabilità Controparte_1 nell'occorso, visti: la presenza, in capo alla paziente, già prima di detto intervento, di una cardiopatia ipertensiva e di patologia parkinsoniana;
il breve periodo di degenza (dall'8 al 11 febbraio 2018) della paziente presso la struttura, limitato all'intervento di artrodesi, nel corso del quale erano state applicate dalla struttura tutte le procedure di igiene e sterilizzazione necessarie (docc. 9,190 e 11 allegati alla comparsa); la prescrizione di profilassi con cefalosporina dopo l'intervento; il fatto che l'infezione nosocomiale rappresentava un evento prevedibile e descritto nel modulo di consenso informato reso pagina 3 di 14 dalla prima dell'intervento; il fatto che la diagnosi da infezione dei mezzi di sintesi era stata Per_1 fatta solo a diversi mesi dall'intervento, e dunque doveva, piuttosto, essersi trattato di un'infezione contratta successivamente all'intervento chirurgico e poi estesasi nel sito chirurgico;
che presso l'ospedale di Teramo, in occasione del ricovero del 16.2.2018 non erano state eseguite le necessarie indagini microbiologiche atte ad individuare i germi responsabili dell'infezione; che le successive patologie (neoplasia e peritonite) non erano in alcun modo connesse all'intervento vertebrale né alle cure antibiotiche, e la tromboembolia era, piuttosto, conseguenza della patologia neoplastica. Contestava le voci risarcitorie richieste e chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, di accertare il grado di responsabilità del chirurgo dott. – di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in CP_3 causa – e la condanna di questo alla manleva in proprio favore. Si costituiva anche la svolgendo difese analoghe a quelle della Controparte_5 [...]
e chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo, comunque, la limitazione della CP_1 polizza alle condotte poste in essere dal nell'ambito del rapporto contrattuale e delle prestazioni CP_3 operate presso la AS di UR (con esclusione, dunque, di quelle svolte altrove e nell'ambito di rapporto contrattuale diretto con la paziente) e, comunque, alla franchigia e al massimale previsti nel certificato n. 10541947B. Tenutasi la prima udienza, con ordinanza del 27.10.2022 il giudice originario titolare del procedimento autorizzava la chiamata del terzo Quest'ultimo si costituiva chiedendo Controparte_3
l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa Controparte_4 allegando la corretta esecuzione dell'intervento chirurgico e l'assenza di propria responsabilità nell'accaduto. Eccepiva: l'assenza di titoli legittimanti la rivalsa della – con la quale CP_1 soltanto la paziente aveva stipulato un contratto di spedalità - nei propri confronti e l'assenza di dolo o colpa grave necessari per l'azione di cui all'art. 9 della l. 24/2017 LL;
la mancata prova del Pt_4 nesso di causa tra l'aggravamento dello stato psico-fisico della paziente e la condotta dei sanitari. Chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in subordine, la condanna della propria compagnia assicurativa al pagamento di ogni importo che fosse stato riconosciuto come dovuto a proprio carico. In data 21.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale in data 27.4.2023 autorizzava la chiamata in causa di Controparte_4
Si costituiva detto terzo eccependo: l'inutilizzabilità delle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p., sia nei propri confronti che nei confronti del dott. poiché non erano stati parti del relativo CP_3 giudizio;
l'inammissibilità della domanda risarcitoria “estesa” dagli attori nei propri confronti nelle note d'udienza del 22.4.2023; l'assenza – in ordine alla domanda di rivalsa svolta dalla CP_1 per l'opera prestata al suo interno dal – di prova del comportamento doloso o gravemente CP_3 colposo del sanitario. Contestava i danni richiesti ed allegava la necessità di detrarre dal quantum la CP_ pensione di invalidità riconosciuta alla Riguardo al rapporto assicurativo, eccepiva Per_1
l'esistenza di una franchigia e di un massimale, nonché l'assenza di copertura per i danni dei quali l'assicurato avrebbe dovuto rispondere in solido. Chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., nella prima memoria gli attori precisavano e modificavano le proprie domande affiancando a quelli già richiesti anche il danno iure proprio da (mera) lesione del rapporto parentale (nei due aspetti della sofferenza interiore e del peggioramento delle abitudini di vita di essi parenti in conseguenza della malattia del congiunto) e del ““danno biologico intermittente iure successionis”, ovvero quel danno alla persona che si determina quando il pagina 4 di 14 danneggiato è ancora in vita ed il decesso è causa indipendente dalla lesione, la cui liquidazione deve avvenire in relazione ad un preciso “intervallo” temporale, quello tra la lesione ed il decesso, parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati”. Con ordinanza del 8.2.2024 – da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta – venivano CP_ ammessi alcuni mezzi istruttori (prova testimoniale e ordine ex art. 213 c.p.c. all' e rigettate le CP_ restanti richieste. Pervenute le informazioni dall' e svolta la prova testimoniale, in data 11.9.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Questione preliminare rilevante in causa è la qualità, in capo agli attori, di eredi della defunta
[...]
Tale qualità, allegata dagli attori fin dall'atto introduttivo del giudizio – nel quale si sono Parte_3 qualificati coniuge e figlia ed eredi legittimi della suddetta – non è stata contestata da alcuno dei convenuti e terzi chiamati nel primo atto utile successivo. La contestazione è pervenuta solo dal chiamato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. e, dunque, tardivamente. In ogni caso la CP_3 qualità è dimostrata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. 2 alla citazione, anch'esso non contestato) e dal certificato di famiglia storico (all. alla memoria ex art. 183 c. 6, n. 2 c.p.c.) prodotti dagli attori.
Dovendo procedere ad una disamina ordinata delle domande proposte in causa dalle diverse parti, deve premettersi che gli attori hanno originariamente proposto la domanda risarcitoria nei soli confronti della e della di questa compagnia assicurativa. La Controparte_1 CP_1
nel costituirsi, ha, poi, svolto domanda di rivalsa nei confronti del medico dott. ai sensi
[...] CP_3 dell'art. 9 della l. 2472017. Gli attori, a loro volta, nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. hanno (genericamente) “esteso” la domanda al medico terzo chiamato.
Ebbene, in diritto, quanto alla posizione della struttura sanitaria convenuta Controparte_1
come noto, la materia della responsabilità civile da professione sanitaria è stata da
[...] ultimo riformata con legge n. 24/2017, il cui art. 7 dispone che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La norma colloca inequivocabilmente nell'ambito della responsabilità da inadempimento contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria. In materia di responsabilità da inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […] (Cassazione, Sez. U, sentenza n. 13533 del 30/10/2001), salvo trattarsi di obbligazioni negative, nel quale caso, in virtù del principio di vicinanza della prova, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 22244 del 14/07/2022). In applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato l'onere della prova in merito al nesso causale tra inadempimento (o inesatto adempimento) e danno, trattandosi di
pagina 5 di 14 elemento della fattispecie egualmente "distante" da entrambe le parti, rispetto al quale, dunque, non è ipotizzabile la prova liberatoria in capo al convenuto, secondo il principio di cd. vicinanza della prova (Cassazione, Sez. 3, ordinanza n. 20707 del 17/07/2023). Il principio di diritto appena esposto, riferibile al c.d. nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza, necessita tuttavia di alcune precisazioni: in materia di responsabilità sanitaria, infatti, grava sul creditore/danneggiato l'onere di provare anche la sussistenza del nesso causale tra condotta inadempiente e danno evento. Vista la natura professionale dell'obbligazione, infatti, è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis): viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale tra inadempimento e danno evento, che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore/danneggiato, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 28991 del 11/11/2019; Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 18102 del 31/08/2020). In altre parole, in materia di responsabilità sanitaria della struttura ospedaliera, pur a fronte della natura contrattuale della citata responsabilità, è stato specificato che grava sul danneggiato/creditore l'onere di provare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento del danneggiante/debitore e il danno evento patito. Nell'ambito della responsabilità professionale, a differenza di quanto accade nei restanti casi di responsabilità contrattuale, infatti, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento (Cass., Sez. 6, ordinanza n. 26907 del 26/11/2020). In particolare in casi – quale è quello di specie – di lamentate infezioni nosocomiali, l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dev'essere effettuato sulla base dei criteri temporale (relativo al numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale prima della contrazione della patologia), topografico (correlato all'insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. probabilità prevalente) e clinico (in ragione del quale, a seconda della specificità dell'infezione, dev'essere verificato quali misure di prevenzione sarebbe stato necessario adottare da parte della struttura sanitaria) (Cass. sentenza n. 6386 del 03/03/2023). Ancora, in tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria;
una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato (ordinanza n. 5490 del 22/02/2023). Dalla c.t.u. prodotta in atti, espletata in sede di procedimento ex art. 696-bis, c.p.c., emerge la prova di tutti gli elementi costitutivi per ritenere integrata la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218, c.c. e 7, L. 24/2017. pagina 6 di 14 Riguardo al valore probatorio di detta relazione, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto inutilizzabile, nei confronti della compagnia assicuratrice, la consulenza tecnica d'ufficio prodotta nel giudizio di merito, ma resa nel procedimento di a.t.p. al quale l'assicurazione non era stata chiamata a partecipare) (Cass. sentenza n. 8496 del 24/03/2023). La struttura sanitaria convenuta è, comunque, stata parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo ed aveva già in quella sede fatto valere le proprie osservazioni, puntualmente riscontrate dai cc.tt.uu. Ebbene, i cc.tt.uu. hanno osservato che l'infezione da stafilococco aureo riportata dalla signora è stata, con elevata probabilità, contratta proprio in occasione dell'intervento chirurgico Per_1 eseguito dal dottor presso la AS di UR convenuta. Risultano, infatti, soddisfatti tutti i CP_3 principali criteri medico-legali che depongono, per tempi di insorgenza della sintomatologia e tipologia della stessa, per una complicanza infettiva post-operatoria in base alla letteratura scientifica in materia, ossia: manifestazione entro 30 giorni dall'intervento chirurgico, coinvolgente cute e sottocute del sito di incisione, presentazione di almeno uno dei seguenti segni tra drenaggio purulento del sito d'infezione, esame colturale positivo e presenza di segni locali di infezione. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione sanitaria versata in atti, vi erano tutti i descritti segni per identificare l'infezione come iatrogena, ossia legata al sito d'incisione chirurgico. Vi erano, infatti, sintomi d'insorgenza già cinque giorni dopo le dimissioni post-intervento, con la presenza di dolore molto intenso, successivo quadro infettivo con febbre e fuoriuscita di pus dalla ferita con evidenza di infezione al sito chirurgico. L'unico elemento originariamente mancante era l'esame colturale, poiché inizialmente non era stato inviato materiale al laboratorio di microbiologia, ma esso è stato integrato nelle successive (due) emocolture positive per SA (Stafilococco aureo meticillino-sensibile) e dall'esame del materiale operatorio di maggio 2018 con l'isolamento del medesimo germe. Ciò verificato, e considerato che lo stafilococco aureo è un germe ubiquitario prevalentemente presente come popolazione della residente sulla cute, i cc.tt.uu. hanno ritenuto, secondo un criterio di elevata probabilità, che l'infezione sia stata contratta proprio al momento dell'atto chirurgico. Il fatto, poi, che si sia trattato di un'infezione profonda del sito chirurgico (e quindi preesistente e non legato a una mancata medicazione post operatoria della ferita), solo in un secondo momento estesasi ai tessuti molli superficiali, è corroborato (sempre nell'analisi dei cc.tt.uu.) dalla precocissima comparsa di dolori agli arti inferiori post intervento (nei cinque giorni dalla dimissione) e dalla iniziale assenza di sintomi legati alla superficie della ferita (pus, flogosi), invece manifestatisi solo successivamente. Emerge, poi, dalla documentazione sanitaria in atti che, avendo l'infezione da stafilococco interessato i mezzi di sintesi impiantati nel corso dell'intervento eseguito presso la , se Controparte_1 ne è resa necessaria la rimozione (senza la quale, come indicato anche dai cc.tt.uu., sarebbe stato impossibile risolvere l'infezione), avvenuta (il 10.5.2018) con intervento presso l'Ospedale di Teramo. I consulenti tecnici hanno valutato il danno biologico permanente residuato in capo alla sig.ra Per_1 in conseguenza dell'infezione contratta e della necessaria rimozione dei mezzi di sintesi (che avrebbero pagina 7 di 14 altrimenti stabilizzato le vertebre con recupero della deambulazione) intorno al 45%. Ciò per differenza tra l'invalidità totale di cui era portatrice la signora (85%) e la parte di tale invalidità pregressa all'intervento e all'infezione oggetto di causa (40%). Infatti, dalla documentazione medica esaminata emerge che la stessa era, già precedentemente all'intervento per cui vi è causa, affetta da cardiopatia ipertensiva in trattamento con Triatec, ipotiroidismo in terapia con Eutirox, sindrome parkinsoniana (come da consulenza neurologica del 6.4.2018, che evidenziava tremore bilaterale a carico degli arti superiori di vecchia data, e da anamnesi anestesiologica del 8.2.2018) e “Diffusa ipo densità della sostanza bianca biemisferica superficiale e profonda da leucoencefalopatia ipossico-degenerativa” (referto neuro-radiologico) quale esito di cerebropatia vascolare cronica, dal che si deduce che ella presentasse già difficoltà di tipo cognitivo e deficit ambulatorio (nella stessa anamnesi all'ingresso si legge che la signora non riusciva a camminare per più di 50-100 metri). I consulenti hanno, invece, escluso che la morte della signora avvenuta nel marzo del 2019 Per_1 per insufficienza respiratoria da tromboembolia polmonare, possa essere causalmente ricollegata ai fatti oggetto di causa e, in particolare, all'assunzione prolungata degli antibiotici e del prolungato allettamento dovuti all'infezione nosocomiale. Più precisamente, accedeva che in data 9.6.2018 la signora venisse operata (presso altro nosocomio) per una “peritonite diffusa da perforazione a livello dell'anastomosi gastro-digiunale”, e che a seguito di esame istologico sul campione prelevato ed ulteriori accertamenti si evidenziasse la presenza di un adenocarcinoma ovarico “in fase localmente avanzata”, con metastasi del tessuto peritoneale, e con riscontro TC successivo di “trombosi di alcuni rami dell'arteria polmonare a carico dei lobi inferiori bilateralmente”. Ebbene, come condivisibilmente ritenuto dai cc.tt.uu., la peritonite non risulta correlabile in maniera plausibile – secondo il criterio della probabilità adeguata – con l'assunzione prolungata degli antibiotici dovuta all'infezione da stafilococco aureo;
infatti, come indicato dal c.t.u. infettivologo, “Gli antibiotici utilizzati non hanno potenziale gastrolesivo mentre invece è molto più attendibile che la perforazione sia ascrivibile alla neoplasia localmente avanzata”. Ed, ancora, la trombosi venosa profonda non risulta – sempre in applicazione del criterio di probabilità adeguata – correlabile alla prolungata immobilizzazione a letto, quanto piuttosto e con più elevato grado, al carcinoma diagnosticato già in fase avanzata. Infatti, a sostegno di detta conclusione la relazione di c.t.u. sottolinea: “1) la paziente veniva dimessa già dal PS OC TE del 25.02.18, dalla Malattie infettive del 18.04.18 e nel Maggio 2018 dall'OC di Teramo con l'indicazione all'assunzione del Clexane 4000 1/die, terapia certamente utile alla profilassi della TVP da allettamento mentre prescritto Clexane 6000 2/die (ovvero incremento del 300% della posologia) al momento della dimissione post diagnosi carcinomatosi (29.06) visto l'aumentato rischio tromboembolico da sindrome neoplastica;
2) la presenza di una diffusa carcinosi peritoneale da carcinoma ovarico altamente invasivo ed in stadio avanzato con carcinosi peritoneale alla diagnosi dell'intervento chirurgico di laparotomia addominale conoscendo la presenza, tra le complicanze della sindrome neoplastica ovarica in atto altamente aggressiva e localmente alquanto diffusa, di fenomeni tromboembolici e quindi la prescrizione di Clexane 6000 2/die come precedentemente indicato, dosaggio 3 volte superiore rispetto al precedente prescritto quale profilassi della semplice sindrome da allettamento;
da aggiungere inoltre che la sindrome di Trousseau o tromboflebite recidivante migrante (o anche segno di malignità di Trousseau) è una sindrome paraneoplastica, che compare a seguito di tumori dell'apparato digerente, del polmone, della prostata o delle ovaie. Le cellule tumorali sono in grado di rilasciare fattori procoagulanti e pagina 8 di 14 fibrinolitici e citochine infiammatorie, che favoriscono il verificarsi di eventi tromboembolici. Inoltre interagiscono direttamente con monociti, macrofagi, cellule dell'endotelio e piastrine attivando localmente la coagulazione. 3) la comparsa relativamente alquanto tardiva della patologia tromboembolica rispetto alla data di intervento NCH di artrodesi vertebrale.”. E', dunque, stata valutata come “estremamente improbabile”, secondo il criterio civilistico citato, la correlazione tra l'infezione nosocomiale e le sue sequele da un lato e la peritonite, trombosi venosa profonda e morte dall'altro, essendo, invece, queste ultime conseguenza diretta del tumore ovarico con metastasi in stadio avanzato da cui la paziente era affetta. Deve essere, dunque, accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori nei confronti della (e della sua compagnia assicurativa) per fatto dei propri ausiliari che Controparte_1 non hanno correttamente proceduto alla disinfezione del campo operatorio (cute). Sarebbe spettato alla struttura sanitaria – sulla base della giurisprudenza sopra citata - , al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato. Tale prova, tuttavia, con i canoni appena dettagliati, è mancata. E' certamente vero, infatti, che la
[...] ha documentato di aver adottato protocolli di sanificazione di cose e persone, le cartelle CP_1 operative di sterilizzazione e le schede con le check list di controllo del percorso di sterilizzazione sia della sala operatoria che della strumentazione utilizzata;
ma si tratta di documentazione generale e astratta, non riferibile al caso concreto della sig.ra (ad eccezione dell'all. 12 alla comparsa di Parte_5 costituzione, relazione del direttore sanitario, nella quale, tuttavia, si dà semplicemente conto dell'uso di strumentazione sterile, mentre nulla si dice circa la disinfezione del campo chirurgico;
l'all. 9, poi, oltre che non sottoscritto da alcuno, reca barrato ogni riferimento alla data del 9.2.2018 ed è verosimilmente incompleto posto che inizia con la locuzione “Inoltre”, e comunque anch'esso nulla dice circa la disinfezione del campo chirurgico;
l'all. 11 ha contenuto generale e astratto, non riferito al caso concreto). In conclusione, pur in assenza di colpa propria diretta, avendo prescritto, adottato e posto in essere tutte le procedure di disinfezione e sterilizzazione tanto degli operatori quanto della sala e della strumentazione operatoria, la struttura sanitaria risponde comunque per fatto dell'equipe medica operante che non ha effettuato una adeguata preparazione del campo operatorio (cute), non avendo fornito la necessaria prova contraria.
Non può, invece, essere accolta la domanda di rivalsa formulata dalla nei confronti del CP_1 chirurgo dott. ai sensi dell'art. 9 l. 24/2017 (LL Bianco). Ai sensi del comma 1 della citata CP_3 disposizione, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di “dolo o colpa grave”. Nel caso di specie la chiamante non ha mai CP_1 tempestivamente allegato in giudizio specifici e concreti comportamenti nei quali sarebbe consistita la colpa grave o il dolo del sanitario. Essa si è, infatti, pedissequamente basata sulla generica indicazione contenuta nella c.t.u. secondo cui vi sarebbe stata una mancata corretta sterilizzazione del campo pagina 9 di 14 operatorio. Ebbene, premesso che la relazione di c.t.u. non fa stato nei confronti del - che non è CP_3 stato parte del relativo giudizio di a.t.p. – ma è (in ossequio alla giurisprudenza sopra citata) liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e considerato che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità contenuta nella relazione risulta fondata esclusivamente su criteri probabilistici e “ad esclusione” (ossia: siccome la ha posto in essere tutte le misure di CP_1 igiene e sterilizzazione, l'unica cosa che rimane è la non corretta disinfezione della cute della paziente), ben più pressante avrebbe dovuto essere l'onere di allegazione e prova in capo alla in CP_1 ordine ad uno specifico comportamento del sanitario operante. Peraltro, nella cartella clinica relativa all'intervento in questione, risulta indicata come avvenuta la “preparazione campo sterile”; quindi, difronte a tale dicitura contenuta in cartella, che costituisce piena prova e che comunque non è stata contestata, ben più pressante era la necessità che la AS di UR, attore in rivalsa, indicasse perché mai ciò non fosse vero e/o quale fosse stato il comportamento specifico errato o omesso dal chirurgo. Essendo ciò mancato, la domanda dev'essere rigettata. Ugualmente è a dirsi per la domanda di risarcimento attorea come “estesa”, nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. al medico terzo chiamato. In primo luogo, ben può dubitarsi dell'avvenuta effettiva estensione della domanda, posto che non sono, né in detto atto né in quelli successivi di parte attrice, mai state rassegnate formali conclusioni diverse rispetto a quelle contenute nell'atto di citazione (l'estensione risulta solo predicata nel corpo della prima memoria, la quale non contiene conclusioni). Non vi può, poi, essere un'estensione automatica della domanda svolta dalla poiché CP_1 quest'ultima ha svolto contro il medico un'azione di rivalsa ex art. 9 della l. che solo ad CP_8 essa spetta e a cui essa sola è legittimata. In ogni caso, anche laddove un'autonoma domanda nei confronti del medico dovesse ritenersi proposta da parte attrice, essa dovrebbe comunque essere rigettata per motivazioni sovrapponibili a quelle indicate per il rigetto dell'azione di rivalsa. Infatti, ai sensi dell'art. 7, comma III, L. 24/2017, il singolo esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente, circostanza che non ricorre nel caso di specie (essendo oggetto di causa l'operazione chirurgica avvenuta all'interno della AS di UR e non i comportamenti successivi del medico). Sarebbe spettato, dunque, all'attore/danneggiato l'obbligo di provare e, a monte, allegare in maniera specifica la condotta del medico, dimostrarne la natura dolosa o colposa e il nesso di causalità tra la condotta medesima e l'evento. Ebbene, ricordato che la relazione di c.t.u. non fa stato nei confronti del - che non è stato parte CP_3 del relativo giudizio di a.t.p. – ma è (in ossequio alla giurisprudenza sopra citata) liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, e considerato che nel caso di specie l'affermazione di responsabilità contenuta nella relazione risulta fondata esclusivamente su criteri probabilistici e “ad esclusione” (ossia: siccome la ha posto in essere tutte le misure di CP_1 igiene e sterilizzazione, l'unica cosa che rimane è la non corretta disinfezione della cute della paziente), ben più pressante avrebbe dovuto essere l'onere di allegazione e prova in capo agli attori in ordine ad uno specifico comportamento del sanitario operante. Peraltro, si ribadisce, nella cartella clinica relativa all'intervento in questione risulta indicata come avvenuta la “preparazione campo sterile”; quindi, difronte a tale dicitura contenuta in cartella, che costituisce piena prova e che comunque non è stata pagina 10 di 14 contestata, ben più pressante era la necessità che gli attori indicassero perché mai ciò non fosse vero e/o quale fosse stato il comportamento specifico errato o omesso dal chirurgo. Anche in tal caso, al di là di una generica affermazione di responsabilità della struttura e del personale sanitario, per lo più fondata su pedissequi richiami della c.t.u., la condotta contestata al medico non risultano specificamente indicata né comunque provata. Non ricorrono, dunque, gli estremi per l'accoglimento della domanda nei confronti del sanitario.
Ne discende l'assorbimento della domanda svolta dal dottor nei confronti della propria CP_3 compagnia assicurativa Controparte_4
Passando all'esame dei danni-conseguenza, le domande attoree (cfr. le pag. 20 e 21 della citazione) hanno ad oggetto due distinte voci di danno: una prima voce, iure proprio, ha ad oggetto il danno da perdita o da lesione del rapporto parentale dei congiunti della persona che abbia subìto lesioni personali da fatto illecito;
una seconda voce, iure hereditatis, ha ad oggetto il c.d. danno biologico terminale, risarcibile al paziente (e trasmesso agli eredi) quando tra l'evento morte e le lesioni fisiche che l'hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo. Nella prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. gli attori hanno ulteriormente richiesto, a parziale modifica del petitum per il caso di mancato riconoscimento del nesso causale tra l'errore iatrogeno e la morte, il risarcimento di un “danno biologico intermittente iure successionis”, che consisterebbe in quel “danno alla persona che si determina quando il danneggiato è ancora in vita ed il decesso è causa indipendente dalla lesione, la cui liquidazione deve avvenire in relazione ad un preciso “intervallo” temporale, quello tra la lesione ed il decesso, parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati” (cfr. pag. 16 della citata memoria).
Quanto alla prima voce di danno, stanti le conclusioni della c.t.u. laddove hanno escluso categoricamente la presenza di un nesso causale tra l'errore iatrogeno e la morte del congiunto, non vi è alcuno spazio per riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Non risulta, poi, provato – né, a monte, allegato con riferimento a puntuali e concreti elementi di fatto – l'eventuale danno da mera lesione del rapporto parentale. Le uniche allegazioni sul punto si rinvengono nei capitoli di prova orale articolati nella memoria n. 2 attorea (capitoli C e D), aventi ad oggetto il fatto che dopo il febbraio 2019 la figlia si fosse recata a vivere a casa della madre “a causa Per_1 delle condizioni di salute di quest'ultima” e che dal febbraio 2018 fino al marzo 2019 il figlio della sig.ra fosse, in alcune occasioni, stato ripreso a scuola dal sig. quando la signora Pt_1 Persona_2 era impossibilitata a farlo perché doveva assistere la madre. Tali circostanze (effettivamente confermate in sede di esame testimoniale da ), tuttavia, nulla dimostrano circa un effettivo, Persona_2 reale e penetrante cambiamento delle abitudini di vita dell'attrice riconducibile in via esclusiva o Pt_1 prevalente all'evento oggetto di causa, poiché sono del tutto genericamente riferite al periodo si successivo all'intervento oggetto di causa ma anche alla scoperta della peritonite e della patologia neoplastica, da quello del tutto indipendenti. Né permettono di escludere che il trasferimento a casa della madre vi sarebbe stato anche per prestare assistenza a seguito dell'intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale ove esso avesse avuto esito fausto. Ugualmente è a dirsi per il capitolo E (comunque non ammesso perché eccessivamente generico e tale da non consentire la prova contraria ad opera delle controparti).
Quanto alla seconda voce di danno, richiesta iure hereditatis, deve ritenersi quanto segue. Non essendovi, per quanto sopra già indicato, nesso di causa tra l'errore iatrogeno e la morte, non può
pagina 11 di 14 essere risarcito il danno biologico terminale, non configurabile in capo alla de cuius. Può, invece, essere risarcito il danno biologico risentito dalla sig.ra in diretta conseguenza Per_1 dell'errore sanitario. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, dopo avere escluso che la morte del danneggiato fosse riconducibile con certezza, o anche con congrua probabilità, al trattamento sanitario ricevuto dallo stesso danneggiato due anni prima del decesso, dal quale era conseguita una menomazione permanente, aveva ritenuto che il danno biologico trasmissibile "iure hereditatis" dovesse calcolarsi non sulla base della aspettativa di vita media, bensì dell'effettiva vita residua goduta dal danneggiato) (cfr. Cass. sentenza n. 679 del 18/01/2016). La Suprema Corte ha, nella motivazione della sentenza testé citata, spiegato che, invero, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa. Il medesimo principio generale è stato ribadito nella successiva sentenza della sez. III, n. 26852 del 19/9/2023, la quale ha, altresì, indicato il parametro al quale è opportuno ancorare la valutazione equitativa del danno liquidabile. In particolare, si indica che, qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (…), l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale d'invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (Cass. n. 41933 del 2021 (…). Dunque, per la relativa liquidazione, da effettuarsi necessariamente in via equitativa (cfr. Cassazione, Sez. 3, sentenza n. 15760 del 12/07/2006), appare opportuno applicare il valore all'uopo previsto dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, poiché l'applicazione di tali tabelle garantisce la parità di trattamento, essendo esse già ampiamente diffuse sul territorio nazionale e costituendo un criterio di calcolo ripetutamente avallato dalla Corte di Cassazione (Cass. 10725/2000; 6616/2000; 4852/99; 5134/98) e adottato ormai da vari Tribunali di merito, e poiché non sussistono in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (Cass. sez. 3, n. 12408/2011). In particolare, non risulta applicabile la Tabella unica nazionale per la liquidazione del danno da lesioni macro-permanenti approvata con d.P.R. n. 12 del 13/01/2025 (applicabile, oltre che ai danni da circolazione dei veicoli, anche ai danni da responsabilità sanitaria) perché, per espressa previsione dell'art. 5 di detto testo, le sue disposizioni si applicano solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. In applicazione, pertanto, delle tabelle milanesi come da ultimo aggiornate, tenuto conto dei punti d'invalidità riconosciuti dai cc.tt.uu. in diretta conseguenza della responsabilità sanitaria (pari al 45%, come sopra indicato), nonché del fatto che la morte è sopraggiunta dopo 400 giorni dal fatto dannoso e che al momento di quest'ultimo (in particolare della cessazione dell'invalidità temporanea dovuta alla pagina 12 di 14 lesione iatrogena) l'attrice aveva 78 anni, si ritiene opportuno liquidare la somma di € 100.000,00 (pari alla metà di € 200.000,00 - ossia il valore massimo per danno biologico permanente puro previsto dalle citate Tabelle, con una adeguata percentuale di personalizzazione in considerazione delle sofferenze certamente patite dalla signora per i forti dolori conseguiti all'infezione nosocomiale e per la Per_1 necessità di un secondo reintervento per la rimozione dei mezzi di sintesi). CP_ Non si ritiene di dover detrarre da tale somma l'importo erogato alla dall' a titolo di Per_1 CP_ indennità di accompagnamento (€ 1.034,19 totali) poiché, dalle informazioni pervenute dall in data 23.2.2024, non risulta possibile ricostruire per quale specifica causale dette somme siano state erogate, né risultano distinte le singole voci di danno e, dunque, non vi è prova di una indebita duplicazione di poste risarcitorie. Sulla somma liquidata andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995). In merito all'applicabilità dell'art 1284 al caso in esame, deve rilevarsi che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, la citata disposizione deve essere ritenuta applicabile a obbligazioni di ogni natura (Cassazione, sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023) e, dunque, anche al caso in esame. Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n. 9711/2004). Non risulta, infine, espressamente e tempestivamente richiesto dagli attori il risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea della de cuius. La condanna al pagamento dovrà essere emessa nei confronti della della di questa CP_1 compagnia assicurativa in solido. Quest'ultima, tuttavia, risponderà solo entro i limiti della CP_5 franchigia per sinistro di € 100.000,00 (prevista nel certificato assicurativo prodotto quale all. 2 alla comparsa di costituzione della . CP_5
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di a.t.p., seguono la soccombenza. In particolare, quanto a quelle del chiamato deve ricordarsi che, in caso di rigetto Controparte_4 della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cassazione, sez. 3 - , ordinanza n. 6144 del 07/03/2024). Nel caso in esame la chiamata in causa di (da parte del è Controparte_4 CP_3 stata provocata dalla domanda svolta nei confronti dell'assicurato dalla convenuta CP_3 CP_1
pagina 13 di 14 e, dunque, le spese di lite sostenute anche da detto terzo vanno poste a Controparte_1 carico di tale convenuta.
I compensi vengono liquidati in base alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5 d.m. 55/2014 e ss.mm.).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_5 solido tra loro (e quanto a con detrazione della franchigia di € 100.000,00), al pagamento, in CP_5 favore degli attori, della somma di € 100.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
rigetta le altre domande proposte dagli attori;
rigetta le domande svolte da nei confronti del terzo chiamato Controparte_1
Controparte_3
dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
Controparte_4
condanna i convenuti e in Controparte_1 Controparte_5 solido tra loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese di giudizio, che si liquidano: per il procedimento di a.t.p. in € 3.827,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cap, ed in € 286,00 per spese;
per il presente procedimento in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 545,00 per spese;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dei terzi Controparte_1 chiamati e delle spese del presente giudizio, liquidate per Controparte_3 Controparte_4 ciascuno di essi in € 14.103,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.
Ascoli Piceno, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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