CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 509/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sig.ri Ricorrente_5, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_2 Ricorrente_1, Ricorrente_4, in qualità di eredi del sig. Nominativo_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnano l'avviso di accertamento N.411 del 28/11/2024 emesso da Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., per conto del comune di
San Marcellino, per Tari anni 2018 e 2019.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'atto impugnato in quanto, genericamente intestato a "Eredi Nominativo_1", risulta recapitato oltre 14 anni dopo la data di decesso del sig. Nominativo_1 (avvenuto il Data morte_1) a soggetto non più titolare di alcuna capacità giuridica;
2) assenza di regolare notifica a ciascun erede;
3) insussistenza del presupposto impositivo.
La società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. non si è costituita in giudizio. All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
I ricorrenti si dolgono dell'illegittimità dell'avviso di accertamento Tari relativa agli anni 2018 e 2019 per insussistenza del presupposto impositivo in quanto notificato ad essi quali eredi del Signor Nominativo_1, deceduto in data Data morte_1, privo di alcuna capacità giuridica;
evidenziano, altresì, che né il signor Nominativo_1 né essi abbiano mai posseduto l'immobile oggetto di imposizione
Il motivo di doglianza è fondato. In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato. Se il contribuente muore lasciando arretrati non pagati, quei debiti TARI entrano nel patrimonio ereditario insieme agli altri debiti fiscali e gli eredi, trattandosi di tributi locali, ne rispondono pro quota. Nella fattispecie in esame, il presupposto impositivo, relativo alla Tari anni 2018 e 2019 , si è verificato dopo la morte del de cuius, avvenuta in data Data morte_1, sicché nessuna imposta poteva essere richiesta al de cuius deceduto anni prima, né la notifica dell'avviso di accertamento poteva avvenire impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto. Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3915/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_5 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 411 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 161/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso
Resistente: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Sig.ri Ricorrente_5, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_2 Ricorrente_1, Ricorrente_4, in qualità di eredi del sig. Nominativo_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, impugnano l'avviso di accertamento N.411 del 28/11/2024 emesso da Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., per conto del comune di
San Marcellino, per Tari anni 2018 e 2019.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) illegittimità dell'atto impugnato in quanto, genericamente intestato a "Eredi Nominativo_1", risulta recapitato oltre 14 anni dopo la data di decesso del sig. Nominativo_1 (avvenuto il Data morte_1) a soggetto non più titolare di alcuna capacità giuridica;
2) assenza di regolare notifica a ciascun erede;
3) insussistenza del presupposto impositivo.
La società Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. non si è costituita in giudizio. All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
I ricorrenti si dolgono dell'illegittimità dell'avviso di accertamento Tari relativa agli anni 2018 e 2019 per insussistenza del presupposto impositivo in quanto notificato ad essi quali eredi del Signor Nominativo_1, deceduto in data Data morte_1, privo di alcuna capacità giuridica;
evidenziano, altresì, che né il signor Nominativo_1 né essi abbiano mai posseduto l'immobile oggetto di imposizione
Il motivo di doglianza è fondato. In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato. Se il contribuente muore lasciando arretrati non pagati, quei debiti TARI entrano nel patrimonio ereditario insieme agli altri debiti fiscali e gli eredi, trattandosi di tributi locali, ne rispondono pro quota. Nella fattispecie in esame, il presupposto impositivo, relativo alla Tari anni 2018 e 2019 , si è verificato dopo la morte del de cuius, avvenuta in data Data morte_1, sicché nessuna imposta poteva essere richiesta al de cuius deceduto anni prima, né la notifica dell'avviso di accertamento poteva avvenire impersonalmente e collettivamente agli eredi presso l'ultimo domicilio del defunto. Per quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto. All'accoglimento del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 278,00 oltre al rimborso del Cut, spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico