TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/09/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE - Controversie del lavoro
n. 581/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 settembre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, nessuno personalmente compare.
Il Giudice dà atto:
- che con provvedimento a verbale di udienza del 11.3.2025 è stato disposto che l'odierna udienza si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 4.8.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente ha depositato proprie note di udienza in data 24.7.2025 , il cui contenuto è qui richiamato.
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 581/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1 ALBERTO ZEFFIN e MARTINA NOLA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Padova, in Via Trieste n. 23, contro
Controparte_1 P.I. C.F. , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. MARIA ANTONELLA BORSETTO, elettivamente domiciliato presso la sede di Rovigo, Viale delle Industrie n. 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:
“1) Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha diritto alla tutela assicurativa per la m.p. denunciata - caso n. 519153929 del 23/3/2023 – Spondilo-discopatia del rachide lombo- sacrale con protrusioni discali multiple, di origine professionale con conseguente riconoscimento del diritto all'Indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. n. 38/00 in relazione al grado di menomazione complessivo (8 (otto) per cento) o al diverso grado maggiore o minore che risulterà di giustizia;
arretrati con interessi, come per legge, sulle somme dovute.
2) Per l'effetto, condannarsi l' a provvedere all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 delle prestazioni cui lo stesso ha diritto, così come verranno accertate di giustizia in corso di causa (Indennizzo in capitale), con interessi, come per legge sulle somme dovute.
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
“rigettare il ricorso proposto da perché infondato e non provato per le Parte_1 ragioni sopra esposte e che si intendono qui richiamate integralmente, con vittoria di spese, diritti e onorari se dovuti nel rispetto dell'art. 152 disp att. cpc vigente”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda pagina 2 di 9 Con ricorso depositato il giorno 23.08.2024 , come sopra Parte_1 rappresentato, ha convenuto in giudizio l'
[...] in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere affetto da “Spondilo-discopatia del rachide lombo- sacrale con protrusioni discali multiple” cagionata dall'attività lavorativa, svolta dal 1989 come collaboratore agricolo nell'azienda agricola del fratello e dal 1995 come coltivatore diretto, dapprima con contratto d'affitto e successivamente come proprietario dello stesso.
Il ricorrente ha riferito (i) che le proprie mansioni comprendono sia il trattamento del terreno
(aratura, concimatura, fresatura, zappatura ecc.) sia la coltivazione e raccolta di prodotti orticoli (carote, radicchio, insalata, biete, ecc.), quest'ultima effettuata su un fondo di circa due ettari da solo o con l'aiuto dei familiari (fratello o sorella) o – dal 2000 al 2010 - di qualche dipendente;
(ii) che tale occupazione vede l'alternanza tra attività manuali e meccaniche, poiché se la raccolta e la zappatura vengono effettuate manualmente, altre, invece, richiedono l'uso di quattro diversi trattori muniti di trapiantatrice, aratri, frese o trattore spargi-letame, irroratrice, aratro;
(iii) che egli provvede ogni anno alla rotazione delle colture coltivando ciascun prodotto su una superficie pari a circa il venti per cento del totale.
Si è soffermato a descrivere le operazioni di raccolta manuale degli ortaggi, in merito alle quali ha precisato di riempire quotidianamente 80/100 cassette dal peso di circa 5/8 Kg ciascuna, che posiziona successivamente in pile di due sul rimorchio del trattore, per trasportarle fino all'azienda dove provvede a scaricarle manualmente e ad eseguire il lavaggio a mano (con canna) degli ortaggi, al termine del quale dovranno essere trasportati al mercato di Lusia con il trattore, scaricati e successivamente rivenduti dal venditore della cooperativa.
Ha allegato di essere costretto nello svolgimento della propria attività lavorativa a rimanere, soprattutto durante la raccolta, in posizione china con conseguente mantenimento di posture incongrue per il busto per lunghi periodi, aggiungendo di essersi sottoposto in data 6/4/2022 a
RMN a causa dell'insorgenza dolore alla schiena (cfr. doc. 2 all. al ricorso) e di aver inoltrato all' in data 23.3.2023 (cfr. doc. 3 all. al ricorso) domanda di riconoscimento della CP_1 malattia professionale suindicata, ottenendo il diniego da parte dell'istituto all'erogazione della prestazione richiesta e il successivo rigetto del ricorso amministrativo (cfr. docc. da 4 a 7 all. al ricorso).
Si è pertanto rivolto a questo Tribunale per vedersi accertato e dichiarato il diritto all'indennizzo della lesione dell'integrità psicofisica correlato al danno biologico stimato pagina 3 di 9 nella misura del 8%, come da perizia del dr. (cfr. doc. 5 all. al ricorso) e la Per_1 conseguente condanna dell'istituto alla corresponsione delle prestazioni di legge.
2. La difesa di parte convenuta
Si è costituito ritualmente in giudizio l' , come sopra rappresentato, che resistendo al CP_1 ricorso ha negato la natura professionale della malattia denunciata, diffusa nella popolazione dell'età del ricorrente, eccependo la mancata prova della nocività delle attività svolte, e del nesso tra queste e la patologia lamentata;
sicché ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza del 8.11.24, la causa è stata istruita mediante l'assunzione della testimonianza di (sorella del ricorrente nonché Testimone_1 dipendente/collaboratrice presso l'azienda agricola per 4-5 anni) e di Persona_2
(vicino di casa), nonché attraverso l'espletamento della CTU medico legale, affidata al dr.
è stata discussa all'odierna udienza mediante deposito di note scritte e decisa come da Per_3 dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda
Non essendo state sollevate questioni preliminari, occorre esaminare direttamente il merito del ricorso, premettendo quale sia il regime probatorio utilizzato nel presente giudizio, alla luce dell'essere la malattia lamentata dal ricorrente non tabellata, come evidenziato dall' , rammentando l'insegnamento della Corte di Cassazione, ribadito anche CP_1 recentemente, secondo il quale in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Il giudice è altresì tenuto, secondo la giurisprudenza di legittimità a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 10/05/2024, n. 12786; Cass. sezione Lavoro, sentenza n. 17438 del 12/10/2012, Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 20/03/2023).
pagina 4 di 9 Un altro importante strumento – accanto alle tabelle – è costituito dall'elenco delle malattie di probabile o possibile origine lavorativa, previsto dall'art. 139 del D.P.R. n. 1124/1965, il quale non ha la stessa valenza presuntiva delle tabelle e – come ricordato dalla Cassazione
(Cass. 22837/2019) – “non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 del testo unico. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 assumono valore probatorio vario— in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica— ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato”.
All'esito dell'istruttoria orale, deve dirsi dimostrato come il ricorrente abbia svolto nel corso della vita professionale mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide lombosacrale.
Entrambi i testi hanno confermato le modalità di svolgimento delle mansioni del ricorrente come descritte in ricorso, in particolare la teste pur ammettendo di aver lavorato Parte_1 solo come stagionale coadiuvando il fratello nell'attività di raccolta (sul punto, infatti, afferma
“ho lavorato 150 giornate nel senso che non lavoravo tutti i giorni del mese, e non ho lavorato neppure per tutti i mesi dell'anno, in dicembre e gennaio non ho lavorato o se l'ho fatto è stato per pochissimi giorni […] io più che altro effettuavo la raccolta, ero solo io, prima di me c'era una sola persona, mio fratello non ha altri aiutanti e non li ha avuti in passato”), ha dichiarato di averlo visto “usare il trattore, in particolare nella fase della raccolta, nella quale sul pianale vanno caricate le casse che di volta in volta si riempiono” aggiungendo che egli “guidava il trattore, lo fermava, scendeva, raccoglieva e metteva nelle casse, che poi caricava sul trattore”, nonché concimare e fresare “[cambiando] di volta in volta i pezzi del trattore”, anche se non ha saputo riferire quanto queste ultime possano durare.
Ha però affermato di conoscere che “la fresatura e la concimazione della terra con il trattore si fanno solo all'inizio e alla fine di ogni raccolto, nel mezzo le operazioni [come la zappatura] si fanno manualmente” e che l'attività esercitata dal fratello è dinamica con “un ciclo continuo di coltivazione” [senza] “tempi morti”.
pagina 5 di 9 Con riguardo invece all'unica attività alla quale ha partecipato, ossia quella di raccolta, interrogata sui capitoli del ricorso ha risposto: sul cap. 8 (“vero che il ricorrente provvede giornalmente alla raccolta manuale degli ortaggi, che vengono riposti in cassette che arrivano a pesare circa 5/8 kg ciascuna, con conseguente mantenimento di posture incongrue per il busto per lunghi periodi, dovendo il ricorrente rimanere chino durante la raccolta degli ortaggi e per alzare da terra la cassetta piena?”) anche mio fratello fa la raccolta degli ortaggi, faceva carote, crauti, radicchio, cavolfiore, di solito la raccolta durava mezza giornata, tre o quattro ore, tutti i giorni […] in una settimana almeno cinque o sei giorni sono dedicati alla raccolta;
Sul cap. 10 (“vero che l'attività di raccolta dura circa 6/7 ore al giorno?”) durava circa mezza giornata, nel resto della giornata si pianta, si zappa, preciso che le carote si raccolgono anche il pomeriggio, perché la mattina si raccolgono altre verdure”;
sul cap. 13 (vero che il ricorrente provvede giornalmente alla raccolta di circa 80 – 100 cassette di ortaggi?) non so dire il numero esatto delle cassette, certo ogni giorno mio fratello riempie un pianale, dove stanno circa 60 o 70 cassette.
Parimenti il teste dopo aver premesso di aver ceduto al ricorrente – in aggiunta alla Per_2 sua -la propria azienda agricola, dalle dimensioni di circa due ettari e posta a venti metri da quella del e di frequentare quest'ultima “qualche volta […] per fare due Parte_1 chiacchiere, quando sono in magazzino il ricorrente ed il fratello, che c'è e non c'è […] anche due volte alla settimana” riporta che il ricorrente guida il trattore, lo “cambia proprio a seconda dell'operazione da svolgere”, utilizzando i vari pezzi (spargi-letame, irroratrice, aratro ecc.).
Ha confermato le modalità e la durata di raccolta degli ortaggi - effettuata ogni giorno dal ricorrente e dal fratello, i quali “in ginocchio o in piedi a seconda di come vanno meglio, fanno i mazzetti e la cassetta e le cassette le portano fuori dalla serra, le mettono su un bancale, appoggiato per terra” - la rotazione fra carote, sedano e radicchio e le operazioni di pulizia.
Insieme a tali dichiarazioni, che avvalorano lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni comportanti la continua sollecitazione del rachide lombosacrale, occorre considerare le risultanze della CTU medico legale, affidata al dr. il quale – al termine delle Per_3 operazioni peritali condotte in data 29.04.2025 alla presenza del C.T. di parte ricorrente, Dr.
, e a quello di parte , Dr.ssa nelle quali ha constatato la presenza nel Per_1 CP_1 Per_4
di “algodisfunzionalità del rachide lombare in quadro di spondilodiscopatia Parte_1 lombare” (cfr. pagg. 11 e 16 relazione CTU) - ha ritenuto “la patologia lamentata da parte
pagina 6 di 9 ricorrente, spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple causalmente connessa all'attività lavorativa svolta dal ricorrente con elevata probabilità”.
A sostegno di tale conclusione concorrono per il CTU la tipologia di attività lavorativa
(coltivatore diretto per 38 anni); l'anamnesi resa dal ricorrente e l'esame obiettivo eseguito in occasione delle operazioni peritali;
l'analisi della documentazione agli atti e della documentazione sanitaria relativa alla patologia, inserita nell'elenco delle malattie per le quali
è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti ex art. 139 TU approvato con DPR
1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, allegato al DM 10.06.2014.
Sul punto ha altresì evidenziato “che il ricorrente ha svolto per 38 anni il lavoro di coltivatore diretto, effettuando durante l'arco della giornata lavorativa numerose attività con elevato carico a livello lombare, tra cui la mobilizzazione di sacchi di sementi,
l'approntamento dei macchinari agricoli, la piantatura e la raccolta degli ortaggi, il sollevamento di casse piene di ortaggi con posture incongrue in terreni sconnessi e la conduzione di mezzi agricoli con trasmissione di vibrazioni al corpo intero. Tali attività erano svolte con continuità durante tutto l'arco della giornata lavorativa che impegnava il ricorrente dalla mattina presto fino alla sera, 6 giorni a settimana, 12 mesi all'anno”, arrivando a concludere che “la durata dell'esposizione al rischio lavorativo, la cronologia dell'insorgenza dei sintomi e la certificazione iconografica della patologia discale lombare, depongono per un nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata”
(cfr. pagg. da 17 a 19 relazione CTU).
In risposta al CT di parte , che aveva ritenuto insufficiente, ai fini dell'accertamento di CP_1 malattia professionale, la RM del 2022 prodotta, il CTU ha confermato come sia la durata della sintomatologia algica lombare, resistente a terapia antalgica e sottoposta a cicli di cure fisioterapiche, sia il quadro iconografico riportato nell'esame clinico suindicato “[presentino] un quadro morboso cronico determinato da un impegno continuativo e cronico sul rachide lombare. Tale impegno è compatibile con la continua esposizione lavorativa a
“movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo” e a
“vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici”.
Allo stesso modo, al CT di parte ricorrente che aveva invece ritenuto insufficiente la quantificazione del danno, ha replicato che la stima di quest'ultimo è calcolata tenendo in considerazione più elementi (il risultato del dato iconografico, la sintomatologia lamentata e l'algodisfunzionalità del rachide lombare) e che in sede di operazioni peritali era stata pagina 7 di 9 riscontrata una minor limitazione funzionale rispetto a quella riportata dal medico del lavoro, dr. e confermata dal medico legale di patronato (cfr. pagg. 20 e 21 relazione CTU). Per_5
Sulla base delle sopra esposte considerazioni medico-legali - sulla cui correttezza scientifica e metodologica questo Giudice non ha rilievi e che pertanto condivide - nonché delle risultanze istruttorie sopra riportate si deve ritenere, in accoglimento della domanda attorea, dimostrata nel presente giudizio l'origine professionale della malattia “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”.
5- Quantificazione del danno
Passando alla stima della misura del danno, il Consulente dell'Ufficio ha valutato il danno biologico permanente nella misura pari al 6%, il danno biologico temporaneo pari a 10 giorni al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25% e l'inabilità lavorativa assoluta e parziale calcolabile in 90 giorni ciascuna.
Quanto alla decorrenza della patologia, il Dr. la colloca a partire dal 06.04.2022, data Per_3 di esecuzione della risonanza magnetica del rachide lombare.
L' convenuto deve dunque essere condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'indennizzo conseguente al riconoscimento della misura di inabilità sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (23.03.2023), non potendo la stessa essere precedente all'istanza amministrativa;
l' dovrà altresì corrispondere a parte CP_1 attrice i ratei arretrati, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo.
6- le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM 147/2022, per cause comprese nello scaglione da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa, secondo i valori medi per le fasi effettivamente celebrate (esclusa dunque quella decisionale).
Le spese per CTU vanno definitivamente poste a carico dell' convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 581/2024 promossa da Parte_1 contro , ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede: CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara che la malattia “spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple” dalla quale il ricorrente è affetto è di origine professionale e determina nello stesso un danno biologico pari al 6%, a far data dalla domanda amministrativa (23.03.2023); pagina 8 di 9 2. Condanna l a corrispondere al ricorrente l'indennizzo conseguente al capo CP_1 precedente a far data dalla domanda amministrativa (23.03.2023), oltre ai ratei arretrati, interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
3. Condanna parte resistente a rifondere al ricorrente – e per esso agli Avv.ti ALBERTO
ZEFFIN e MARTINA NOLA che si sono dichiarati antistatari – le spese di lite che liquida in € 3.370,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00.
4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese per CTU.
Così deciso in Rovigo, in data 5 settembre 2025
Il Giudice
Pier Francesco Bazzega
pagina 9 di 9