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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/12/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1986/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1986/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DERI Parte_1 C.F._1
LAURA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DERI LAURA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 05/03/2015 dalla cui unione nascevano i figli nata in [...] in data [...], nata in Persona_1 Persona_2
ON (PI) in data 01.05.2015 e nato a [...] in data [...]. Persona_3
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono
1 adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 05/03/2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) al n.2, Parte I, dell'anno 2015;
2) DISPONE l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, e residenza dei minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale posta in Calcinaia Via Giuseppe Vittorio
30;
3) DISPONE che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano sostenute nella misura del
50% da entrambi i coniugi. Le parti hanno concordato di considerare spese ordinarie: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti
2 nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema e feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); di considerare spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie attuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- - di considerare spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: - a. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- b. ludiche o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento patente presso autoscuola privata;
- c. sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- d. medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia - e. altre organizzazione di ricevimenti e celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- f. spese per il vestiario: le parti concordano di ritenere spesa straordinaria a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno unicamente quella per giacconi, capispalla invernali e scarpe, intendendo provvedere poi direttamente entrambe all'acquisto dei restanti capi di abbigliamento;
3 4) DISPONE che, in relazione al piano genitoriale, salvo diverso accordo, il padre tiene i minori con sé: - in maniera paritaria con la madre ed a rotazione con la medesima ivi compreso i fine settimana, difatti entrambi svolgono attività lavorativa in continua turnazione compreso festivi e festività, almeno 1 settimana durante le vacanze estive dal mese di giugno a quello di settembre); - -nelle altre festività religiose e civili del calendario, secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i coniugi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 8 dicembre, 1 novembre ed altre eventuali);
5) DISPONE che l'assegno unico dei minori sia, integralmente, percepito in favore della madre;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Calcinaia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza dove riterrà più opportuno;
- i coniugi hanno dichiarato di essere, economicamente, indipendenti;
- in relazione ai conti correnti, le parti hanno precisato quanto segue: - il conto corrente cointesto accesso presso la Banca di Firenze, ove vi è accredito dello stipendio della Signora
e ove viene addebbiata la rata del mutuo della casa coniugale, rimane intestato Pt_1 unicamente alla Signora diversamente il conto corrente cointestato acceso presso la Pt_1 banca di Lajatico, ove viene accreditato lo stipendio del nonché l'assegno unico INPS CP_1
e ove vi sono i risparmi dei coniugi, rimane intestato unicamente al le parti si sono CP_1 accordate che le nuove intestazioni dei conti correnti vengono regolamentate entro la data del
15.07.2025; i risparmi presenti (circa €8.000,00 ad oggi) vengono ripartiti al 50% tra le parti,
- - la Signora in qualità di assegnataria della casa coniugale si è impegnata all'integrale Pt_1 pagamento della rata del mutuo cointesto, ciò nonostante, la proprietà dell'immobile rimane sempre al 50% tra le parti;
entro la data del 30.08.2025 il Signor si è impegnato CP_1
a rilasciare la casa coniugale,
- oltre alla casa coniugale i coniugi sono proprietari di un terreno agricolo posto in Calcinaia
(PI) Via Dei Martiri, il quale rimane in comproprietà e è utilizzato, equamente, tra le parti,
- le parti hanno dichiarato che non vi sono rapporti credito debito tra di loro, e quindi con la sottoscrizione del ricorso, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra,
4 - le parti hanno dato, altresì, atto di essere titolari, oltre alla casa coniugale, di 1/10 cadauno dell'immobile sito in calcinaia Pisa, Via Giuseppe Vittorio;
- le parti hanno dato atto che la Signora risulta intestataria di n. 2 veicoli Fiat panda Pt_1 targati BA486FC e DA779NX, il Signor risulta intestatario di veicolo X trail Nissan CP_1 targato FS390CJ, nonché motociclo BMW targato BT14860.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 28/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1986/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DERI Parte_1 C.F._1
LAURA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. DERI LAURA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 05/03/2015 dalla cui unione nascevano i figli nata in [...] in data [...], nata in Persona_1 Persona_2
ON (PI) in data 01.05.2015 e nato a [...] in data [...]. Persona_3
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono
1 adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario dei figli concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. , che hanno C.F._1 CP_1 C.F._2 contratto matrimonio in Calcinaia (PI) il 05/03/2015, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) al n.2, Parte I, dell'anno 2015;
2) DISPONE l'affidamento condiviso con collocazione paritaria, e residenza dei minori presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale posta in Calcinaia Via Giuseppe Vittorio
30;
3) DISPONE che le spese straordinarie necessarie per i figli vengano sostenute nella misura del
50% da entrambi i coniugi. Le parti hanno concordato di considerare spese ordinarie: vitto, contributo per spese dell'abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola, doposcuola se già presenti
2 nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema e feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); di considerare spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie attuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
- - di considerare spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: - a. scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto dei libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
- b. ludiche o parascolastiche: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto) conseguimento patente presso autoscuola privata;
- c. sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- d. medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia - e. altre organizzazione di ricevimenti e celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
- f. spese per il vestiario: le parti concordano di ritenere spesa straordinaria a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno unicamente quella per giacconi, capispalla invernali e scarpe, intendendo provvedere poi direttamente entrambe all'acquisto dei restanti capi di abbigliamento;
3 4) DISPONE che, in relazione al piano genitoriale, salvo diverso accordo, il padre tiene i minori con sé: - in maniera paritaria con la madre ed a rotazione con la medesima ivi compreso i fine settimana, difatti entrambi svolgono attività lavorativa in continua turnazione compreso festivi e festività, almeno 1 settimana durante le vacanze estive dal mese di giugno a quello di settembre); - -nelle altre festività religiose e civili del calendario, secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i coniugi (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 8 dicembre, 1 novembre ed altre eventuali);
5) DISPONE che l'assegno unico dei minori sia, integralmente, percepito in favore della madre;
6) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
7) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Calcinaia (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di scegliere la propria residenza dove riterrà più opportuno;
- i coniugi hanno dichiarato di essere, economicamente, indipendenti;
- in relazione ai conti correnti, le parti hanno precisato quanto segue: - il conto corrente cointesto accesso presso la Banca di Firenze, ove vi è accredito dello stipendio della Signora
e ove viene addebbiata la rata del mutuo della casa coniugale, rimane intestato Pt_1 unicamente alla Signora diversamente il conto corrente cointestato acceso presso la Pt_1 banca di Lajatico, ove viene accreditato lo stipendio del nonché l'assegno unico INPS CP_1
e ove vi sono i risparmi dei coniugi, rimane intestato unicamente al le parti si sono CP_1 accordate che le nuove intestazioni dei conti correnti vengono regolamentate entro la data del
15.07.2025; i risparmi presenti (circa €8.000,00 ad oggi) vengono ripartiti al 50% tra le parti,
- - la Signora in qualità di assegnataria della casa coniugale si è impegnata all'integrale Pt_1 pagamento della rata del mutuo cointesto, ciò nonostante, la proprietà dell'immobile rimane sempre al 50% tra le parti;
entro la data del 30.08.2025 il Signor si è impegnato CP_1
a rilasciare la casa coniugale,
- oltre alla casa coniugale i coniugi sono proprietari di un terreno agricolo posto in Calcinaia
(PI) Via Dei Martiri, il quale rimane in comproprietà e è utilizzato, equamente, tra le parti,
- le parti hanno dichiarato che non vi sono rapporti credito debito tra di loro, e quindi con la sottoscrizione del ricorso, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altra,
4 - le parti hanno dato, altresì, atto di essere titolari, oltre alla casa coniugale, di 1/10 cadauno dell'immobile sito in calcinaia Pisa, Via Giuseppe Vittorio;
- le parti hanno dato atto che la Signora risulta intestataria di n. 2 veicoli Fiat panda Pt_1 targati BA486FC e DA779NX, il Signor risulta intestatario di veicolo X trail Nissan CP_1 targato FS390CJ, nonché motociclo BMW targato BT14860.
Manda la Cancelleria per la trasmissione all'Ufficio di Stato civile del Comune di Calcinaia (PI) per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso a Pisa il 28/11/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
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