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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/06/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., tramite scambio di note scritte depositate in via telematica, ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 443/2023 promossa da: partita iva con sede in Oristano, Via Cagliari n. 77, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Cadeddu, giusta procura speciale in atti,
- opponente - contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875, depositata in giudizio, elettivamente domiciliato in Oristano, nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_1
- opposto -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale: dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale: dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.05.2023, notificato nei termini di legge, la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001662284 prot. 9500.
[...] CP_1
12.04.2023.0035621, notificata in data 26.04.2023, con la quale l' - sede di Oristano le aveva CP_1
ingiunto di pagare, quale obbligata in solido della sig.ra amministratrice e legale Parte_2
rappresentante della predetta società, la somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983
e succ. mod., per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017, sulla base degli accertamenti ivi richiamati prot. n. 9500.18/02/2019.0015690 e prot. n. 9500.18/02/2019.0015689. CP_1 CP_1
La parte ricorrente ha lamentato la nullità dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, in quanto gli atti di accertamento risultavano notificati nel maggio 2019, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per le annualità 2016 e 2017.
Ha quindi concluso domandando in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta e, nel merito, l'annullamento del provvedimento opposto.
2. L' si è costituito in giudizio, domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la CP_1 correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa CP_1 prevista dalla normativa in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nella specie, l' aveva provveduto a notificare l'atto di accertamento . CP_1 CP_1
9500.18.02.2019.0015690 in data 13.05.2019, per omissioni inerenti i mesi di dicembre 2016 e gennaio
2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta (id est, nei sessanta giorni successivi, pagamento di una sanzione ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, e dunque ad € 16.666,00).
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a emettere CP_1
l'ordinanza ingiunzione qui opposta.
Era parimenti da disattendere l'eccezione avversa di estinzione della sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, in quanto il termine previsto dalla predetta disposizione non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto
2 iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si CP_1
articolava in diversi passaggi di verifica necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre CP_1 dell'anno in esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per l'ulteriore CP_1
analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il disposto CP_1
normativo vigente ratione temporis, applicando peraltro un principio di massimo favore nei confronti del trasgressore.
Inoltre, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva proceduto alla rideterminazione della sanzione sicché i motivi di CP_1
opposizione afferenti al quantum erano superati, per cui sarebbe stato opportuno un rinvio per consentire all'Istituto la produzione dei provvedimenti ed ai ricorrenti la valutazione circa l'opportunità di provvedere al pagamento, onde addivenire alla cessazione della materia del contendere.
3. La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, è stata rinviata al
23.05.2025, al fine di consentire alla parte ricorrente di procedere al pagamento della sanzione rideterminata da parte dell' , disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, CP_1
ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino alle ore 9:30 dello stesso giorno per il deposito, in via telematica, delle note scritte d'udienza; contestualmente, le parti sono state invitate a concludere congiuntamente, nel caso di pagamento della sanzione, per la cessazione della materia del contendere con spese di lite compensate.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla documentazione depositata da parte ricorrente e come confermato anche dall'ente convenuto, è stato effettuato il pagamento dell'importo della sanzione come rideterminato dall' sulla base del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, CP_1 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…».
In particolare, è stata prodotta la ricevuta del pagamento della sanzione nell'importo rideterminato
3 di euro 1.030,56 (v. dep. p. ricorrente 25.03.2025).
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia ai CP_1
motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che avrebbero condotto all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte dell'opponente alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' CP_1
resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti hanno congiuntamente concluso affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite devono essere compensate, in ragione dell'esito della lite, come concordemente richiesto dalle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 18.06.2025.
La Giudice del lavoro dott.ssa Consuelo Mighela
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