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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II promossa con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2024 da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, anche in via tra loro disgiunta, dall'avv. CONCETTA VITALE
(C.F. , dall'avv. ANDREA VITALE (C.F. C.F._1
), entrambi del Foro di Milano e dall'avv. C.F._2
ANDREA MARIA VALORZI (CF ), presso il C.F._3
cui Studio, in Trento (TN), Via Calepina n. 65, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti appellante
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_2
MARCO PISONI (cod. fisc. ) e ANGELA CodiceFiscale_4
COLPI (cod. fisc. ) dell' C.F._5 Controparte_2
in Trento, Via Degasperi n. 79, ivi domiciliata
[...] CP_3 giusta mandato speciale come da separata procura alle liti e deliberazione n. 543 di data 01.08.2024 . appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 670/2024, depositata il 27.06.24, notificata il 10.07.24, del
Tribunale di Trento, G.U. dott.ssa Renata Fermanelli, nel giudizio RGN
2064/2019, - accertato e dichiarato che, il contratto di appalto prot. n.
4/02/18491, Rep. n. 397, atti pubblici del 23.04.2022, avente ad oggetto il servizio di ristorazione, stipulato tra la e l Parte_1 [...]
per la durata di anni 9, a Controparte_4
decorrere dall'1.02.2002, con scadenza fissata al 31.01.11, veniva prorogato “sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara” e che, pertanto, gli interessi dovuti sull'importo di euro 2.085.024,36, con decorrenza dal
13.03.19, fino al saldo, sono quelli legali, con compensazione con il credito accertato al capo 1) del dispositivo della sentenza n. 670/2024 e del credito accertato al capo 4) della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di
Trento, con il credito della accertato al capo 3), del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di Trento;
con vittoria di spese del presente giudizio e con riduzione, nella misura che riterrà la Corte d'Appello di Trento, delle spese legali liquidate in Primo
Grado.
Per parte appellata
pag. 2/15 Nel merito: respingere integralmente, alla luce di quanto evidenziato sia in fatto che in diritto nella memoria di costituzione e difensiva dell' di CP_3
data 24.10.2024, tutte le domande e le richieste di riforma della sentenza definitiva n. 670/2024 emessa nel giudizio di primo grado del Tribunale di
Trento sub R.G. 2064/2019 così come svolte dall'avversario a mezzo del ricorso in appello notificato all in data 19.19.2024 siccome CP_3
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
quindi con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15 T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
, in persona del legale Parte_2
rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n
384/20219 emesso in data 9/4/21 dal Tribunale di Trento con cui le era stato intimato il pagamento di euro 834.274,93 a favore di
[...]
a titolo di corrispettivo in forza dell'appalto di servizi di Parte_1
ristorazione affidato alla opposta.
L'opponente allegava che: con sentenza n. 153/15 il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento aveva accertato il diritto alla revisione dei prezzi della società opposta ed aveva fatto seguito giudizio per ottemperanza, definito con sentenza n. 81/16; la società opposta aveva già ottenuto in passato altro decreto ingiuntivo, opposto dall'
[...]
ed il relativo il giudizio di opposizione era stato definito con CP_1
sentenza n.504/15 del Tribunale di Trento, impugnata dinanzi alla Corte di pag. 3/15 Appello di Trento, la cui sentenza n.249/16 era passata in giudicato, a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione.
Eccepiva che le somme richieste in sede monitoria non erano dovute in quanto relative a fatture già pagate dall'azienda ovvero a prestazioni estranee al contratto di ristorazione, essendo riferite a servizi di sanificazione oppure a fatture relative alla quota del 17%, che non era stata versata dall in conformità a quanto statuito dalla sentenza della CP_1
Corte di Appello di Trento n.249/16. In via riconvenzionale, l'opponente esponeva di vantare un contro credito nei confronti della società opposta rappresentato dal recupero della quota del 17% relativo alle fatture già pagate, dal momento che tale quota non era dovuta in epoca successiva al febbraio 2011; agli interessi calcolati al tasso legale;
alla quote di rivalutazione conteggiate anche sulla quota del 17% delle fatture nonché al recupero di quanto pagato dall in esecuzione della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trento n. 504/15 che era stata successivamente riformata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Trento
n.249/16, passata in giudicato, per complessivi euro 2.061.767,73.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 2.061.767,73 ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, con condanna della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio sostenendo che le fatture Parte_1
azionate erano state emessa in conformità a quanto concordato nel corso di una riunione tra le parti del marzo 2017 avente ad oggetto le reciproche posizioni , in attuazione della quale aveva inviato anche delle note di credito. Eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda pag. 4/15 riconvenzionale dell opponente, in quanto la Corte di Cassazione CP_1
con sentenza n. 23067/14 aveva già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo proprio con riguardo a tali domande. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, la condanna dell'azienda opponente al pagamento dell'importo di euro 834.274,99, oltre interessi ai sensi del D.Lvo n. 231/02; in via subordinata, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dell'azienda, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore giudice amministrativo e che comunque tale domanda fosse rigettata. In via di estremo subordine, chiedeva fosse disposta la compensazione tra i contrapposti debiti e crediti. Chiedeva il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dall opponente, formulando a propria CP_1
volta domanda analoga .
Con sentenza n 451/21, il Tribunale di Trento revocava il decreto ingiuntivo emesso in data 9.4.19 per l'importo di euro 834.274,93 oltre accessori su istanza di;
rigettava la domanda con Parte_1
cui aveva chiesto il pagamento delle fatture Parte_1
indicate negli elenchi n. 1 e n. 2 della memoria del 5.12.19; accertava il credito di nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
i servizi di euro 20.471,90 di cui alle fatture nn. 25792/10,
[...] CP_1
7676/11, 16540/10, oltre interessi di legge con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo;
accertava l'esistenza di un credito dell'
[...]
i servizi di euro 108.783,44, oltre interessi di legge CP_1Controparte_1 CP_1
con decorrenza dal 17.5.19 al saldo.
pag. 5/15 Avverso la predetta sentenza non definitiva, n 451/21, proponeva appello adducendone la nullità ex art. 161 c. p. c., per Parte_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronunzia sia sulla domanda riconvenzionale dell di Controparte_1 Pt_3
al pagamento dell'importo di euro 2.061.767,63, o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, concernente l'invocata detrazione del 17%, sulle fatture emesse da dal Parte_1
primo febbraio 2011, sia sulle contrapposte domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c.; l'errata interpretazione dell'ordinanza n. 23067/14 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine “alla pretesa detrazione del
17% dal prezzo unitario dovuto …. dal 01.02.11 al 31.8.13 e l'errore di diritto per violazione dell'art. 59 della legge n. 69/2009” infine l'errata interpretazione della “riconciliazione contabile” sul dare/avere tra le parti, di cui alle lettere e-mail 28 – 29 marzo 2017 .
Con sentenza n 101/2022, la Corte di Appello di Trento respingeva l'appello, rilevando l'infondatezza del motivo con cui era stata dedotta la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale e sulla domanda ex art
96 c.p.c., osservando che il Tribunale non si era pronunciato completamente sulla domanda riconvenzionale avanzata dall' CP_3
essendosi limitato a rilevare la fondatezza dell'assunto dell in punto CP_3
di an debeatur circa la non debenza della quota del 17% del costo dei pasti per il periodo successivo al 31/1/2011 (scadenza naturale del contratto di appalto, prorogato fino al 31 agosto 2013), prevista per consentire all'appaltatore di ammortizzare l'investimento relativo al centro di cottura realizzato, come già dettagliatamente argomentato nella richiamata pag. 6/15 sentenza n. 249/2016 della Corte di Appello, passata in giudicato.
Analoghe considerazioni formulava in relazione alla domanda ex art 96
c.p.c., che sarebbe stata decisa contestualmente alla definizione delle spese di giudizio.
In relazione alla censura inerente il dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale, osservava che la tesi dell'appellante non era coerente con quanto statuito dalla S. C. nell'Ordinanza n. 23067/2014 in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sollecitato dalla stessa dal momento Parte_1
che il petitum dedotto in lite era relativo all'accertamento delle pretese derivanti dall'esecuzione dell'appalto e di pagamenti indebiti, alla luce della disciplina vigente nel periodo di proroga dell'appalto. Infine, rilevava il difetto di specificità del terzo motivo.
Il giudizio di primo grado era nelle more proseguito , avendo il Tribunale disposto CTU contabile al fine di verificare, alla luce dei mandati prodotti da parte opponente, se le fatture indicate nell'elenco n. 4 nella seconda memoria ex art. 183 co 6 cpc dd.
5.12.19 di parte opposta fossero state saldate;
ed accertare l'importo complessivo derivante dalla detrazione del
17% sul prezzo dei pasti dalle fatture successive al 1.2.11 pagate dall CP_3
All'esito del deposito della perizia, con sentenza n 670/2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Trento respingeva la domanda di di pagamento delle fatture di cui all'elenco n 4, Parte_1
emesse negli anni 2008-2009, in quanto erano state integralmente pagate .
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale , prendeva atto che le fatture interamente pagate dall' per il periodo Controparte_1
pag. 7/15 successivo al primo febbraio 2011 (epoca in cui era scaduto il contratto stipulato nel 2001, successivamente alla quale la società opposta aveva continuato a fornire il servizio di preparazione dei pasti per l'
[...]
) ammontavano ad euro 1.926.129,66, per effetto della mancata CP_1
decurtazione della quota del 17%, che invece doveva essere portata in detrazione come accertato con sentenza della Corte di appello di Trento n.
249/2016, coperta da giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione .
Infine, con riguardo alle fatture emesse dalla società opposta e solo parzialmente saldate dell , che aveva trattenuto una Controparte_1
quota di poco inferiore al 17%, all'esito del riconteggio, accertava il versamento della maggior somma di euro 158.894,70 da parte dell' CP_1
opponente.
Liquidato l'importo complessivo in euro 2.085.024,36 ( euro 1.926.129,66
+ euro 158.894,70) dichiarava come dovuti gli interessi nella misura di cui al D.Lvo n. 231/02, richiamando la sentenza n. 249/16 della Corte di
Appello che, alla pagina 36, aveva accertato che, dopo la scadenza del contratto originario, non era intervenuta una proroga della stesso, bensì un nuovo affidamento dell'appalto per ulteriori tre anni, posto che nessuna proroga era consentita dalle clausole del contratto originario, sicché doveva ritenersi che l' opponente avesse riaffidato l'appalto, previa CP_1
trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per ulteriori tre anni;
affermava quindi che, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 2002 con prestazioni riconducibili alla nozione di transazione commerciale, era quindi applicabile il D.Lvo n. 231/02, con decorrenza dal pag. 8/15 13.3.19 (messa in mora in forza della richiesta di pagamento di pari data inviata per e mail doc. 5 parte opponente) fino al saldo.
Qualificato il credito accertato in capo alla opponente come CP_1
indebito oggettivo, trattandosi di somma versata in favore società opposta nonostante non fosse dovuta in forza delle disposizioni contrattuali e ritenuto che al momento del pagamento della fatture Parte_1
doveva ritenersi in buona fede, in assenza di statuizioni giudiziali circa la debenza o meno della percentuale del 17%, richiamava l'indirizzo giurisprudenziale (Cass. SU n. 15895/19) secondo cui il riferimento alla domanda di cui all'art 2033c.c. non debba essere riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c; nello specifico osservava che l'avv. C.Vitale aveva inviato richieste di pagamento in nome e per conto della società opposta in data 28/11/18, 19/12/18, 21/12/18, ed aveva inoltre riscontrato la richiesta sopra indicata inviata dell'Azienda provinciale in data 13.3.19, esponendo di avere sottoposto al proprio cliente il contenuto di tale comunicazione che veniva integralmente contestato, preannunciando il recupero giudiziale del credito vantato dalla Pt_1
osservava poi che il medesimo legale aveva difeso la società opposta dinanzi alla Corte d'appello nel giudizio n. 212/15 RG e nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione n. 29081/16 RGN., per cui doveva ritenersi provato il conferimento dei poteri rappresentativi.
Disponeva quindi la compensazione, così come richiesto da parte opposta, tra il credito accertato in favore dell' opponente unitamente a CP_1
quello di cui al capo 4 della sentenza n. 451/21 del Tribunale di Trento
(euro 108.783,44, oltre interessi di legge con decorrenza dal 17.5.19 al pag. 9/15 saldo) con il credito accertato in capo a al capo 3 Parte_1
della sentenza non definitiva (euro 20.471,90 di cui alle fatture nn.
25792/10, 7676/11, 16540/10, oltre interessi di legge con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo), con condanna dell' opposta al pagamento in favore dell opponente del credito residuo. CP_1
Condannava infine alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell;
poneva l'onere della CTU in via definitiva a carico CP_1
dell'opposta, che condannava al pagamento in favore dell
[...]
dell'importo di euro 12.500,00 ex art 96 Controparte_1
co.III c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2024 proponeva appello chiedendo, in parziale riforma della impugnata Parte_1
sentenza, che, previa dichiarazione che il contratto di appalto prot. n.
4/02/18491, Rep. n. 397, atti pubblici del 23.04.2002, avente ad oggetto il servizio di ristorazione, stipulato tra la e l Parte_1 [...]
per la durata di anni 9, a Controparte_4
decorrere dall'1.02.2002, con scadenza fissata al 31.01.11 era stato prorogato “sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara” , si accertasse che gli interessi dovuti sull'importo di euro 2.085.024,36, con decorrenza dal
13.03.19, fino al saldo, sono legali, con compensazione del credito accertato al capo 1) del dispositivo della sentenza n. 670/2024 e del credito accertato al capo 4) della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di
Trento, con quello della accertato al capo 3), del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di Trento;
con vittoria di spese del grado e riduzione di quelle di primo .
pag. 10/15 Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui CP_3
chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone gravame alla statuizione con cui il Tribunale ha applicato al credito vantato da , liquidato in euro 2.085.024,36 gli CP_3
interessi ex art. 5 Decreto Legislativo n. 231, del 09 ottobre 2002 sull'assunto che, successivamente alla scadenza del contratto, non sarebbe intervenuta alcuna proroga dello stesso “bensì un nuovo affidamento dell'appalto per ulteriori tre anni, sicchè deve ritenersi che l' CP_1
Opponente abbia riaffidato l'appalto previa trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per ulteriori tre anni”, richiamando il pronunciamento della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 249/16 , che a pag. 36 recitava testualmente: “ Ciò tanto pur considerando che dal contratto di appalto sottoscritto dalle Parti il 23.04.2002 non era, in realtà contemplata una proroga del contratto, ma era espressamente previsto che il contratto avrebbe avuto “la durata di 9 anni a decorrere dall'1 febbraio
2002 (data di effettiva decorrenza del servizio)”, che sarebbe scaduto
“pertanto, il 31.01.2011 e che l [avrebbe potuto], Controparte_1
qualora ritenuto idoneo e conveniente, riaffidare l'appalto, previa trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per tre anni (art. 2 contratto cit., doc. 2 ”. Pt_1
L'appellante obietta che tali considerazioni trovano smentita nel documento n. 5, allegato al fascicolo monitorio, con il quale, con raccomandata 02.02.11, ricevuta il 04.02.11, l per i Controparte_1
pag. 11/15 comunicava “Considerato che l non Controparte_4 CP_3
intende avvalersi della facoltà prevista dal secondo capoverso del primo comma dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, con la presente comunico che questa amministrazione intende prorogare il contratto in essere sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara”. Lamenta che il
Tribunale non abbia adeguatamente interpretato tale documento, il quale invece confermava che il contratto in essere si era prorogato , per cui erano dovuti gli interessi legali.
Sotto altro profilo, deduce che a fronte della qualificazione del credito azionato dalla controparte come indebito oggettivo, gli interessi dovevano essere applicati nella misura legale ex art 1284 c.c. e non ex
Dlgs 231/2002.
In comparsa conclusionale obietta che il passo della precedente sentenza n. 249/16 era stato estrapolato dal suo contesto;
nega quindi che tale statuizione possa considerarsi coperta da giudicato trattandosi di mera enunciazione incidentale priva di relazione causale con il decisum. Nella comparsa conclusionale di replica aggiunge che:” in ordine alla proroga del contratto, la sentenza n. 249/16, della Corte d'Appello di Trento,” sarebbe stata “ampiamente superata” dalla sentenza n. 451/21, del
Tribunale di Trento e dalla sentenza n. 101/22, della Corte d'Appello di
Trento.
L'appellata contesta la fondatezza dei motivi, adducendo che il Tribunale aveva correttamente richiamato le statuizioni, coperte da giudicato, della sentenza n 249/2016 pronunciate dalla Corte di Appello in altro giudizio relativo al medesimo rapporto. Argomenta inoltre la correttezza pag. 12/15 dell'applicazione degli interessi ex Dlgs 231/2002 vertendosi in una fattispecie di transazione commerciale .
Osserva la Corte che il Tribunale , con statuizioni che in assenza di gravame sono coperte da giudicato , ha qualificato “ il credito accertato in capo alla opponente” come “ indebito oggettivo, trattandosi di CP_1
somme versate in favore società opposta nonostante non fosse dovuta in forza delle disposizioni contrattuali”, individuando la decorrenza degli interessi nella data del 13.3.19.
Come chiarito dalla Suprema Corte con un indirizzo consolidato "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati”… “inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 codice civile) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il solvens
e l'accipiens”( Cass.n. 2113/ 2003).
Di conseguenza, nello specifico non è rilevante l'indagine in relazione alla proroga o meno del contratto di appalto in quanto sarebbe finalizzata esclusivamente all'accertamento dell' applicabilità del Dlgs
231/2002, il cui richiamo non potrebbe in ogni caso essere operato in quanto incompatibile con la qualificazione del credito come indebito oggettivo.
In accoglimento quindi del secondo motivo di appello, va accertato che sul credito dell nei confronti di Controparte_4
di euro 2.085.024,36 si applicano con decorrenza Parte_1
dal 13.3.2019 gli interessi legali di cui all'art 1284 c.c.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere pag. 13/15 deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ritenuta la soccombenza prevalente di , la cui Parte_1
domanda è stata accolta per un importo nettamente inferiore rispetto alla domanda, e che è al contempo soccombente rispetto alla domanda di controparte, l'appellante va condannata alla rifusione della spese del doppio grado che per il primo vanno liquidate, applicando lo scaglione da euro 2000.001, ad euro 4.000.000, entro cui è ricompreso il credito dell in euro 11.679,00 per la fase di studio, euro 7.704,00 per la CP_1
fase introduttiva, euro 22.972,00 per la fase istruttoria, euro 20.313,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 62.668,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato per euro 843,00 ed euro 27,00; e per il presente, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000 entro cui è ricompreso l'importo degli interessi come riconosciuti, in euro 2977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva, euro 4326,00 per la fase istruttoria, euro 5103,00 0 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 14.317,00 00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in parziale riforma della sentenza n. 670/2024 del Parte_1
Tribunale di Trento , che conferma nel resto pag. 14/15 accerta il credito dell nei Controparte_4
confronti di in euro 2.085.024,36, oltre interessi Parte_1
legali con decorrenza dal 13.3.19 fino al saldo.
Condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_4
le spese del doppio grado che liquida per il primo in euro
[...]
62.668,00 oltre a spese generali, I.V.A. ed al contributo C.N.A.P come per legge ed al rimborso del contributo unificato per euro 843,00 ed euro 27,0;
e per il presente in euro 14.317,00 00 oltre a spese generali, I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 13/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II promossa con atto di citazione notificato in data 18 luglio 2024 da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, anche in via tra loro disgiunta, dall'avv. CONCETTA VITALE
(C.F. , dall'avv. ANDREA VITALE (C.F. C.F._1
), entrambi del Foro di Milano e dall'avv. C.F._2
ANDREA MARIA VALORZI (CF ), presso il C.F._3
cui Studio, in Trento (TN), Via Calepina n. 65, è elettivamente domiciliata in forza di procura in atti appellante
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_2
MARCO PISONI (cod. fisc. ) e ANGELA CodiceFiscale_4
COLPI (cod. fisc. ) dell' C.F._5 Controparte_2
in Trento, Via Degasperi n. 79, ivi domiciliata
[...] CP_3 giusta mandato speciale come da separata procura alle liti e deliberazione n. 543 di data 01.08.2024 . appellata
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma della sentenza definitiva n. 670/2024, depositata il 27.06.24, notificata il 10.07.24, del
Tribunale di Trento, G.U. dott.ssa Renata Fermanelli, nel giudizio RGN
2064/2019, - accertato e dichiarato che, il contratto di appalto prot. n.
4/02/18491, Rep. n. 397, atti pubblici del 23.04.2022, avente ad oggetto il servizio di ristorazione, stipulato tra la e l Parte_1 [...]
per la durata di anni 9, a Controparte_4
decorrere dall'1.02.2002, con scadenza fissata al 31.01.11, veniva prorogato “sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara” e che, pertanto, gli interessi dovuti sull'importo di euro 2.085.024,36, con decorrenza dal
13.03.19, fino al saldo, sono quelli legali, con compensazione con il credito accertato al capo 1) del dispositivo della sentenza n. 670/2024 e del credito accertato al capo 4) della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di
Trento, con il credito della accertato al capo 3), del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di Trento;
con vittoria di spese del presente giudizio e con riduzione, nella misura che riterrà la Corte d'Appello di Trento, delle spese legali liquidate in Primo
Grado.
Per parte appellata
pag. 2/15 Nel merito: respingere integralmente, alla luce di quanto evidenziato sia in fatto che in diritto nella memoria di costituzione e difensiva dell' di CP_3
data 24.10.2024, tutte le domande e le richieste di riforma della sentenza definitiva n. 670/2024 emessa nel giudizio di primo grado del Tribunale di
Trento sub R.G. 2064/2019 così come svolte dall'avversario a mezzo del ricorso in appello notificato all in data 19.19.2024 siccome CP_3
totalmente infondate sia in fatto che in diritto;
quindi con conferma integrale della sentenza di primo grado impugnata.
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre al 12,5% ex art. 15 T.F., ulteriori, necessarie ed occorrende
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
, in persona del legale Parte_2
rappresentante, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n
384/20219 emesso in data 9/4/21 dal Tribunale di Trento con cui le era stato intimato il pagamento di euro 834.274,93 a favore di
[...]
a titolo di corrispettivo in forza dell'appalto di servizi di Parte_1
ristorazione affidato alla opposta.
L'opponente allegava che: con sentenza n. 153/15 il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento aveva accertato il diritto alla revisione dei prezzi della società opposta ed aveva fatto seguito giudizio per ottemperanza, definito con sentenza n. 81/16; la società opposta aveva già ottenuto in passato altro decreto ingiuntivo, opposto dall'
[...]
ed il relativo il giudizio di opposizione era stato definito con CP_1
sentenza n.504/15 del Tribunale di Trento, impugnata dinanzi alla Corte di pag. 3/15 Appello di Trento, la cui sentenza n.249/16 era passata in giudicato, a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione.
Eccepiva che le somme richieste in sede monitoria non erano dovute in quanto relative a fatture già pagate dall'azienda ovvero a prestazioni estranee al contratto di ristorazione, essendo riferite a servizi di sanificazione oppure a fatture relative alla quota del 17%, che non era stata versata dall in conformità a quanto statuito dalla sentenza della CP_1
Corte di Appello di Trento n.249/16. In via riconvenzionale, l'opponente esponeva di vantare un contro credito nei confronti della società opposta rappresentato dal recupero della quota del 17% relativo alle fatture già pagate, dal momento che tale quota non era dovuta in epoca successiva al febbraio 2011; agli interessi calcolati al tasso legale;
alla quote di rivalutazione conteggiate anche sulla quota del 17% delle fatture nonché al recupero di quanto pagato dall in esecuzione della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Trento n. 504/15 che era stata successivamente riformata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Trento
n.249/16, passata in giudicato, per complessivi euro 2.061.767,73.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 2.061.767,73 ovvero altra somma da accertare all'esito del giudizio, con condanna della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
Si costituiva in giudizio sostenendo che le fatture Parte_1
azionate erano state emessa in conformità a quanto concordato nel corso di una riunione tra le parti del marzo 2017 avente ad oggetto le reciproche posizioni , in attuazione della quale aveva inviato anche delle note di credito. Eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda pag. 4/15 riconvenzionale dell opponente, in quanto la Corte di Cassazione CP_1
con sentenza n. 23067/14 aveva già affermato la giurisdizione del giudice amministrativo proprio con riguardo a tali domande. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, la condanna dell'azienda opponente al pagamento dell'importo di euro 834.274,99, oltre interessi ai sensi del D.Lvo n. 231/02; in via subordinata, con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta dell'azienda, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore giudice amministrativo e che comunque tale domanda fosse rigettata. In via di estremo subordine, chiedeva fosse disposta la compensazione tra i contrapposti debiti e crediti. Chiedeva il rigetto della domanda proposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. dall opponente, formulando a propria CP_1
volta domanda analoga .
Con sentenza n 451/21, il Tribunale di Trento revocava il decreto ingiuntivo emesso in data 9.4.19 per l'importo di euro 834.274,93 oltre accessori su istanza di;
rigettava la domanda con Parte_1
cui aveva chiesto il pagamento delle fatture Parte_1
indicate negli elenchi n. 1 e n. 2 della memoria del 5.12.19; accertava il credito di nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
i servizi di euro 20.471,90 di cui alle fatture nn. 25792/10,
[...] CP_1
7676/11, 16540/10, oltre interessi di legge con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo;
accertava l'esistenza di un credito dell'
[...]
i servizi di euro 108.783,44, oltre interessi di legge CP_1Controparte_1 CP_1
con decorrenza dal 17.5.19 al saldo.
pag. 5/15 Avverso la predetta sentenza non definitiva, n 451/21, proponeva appello adducendone la nullità ex art. 161 c. p. c., per Parte_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. stante l'omessa pronunzia sia sulla domanda riconvenzionale dell di Controparte_1 Pt_3
al pagamento dell'importo di euro 2.061.767,63, o di quella maggiore o minore somma risultante in corso di causa, concernente l'invocata detrazione del 17%, sulle fatture emesse da dal Parte_1
primo febbraio 2011, sia sulle contrapposte domande di risarcimento dei danni ex art. 96 c. p. c.; l'errata interpretazione dell'ordinanza n. 23067/14 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine “alla pretesa detrazione del
17% dal prezzo unitario dovuto …. dal 01.02.11 al 31.8.13 e l'errore di diritto per violazione dell'art. 59 della legge n. 69/2009” infine l'errata interpretazione della “riconciliazione contabile” sul dare/avere tra le parti, di cui alle lettere e-mail 28 – 29 marzo 2017 .
Con sentenza n 101/2022, la Corte di Appello di Trento respingeva l'appello, rilevando l'infondatezza del motivo con cui era stata dedotta la mancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale e sulla domanda ex art
96 c.p.c., osservando che il Tribunale non si era pronunciato completamente sulla domanda riconvenzionale avanzata dall' CP_3
essendosi limitato a rilevare la fondatezza dell'assunto dell in punto CP_3
di an debeatur circa la non debenza della quota del 17% del costo dei pasti per il periodo successivo al 31/1/2011 (scadenza naturale del contratto di appalto, prorogato fino al 31 agosto 2013), prevista per consentire all'appaltatore di ammortizzare l'investimento relativo al centro di cottura realizzato, come già dettagliatamente argomentato nella richiamata pag. 6/15 sentenza n. 249/2016 della Corte di Appello, passata in giudicato.
Analoghe considerazioni formulava in relazione alla domanda ex art 96
c.p.c., che sarebbe stata decisa contestualmente alla definizione delle spese di giudizio.
In relazione alla censura inerente il dedotto difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda riconvenzionale, osservava che la tesi dell'appellante non era coerente con quanto statuito dalla S. C. nell'Ordinanza n. 23067/2014 in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sollecitato dalla stessa dal momento Parte_1
che il petitum dedotto in lite era relativo all'accertamento delle pretese derivanti dall'esecuzione dell'appalto e di pagamenti indebiti, alla luce della disciplina vigente nel periodo di proroga dell'appalto. Infine, rilevava il difetto di specificità del terzo motivo.
Il giudizio di primo grado era nelle more proseguito , avendo il Tribunale disposto CTU contabile al fine di verificare, alla luce dei mandati prodotti da parte opponente, se le fatture indicate nell'elenco n. 4 nella seconda memoria ex art. 183 co 6 cpc dd.
5.12.19 di parte opposta fossero state saldate;
ed accertare l'importo complessivo derivante dalla detrazione del
17% sul prezzo dei pasti dalle fatture successive al 1.2.11 pagate dall CP_3
All'esito del deposito della perizia, con sentenza n 670/2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Trento respingeva la domanda di di pagamento delle fatture di cui all'elenco n 4, Parte_1
emesse negli anni 2008-2009, in quanto erano state integralmente pagate .
Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale , prendeva atto che le fatture interamente pagate dall' per il periodo Controparte_1
pag. 7/15 successivo al primo febbraio 2011 (epoca in cui era scaduto il contratto stipulato nel 2001, successivamente alla quale la società opposta aveva continuato a fornire il servizio di preparazione dei pasti per l'
[...]
) ammontavano ad euro 1.926.129,66, per effetto della mancata CP_1
decurtazione della quota del 17%, che invece doveva essere portata in detrazione come accertato con sentenza della Corte di appello di Trento n.
249/2016, coperta da giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione .
Infine, con riguardo alle fatture emesse dalla società opposta e solo parzialmente saldate dell , che aveva trattenuto una Controparte_1
quota di poco inferiore al 17%, all'esito del riconteggio, accertava il versamento della maggior somma di euro 158.894,70 da parte dell' CP_1
opponente.
Liquidato l'importo complessivo in euro 2.085.024,36 ( euro 1.926.129,66
+ euro 158.894,70) dichiarava come dovuti gli interessi nella misura di cui al D.Lvo n. 231/02, richiamando la sentenza n. 249/16 della Corte di
Appello che, alla pagina 36, aveva accertato che, dopo la scadenza del contratto originario, non era intervenuta una proroga della stesso, bensì un nuovo affidamento dell'appalto per ulteriori tre anni, posto che nessuna proroga era consentita dalle clausole del contratto originario, sicché doveva ritenersi che l' opponente avesse riaffidato l'appalto, previa CP_1
trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per ulteriori tre anni;
affermava quindi che, trattandosi di contratto stipulato successivamente al 2002 con prestazioni riconducibili alla nozione di transazione commerciale, era quindi applicabile il D.Lvo n. 231/02, con decorrenza dal pag. 8/15 13.3.19 (messa in mora in forza della richiesta di pagamento di pari data inviata per e mail doc. 5 parte opponente) fino al saldo.
Qualificato il credito accertato in capo alla opponente come CP_1
indebito oggettivo, trattandosi di somma versata in favore società opposta nonostante non fosse dovuta in forza delle disposizioni contrattuali e ritenuto che al momento del pagamento della fatture Parte_1
doveva ritenersi in buona fede, in assenza di statuizioni giudiziali circa la debenza o meno della percentuale del 17%, richiamava l'indirizzo giurisprudenziale (Cass. SU n. 15895/19) secondo cui il riferimento alla domanda di cui all'art 2033c.c. non debba essere riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c; nello specifico osservava che l'avv. C.Vitale aveva inviato richieste di pagamento in nome e per conto della società opposta in data 28/11/18, 19/12/18, 21/12/18, ed aveva inoltre riscontrato la richiesta sopra indicata inviata dell'Azienda provinciale in data 13.3.19, esponendo di avere sottoposto al proprio cliente il contenuto di tale comunicazione che veniva integralmente contestato, preannunciando il recupero giudiziale del credito vantato dalla Pt_1
osservava poi che il medesimo legale aveva difeso la società opposta dinanzi alla Corte d'appello nel giudizio n. 212/15 RG e nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di Cassazione n. 29081/16 RGN., per cui doveva ritenersi provato il conferimento dei poteri rappresentativi.
Disponeva quindi la compensazione, così come richiesto da parte opposta, tra il credito accertato in favore dell' opponente unitamente a CP_1
quello di cui al capo 4 della sentenza n. 451/21 del Tribunale di Trento
(euro 108.783,44, oltre interessi di legge con decorrenza dal 17.5.19 al pag. 9/15 saldo) con il credito accertato in capo a al capo 3 Parte_1
della sentenza non definitiva (euro 20.471,90 di cui alle fatture nn.
25792/10, 7676/11, 16540/10, oltre interessi di legge con decorrenza dalla scadenza delle fatture al saldo), con condanna dell' opposta al pagamento in favore dell opponente del credito residuo. CP_1
Condannava infine alla rifusione delle spese di lite Parte_1
a favore dell;
poneva l'onere della CTU in via definitiva a carico CP_1
dell'opposta, che condannava al pagamento in favore dell
[...]
dell'importo di euro 12.500,00 ex art 96 Controparte_1
co.III c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2024 proponeva appello chiedendo, in parziale riforma della impugnata Parte_1
sentenza, che, previa dichiarazione che il contratto di appalto prot. n.
4/02/18491, Rep. n. 397, atti pubblici del 23.04.2002, avente ad oggetto il servizio di ristorazione, stipulato tra la e l Parte_1 [...]
per la durata di anni 9, a Controparte_4
decorrere dall'1.02.2002, con scadenza fissata al 31.01.11 era stato prorogato “sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara” , si accertasse che gli interessi dovuti sull'importo di euro 2.085.024,36, con decorrenza dal
13.03.19, fino al saldo, sono legali, con compensazione del credito accertato al capo 1) del dispositivo della sentenza n. 670/2024 e del credito accertato al capo 4) della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di
Trento, con quello della accertato al capo 3), del Parte_1
dispositivo della sentenza n. 451/21 del Tribunale Civile di Trento;
con vittoria di spese del grado e riduzione di quelle di primo .
pag. 10/15 Si costituiva contestando la fondatezza dei motivi di appello di cui CP_3
chiedeva il rigetto.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante propone gravame alla statuizione con cui il Tribunale ha applicato al credito vantato da , liquidato in euro 2.085.024,36 gli CP_3
interessi ex art. 5 Decreto Legislativo n. 231, del 09 ottobre 2002 sull'assunto che, successivamente alla scadenza del contratto, non sarebbe intervenuta alcuna proroga dello stesso “bensì un nuovo affidamento dell'appalto per ulteriori tre anni, sicchè deve ritenersi che l' CP_1
Opponente abbia riaffidato l'appalto previa trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per ulteriori tre anni”, richiamando il pronunciamento della sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 249/16 , che a pag. 36 recitava testualmente: “ Ciò tanto pur considerando che dal contratto di appalto sottoscritto dalle Parti il 23.04.2002 non era, in realtà contemplata una proroga del contratto, ma era espressamente previsto che il contratto avrebbe avuto “la durata di 9 anni a decorrere dall'1 febbraio
2002 (data di effettiva decorrenza del servizio)”, che sarebbe scaduto
“pertanto, il 31.01.2011 e che l [avrebbe potuto], Controparte_1
qualora ritenuto idoneo e conveniente, riaffidare l'appalto, previa trattativa privata, con specifico provvedimento scritto per tre anni (art. 2 contratto cit., doc. 2 ”. Pt_1
L'appellante obietta che tali considerazioni trovano smentita nel documento n. 5, allegato al fascicolo monitorio, con il quale, con raccomandata 02.02.11, ricevuta il 04.02.11, l per i Controparte_1
pag. 11/15 comunicava “Considerato che l non Controparte_4 CP_3
intende avvalersi della facoltà prevista dal secondo capoverso del primo comma dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, con la presente comunico che questa amministrazione intende prorogare il contratto in essere sino al completamento delle procedure previste dall'emanando pubblico incanto per l'assegnazione di una nuova gara”. Lamenta che il
Tribunale non abbia adeguatamente interpretato tale documento, il quale invece confermava che il contratto in essere si era prorogato , per cui erano dovuti gli interessi legali.
Sotto altro profilo, deduce che a fronte della qualificazione del credito azionato dalla controparte come indebito oggettivo, gli interessi dovevano essere applicati nella misura legale ex art 1284 c.c. e non ex
Dlgs 231/2002.
In comparsa conclusionale obietta che il passo della precedente sentenza n. 249/16 era stato estrapolato dal suo contesto;
nega quindi che tale statuizione possa considerarsi coperta da giudicato trattandosi di mera enunciazione incidentale priva di relazione causale con il decisum. Nella comparsa conclusionale di replica aggiunge che:” in ordine alla proroga del contratto, la sentenza n. 249/16, della Corte d'Appello di Trento,” sarebbe stata “ampiamente superata” dalla sentenza n. 451/21, del
Tribunale di Trento e dalla sentenza n. 101/22, della Corte d'Appello di
Trento.
L'appellata contesta la fondatezza dei motivi, adducendo che il Tribunale aveva correttamente richiamato le statuizioni, coperte da giudicato, della sentenza n 249/2016 pronunciate dalla Corte di Appello in altro giudizio relativo al medesimo rapporto. Argomenta inoltre la correttezza pag. 12/15 dell'applicazione degli interessi ex Dlgs 231/2002 vertendosi in una fattispecie di transazione commerciale .
Osserva la Corte che il Tribunale , con statuizioni che in assenza di gravame sono coperte da giudicato , ha qualificato “ il credito accertato in capo alla opponente” come “ indebito oggettivo, trattandosi di CP_1
somme versate in favore società opposta nonostante non fosse dovuta in forza delle disposizioni contrattuali”, individuando la decorrenza degli interessi nella data del 13.3.19.
Come chiarito dalla Suprema Corte con un indirizzo consolidato "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati”… “inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 codice civile) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il solvens
e l'accipiens”( Cass.n. 2113/ 2003).
Di conseguenza, nello specifico non è rilevante l'indagine in relazione alla proroga o meno del contratto di appalto in quanto sarebbe finalizzata esclusivamente all'accertamento dell' applicabilità del Dlgs
231/2002, il cui richiamo non potrebbe in ogni caso essere operato in quanto incompatibile con la qualificazione del credito come indebito oggettivo.
In accoglimento quindi del secondo motivo di appello, va accertato che sul credito dell nei confronti di Controparte_4
di euro 2.085.024,36 si applicano con decorrenza Parte_1
dal 13.3.2019 gli interessi legali di cui all'art 1284 c.c.
In ragione della riforma della sentenza impugnata si impone, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in quanto il relativo onere pag. 13/15 deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite
(ex plurimis Cass.27606/2019).
Ritenuta la soccombenza prevalente di , la cui Parte_1
domanda è stata accolta per un importo nettamente inferiore rispetto alla domanda, e che è al contempo soccombente rispetto alla domanda di controparte, l'appellante va condannata alla rifusione della spese del doppio grado che per il primo vanno liquidate, applicando lo scaglione da euro 2000.001, ad euro 4.000.000, entro cui è ricompreso il credito dell in euro 11.679,00 per la fase di studio, euro 7.704,00 per la CP_1
fase introduttiva, euro 22.972,00 per la fase istruttoria, euro 20.313,00 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 62.668,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato per euro 843,00 ed euro 27,00; e per il presente, applicando lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000 entro cui è ricompreso l'importo degli interessi come riconosciuti, in euro 2977,00 per la fase di studio, euro 1911,00 per la fase introduttiva, euro 4326,00 per la fase istruttoria, euro 5103,00 0 per la fase decisionale, e quindi complessivamente in euro 14.317,00 00 oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, in parziale riforma della sentenza n. 670/2024 del Parte_1
Tribunale di Trento , che conferma nel resto pag. 14/15 accerta il credito dell nei Controparte_4
confronti di in euro 2.085.024,36, oltre interessi Parte_1
legali con decorrenza dal 13.3.19 fino al saldo.
Condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_4
le spese del doppio grado che liquida per il primo in euro
[...]
62.668,00 oltre a spese generali, I.V.A. ed al contributo C.N.A.P come per legge ed al rimborso del contributo unificato per euro 843,00 ed euro 27,0;
e per il presente in euro 14.317,00 00 oltre a spese generali, I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 13/05/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 15/15