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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 136/2025 R.G. vertente
TRA
, in qualità di madre e tutrice della minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AC BA, presso il cui studio Persona_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Nomentana n. 63
APPELLANTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_2
n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, 4/2025 pubblicata il 02/01/2025
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
1 , in qualità di madre e tutrice della minore , chiedeva accogliersi Parte_1 Persona_1 le seguenti conclusioni: “Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione ex Art. 1 L. 18/80, dal 01.11.2021 al 01.05.2022, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda la ricorrente allegava di aver ricevuto dall' una CP_1 comunicazione adottata in data 24 gennaio 2023 del seguente tenore: “… si informa che la pensione numero 07049927 categoria INVCIV, intestata a , nata il [...], Persona_1
codice fiscale è stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dal C.F._1 ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2023, un credito a suo favore di euro 2.176,08…”.
Precisava, quindi, che: - la prestazione assistenziale era stata oggetto di riconoscimento in sede giudiziale nel procedimento n. 105/22 R.G. incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti, nell'ambito del quale il C.t.u. aveva “riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, in luogo del
01/11/2021, data della domanda amministrativa”; - il procedimento giudiziale si era concluso con decreto di omologa che aveva statuito il “riconoscimento del diritto dalla domanda amministrativa
e con relative spese legali senza però accorgersi della data errata”. CP_ Ciò posto, la ricorrente aggiungeva che l' aveva erroneamente liquidato gli arretrati con decorrenza maggio 2022 e non dalla data della domanda amministrativa (15 ottobre 2021), precisando che in data 14.6.2023 era stato inoltrato ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale , con conseguente rigetto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare, l' CP_1 CP_1 evidenziava che “la perizia del CTU relativa al procedimento di ATPO aveva riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, anziché, come di tutta evidenza, la decorrenza di maggio 2022”. CP_ A tal proposito, l' aggiungeva che il C.t.u., nel corpo dell'elaborato, aveva fatto riferimento al certificato rilasciato dal TSMREE di Rieti in data 31 maggio 2022 e solo per errore materiale aveva indicato nelle conclusioni, ai fini della decorrenza del beneficio, la data di maggio 2021 anziché quella di maggio 2022; era, tuttavia, evidente il refuso posto che il C.t.u. non avrebbe mai potuto stabilire una data antecedente alla domanda amministrativa;
pertanto, la liquidazione del 31.5.2022
2 relativa alla domanda amministrativa del 15.10.2021, riconosciuta dall' con decorrenza CP_1
1.5.2022, era corretta.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Rieti respingeva il ricorso, rilevando che era
“evidente come il c.t.u., per mero errore, peraltro riconosciuto e ammesso dalla stessa ricorrente, abbia indicato come termine di decorrenza del beneficio quello di maggio 2021, da intendersi però, correttamente, maggio 2022, come ritraibile dallo stesso contenuto della perizia, che, a pag. 16, ha attribuito rilievo decisivo alla relazione del di Rieti del 31/05/2022 e considerato, Pt_2
peraltro, che la domanda amministrativa è stata presentata solo in data 15 ottobre 2021 (apparendo, così, del tutto illogico che il consulente abbia individuato un termine di decorrenza al maggio 2021, addirittura antecedente alla proposizione dell'istanza)”.
Avverso tale decisione proponeva atto di gravame in Parte_1
qualità di madre e tutrice della minore , per i seguenti motivi: Persona_1
1) lamentava l'appellante che l' , con il provvedimento del 24.1.2023, aveva previsto CP_1 arretrati con decorrenza gennaio 2022, ma l'accredito effettuato era stato pari all'importo calcolato a partire dal maggio 2022, sicché “già solo per tale circostanza il provvedimento doveva essere dichiarato nullo, con condanna dell' ; CP_1
2) lamentava altresì l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva aderito alla ricostruzione dell' ; e ciò nonostante “qualsiasi contestazione o richiesta di correzione CP_1 materiale dell'elaborato peritale depositato dal CTU nominato Dott. doveva essere Persona_3
avanzata e formulata nei tempi e modi previsti dalla Legge e, sicuramente, non è ammissibile sollevare per la prima volta contestazioni nell'ambito di un ricorso teso ad impugnare un provvedimento che ha disposto arretrati con una decorrenza del tutto fantasiosa e illegittima! Se è vero che la decorrenza fissata dal CTU al Maggio 2021 è completamente errata, poiché coincide con un periodo addirittura antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 15/10/2021, è altrettanto vero che l' non ha contestato la perizia depositata, accettando CP_1
l'omologazione delle risultanze peritali, basate sull'elaborato peritale che esplicitamente indica il
Maggio 2021 come data di decorrenza. Chiaramente, non essendo possibile liquidare gli importi a titolo di arretrati a partire da una data antecedente la domanda, l' avrebbe dovuto liquidarli a CP_1
partire dalla prima data utile e cioè dal 01/11/2021, cioè dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda”.
Chiedeva, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva in giudizio l' confutando gli avversi motivi di censura alla sentenza CP_1
impugnata, di cui chiedeva il rigetto.
3 All'odierna udienza del 24.6.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza:
2. L'appello merita accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è inammissibile, posto che introduce – per la prima volta nel grado - una questione che non è stata posta innanzi al Tribunale, ove non è stata in alcun modo censurata la divergenza tra la data indicata quale dies a quo della riliquidazione nella comunicazione dell' datata 24 gennaio 2023, e quella di decorrenza degli arretrati riconosciuti. CP_1
Solo per completezza si evidenzia che l'apparente incongruenza trova chiara giustificazione nelle circostanze evidenziate dall' : “la minore in data 15/10/2021 avanzava CP_1 Persona_1
domanda di invalidità civile (indennità di frequenza e indennità di accompagnamento), che veniva accolta solo in parte, con il riconoscimento dell'indennità di frequenza cat. INV.CIV. n. 07049927 e la materiale liquidazione di detta prestazione dal 01/11/2021 (all. 2 e 3). Nel 2022, invero, la minore ha percepito i ratei di tale indennità di importo di €. 302,31 al mese, con il pagamento degli arretrati nel mese di 03/2022 (all. 4), e poi ha impugnato con giudizio per ATP il verbale sanitario CP_ che – appunto – non riconosceva il requisito sanitario dell'accompagnamento. Il provvedimento del 24/01/2023 tacciato di nullità dall'appellante, quindi, non è altro che la liquidazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di 05/2022 e il ricalcolo dell'indennità di frequenza per i mesi precedenti: a pag. 4 di tale provvedimento sono chiaramente indicati gli importi della prestazione anteriori alla ricostituzione (in cui era stata liquidata la sola indennità di frequenza) e quelli posteriori, in cui – invece – da maggio 2022 viene liquidato in suo luogo il beneficio dell'accompagno (di importo superiore, pari ad €. 524,16). Tanto è vero che nel 2023 viene pagata la sola indennità di accompagnamento e a marzo vengono liquidati gli arretrati (all.
5)”.
Si tratta, invero, di una spiegazione che trova puntuale riscontro in atti e la cui correttezza, sotto il profilo contabile, risulta dal solo esame del prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione (cfr. pagina 4 “variazione importo mensile).
2.2. Il secondo motivo di appello è fondato.
La lettura degli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. rivela quanto segue:
1) la domanda per beneficiare dell'indennità di accompagnamento era stata presentata in data 15.10.2021;
2) nell'ambito del procedimento giudiziario promosso ex art. 445-bis c.p.c. il C.t.u. ha così concluso: , di anni 3 … può essere dichiarata soggetto minore invalida con Persona_1
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (indennità di
4 frequenza), con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal Maggio 2021 e revisione a 3 anni”.
Ha altresì aggiunto: “Il caso è stato ampiamente discusso con entrambi i CTP nominati: il dr. quale CT della parte ricorrente e il dr. quale CT della parte resistente Persona_4 Per_5
i quali si sono dichiarati concordi con il sopra riportato giudizio medico legale” (pagina 18 CP_1 dell'elaborato peritale);
3) con decreto del 2.12.2022 il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della c.t.u. espletata.
E ciò in conformità a quanto prescritto dall'art. 445-bis, comma 5 c.p.c. È, infatti, pacifico che il giudice – salvo che ritenga di procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. - non può discostarsi nel decreto di omologa dalle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale sottoposto alle parti e non fatto oggetto di contestazione: nella fase finale del procedimento a cognizione sommaria è preclusa ogni attività valutativa, dovendo il giudice limitarsi a ratificare l'accettazione delle parti delle conclusioni della c.t.u. che ha costituito l'epilogo del dibattito processuale, oltre a provvedere in ordine alle spese.
È stato infatti affermato: “Ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice
“omologa” l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto “non impugnabile nè modificabile”. La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile. In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che
è astretto al parere dell'esperto. Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, … giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive” (cfr. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 6085 del 17/03/2014).
Si tratta di un procedimento che è evidentemente improntato a esigenze di speditezza tanto che il termine di trenta giorni per il deposito del dissenso e l'ulteriore termine di trenta giorni per il deposito del ricorso in opposizione costituiscono, ciascuno, limiti esterni del procedimento
5 invalicabili. Scansioni temporali che hanno rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle conseguenze che ne derivano in termini di intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Sez. L, Sentenza n. 32570 del 2024 e Sez. L, Ordinanza n. 26257 del 2024, che richiamano anche Cass. 05/04/2023 n. 9356).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, se il decreto di omologa può essere senz'altro rettificato allorché si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio per mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31996 del 2019), altrettanto non può accadere in un'ipotesi come quella di specie.
E invero, nel caso che ci occupa il decreto di omologa non si discosta dalle risultanze della c.t.u., ma le recepisce, facendole proprie in assenza di contestazione delle parti. L'errore, quindi, non sarebbe proprio del provvedimento giudiziale, bensì della consulenza che tale provvedimento, in assenza di contestazioni delle parti, ha fatto proprio.
Orbene, la definitività del decreto di omologa non consente al Collegio di procedere alla verifica della correttezza delle conclusioni del C.t.u., che, anche al fine di una eventuale precisazione o rettifica, avrebbero dovuto essere oggetto di una dichiarazione di dissenso della parte interessata (l' ) ovvero di una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale. CP_1
D'altra parte, se è vero che entrambe le parti ritengono che la decorrenza indicata dal C.t.u. sia errata (perché anteriore alla data della domanda amministrativa), è altresì vero che le stesse non concordano sulla decorrenza effettiva. E in tale quadro non appare corretta la sentenza impugnata laddove, attraverso un'attività valutativa, ha proceduto a “correggere” le conclusioni dell'elaborato peritale, andando così inammissibilmente ad incidere sul decreto di omologa, ormai definitivo.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere riformata e – nei limiti delle domande formulate nel ricorso di primo grado – l' va condannato al pagamento in favore dell'odierna CP_1 appellante dei ratei dell'indennità di accompagnamento dall'1.11.2021 al 30.4.2022 (avendo l' CP_1 liquidato i ratei dall'1.5.2022).
3. Le spese del doppio grado - determinate in considerazione del valore della causa
(rientrante nello scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto dei ratei di prestazione non corrisposti dall' e, invece, pretesi, il cui importo risulta dalla documentazione versata in atti), della CP_1 semplicità delle questioni trattate, nonché dell'assenza di attività istruttoria - seguono la soccombenza dell' e vengono determinate come in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario.
6
P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare a , CP_1 Parte_1 in qualità di madre e tutrice della minore , i ratei dell'indennità di Persona_1
accompagnamento dovuti dall'1.11.2021 al 30.4.2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, che si liquidano per il primo CP_1
grado in euro 1.000,00 e per il secondo grado in euro 1.100,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore AC BA, antistatario.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24.6.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 136/2025 R.G. vertente
TRA
, in qualità di madre e tutrice della minore Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. AC BA, presso il cui studio Persona_1
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Nomentana n. 63
APPELLANTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_2
n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, 4/2025 pubblicata il 02/01/2025
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
1 , in qualità di madre e tutrice della minore , chiedeva accogliersi Parte_1 Persona_1 le seguenti conclusioni: “Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione ex Art. 1 L. 18/80, dal 01.11.2021 al 01.05.2022, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge n. 18/80 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda la ricorrente allegava di aver ricevuto dall' una CP_1 comunicazione adottata in data 24 gennaio 2023 del seguente tenore: “… si informa che la pensione numero 07049927 categoria INVCIV, intestata a , nata il [...], Persona_1
codice fiscale è stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio 2022. Dal C.F._1 ricalcolo è derivato, fino al 28 febbraio 2023, un credito a suo favore di euro 2.176,08…”.
Precisava, quindi, che: - la prestazione assistenziale era stata oggetto di riconoscimento in sede giudiziale nel procedimento n. 105/22 R.G. incardinato dinanzi al Tribunale di Rieti, nell'ambito del quale il C.t.u. aveva “riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, in luogo del
01/11/2021, data della domanda amministrativa”; - il procedimento giudiziale si era concluso con decreto di omologa che aveva statuito il “riconoscimento del diritto dalla domanda amministrativa
e con relative spese legali senza però accorgersi della data errata”. CP_ Ciò posto, la ricorrente aggiungeva che l' aveva erroneamente liquidato gli arretrati con decorrenza maggio 2022 e non dalla data della domanda amministrativa (15 ottobre 2021), precisando che in data 14.6.2023 era stato inoltrato ricorso amministrativo al competente Comitato
Provinciale , con conseguente rigetto. CP_1
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare, l' CP_1 CP_1 evidenziava che “la perizia del CTU relativa al procedimento di ATPO aveva riconosciuto il diritto alla prestazione di indennità di accompagnamento indicando, erroneamente, la decorrenza a maggio 2021, e revisione a 3 anni, anziché, come di tutta evidenza, la decorrenza di maggio 2022”. CP_ A tal proposito, l' aggiungeva che il C.t.u., nel corpo dell'elaborato, aveva fatto riferimento al certificato rilasciato dal TSMREE di Rieti in data 31 maggio 2022 e solo per errore materiale aveva indicato nelle conclusioni, ai fini della decorrenza del beneficio, la data di maggio 2021 anziché quella di maggio 2022; era, tuttavia, evidente il refuso posto che il C.t.u. non avrebbe mai potuto stabilire una data antecedente alla domanda amministrativa;
pertanto, la liquidazione del 31.5.2022
2 relativa alla domanda amministrativa del 15.10.2021, riconosciuta dall' con decorrenza CP_1
1.5.2022, era corretta.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Rieti respingeva il ricorso, rilevando che era
“evidente come il c.t.u., per mero errore, peraltro riconosciuto e ammesso dalla stessa ricorrente, abbia indicato come termine di decorrenza del beneficio quello di maggio 2021, da intendersi però, correttamente, maggio 2022, come ritraibile dallo stesso contenuto della perizia, che, a pag. 16, ha attribuito rilievo decisivo alla relazione del di Rieti del 31/05/2022 e considerato, Pt_2
peraltro, che la domanda amministrativa è stata presentata solo in data 15 ottobre 2021 (apparendo, così, del tutto illogico che il consulente abbia individuato un termine di decorrenza al maggio 2021, addirittura antecedente alla proposizione dell'istanza)”.
Avverso tale decisione proponeva atto di gravame in Parte_1
qualità di madre e tutrice della minore , per i seguenti motivi: Persona_1
1) lamentava l'appellante che l' , con il provvedimento del 24.1.2023, aveva previsto CP_1 arretrati con decorrenza gennaio 2022, ma l'accredito effettuato era stato pari all'importo calcolato a partire dal maggio 2022, sicché “già solo per tale circostanza il provvedimento doveva essere dichiarato nullo, con condanna dell' ; CP_1
2) lamentava altresì l'appellante che erroneamente il Tribunale aveva aderito alla ricostruzione dell' ; e ciò nonostante “qualsiasi contestazione o richiesta di correzione CP_1 materiale dell'elaborato peritale depositato dal CTU nominato Dott. doveva essere Persona_3
avanzata e formulata nei tempi e modi previsti dalla Legge e, sicuramente, non è ammissibile sollevare per la prima volta contestazioni nell'ambito di un ricorso teso ad impugnare un provvedimento che ha disposto arretrati con una decorrenza del tutto fantasiosa e illegittima! Se è vero che la decorrenza fissata dal CTU al Maggio 2021 è completamente errata, poiché coincide con un periodo addirittura antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa del 15/10/2021, è altrettanto vero che l' non ha contestato la perizia depositata, accettando CP_1
l'omologazione delle risultanze peritali, basate sull'elaborato peritale che esplicitamente indica il
Maggio 2021 come data di decorrenza. Chiaramente, non essendo possibile liquidare gli importi a titolo di arretrati a partire da una data antecedente la domanda, l' avrebbe dovuto liquidarli a CP_1
partire dalla prima data utile e cioè dal 01/11/2021, cioè dal primo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda”.
Chiedeva, pertanto, riformarsi la sentenza impugnata, con accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Si costituiva in giudizio l' confutando gli avversi motivi di censura alla sentenza CP_1
impugnata, di cui chiedeva il rigetto.
3 All'odierna udienza del 24.6.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza:
2. L'appello merita accoglimento.
2.1. Il primo motivo di gravame è inammissibile, posto che introduce – per la prima volta nel grado - una questione che non è stata posta innanzi al Tribunale, ove non è stata in alcun modo censurata la divergenza tra la data indicata quale dies a quo della riliquidazione nella comunicazione dell' datata 24 gennaio 2023, e quella di decorrenza degli arretrati riconosciuti. CP_1
Solo per completezza si evidenzia che l'apparente incongruenza trova chiara giustificazione nelle circostanze evidenziate dall' : “la minore in data 15/10/2021 avanzava CP_1 Persona_1
domanda di invalidità civile (indennità di frequenza e indennità di accompagnamento), che veniva accolta solo in parte, con il riconoscimento dell'indennità di frequenza cat. INV.CIV. n. 07049927 e la materiale liquidazione di detta prestazione dal 01/11/2021 (all. 2 e 3). Nel 2022, invero, la minore ha percepito i ratei di tale indennità di importo di €. 302,31 al mese, con il pagamento degli arretrati nel mese di 03/2022 (all. 4), e poi ha impugnato con giudizio per ATP il verbale sanitario CP_ che – appunto – non riconosceva il requisito sanitario dell'accompagnamento. Il provvedimento del 24/01/2023 tacciato di nullità dall'appellante, quindi, non è altro che la liquidazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di 05/2022 e il ricalcolo dell'indennità di frequenza per i mesi precedenti: a pag. 4 di tale provvedimento sono chiaramente indicati gli importi della prestazione anteriori alla ricostituzione (in cui era stata liquidata la sola indennità di frequenza) e quelli posteriori, in cui – invece – da maggio 2022 viene liquidato in suo luogo il beneficio dell'accompagno (di importo superiore, pari ad €. 524,16). Tanto è vero che nel 2023 viene pagata la sola indennità di accompagnamento e a marzo vengono liquidati gli arretrati (all.
5)”.
Si tratta, invero, di una spiegazione che trova puntuale riscontro in atti e la cui correttezza, sotto il profilo contabile, risulta dal solo esame del prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione (cfr. pagina 4 “variazione importo mensile).
2.2. Il secondo motivo di appello è fondato.
La lettura degli atti del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. rivela quanto segue:
1) la domanda per beneficiare dell'indennità di accompagnamento era stata presentata in data 15.10.2021;
2) nell'ambito del procedimento giudiziario promosso ex art. 445-bis c.p.c. il C.t.u. ha così concluso: , di anni 3 … può essere dichiarata soggetto minore invalida con Persona_1
difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (indennità di
4 frequenza), con diritto all'indennità di accompagnamento non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal Maggio 2021 e revisione a 3 anni”.
Ha altresì aggiunto: “Il caso è stato ampiamente discusso con entrambi i CTP nominati: il dr. quale CT della parte ricorrente e il dr. quale CT della parte resistente Persona_4 Per_5
i quali si sono dichiarati concordi con il sopra riportato giudizio medico legale” (pagina 18 CP_1 dell'elaborato peritale);
3) con decreto del 2.12.2022 il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, ha omologato l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della c.t.u. espletata.
E ciò in conformità a quanto prescritto dall'art. 445-bis, comma 5 c.p.c. È, infatti, pacifico che il giudice – salvo che ritenga di procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c. - non può discostarsi nel decreto di omologa dalle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale sottoposto alle parti e non fatto oggetto di contestazione: nella fase finale del procedimento a cognizione sommaria è preclusa ogni attività valutativa, dovendo il giudice limitarsi a ratificare l'accettazione delle parti delle conclusioni della c.t.u. che ha costituito l'epilogo del dibattito processuale, oltre a provvedere in ordine alle spese.
È stato infatti affermato: “Ove nessuna delle parti muova contestazioni, il giudice
“omologa” l'accertamento del requisito sanitario, emettendo un decreto “non impugnabile nè modificabile”. La sussistenza del requisito sanitario nei termini espressi dal CTU ovvero la sua inesistenza, se non vengono proposte contestazioni, diventa quindi intangibile. In questa fase la decisione è rimessa esclusivamente al consulente medico, senza possibilità per il giudice di discostarsi dal suo parere. Unica facoltà che al giudice residua è quella di cui all'art. 196 cod. proc. civ. di disporre la rinnovazione delle indagini o di sostituire il consulente, di talché l'accertamento delle condizioni sanitarie, in questa fase, è integralmente sottratto all'apprezzamento del giudice che
è astretto al parere dell'esperto. Avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, … giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell'accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive” (cfr. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 6085 del 17/03/2014).
Si tratta di un procedimento che è evidentemente improntato a esigenze di speditezza tanto che il termine di trenta giorni per il deposito del dissenso e l'ulteriore termine di trenta giorni per il deposito del ricorso in opposizione costituiscono, ciascuno, limiti esterni del procedimento
5 invalicabili. Scansioni temporali che hanno rilievo cruciale ai fini della salvaguardia del diritto di difesa, alla luce delle conseguenze che ne derivano in termini di intangibilità dell'accertamento del requisito sanitario (cfr. Sez. L, Sentenza n. 32570 del 2024 e Sez. L, Ordinanza n. 26257 del 2024, che richiamano anche Cass. 05/04/2023 n. 9356).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, se il decreto di omologa può essere senz'altro rettificato allorché si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio per mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31996 del 2019), altrettanto non può accadere in un'ipotesi come quella di specie.
E invero, nel caso che ci occupa il decreto di omologa non si discosta dalle risultanze della c.t.u., ma le recepisce, facendole proprie in assenza di contestazione delle parti. L'errore, quindi, non sarebbe proprio del provvedimento giudiziale, bensì della consulenza che tale provvedimento, in assenza di contestazioni delle parti, ha fatto proprio.
Orbene, la definitività del decreto di omologa non consente al Collegio di procedere alla verifica della correttezza delle conclusioni del C.t.u., che, anche al fine di una eventuale precisazione o rettifica, avrebbero dovuto essere oggetto di una dichiarazione di dissenso della parte interessata (l' ) ovvero di una richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale. CP_1
D'altra parte, se è vero che entrambe le parti ritengono che la decorrenza indicata dal C.t.u. sia errata (perché anteriore alla data della domanda amministrativa), è altresì vero che le stesse non concordano sulla decorrenza effettiva. E in tale quadro non appare corretta la sentenza impugnata laddove, attraverso un'attività valutativa, ha proceduto a “correggere” le conclusioni dell'elaborato peritale, andando così inammissibilmente ad incidere sul decreto di omologa, ormai definitivo.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere riformata e – nei limiti delle domande formulate nel ricorso di primo grado – l' va condannato al pagamento in favore dell'odierna CP_1 appellante dei ratei dell'indennità di accompagnamento dall'1.11.2021 al 30.4.2022 (avendo l' CP_1 liquidato i ratei dall'1.5.2022).
3. Le spese del doppio grado - determinate in considerazione del valore della causa
(rientrante nello scaglione fino a 5.200,00 euro, tenuto conto dei ratei di prestazione non corrisposti dall' e, invece, pretesi, il cui importo risulta dalla documentazione versata in atti), della CP_1 semplicità delle questioni trattate, nonché dell'assenza di attività istruttoria - seguono la soccombenza dell' e vengono determinate come in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1
procuratore antistatario.
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P.Q.M.
- in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a pagare a , CP_1 Parte_1 in qualità di madre e tutrice della minore , i ratei dell'indennità di Persona_1
accompagnamento dovuti dall'1.11.2021 al 30.4.2022, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado, che si liquidano per il primo CP_1
grado in euro 1.000,00 e per il secondo grado in euro 1.100,00, oltre – per entrambi i gradi – rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore AC BA, antistatario.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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