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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11804 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 15594/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 15.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15594 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmela Russo ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Arzano (NA) alla Piazza Raffaele Cimmino n. 5, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vannella Gaetani, 3, presso lo studio dell'avv. Marzia De Mari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.6.2021,
[...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. 8098/2020, Pt_1 depositato in data 30.12.2020 e regolarmente notificato in data
18.5.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di € 8.000,00, oltre interessi e spese della relativa
[...] procedura monitoria, quale conguaglio di un contratto di permuta di opere d'arte stipulato dalle parti
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare la tardività della notifica del d.i. e, nel merito, che nella scrittura privata di permuta non era previsto alcun conguaglio e disconosceva la sottoscrizione su un presunto riconoscimento del debito, ove l'opponente si sarebbe obbligato a versare gli € 8.000,00 oggetto del presente giudizio.
3. Si costituivano l'opposto, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, previa istanza di verificazione del documento disconosciuto.
4. Il precedente G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione ed onerava parte opposta a depositare l'originale del documento disconosciuto, atteso che parte opponente non contestava che la firma fosse a lui riconducibile ma che la stessa fosse stata oggetto di un “copia n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 3 ed incolla” da altro documento. Da qui la necessità del deposito dell'originale.
5. Stante il mancato deposito dell'originale, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'opposto sul punto ed il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna.
5.1. Assegnato il presente procedimento allo scrivente in data
16.4.2025, con coevo decreto veniva disposto che l'udienza del
17.12.2025 sarebbe stata celebrata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta.
7.1. In primis, va rigettata l'eccezione di tardività della notifica del d.i..
Invero il decreto ingiuntivo non può considerarsi inefficace ex art. 644
c.p.c. in quanto non si è in presenza di una notifica inesistente o di mancata notifica (cfr. Cass. nn. 3552/14, 24223/15), ma di notifiche nulle avvenuta nel termine di sessanta giorni dal deposito del d.i..
7.2. Nel merito nessuna prova è stata raggiunta circa la debenza degli €
8.000,00 da parte dell'opponente, oggetto del ricorso per d.i..
Invero la scrittura privata depositata da entrambe le parti, dopo aver precisato tra quali beni sarebbe intervenuta la permuta e che valore essi avessero all'epoca dei fatti, nulla dispone circa un conguaglio,
“rilasciando (le parti) ampia quietanza”.
7.2.1. L'unico documento dal quale si evincerebbe un riconoscimento del debito con contestuale obbligo di pagamento sarebbe quello depositato in sede monitoria dall'opposto in data 20.12.2020, disconosciuto più volte nel corso del processo dall'opponente.
Correttamente, dunque, il precedente G.I., prima di procedere al giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha ordinato il deposito del documento in originale, atteso che la firma “è praticamente uguale alla firma apposta sul contratto di permuta e sembrerebbe essere stata
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 4 “malamente sovrapposta” alla dichiarazione” (p. 4 atto di opposizione).
Stante il mancato deposito dell'originale, del documento non può tenersi conto.
Ragione per cui il precedente G.I. ha ammesso l'interrogatorio formale deferito all'opponente il quale, all'udienza del 31.10.2024, ha espressamente negato di essere debitore di € 8.000,00 nei confronti dell'opposto e di aver sottoscritto il documentato contestato.
8. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad € 26.000,00).
9.1. Parte opponente va condannata anche ai sensi dell'art. 96 comma 3
(non 4, non operante ratione temporis), c.p.c..
Invero il presunto riconoscimento del debito presenta svariate anomalie, da far ritenere il ricorso per d.i. fondato su mala fede dell'opposto.
Innanzitutto, in alto a sinistra del documento si legge “Raccomandata”
e tuttavia la busta che lo conteneva non è stata depositata.
In secondo luogo la data della raccomandata sarebbe la stessa della permuta, 20.12.2012.
Dunque le parti, in quella data, avrebbero stipulato il contratto di permuta rilasciandosi reciproca “piena quietanza” senza dunque far riferimento ad alcun conguaglio, e poi nello stesso giorno il Sig. Pt_1 avrebbe spedito, a mezzo raccomandata, all'indirizzo dell'opposto un atto in cui riconosce di essere debitore, in virtù di quel medesimo contratto di permuta, della somma di € 8.000,00 in favore del
. CP_1
Tale circostanza appare obiettivamente inverosimile.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Infine parte opponente ha dedotto che secondo il riconoscimento del debito il pagamento sarebbe avvenuto tramite bonifico su un IBAN di un conto corrente Unicredit indicato nell'atto, ma quell'IBAN non solo riguardava un conto acceso presso la banca UBI Banca, ma il suddetto conto sarebbe stato aperto a partire dal 10/2/2014 e dunque dopo due anni circa dalla presunta dichiarazione che recherebbe la firma dell'opponente.
Sul punto l'opposto, al di là di sterili contestazioni circa la violazione della privacy in ordine all'acquisizione di informazioni sull'indicato
IBAN, non ha contestato la suddetta circostanza;
né ha depositato documentazione che comprovasse l'esistenza di quel conto all'epoca dei fatti.
La manifesta infondatezza della pretesa, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dall'opposto, che non ha depositato l'originale del documento disconosciuto (perché, con ogni evidenza, inesistente), costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'azione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr.
Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 8098/2020;
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 6 2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi Pt_1 professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in favore dell'avv. Carmela Russo, dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dell'ulteriore importo di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c..
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 7
11 SEZIONE CIVILE
N. 15594/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 15.12.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15594 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Carmela Russo ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Arzano (NA) alla Piazza Raffaele Cimmino n. 5, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Vannella Gaetani, 3, presso lo studio dell'avv. Marzia De Mari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 11.6.2021,
[...] proponeva opposizione avverso il d.i. n. 8098/2020, Pt_1 depositato in data 30.12.2020 e regolarmente notificato in data
18.5.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a CP_1
la somma di € 8.000,00, oltre interessi e spese della relativa
[...] procedura monitoria, quale conguaglio di un contratto di permuta di opere d'arte stipulato dalle parti
In particolare, l'opponente eccepiva in via preliminare la tardività della notifica del d.i. e, nel merito, che nella scrittura privata di permuta non era previsto alcun conguaglio e disconosceva la sottoscrizione su un presunto riconoscimento del debito, ove l'opponente si sarebbe obbligato a versare gli € 8.000,00 oggetto del presente giudizio.
3. Si costituivano l'opposto, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione, previa istanza di verificazione del documento disconosciuto.
4. Il precedente G.I. non concedeva la provvisoria esecuzione ed onerava parte opposta a depositare l'originale del documento disconosciuto, atteso che parte opponente non contestava che la firma fosse a lui riconducibile ma che la stessa fosse stata oggetto di un “copia n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 3 ed incolla” da altro documento. Da qui la necessità del deposito dell'originale.
5. Stante il mancato deposito dell'originale, veniva ammesso l'interrogatorio formale deferito dall'opposto sul punto ed il giudizio veniva poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza odierna.
5.1. Assegnato il presente procedimento allo scrivente in data
16.4.2025, con coevo decreto veniva disposto che l'udienza del
17.12.2025 sarebbe stata celebrata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è fondata e va accolta.
7.1. In primis, va rigettata l'eccezione di tardività della notifica del d.i..
Invero il decreto ingiuntivo non può considerarsi inefficace ex art. 644
c.p.c. in quanto non si è in presenza di una notifica inesistente o di mancata notifica (cfr. Cass. nn. 3552/14, 24223/15), ma di notifiche nulle avvenuta nel termine di sessanta giorni dal deposito del d.i..
7.2. Nel merito nessuna prova è stata raggiunta circa la debenza degli €
8.000,00 da parte dell'opponente, oggetto del ricorso per d.i..
Invero la scrittura privata depositata da entrambe le parti, dopo aver precisato tra quali beni sarebbe intervenuta la permuta e che valore essi avessero all'epoca dei fatti, nulla dispone circa un conguaglio,
“rilasciando (le parti) ampia quietanza”.
7.2.1. L'unico documento dal quale si evincerebbe un riconoscimento del debito con contestuale obbligo di pagamento sarebbe quello depositato in sede monitoria dall'opposto in data 20.12.2020, disconosciuto più volte nel corso del processo dall'opponente.
Correttamente, dunque, il precedente G.I., prima di procedere al giudizio di verificazione ex art. 216 c.p.c., ha ordinato il deposito del documento in originale, atteso che la firma “è praticamente uguale alla firma apposta sul contratto di permuta e sembrerebbe essere stata
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 4 “malamente sovrapposta” alla dichiarazione” (p. 4 atto di opposizione).
Stante il mancato deposito dell'originale, del documento non può tenersi conto.
Ragione per cui il precedente G.I. ha ammesso l'interrogatorio formale deferito all'opponente il quale, all'udienza del 31.10.2024, ha espressamente negato di essere debitore di € 8.000,00 nei confronti dell'opposto e di aver sottoscritto il documentato contestato.
8. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i..
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità del giudizio (scaglione: fino ad € 26.000,00).
9.1. Parte opponente va condannata anche ai sensi dell'art. 96 comma 3
(non 4, non operante ratione temporis), c.p.c..
Invero il presunto riconoscimento del debito presenta svariate anomalie, da far ritenere il ricorso per d.i. fondato su mala fede dell'opposto.
Innanzitutto, in alto a sinistra del documento si legge “Raccomandata”
e tuttavia la busta che lo conteneva non è stata depositata.
In secondo luogo la data della raccomandata sarebbe la stessa della permuta, 20.12.2012.
Dunque le parti, in quella data, avrebbero stipulato il contratto di permuta rilasciandosi reciproca “piena quietanza” senza dunque far riferimento ad alcun conguaglio, e poi nello stesso giorno il Sig. Pt_1 avrebbe spedito, a mezzo raccomandata, all'indirizzo dell'opposto un atto in cui riconosce di essere debitore, in virtù di quel medesimo contratto di permuta, della somma di € 8.000,00 in favore del
. CP_1
Tale circostanza appare obiettivamente inverosimile.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 5 Infine parte opponente ha dedotto che secondo il riconoscimento del debito il pagamento sarebbe avvenuto tramite bonifico su un IBAN di un conto corrente Unicredit indicato nell'atto, ma quell'IBAN non solo riguardava un conto acceso presso la banca UBI Banca, ma il suddetto conto sarebbe stato aperto a partire dal 10/2/2014 e dunque dopo due anni circa dalla presunta dichiarazione che recherebbe la firma dell'opponente.
Sul punto l'opposto, al di là di sterili contestazioni circa la violazione della privacy in ordine all'acquisizione di informazioni sull'indicato
IBAN, non ha contestato la suddetta circostanza;
né ha depositato documentazione che comprovasse l'esistenza di quel conto all'epoca dei fatti.
La manifesta infondatezza della pretesa, alla luce di quanto poc'anzi evidenziato e del comportamento processuale tenuto dall'opposto, che non ha depositato l'originale del documento disconosciuto (perché, con ogni evidenza, inesistente), costituisce elemento rilevatore in sé del carattere chiaramente pretestuoso dell'azione esercitata, ed in quanto tale valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr.
Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
Ai fini della relativa liquidazione la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo e ben può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su di un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (Cass. civ., Sez. VI, 30 novembre 2012, n.
21570).
Valutando questi elementi nel caso di specie, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere quantificata nella stessa misura di quella espressa ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 8098/2020;
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 6 2) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi Pt_1 professionali ed € 150,00 per esborsi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), in favore dell'avv. Carmela Russo, dichiaratosi anticipatario;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
dell'ulteriore importo di € 2.540,00 ai sensi dell'art. 96, Pt_1 comma 3, c.p.c..
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 15594/2021 r.g.a.c. Pag. 7