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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2366/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2366/2024 promossa da:
nata in [...] - MG / Brasil il 15/05/1979 CPF: Parte_1
per sé e con nell'interesse dei C.F._1 Controparte_1 figli minorenni nato in [...] - MG / Brasil il 26/12/2007 CPF: Persona_1
135.541.056-86 e nata in [...] - MG / Brasil il 01/06/2010 CPF: Controparte_2
residenti in [...], 744 Bairro Santa Mônica Belo Horizonte - MG C.F._2
Pers Brasile, Cap 31525-100; nata in [...] - MG / Brasil il Parte_2
24/03/1976 CPF: per sé e con nell'interesse delle figlie C.F._3 Controparte_3 minorenni nata in [...] - MG / Brasil il 17/09/2013 CPF: 141.081.826- Persona_3
85 e nata in [...] - MG / Brasil il 26/01/2015 CPF: Controparte_4 C.F._4
[...
residenti in [...]391/102 Bairro Bom Pastor Divinópolis - MG , Brasile, Cap 35500-
167; nato in [...] - MG / Brasil il 19/11/1981 CPF: Controparte_5
per sé e con nell'interesse del figlio minorenne C.F._5 Persona_4 Persona_5
nato in [...] - MG / Brasil il 30/07/2017 CPF: 163.986.726-07 residenti in [...]
[...]
Coronel Joaquim dos Santos, 1064, Bairro Céu Azul, Belo Horizonte, MG, Brasile -CAP: 31580010;
nato in [...] - MG / Brasil il 16/07/1963 CPF: Controparte_6 C.F._6
[...
residente in [...], 390 Bairro Santa Lúcia Cap 30360-310 Belo Horizonte (MG) Brasile;
, nata in [...] - MG / Brasil il 08/02/1990 con domicilio en Parte_3
Lugar de Aios, número 24, parroquia de Noalla, carta identità residente in [...]NumeroDiCar_1
1 - Lugar de Aios - Spagna, CF straniero: número ; nato in C.F._7 Controparte_7
Belo Horizonte - MG / Brasil il 14/08/1969 CPF: ; nato C.F._8 Controparte_8 in Belo Horizonte - MG / Brasil il 05/07/2003 CPF: 154.084.236-38 entrambi residenti in [...]
Preto, 1240 apto 602, Bairro Santo Agostinho, Cap 30170-048,Belo Horizonte (MG) Brasile;
[...] nato in [...] - MG / Brasil il 11/05/1989 CPF: Controparte_9 C.F._9
[...
per sé e con nell'interesse della figlia minorenne Controparte_10 Persona_6 nata in [...] - MG / Brasil il 11/11/2014 CPF: 147.052.666-25, residente in R.
[...]
Conceição de Oliveira Ferreira, 877, Casa 1 , Bairro Nacional Contagem - MG, Cap 32150-340,
Brasile; nata in [...] - MG / Brasil il 04/01/1958 Controparte_11
CPF: per sé e nell'interesse del figlio nato in [...] C.F._10 Controparte_12
Horizonte -MG / Brasil il 07/12/1978 CPF: residenti in [...]451 C.F._11 apto 201, Bairro Bom Pastor, Divinópolis - MG CAP 35500-161, Brasile;
Controparte_13 nata in [...] - MG / Brasil il 26/05/1960 CPF: residente in [...]C.F._12
Alvarenga, 787 apto 1105 B Bairro São Geraldo, Cap 31050-640, Belo Horizonte (MG), Brasile;
nato in [...] - MG / Brasil il 07/09/1987 CPF: Controparte_14 C.F._13
78 per sé e con nell'interesse dei figli minorenni Controparte_15 Persona_7
nato in [...] - MG / Brasil il 03/12/2020 CPF: 186.334.896-43 e
[...] Controparte_16
nata in [...] - MG / Brasil il 21/06/2024 CPF: , residenti a [...]
[...] C.F._14
Carvalhaes de Paiva, 280 apto 301 Bairro Cidade Nova - Belo Horizonte (MG) / Brasil, CEP 31.170-
340; nato in [...] - MG / Brasil il 13/11/1982 CPF Controparte_17
per sé e assieme a nell'interesse dei figli C.F._15 Controparte_18 minorenni nato in [...] - MG / Brasil il 25/02/2018 Persona_8
CPF: e nato in [...] - MG / Brasil il 26/02/2022 C.F._16 Persona_9
CPF: residenti in [...]. Divino Espírito Santo, 370 - AP 104 - Bairro Centro - C.F._17
Divinópolis, MG - Brasile, CAP 35.500-021; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta, presso la quale hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_19 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) e domiciliato ope P.IVA_1 legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_19 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...], il [...], da e Per_10 Persona_11 Parte_4
, come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 1). L'avo italiano, sposatosi in Brasile con
[...]
il 04.11.1905 (cfr. doc. 2), aveva generato, in data 26.09.1906, il figlio Persona_12 [...]
(cfr. doc. 3), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai Persona_13 rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 51). Il 15 gennaio 1931, Persona_13 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 4) e dalla loro unione era Persona_14 nata il [...] (cfr. doc. 5), a sua volta, coniugatasi con il Persona_15 Persona_16
31.10.1953 (cfr. doc. 6). Dalle predette nozze era nato, in data 30.10.1955, Persona_17
(cfr. doc. 7), il quale, aveva sposato , il 7.07.1978 (cfr. doc. 8), Persona_18 generando così, il 15.05.1979, – odierna ricorrente (cfr. doc. 9). Il Parte_1
2.09.2004, quest'ultima aveva contratto matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. 10) e da tale unione erano nati i ricorrenti minorenni:
[...] Persona_1 il 26.12.2007 (cfr. doc. 11) e il 01.06.2010 (cfr. doc. 12). Ancora, dal Controparte_2 matrimonio tra e era nato, il 19.11.1981, Persona_17 Persona_18
l'odierno ricorrente (cfr. doc. 13), il quale, a sua volta, sposandosi con Controparte_5
il 5.06.2014 (cfr. doc. 14), era diventato padre del ricorrente minorenne Persona_4 [...]
il 30.07.2017 (cfr. doc. 15). In data 04.01.1958, dall'unione di e Persona_5 Persona_15
, era nata la ricorrente (cfr. doc. 16), la quale, a sua volta, Persona_16 Controparte_11 coniugandosi prima con il 24.10.1975 (cfr. doc. 18) e divorziandosi Controparte_20 poi in data 17.08.2020 (cfr. doc. 17), aveva generato l'odierna ricorrente Persona_19 il 24.03.1976 (cfr. doc. 19). Successivamente, quest'ultima aveva contratto matrimonio, il
23.03.2013, con , adottando così il cognome del marito (cfr. doc. 20) e da tale Controparte_3 unione erano nate le ricorrenti minorenni: il 17.09.2013 (cfr. doc. 21) e Persona_3
il 26.01.2015 (cfr. doc. 22). Sempre dal matrimonio di Controparte_4 CP_11
con il 7.12.1978, era nato l'odierno ricorrente
[...] Controparte_20 CP_12
(cfr. doc. 23), il quale era stato interdetto il 3.06.2003 (cfr. doc. 24). Ancora,
[...] dall'unione dell'anzidetta coppia, il 13.11.1982, era nato (cfr. doc. Controparte_17
25), quest'ultimo, sposandosi poi con il 31.01.2024 (cfr. doc. Controparte_18
3 26), aveva generato i ricorrenti minorenni: il 25.02.2018 (cfr. doc. 27) ed Persona_8
il 26.02.2022 (cfr. doc. 28). Dall'unione di con Persona_9 Persona_15 [...]
, era nata l'odierna ricorrente il 26.05.1960 (cfr. doc. 29), la quale, Per_16 Controparte_13
a sua volta, coniugandosi prima con , il 20.05.1983 (cfr. doc. 30) e Persona_20 divorziandosi poi il 13.09.2007 (cfr. doc. 32), aveva generato gli odierni ricorrenti: il 7.09.1987,
(cfr. doc. 31) e il 08.02.1990, (cfr. doc. 33). Controparte_14 Parte_3
Il 18.02.2016, aveva contratto matrimonio con Controparte_14 Controparte_15
(cfr. doc. 34) diventando così padre dei ricorrenti minorenni, ovvero:
[...] Persona_7
il 3.12.2020 (cfr. doc. 35) e il 21.06.2024 (cfr. doc. 36). Sempre,
[...] Controparte_16 dall'unione di e , era nato l'odierno ricorrente Persona_15 Persona_16 Controparte_6
il 16.07.1963 (cfr. doc. 37); quest'ultimo, si era dapprima sposato con
[...] [...]
il 12.11.1999 (cfr. doc. 38) per poi divorziarvi il 15.05.2019 (cfr. doc. 39). Dal Persona_21 matrimonio di con , il 25.09.1939, era nata Persona_13 Persona_14
(cfr. doc. 40), la quale, a sua volta, coniugatasi con il Persona_22 Controparte_21
28.12.1963 (cfr. doc. 41), aveva dato alla luce il 29.03.1966 (cfr. doc. Persona_23
42) e il 14.08.1969 – odierno ricorrente (cfr. doc. 44). Quest'ultimo, il Controparte_7
18.10.2001, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 45) ed era diventato Persona_24 padre dell'odierno ricorrente il 5.07.2003 (cfr. doc. 46). In data Controparte_8
11.05.1989, dall'unione di e era Persona_23 Persona_25 nato l'odierno ricorrente (cfr. doc. 47), il quale, a sua volta, aveva Controparte_9 sposato il 08.06.2022 (cfr. doc. 48), generando così la ricorrente Controparte_10 minorenne in data 11.11.2014 (cfr. doc. 49). In precedenza, Persona_6 [...]
era convolato a nozze con il 23.10.1998 (cfr. doc. 43), per Persona_23 Persona_26 poi divorziarvi il 16.12.2008 (cfr. doc. 50).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_19 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2025, il chiedeva il rigetto della Controparte_19 domanda, in quanto inammissibile e infondata. In particolare, il ministero resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Parte_5
in Brasile. Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per due ordini di
[...]
4 ragioni. Da un lato, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile e, in ogni caso, per il processo di naturalizzazione di massa brasiliano che lo avrebbe visto coinvolto con conseguente perdita della cittadinanza italiana e del diritto alla sua trasmissione iure sanguinis ai propri discendenti. Dall'altro, poiché la discendenza de qua, andrebbe considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, ossia dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 marzo 2025, la difesa si riportava ai propri atti e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice, quindi, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_22 del 05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del 28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre,
5 ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana
l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_19 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede
6 all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
7 Nel merito, si rileva che gli odierni ricorrenti, quali diretti discendenti di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, hanno tentato di dare avvio all'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi; tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sistema restituisce il messaggio di impossibilità a fissare un appuntamento presso la rappresentanza consolare, quale attività propedeutica alla successiva istanza, per mancanza di disponibilità essendo stato raggiunto il limite di prenotazioni.
Con nota di deposito del 12 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare, effettuati in epoca recente, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” (cfr. doc. in atti).
La documentazione prodotta dai medesimi, dimostra, quindi, che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia, l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato del a Belo Horizonte hanno reso ogni Controparte_23 tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che il in questione non sia in grado Parte_5 di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente. Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di un'alternativa amministrativa CP_19 praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese
8 straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
9 o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_10 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino alla presente data, registrazione di naturalizzazione a nome di o o o Persona_10 Persona_27 Controparte_24 [...]
o o , figlio di CP_25 Persona_10 Controparte_26 Parte_4
e di , nato in , il 23/04/1877” (cfr. doc. 51).
[...] Persona_11 Pt_5
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_10 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Persona_1
e ; in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_27 esercente la responsabilità genitoriale sulle minori e Persona_3 Controparte_4
; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_5 sul minore;
; ; Persona_5 Controparte_6 Parte_3
in Controparte_7 CP_8 Controparte_8 Controparte_9 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_6
in proprio e nell'interesse del figlio
[...] Controparte_11 [...]
; in proprio e nella Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_7 CP_16
10 ; in proprio e nella qualità di esercente la Persona_7 Controparte_17 responsabilità genitoriale sui minori e , il Persona_8 Persona_9 diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_28 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2366/2024 promossa da:
nata in [...] - MG / Brasil il 15/05/1979 CPF: Parte_1
per sé e con nell'interesse dei C.F._1 Controparte_1 figli minorenni nato in [...] - MG / Brasil il 26/12/2007 CPF: Persona_1
135.541.056-86 e nata in [...] - MG / Brasil il 01/06/2010 CPF: Controparte_2
residenti in [...], 744 Bairro Santa Mônica Belo Horizonte - MG C.F._2
Pers Brasile, Cap 31525-100; nata in [...] - MG / Brasil il Parte_2
24/03/1976 CPF: per sé e con nell'interesse delle figlie C.F._3 Controparte_3 minorenni nata in [...] - MG / Brasil il 17/09/2013 CPF: 141.081.826- Persona_3
85 e nata in [...] - MG / Brasil il 26/01/2015 CPF: Controparte_4 C.F._4
[...
residenti in [...]391/102 Bairro Bom Pastor Divinópolis - MG , Brasile, Cap 35500-
167; nato in [...] - MG / Brasil il 19/11/1981 CPF: Controparte_5
per sé e con nell'interesse del figlio minorenne C.F._5 Persona_4 Persona_5
nato in [...] - MG / Brasil il 30/07/2017 CPF: 163.986.726-07 residenti in [...]
[...]
Coronel Joaquim dos Santos, 1064, Bairro Céu Azul, Belo Horizonte, MG, Brasile -CAP: 31580010;
nato in [...] - MG / Brasil il 16/07/1963 CPF: Controparte_6 C.F._6
[...
residente in [...], 390 Bairro Santa Lúcia Cap 30360-310 Belo Horizonte (MG) Brasile;
, nata in [...] - MG / Brasil il 08/02/1990 con domicilio en Parte_3
Lugar de Aios, número 24, parroquia de Noalla, carta identità residente in [...]NumeroDiCar_1
1 - Lugar de Aios - Spagna, CF straniero: número ; nato in C.F._7 Controparte_7
Belo Horizonte - MG / Brasil il 14/08/1969 CPF: ; nato C.F._8 Controparte_8 in Belo Horizonte - MG / Brasil il 05/07/2003 CPF: 154.084.236-38 entrambi residenti in [...]
Preto, 1240 apto 602, Bairro Santo Agostinho, Cap 30170-048,Belo Horizonte (MG) Brasile;
[...] nato in [...] - MG / Brasil il 11/05/1989 CPF: Controparte_9 C.F._9
[...
per sé e con nell'interesse della figlia minorenne Controparte_10 Persona_6 nata in [...] - MG / Brasil il 11/11/2014 CPF: 147.052.666-25, residente in R.
[...]
Conceição de Oliveira Ferreira, 877, Casa 1 , Bairro Nacional Contagem - MG, Cap 32150-340,
Brasile; nata in [...] - MG / Brasil il 04/01/1958 Controparte_11
CPF: per sé e nell'interesse del figlio nato in [...] C.F._10 Controparte_12
Horizonte -MG / Brasil il 07/12/1978 CPF: residenti in [...]451 C.F._11 apto 201, Bairro Bom Pastor, Divinópolis - MG CAP 35500-161, Brasile;
Controparte_13 nata in [...] - MG / Brasil il 26/05/1960 CPF: residente in [...]C.F._12
Alvarenga, 787 apto 1105 B Bairro São Geraldo, Cap 31050-640, Belo Horizonte (MG), Brasile;
nato in [...] - MG / Brasil il 07/09/1987 CPF: Controparte_14 C.F._13
78 per sé e con nell'interesse dei figli minorenni Controparte_15 Persona_7
nato in [...] - MG / Brasil il 03/12/2020 CPF: 186.334.896-43 e
[...] Controparte_16
nata in [...] - MG / Brasil il 21/06/2024 CPF: , residenti a [...]
[...] C.F._14
Carvalhaes de Paiva, 280 apto 301 Bairro Cidade Nova - Belo Horizonte (MG) / Brasil, CEP 31.170-
340; nato in [...] - MG / Brasil il 13/11/1982 CPF Controparte_17
per sé e assieme a nell'interesse dei figli C.F._15 Controparte_18 minorenni nato in [...] - MG / Brasil il 25/02/2018 Persona_8
CPF: e nato in [...] - MG / Brasil il 26/02/2022 C.F._16 Persona_9
CPF: residenti in [...]. Divino Espírito Santo, 370 - AP 104 - Bairro Centro - C.F._17
Divinópolis, MG - Brasile, CAP 35.500-021; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Lara Perrotta, presso la quale hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_19 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ) e domiciliato ope P.IVA_1 legis in via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria
- resistente costituita-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
2 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 28.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_19 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...], il [...], da e Per_10 Persona_11 Parte_4
, come risultante dall'estratto di nascita (cfr. doc. 1). L'avo italiano, sposatosi in Brasile con
[...]
il 04.11.1905 (cfr. doc. 2), aveva generato, in data 26.09.1906, il figlio Persona_12 [...]
(cfr. doc. 3), senza mai essersi naturalizzato cittadino brasiliano né avendo mai Persona_13 rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. 51). Il 15 gennaio 1931, Persona_13 aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 4) e dalla loro unione era Persona_14 nata il [...] (cfr. doc. 5), a sua volta, coniugatasi con il Persona_15 Persona_16
31.10.1953 (cfr. doc. 6). Dalle predette nozze era nato, in data 30.10.1955, Persona_17
(cfr. doc. 7), il quale, aveva sposato , il 7.07.1978 (cfr. doc. 8), Persona_18 generando così, il 15.05.1979, – odierna ricorrente (cfr. doc. 9). Il Parte_1
2.09.2004, quest'ultima aveva contratto matrimonio con Controparte_1
(cfr. doc. 10) e da tale unione erano nati i ricorrenti minorenni:
[...] Persona_1 il 26.12.2007 (cfr. doc. 11) e il 01.06.2010 (cfr. doc. 12). Ancora, dal Controparte_2 matrimonio tra e era nato, il 19.11.1981, Persona_17 Persona_18
l'odierno ricorrente (cfr. doc. 13), il quale, a sua volta, sposandosi con Controparte_5
il 5.06.2014 (cfr. doc. 14), era diventato padre del ricorrente minorenne Persona_4 [...]
il 30.07.2017 (cfr. doc. 15). In data 04.01.1958, dall'unione di e Persona_5 Persona_15
, era nata la ricorrente (cfr. doc. 16), la quale, a sua volta, Persona_16 Controparte_11 coniugandosi prima con il 24.10.1975 (cfr. doc. 18) e divorziandosi Controparte_20 poi in data 17.08.2020 (cfr. doc. 17), aveva generato l'odierna ricorrente Persona_19 il 24.03.1976 (cfr. doc. 19). Successivamente, quest'ultima aveva contratto matrimonio, il
23.03.2013, con , adottando così il cognome del marito (cfr. doc. 20) e da tale Controparte_3 unione erano nate le ricorrenti minorenni: il 17.09.2013 (cfr. doc. 21) e Persona_3
il 26.01.2015 (cfr. doc. 22). Sempre dal matrimonio di Controparte_4 CP_11
con il 7.12.1978, era nato l'odierno ricorrente
[...] Controparte_20 CP_12
(cfr. doc. 23), il quale era stato interdetto il 3.06.2003 (cfr. doc. 24). Ancora,
[...] dall'unione dell'anzidetta coppia, il 13.11.1982, era nato (cfr. doc. Controparte_17
25), quest'ultimo, sposandosi poi con il 31.01.2024 (cfr. doc. Controparte_18
3 26), aveva generato i ricorrenti minorenni: il 25.02.2018 (cfr. doc. 27) ed Persona_8
il 26.02.2022 (cfr. doc. 28). Dall'unione di con Persona_9 Persona_15 [...]
, era nata l'odierna ricorrente il 26.05.1960 (cfr. doc. 29), la quale, Per_16 Controparte_13
a sua volta, coniugandosi prima con , il 20.05.1983 (cfr. doc. 30) e Persona_20 divorziandosi poi il 13.09.2007 (cfr. doc. 32), aveva generato gli odierni ricorrenti: il 7.09.1987,
(cfr. doc. 31) e il 08.02.1990, (cfr. doc. 33). Controparte_14 Parte_3
Il 18.02.2016, aveva contratto matrimonio con Controparte_14 Controparte_15
(cfr. doc. 34) diventando così padre dei ricorrenti minorenni, ovvero:
[...] Persona_7
il 3.12.2020 (cfr. doc. 35) e il 21.06.2024 (cfr. doc. 36). Sempre,
[...] Controparte_16 dall'unione di e , era nato l'odierno ricorrente Persona_15 Persona_16 Controparte_6
il 16.07.1963 (cfr. doc. 37); quest'ultimo, si era dapprima sposato con
[...] [...]
il 12.11.1999 (cfr. doc. 38) per poi divorziarvi il 15.05.2019 (cfr. doc. 39). Dal Persona_21 matrimonio di con , il 25.09.1939, era nata Persona_13 Persona_14
(cfr. doc. 40), la quale, a sua volta, coniugatasi con il Persona_22 Controparte_21
28.12.1963 (cfr. doc. 41), aveva dato alla luce il 29.03.1966 (cfr. doc. Persona_23
42) e il 14.08.1969 – odierno ricorrente (cfr. doc. 44). Quest'ultimo, il Controparte_7
18.10.2001, aveva contratto matrimonio con (cfr. doc. 45) ed era diventato Persona_24 padre dell'odierno ricorrente il 5.07.2003 (cfr. doc. 46). In data Controparte_8
11.05.1989, dall'unione di e era Persona_23 Persona_25 nato l'odierno ricorrente (cfr. doc. 47), il quale, a sua volta, aveva Controparte_9 sposato il 08.06.2022 (cfr. doc. 48), generando così la ricorrente Controparte_10 minorenne in data 11.11.2014 (cfr. doc. 49). In precedenza, Persona_6 [...]
era convolato a nozze con il 23.10.1998 (cfr. doc. 43), per Persona_23 Persona_26 poi divorziarvi il 16.12.2008 (cfr. doc. 50).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_19 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con comparsa di costituzione del 07.02.2025, il chiedeva il rigetto della Controparte_19 domanda, in quanto inammissibile e infondata. In particolare, il ministero resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza, e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Parte_5
in Brasile. Inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, per due ordini di
[...]
4 ragioni. Da un lato, per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile e, in ogni caso, per il processo di naturalizzazione di massa brasiliano che lo avrebbe visto coinvolto con conseguente perdita della cittadinanza italiana e del diritto alla sua trasmissione iure sanguinis ai propri discendenti. Dall'altro, poiché la discendenza de qua, andrebbe considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, ossia dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13 marzo 2025, la difesa si riportava ai propri atti e insisteva per l'accoglimento del ricorso;
il Giudice, quindi, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, gli errori nelle anagrafiche del capostipite e dei suoi discendenti, rinvenibili nelle certificazioni straniere versate agli atti, sono stati oggetto di rettifiche in forza di provvedimenti giurisdizionali pronunciati dall'autorità giudiziaria straniera (come si ricava dalle annotazioni in calce ai medesimi) e, pertanto devono essere considerati sanati ai fini della prova della discendenza ininterrotta dall'originario avo.
Ad ogni buon conto, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano emigrato, il rapporto di parentela in linea retta tra lo stesso e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_22 del 05/01/1952, ha sottolineato l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati;
ello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero nella nota del 28/09/1998 (prot. 1/50-FG-84/3597). Inoltre,
5 ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 13/1994, ha ritenuto che, “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte ha specificato, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana
l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale […]. Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della
Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_19 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede
6 all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
7 Nel merito, si rileva che gli odierni ricorrenti, quali diretti discendenti di avo italiano e in assenza di eventi interruttivi del rapporto di cittadinanza, hanno tentato di dare avvio all'iter di riconoscimento della cittadinanza italiana in via amministrativa tramite l'accesso al portale ministeriale a ciò dedicato
Prenot@mi; tuttavia, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sistema restituisce il messaggio di impossibilità a fissare un appuntamento presso la rappresentanza consolare, quale attività propedeutica alla successiva istanza, per mancanza di disponibilità essendo stato raggiunto il limite di prenotazioni.
Con nota di deposito del 12 marzo 2025, la difesa ha integrato le prove già fornite con ulteriori tentativi di accesso al servizio consolare, effettuati in epoca recente, nei quali risulta costantemente la dicitura: “Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti” (cfr. doc. in atti).
La documentazione prodotta dai medesimi, dimostra, quindi, che essi hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per seguire l'iter amministrativo previsto. Tuttavia, l'inerzia e la paralisi che caratterizzano l'operato del a Belo Horizonte hanno reso ogni Controparte_23 tentativo vano, precludendo di fatto sia l'avvio sia la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Alla luce di tali circostanze, risulta pienamente provato che il in questione non sia in grado Parte_5 di garantire l'esame tempestivo delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, determinando una grave e palese violazione del diritto soggettivo dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo equo ed efficiente. Ne consegue l'incontestabile sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti e, di riflesso, la totale infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente. L'assenza di un'alternativa amministrativa CP_19 praticabile e l'impossibilità di ottenere una decisione certa e tempestiva per via consolare rendono il ricorso giurisdizionale non solo legittimo, ma l'unico strumento effettivamente idoneo a garantire il rispetto di un diritto che lo Stato italiano è tenuto a riconoscere e tutelare.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese
8 straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma 1, c.c. Del 1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Giova pertanto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci”, non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di una espressa rinuncia (non verificatasi)
9 o di altro atto interruttivo (diverso dalla naturalizzazione di massa), non allegato né provato da parte resistente.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti “per via paterna” dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana è stata trasmessa di padre in figlio, senza interruzione fino agli odierni ricorrenti, non avendo l'avo capostipite, mai acquisito la cittadinanza brasiliana per Persona_10 naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento di Migrazione,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica del Brasile nel quale si legge quanto segue “NON RISULTA, fino alla presente data, registrazione di naturalizzazione a nome di o o o Persona_10 Persona_27 Controparte_24 [...]
o o , figlio di CP_25 Persona_10 Controparte_26 Parte_4
e di , nato in , il 23/04/1877” (cfr. doc. 51).
[...] Persona_11 Pt_5
Pertanto, in quanto italiano, ha trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza Persona_10 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Deve, dunque, essere accolta la domanda e per l'effetto i ricorrenti devono essere dichiarati cittadini italiani iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_19 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1 in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Persona_1
e ; in proprio e nella qualità di
[...] Controparte_2 Controparte_27 esercente la responsabilità genitoriale sulle minori e Persona_3 Controparte_4
; in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale
[...] Controparte_5 sul minore;
; ; Persona_5 Controparte_6 Parte_3
in Controparte_7 CP_8 Controparte_8 Controparte_9 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Persona_6
in proprio e nell'interesse del figlio
[...] Controparte_11 [...]
; in proprio e nella Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_7 CP_16
10 ; in proprio e nella qualità di esercente la Persona_7 Controparte_17 responsabilità genitoriale sui minori e , il Persona_8 Persona_9 diritto alla cittadinanza italiana;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_28 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 12.04.2025
Il giudice unico
Flavio Tovani
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