Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa D'Onofrio Giovanni Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4789 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: domanda cumulativa (separazione e divorzio)
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PETRONE Parte_1
ROSALBA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GENTILI Controparte_1
CONCETTA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo precedentemente sottoscritto dai coniugi. Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, recependo gli accordi intervenuti tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Avellino il 07/10/1989; - che dallo stesso è nata una figlia,
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
- che, essendo divenuta la Per_1
prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori e, previa rimessione della causa al Giudice Relatore e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorsi i termini di legge, chiedeva pronunciarsi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva parte resistente, la quale, rappresentava che nelle more era intervenuto accordo tra le parti.
All'udienza del 03/12/2024, il Giudice preso atto dell'intervenuto accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Con ordinanza del 07/01/2025 il Tribunale, rilevava la circostanza per cui il ricorrente aveva introdotto il giudizio formulando domanda cumulativa di separazione e divorzio, e posto che le parti avevano raggiunto accordo in merito alle condizioni della separazione, rimetteva la causa sul ruolo, sottoponendo a parte ricorrente la questione inerente la volontà di insistere nella domanda di divorzio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 13/05/2025, anticipata all'udienza del 18/03/2025, le parti rinunciavano alla domanda di divorzio, riservandosi di riproporre domanda nei tempi di legge ed insistevano nella pronuncia di separazione alle condizioni di cui all'accordo precedentemente sottoscritto dai coniugi.
All'esito, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
2) la sig.ra lascerà la casa coniugale entro e non oltre la data del 30 Controparte_1
giugno 2025, portando con sé i propri effetti personali e i beni di esclusiva proprietà, mentre i beni comuni saranno suddivisi tra i coniugi in parti uguali;
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3) la casa coniugale in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap, seguirà l'ordinario regime delle proprietà rimanendo, anche come assegnazione, in capo al sig. che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
4) a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra in virtù delle Controparte_1
differenze reddituali e del lavoro casalingo svolto nell'intero periodo matrimoniale, il sig.
verserà in favore della coniuge entro il giorno 5 di ciascun mese la somma di € 350,00, a Pt_1 partire dal giorno 5 del mese in cui la sig.ra lascerà l'abitazione coniugale. Detta CP_1
somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT e verrà versata su conto Banco Posta alla sig.ra con coordinate bancarie: IT83 T076 0114 9000 0102 0314 868; CP_1
5) nulla per la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
6) le parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver definito con l'esatto adempimento delle pattuizioni qui contenute, ogni altra questione economica e patrimoniale nonché di qualsiasi altra natura tra loro intercorrente, senza avere nulla a pretendere l'uno dall'altra;
7) le spese e competenze legali restano a carico di ciascuna delle parti qui costituite, che provvederanno a corrisponderle ciascuno al proprio avvocato;
8) sottoscrivono il presente atto, anche i procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale ex art.13/8 L.P.F., per autentica delle firme e certificazione dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico;
9) le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso che i patti e le condizioni sottoscritte in questa sede, sono quelle proposte al Tribunale in via definitiva e che non vi sarà udienza di comparizione personale innanzi al Giudice Delegato, in quanto, i procuratori provvederanno a richiedere con istanza congiunta che l'udienza del 03 Dicembre c.a. sia trattata in forma cartolare ex art.127 ter cpc, per richiedere l'omologa dell'accordo qui sottoscritto.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(CE) e nata il [...] in [...]; Controparte_1 4
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AVELLINO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
341, parte II, serie A, anno 1989);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese