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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4455 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4068/2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. RG Di OL Presidente dott. EN AV RU Giudice relatore\estensore dott. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 4068/2025 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso in riassunzione, depositato in data 03.04.2025 da nato a Benin City, in [...], il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carla Trommino, giusta procura in atti;
C.F._1
-ricorrente- contro
[...]
; Controparte_1
-resistente-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.11.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
all'esito dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, con ricorso depositato dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea del Tribunale di Catania, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di in data 05.01.2017, CP_1 notificatogli il 03.02.2017, con il quale l'Amministrazione aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e, in via gradata, della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del
D. Lgs. 286/1998.
I.
2-Con ordinanza pronunciata in data 12.11.2018 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso.
I.
3-All'esito del gravame proposto dal ricorrente avverso la suddetta pronuncia, la Corte di
Appello di Catania, con ordinanza emessa in data 10.03.2022, dopo aver accertato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati comunicati all'Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ed assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
I.
4-Avendo il richiedente asilo, riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Catania,
Sezione Immigrazione, con ordinanza pronunciata in data 23.12.2024, comunicata il 02.01.2024, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale di Bari, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
I.
5-Con ricorso, depositato il 03.04.2025, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo
Tribunale, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate nel ricorso originario.
I.
6-Con decreto emesso in data 08.04.2025, regolarmente comunicato a tutte le parti del procedimento, è stata fissata, per la comparizione delle stesse, l'udienza del 10.10.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, in relazione alla quale soltanto il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 09.10.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta Controparte_2 contumace.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervenuto né ha presentato osservazione ostative all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
2 II.
1-Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 50 c.p.c. “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”.
II.
3-Stabilisce, inoltre, l'art. 307, comma 3, c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
II.
4-Nel caso di specie, rimarcato che, come prospettato dallo stesso ricorrente e come si evince dagli atti di causa, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell'adita Sezione specializzata, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione, gli era stata comunicata il 02.01.2025, deve osservarsi che, in applicazione dell'art. 155, comma 2, c.p.c. a norma del quale “per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune” il ricorso in riassunzione si sarebbe dovuto depositare entro la giornata, non festiva, di mercoledì 02.04.2025.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. 1235/2025 “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali compreso quello di decadenza dall'impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.), si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (in senso conforme, Cass. 16443/2024).
II.
6-Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso in riassunzione è stato depositato soltanto in data
03.04.2025, allorquando il termine perentorio di tre mesi, assegnato dal Tribunale di Catania ex art. 50 c.p.c. era, ormai, definitivamente maturato.
3 II.
7-A ciò si aggiunga, che il Tribunale, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, con decreto emesso in data 14.10.2025, ha sollevato la questione, invitando il ricorrente a prendere espressa e specifica posizione sulla medesima e che, a fronte di tale sollecitazione, nelle note di trattazione scritta, depositate il 13.11.2025, il richiedente asilo si è limitato ad insistere sull'accoglimento del ricorso, omettendo di dedurre sulla questione, relativa alla tardività del ricorso in riassunzione, rilevata ex officio dal Tribunale.
II.
8-Considerato, pertanto, che il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 03.04.2024, allorquando il termine perentorio di tre mesi, assegnato dal Tribunale di Catania con la citata ordinanza comunicata al ricorrente il 02.01.2024 era definitivamente scaduto il 02.04.2025, in applicazione del combinato disposto degli artt. 50, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, al cui pagamento in astratto dovrebbe essere condannato il ricorrente avendo riassunto il giudizio tardivamente, essendo l'Amministrazione rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso in riassunzione, depositato in data 03.04.2025 da Parte_1
applicati gli artt. 50, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c.;
così provvede:
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
B. NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AV RU RG Di OL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei
Magistrati: dott. RG Di OL Presidente dott. EN AV RU Giudice relatore\estensore dott. Gianluca Tarantino Giudice nel procedimento iscritto al n. 4068/2025 R.G. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso in riassunzione, depositato in data 03.04.2025 da nato a Benin City, in [...], il [...], (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Carla Trommino, giusta procura in atti;
C.F._1
-ricorrente- contro
[...]
; Controparte_1
-resistente-
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.11.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta;
compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
all'esito dell'attività istruttoria;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 I.
1-Il ricorrente, cittadino nigeriano, con ricorso depositato dinanzi alla Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea del Tribunale di Catania, ha impugnato il provvedimento emesso dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di in data 05.01.2017, CP_1 notificatogli il 03.02.2017, con il quale l'Amministrazione aveva deciso di non riconoscere la protezione internazionale, chiedendo, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 del D. Lgs. 251/2007 e, in via gradata, della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del
D. Lgs. 286/1998.
I.
2-Con ordinanza pronunciata in data 12.11.2018 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso.
I.
3-All'esito del gravame proposto dal ricorrente avverso la suddetta pronuncia, la Corte di
Appello di Catania, con ordinanza emessa in data 10.03.2022, dopo aver accertato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza non erano stati comunicati all'Amministrazione nel corso del giudizio di primo grado, ha dichiarato la nullità dell'ordinanza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice ed assegnando termine di tre mesi per la riassunzione.
I.
4-Avendo il richiedente asilo, riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Catania,
Sezione Immigrazione, con ordinanza pronunciata in data 23.12.2024, comunicata il 02.01.2024, ha dichiarato la propria incompetenza in favore della Sezione specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale di Bari, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
I.
5-Con ricorso, depositato il 03.04.2025, il ricorrente ha riassunto il giudizio innanzi a questo
Tribunale, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni, già formulate nel ricorso originario.
I.
6-Con decreto emesso in data 08.04.2025, regolarmente comunicato a tutte le parti del procedimento, è stata fissata, per la comparizione delle stesse, l'udienza del 10.10.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, in relazione alla quale soltanto il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, depositando in data 09.10.2025 note di trattazione scritta nelle quali ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, è rimasta Controparte_2 contumace.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervenuto né ha presentato osservazione ostative all'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
2 II.
1-Tanto premesso, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 50 c.p.c. “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre mesi dalla comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati, il processo si estingue”.
II.
3-Stabilisce, inoltre, l'art. 307, comma 3, c.p.c. “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.
II.
4-Nel caso di specie, rimarcato che, come prospettato dallo stesso ricorrente e come si evince dagli atti di causa, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore dell'adita Sezione specializzata, assegnando termine di tre mesi per la riassunzione, gli era stata comunicata il 02.01.2025, deve osservarsi che, in applicazione dell'art. 155, comma 2, c.p.c. a norma del quale “per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune” il ricorso in riassunzione si sarebbe dovuto depositare entro la giornata, non festiva, di mercoledì 02.04.2025.
II.
5-Si veda, da ultimo, Cass. 1235/2025 “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali compreso quello di decadenza dall'impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.), si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ., e 2963, quarto comma, cod. civ. il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Più precisamente, il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza” (in senso conforme, Cass. 16443/2024).
II.
6-Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorso in riassunzione è stato depositato soltanto in data
03.04.2025, allorquando il termine perentorio di tre mesi, assegnato dal Tribunale di Catania ex art. 50 c.p.c. era, ormai, definitivamente maturato.
3 II.
7-A ciò si aggiunga, che il Tribunale, nell'esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, con decreto emesso in data 14.10.2025, ha sollevato la questione, invitando il ricorrente a prendere espressa e specifica posizione sulla medesima e che, a fronte di tale sollecitazione, nelle note di trattazione scritta, depositate il 13.11.2025, il richiedente asilo si è limitato ad insistere sull'accoglimento del ricorso, omettendo di dedurre sulla questione, relativa alla tardività del ricorso in riassunzione, rilevata ex officio dal Tribunale.
II.
8-Considerato, pertanto, che il ricorso in riassunzione è stato depositato in data 03.04.2024, allorquando il termine perentorio di tre mesi, assegnato dal Tribunale di Catania con la citata ordinanza comunicata al ricorrente il 02.01.2024 era definitivamente scaduto il 02.04.2025, in applicazione del combinato disposto degli artt. 50, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, al cui pagamento in astratto dovrebbe essere condannato il ricorrente avendo riassunto il giudizio tardivamente, essendo l'Amministrazione rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, sul ricorso in riassunzione, depositato in data 03.04.2025 da Parte_1
applicati gli artt. 50, comma 2, e 307, comma 3, c.p.c.;
così provvede:
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
B. NULLA sulle spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, addì 26.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AV RU RG Di OL
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