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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6641 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA IN Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1
NA RN e nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_2
FL LI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
14/04/2009 presso il Comune di Sant'Omobono Terme (BG) e che dall'unione nascevano le due figlie e Per_1 Per_2
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4/12/2025 entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò
a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di (Atto n. 1 Parte 1 Serie Anno 2009 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE
RA IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RA IN Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_1
NA RN e nato a [...] il [...] con l'Avv. Parte_2
FL LI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data
14/04/2009 presso il Comune di Sant'Omobono Terme (BG) e che dall'unione nascevano le due figlie e Per_1 Per_2
Con note scritte depositate per l'udienza cartolare del 4/12/2025 entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni di separazione pattuite siano conformi alla legge e non contrarie all'ordine pubblico e che appaiano rispondenti all'interesse dei figli.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e ciò
a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di (Atto n. 1 Parte 1 Serie Anno 2009 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE
RA IN