TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5306/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza del 17 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che le parti hanno depositato le note precisando le conclusioni;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5306/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.9.1936, coniugi residenti a Hochstrasse 1/B - 40593 Düsseldorf (Repubblica Federale Tedesca), elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Dante al n. 18, presso lo studio dell'AVV.
ANTONELLO PODDA (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 speciale in calce al ricorso
RICORRENTI
Contro
, ( C.F. , nato a [...] il [...], residente in PA C.F._4
Monza, viale Sicilia n. 74, , (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._5
01/07/1940, residente in [...] e (C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
6, elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Alghero n. 40 presso lo studio dell'AVV. ANTONIO
INCERPI (C.F. – fax 1782205187) che li rappresenta e difende con procura C.F._7 rilasciata con atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI IN RICONVENZIONALE
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, 1) accertare che con scrittura privata del 3.3.2001, la con sede in Monza nella via Sicilia n° 64, in persona del CP_3 legale rapp.te , prometteva di alienare agli allora attori e oggi ricorrenti, che si PA obbligavano ad acquistare, un terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub 2, di pagina 2 di 17 circa 280 mq. sul quale insiste un box per ricovero di automezzi, sito in Muravera, loc. Costa Rei, via
Ichnusa n° 17, confinante a nord col mappale 2877 sub 1, a est col mappale 564 di proprietà del signor , a sud col mappale 1654, proprietà e a ovest col mappale 1627 - b, PA Pt_4 allora di proprietà CP_3
2) accertare che il prezzo della compravendita veniva, già ab initio, determinato nel suddetto preliminare in lire 50.000.000, di cui lire 10.000.000 all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione, costituenti caparra confirmatoria e la restante somma di lire 40.000.000 in contanti da corrispondersi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita quest'ultimo da stipularsi entro il 30.06.2002;
3) accertare che le medesime parti, nel medesimo contratto preliminare di vendita che precede, convenivano, altresì “al momento del rogito di compravendita sarà ceduta a cura del signor CP_1
(proprietario esclusivo) la porzione di terreno identificato in catasto terreni al foglio 40 mapp.
[...]
564 (anch'esso sito in loc. Costa Rei, via Ichnusa n° 17, Muravera) come indicata nella planimetria colorata in verde svuotata della volumetria assegnata che resta in capo al signor . PA
Detta porzione di cui è in corso il frazionamento verrà ceduta comprensiva nel prezzo sopra indicato di lire 50.000.000”;
4) accertare che con altra scrittura privata del 12.4.2001, il signor si obbligava ad PA alienare agli allora attori e quivi ricorrenti, che promettevano di acquistarla, altra porzione di terreno nella medesima località e via di cui al capo 1°, distinta in catasto terreni al f. 40, mapp. 564 “in corso di frazionamento individuato nella planimetria integrante una superficie di circa 112 mq. allegata in colore verde e così delimitato: a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f.
40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est il litorale marittimo demaniale, a sud porzione di mapp. 564 f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest il mapp. 2877 sub 1 il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata”;
5) accertare che le parti convenivano il corrispettivo della promessa di vendita del terreno di cui al capo che precede in lire 5.000.000, peraltro corrisposte già a saldo al all'atto della PA sottoscrizione della promessa di vendita in questione in data 12.4.2001 e che il relativo atto pubblico di compravendita avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.06.2002;
6) accertare che il avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua PA pertinenza, distinto in catasto terreni al f. 40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare 3.3.2001 nonché al preliminare 12.4.2001; pagina 3 di 17 7) accertare che di fatto, nonostante vari solleciti e diffide (racc.ar 12.8.2002 a firma avv. Antonello
Podda e prim'ancora racc.ar 17.4.2002 a cura dell'allora parte attrice , Parte_2 il a titolo personale per i fondi di sua proprietà, nonché quale legale rappresentante della CP_1
quanto al mapp. 2877 sub 2, si era di fatto sottratto all'obbligo di sottoscrivere i relativi atti CP_3 pubblici di compravendita;
8) accertare che con atto di citazione 12.10.2002 nanti al Tribunale civile di Cagliari, gli allora attori e quivi ricorrenti e convenivano, nel giudizio iscritto Parte_1 Parte_2 all'RG 9019/2002 del Tribunale civile di Cagliari ex art. 2932 c.c., nonché a titolo personale CP_3
, al fine di ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti dei contratti PA preliminari non conclusi, rispettivamente in data 3.03.2001 dalla quanto al mapp. 2877 sub 2 CP_3
f. 40 e dal , in data 3.03.2001 e 12.04.2001, quanto al mapp. 564 di cui al f. 40; PA
9) accertare da ultimo, che nel suddetto giudizio iscritto all'RG 9019/2002, nanti al Tribunale civile di
Cagliari, gli allora attori e quivi ricorrenti così concludevano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
-accertare l'inadempimento della dell'obbligazione di cui alla scrittura privata 3.3.2001 CP_3 relativa alla promessa di vendita del terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub
2, sito in Muravera località Costa Rei, via Ichnusa n° 17;
-accertare l'inadempimento del signor dell'obbligazione di cui alle scritture private PA
3.3.2001 e 12.4.2001 relative alle promesse di vendita, del terreno distinto in catasto terreni al foglio
40, mappale 564;
-condannare la al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. a favore degli attori del fondo CP_3 distinto in catasto fabbricati al foglio 40 mappale 2877 sub 2, in Muravera, località Costa Rei, via
Ichnusa n° 17 (con l'obbligo in capo agli attori di corrispondere il residuo prezzo pari a euro 20.658,28
a favore della società convenuta quale condizione perché si verifichi l'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del Giudice);
-condannare il signor al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. e a favore degli PA attori del fondo distinto in catasto terreni al foglio 40 mappale 564, così come specificamente indicato nella planimetria allegata alla promessa di vendita 3.3.2001;
-condannare il signor al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. e a favore degli PA attori del fondo distinto in catasto terreni al foglio 40 mappale 564, così come specificamente indicato nella planimetria allegata alla promessa di vendita 12.4.2001.
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei confronti della e del signor CP_3 CP_1
”;
[...]
pagina 4 di 17 10) accertare ancora, che il Tribunale civile di Cagliari in data 9.05.2006 pronunziava la sentenza irrevocabile n. 1288 e così disponeva, a favore di e Parte_1 Parte_2
“- trasferisce il diritto in favore degli attori di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare;
- trasferisce il diritto di proprietà sul terreno PA sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà
e ad Ovest con il mapp. 1627 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, Pt_4 CP_3 subordinatamente al pagamento da parte di questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000”; 11) accertare ancora, che con atto di transazione in data 15.02.2007 tra Parte_1 [...]
e e a titolo personale anche con , dato atto dell'esito del Parte_2 CP_3 PA giudizio che precede, dichiarava di immettere i sigg.ri e CP_3 Parte_1 [...]
nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, Parte_2 mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza. Contestualmente, gli allora attori e quivi odierni ricorrenti e in Parte_1 Parte_2 adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, provvedevano al pagamento della somma di € 20.658,28
a in persona del legale rappresentante e quest'ultimo provvedeva al CP_3 PA pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33;
12) accertare che l'atto di citazione con riguardo al suddetto giudizio iscritto all'RG 9019/2002 nanti al
Tribunale civile di Cagliari, del quale si è fatto cenno, è stato trascritto in data 10.08.2004 – reg. gen.
30191, reg. part. 21050 - e che la sentenza che precede 9.06.2006 e coperta dal giudicato, è stata trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150 - e che infine, con atto a rogito del notaio – rep. 11570 – è stata annotata, a margine di quest'ultima Persona_1 trascrizione della sentenza in questione, la cancellazione della condizione sospensiva posta dal
Tribunale civile di Cagliari, circa il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, col pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28 e che pertanto la sentenza 9.06.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari nel giudizio iscritto all'RG 9019/2002, ha prodotto integralmente i propri effetti e segnatamente il trasferimento dalla società oggi in CP_3
pagina 5 di 17 liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, ai sigg.ri e Parte_1 [...]
del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'immobile in Comune di Muravera Parte_2 distinto nel catasto fabbricati al f. 40, mapp. 2877 sub 2 e dell'immobile di cui al f. 40, mapp 3445 ex
564;
13) accertare che, in tempi recenti, effettuata una visura catastale storica per immobile in data
8.03.2022, i ricorrenti hanno così appreso che, con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, in data 30.11.2006 – rep. 14270, racc. 8979 – l'immobile sito in Persona_2
Muravera loc. Costa Rei iscritto all'NCEU, f. 40, mapp. 2877 sub 2, risulta compravenduto da CP_3
[...
a tale , coniuge del legale rappresentante della suddetta società in liquidazione, Parte_3
e che la scrittura privata di compravendita cui si è fatto cenno, risulta trascritta a PA
Cagliari il 18.12.2006 – reg. gen. 51914, reg. part. 34585;
14) accertare infine che, in forza della relazione notarile 16.06.2022 a firma del notaio i Per_3 ricorrenti hanno inoltre appreso che con atto pubblico di donazione, a rogito del notaio Per_4
in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. 23803 – il ha donato alla figlia
[...] PA il terreno di cui al f. 40, attualmente mapp. 3445 ex 564, quello cioè sostanzialmente Controparte_2 trasferito in proprietà dal Tribunale civile di Cagliari, dal ai ricorrenti, in forza PA della sentenza cui si è fatto più volte cenno n. 1288 del 9.05.2006. Anche questo terreno si trova in posizione privilegiata fronte la spiaggia principale di Costa Rei;
15) in forza dei principi generali in tema di pubblicità immobiliare ex art. 2652 n. 2 c.c. e della previa trascrizione in data 10.08.2004, dell'atto di citazione con riguardo al giudizio ex art. 2932 c.c., iscritto all'RG 9019/2002 nanti al Tribunale civile di Cagliari, tra e Parte_1 Parte_2 contro in persona del suo legale rappresentante e contro a titolo
[...] CP_3 PA personale, nonché in forza della sentenza irrevocabile che precede 9.06.2006 n. 1288 – RG 9019/2002 - emessa dal Tribunale civile di Cagliari e della relativa annotazione dell'atto pubblico, in data
24.06.2008, a rogito del notaio attestante il verificarsi della condizione sospensiva circa il Per_1 pagamento integrale del prezzo, con riguardo al terreno di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, tra le medesime parti che precedono, dichiarare inefficaci e comunque inopponibili ai ricorrenti e/o nulle, e/o annullabili, la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del Persona_2
30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – portante compravendita da a , CP_3 Parte_3 dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. 2877 sub 2, nonché
l'atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 rep. 39175, racc. Persona_4
23803, tra e a favore di del terreno di cui al f. 40, mapp. 3445, ex PA Controparte_2
564, in loc. Costa Rei a Muravera, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di Cagliari di pagina 6 di 17 provvedere alla trascrizione della sentenza che definirà questo giudizio, sulla base delle conclusioni quivi formulate. Con condanna dei resistenti, oltreché al pagamento delle spese di lite e di quelle che matureranno per la trascrizione dell'emananda sentenza, comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione e tutte quelle stragiudiziali, ivi comprese quelle sostenute per la redazione della relazione notarile, a firma del dott. sopra indicata, nonché al risarcimento dei danni e inoltre al Per_3 pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che le controparti hanno agito, quantomeno nella procedura di mediazione, con malafede o colpa grave e anche con riferimento al presente giudizio, qualora i convenuti abbiano a costituirsi opponendosi all'accertamento e alla declaratoria dell'inefficacia degli atti pubblici di compravendita sopra specificamente indicati con riguardo al trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contendere, in favore di Parte_3
e di .
[...] Controparte_2
Nell'interesse dei resistenti: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eccezione e deduzione respinta, voglia accogliere la domanda dei ricorrenti relativa alla inefficacia degli atti dispositivi che riguardano gli immobili indicati nella Sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la nei limiti di cui in premessa relativamente alla CP_3 porzione di mapp. ex 564. Rigettare la richiesta di risarcimento danni e/o rimborso spese. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che con rogito Notaio Dott. Registro generale Persona_5
n. 14006 Registro particolare n. 10280 Presentazione n. 46 del 17/04/2001, le parti hanno inteso escludere dal suo contenuto la striscia di terreno della larghezza di mt. 1,5 del valore di euro 5000,00 perpendicolare a tutta la lunghezza del terreno, come da planimetria allegata al contratto stesso, con conseguente dichiarazione di proprietà della medesima in capo a nella misura PA dell'80% e nella misura del 20%, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di Parte_3 lite in caso di opposizione”.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto il 26.07.2023 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto che con scrittura privata del 3.3.2001 la con sede in Monza nella
[...] CP_3 via Sicilia n. 64, in persona del legale rapp.te , prometteva di alienare agli attori, PA che si obbligavano ad acquistare, un terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub 2, di circa 280 mq. sul quale insiste un box per ricovero di automezzi, sito in Muravera, loc. Costa
Rei, via Ichnusa n. 17, confinante a nord col mappale 2877 sub 1, a est col mappale 564 di proprietà del signor , a sud col mappale 1654, proprietà e a ovest col mappale 1627 - b, PA Pt_4 allora di proprietà che le parti convenivano espressamente di privare della volumetria CP_3 edificabile e a favore del promittente alienante, il terreno supra indicato;
che il prezzo della pagina 7 di 17 compravendita veniva sin da subito determinato nel suddetto preliminare in lire 50.000.000, di cui lire
10.000.000 all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione, costituenti caparra confirmatoria e la restante somma di lire 40.000.000 in contanti da corrispondersi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita;
si conveniva, inoltre, espressamente che “la stipulazione del rogito di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre il 30.6.2002 avanti al notaio scelto a cura della parte cedente” ; che le parti, nel medesimo contratto preliminare di vendita, convenivano altresì
“al momento del rogito di compravendita sarà ceduta a cura del signor PA
(proprietario esclusivo) la porzione di terreno identificato in catasto terreni al foglio 40 mapp. 564
(anch'esso sito in loc. Costa Rei, via Ichnusa n. 17, Muravera) come indicata nella planimetria colorata in verde svuotata della volumetria assegnata che resta in capo al signor . Detta PA porzione di cui è in corso il frazionamento verrà ceduta comprensiva nel prezzo sopra indicato di lire
50.000.000”; che con altra scrittura privata del 12.4.2001, il signor si obbligava ad PA alienare agli attori, che promettevano di acquistarlo, altra porzione di terreno nella medesima località e via, distinto in catasto terreni al foglio 40 mapp.564 “in corso di frazionamento individuato nella planimetria integrante una superficie di circa 112 mq. allegata in colore verde e così delimitato: a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 foglio 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est il litorale marittimo demaniale, a sud porzione di mapp. 564 foglio 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 foglio 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest il mapp. 2877 sub 1; che le parti convenivano il corrispettivo della promessa di vendita del terreno in lire 5.000.000, peraltro corrisposte già a saldo al all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione in PA data 12.4.2001; che le parti convenivano, infine, che l'atto pubblico di compravendita del fondo di cui al capo che precede avrebbe dovuto essere stipulato entro la data del 30.6.2002; che il CP_1 avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua pertinenza, distinto in catasto terreni al f.
40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare del 3.3.2001 nonché al preliminare del 12.4.2001; che, di fatto, nonostante vari solleciti e diffide (racc.ar 12.8.2002 a firma avv. Antonello Podda e prim'ancora racc.ar
17.4.2002 a cura dell'attore , il a titolo personale per i fondi Parte_2 CP_1 di sua proprietà, nonché quale legale rappresentante della quanto al mapp. 2877 sub 2, si è CP_3 sottratto all'obbligo di sottoscrivere i relativi atti pubblici di compravendita e a tutt'oggi il terreno distinto in catasto terreni al f. 40 mapp. 564 di pertinenza del non è stato frazionato;
che i CP_1 ricorrenti convenivano in giudizio ex art. 2932 c.c. la nonché il sig. per CP_3 PA ottenere una sentenza costitutiva degli effetti dei contratti preliminari non conclusi;
che, a seguito di pagina 8 di 17 tale giudizio iscritto al n. R.G. 9019/2002, il Tribunale di Cagliari pronunciava la sentenza n. 1288 in favore degli attori, così disponendo “1) trasferisce il diritto in favore degli attori di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare
; 2) trasferisce il diritto di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei PA distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà e ad Ovest con il mapp. 1627 Pt_4 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, subordinatamente al pagamento da parte di CP_3 questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000; 3) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.260,40 di cui € 1.032,00 per diritti di procuratore, € 2.050,00 per onorario d'avvocato, oltre a spese generali iva e cpa”. I ricorrenti hanno, altresì, esposto che con atto di transazione in data 15.02.2007 tra Parte_1 [...]
e e a titolo personale anche con , dato atto dell'esito del Parte_2 CP_3 PA giudizio che precede, dichiarava di immettere i sigg.ri e CP_3 Parte_1 [...]
nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, Parte_2 mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza;
gli odierni ricorrenti, in adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, provvedevano al pagamento della somma di € 20.658,28 a in persona del legale rappresentante e CP_3 PA quest'ultimo provvedeva al pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33; che l'atto di citazione relativo al giudizio contraddistinto al n.R.G. 9019/2002 e la relativa sentenza sono stati trascritti rispettivamente in data 10.08.2004 – reg. gen. 30191, reg. part. 21050 e in data 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150; che, infine, con atto pubblico del 15.02.2007, a rogito del notaio – Persona_1 rep. 11570 – è stata annotata in data 24.06.2008, a margine di quest'ultima trascrizione della sentenza in questione, la cancellazione della condizione sospensiva posta dal Tribunale civile di Cagliari, circa il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, col pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno esposto di aver appreso, con visura catastale storica per immobile in data 8.03.2022, che, con scrittura privata sottoscritta e autenticata dal notaio in Monza, in Persona_2
pagina 9 di 17 data 30.11.2006 – rep. 14270, racc. 8979 – l'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei iscritto all'NCEU, f. 40, mapp. 2877 sub 2, risulta compravenduto da a , coniuge del CP_3 Parte_3 legale rappresentante della suddetta società in liquidazione, . Tale scrittura privata PA risulta trascritta a Cagliari il 18.12.2006 – reg. gen. 51914, reg. part. 34585; che a seguito della relazione notarile 16.06.2022, a firma del notaio i ricorrenti hanno, inoltre, appreso che con Per_3 atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. Persona_4
23803 – il ha donato alla figlia il terreno di cui al f. 40, mapp. PA Controparte_2
5641, quello cioè trasferito in proprietà dal Tribunale civile di Cagliari, dal ai PA
ricorrenti, in forza della sentenza costituiva supra citata;
che i ricorrenti hanno attivato su base volontaria il procedimento di mediazione n. 732/2022contro , CP_3 PA Parte_3
e davanti ad e, stante le trattative inutilmente avviate
[...] Controparte_2 Controparte_4 tra le parti, il mediatore ha dato atto dell'esito negativo dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 13.11.2023, si sono costituiti i sig.ri , e I resistenti, PA Parte_3 Controparte_2 preliminarmente, hanno riconosciuto che per mero errore gli atti dispositivi effettuati dal CP_1 in favore della propria moglie prima e dallo stesso e
[...] Parte_3 PA
quali donanti in favore della figlia poi, relativamente agli immobili indicati nel Parte_3 CP_3 ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora CP_3 proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati riconosciuti proprietari PA dei predetti immobili2 i ricorrenti e del successivo atto di transazione del 15/02/2007”. I resistenti hanno eccepito che le cessioni riguardanti i suddetti immobili fanno parte di una più ampia cessione in favore di effettuata dai propri genitori, nell'intento di donare alla medesima tutti i beni Controparte_2 intestati al e alla e che per mero errore non sono stati esclusi quelli indicati nella CP_1 Pt_3 predetta sentenza;
che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex 564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno residuato dopo la cessione al ricorrente CP_1 avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel 2006, la quale indicava il mappale 564
(in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq. “individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq.
Successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in favore della figlia CP_1 CP_3 del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della dimensione di are 01 e CP_1 centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza, terreno che dovrebbe essere ulteriormente frazionato per avere un mappale suo autonomo.
I resistenti hanno contestato, invece, la richiesta di risarcimento danni nonché la richiesta di rimborso di somme spese a titolo di estrapolazione di atti, visure e consulenze notarili, deducendo che, da un lato, i resistenti non hanno mai rivendicato il possesso degli immobili in questione che, viceversa, è stato sempre esercitato dai ricorrenti fin dal tempo dei contratti preliminari e, pertanto, nessun danno da mancato utilizzo dell'immobile può essere preteso;
dall'altro, hanno eccepito che, probabilmente, la causa dell'induzione in errore dei (che avevano dato incarico al notaio di trasferire alla CP_1 tutti i beni immobili intestati ai genitori) sta nel fatto che la controparte, Controparte_2 colpevolmente, non ha provveduto a suo tempo a volturare al catasto gli immobili indicati nella sentenza, provvedendo, unicamente, alla trascrizione della stessa;
conseguentemente, al catasto urbano tutti gli immobili hanno continuato ad essere iscritti a favore di e . PA Parte_3
Vieppiù, i resistenti potrebbero pretendere il rimborso delle somme pagate a titolo di ICI/IMU al
Comune di Muravera per gli immobili che sono rimasti intestati al catasto ai medesimi.
In ordine alla domanda riconvenzionale formulata, i resistenti hanno esposto che con rogito a firma del notaio Dott. Registro generale n. 14006, Registro particolare n. 10280 Presentazione n. Persona_5
46 del 17/04/2001, la cedeva agli odierni ricorrenti i seguenti immobili: Immobile n. 1 CP_3
Comune F808 -
MURAVERA (CA) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 40 Particella 1627 Subalterno 2
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 5.5 Immobile n. 2: Comune F808 -
MURAVERA (CA) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 40 Particella 2877 Subalterno 1
Natura T – TERRENO Consistenza 463 metri quadri;
che, per quanto riguarda quest'ultimo immobile, veniva previsto che il terreno alienato fosse quello risultante dalla “planimetria allegata che contornata in rosso viene sottoscritta dalle parti al fine di meglio individuarne la consistenza”, con ciò le parti intendendo compravendere non l'intera consistenza del terreno ma escludendo, come si evince dalla stessa planimetria allegata, una striscia di terreno di mt. 1,5 di larghezza perpendicolare all'intera lunghezza del lotto, della quale la intendeva riservarsi la proprietà per sé e suoi aventi causa CP_3
e ciò perché la striscia di terreno di mt. 1,5 fa parte della strada condominiale che dalla strada pubblica
Via Ichnusa conduce verso il mare e fino al terreno frontemare di proprietà della (oggi di CP_3
dal quale si poteva accedere alla spiaggia. I resistenti hanno eccepito di aver sempre Controparte_2 continuato ad utilizzare il passaggio in questione anche dopo l'alienazione del terreno e dell'abitazione e che, da ultimo, alcuni condomini hanno messo in discussione la proprietà della striscia di strada, pagina 11 di 17 impedendo l'accesso alla stessa e ciò ha reso necessario far accertare con provvedimento giudiziario la proprietà di tale striscia.
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono:
a) Le domande da 1) a 5) e 10) formulate dai ricorrenti sono state oggetto di un precedente giudizio, contraddistinto al n.r.g. 9010/2002 e conclusosi con una sentenza costitutiva emessa in favore degli stessi, passata in giudicato e trascritta (domanda 12) ex art. 2643 e 2644 c.c., che ha disposto il trasferimento in favore degli attori del diritto di “proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare ” e il trasferimento del “diritto di proprietà sul PA terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà
e ad Ovest con il mapp. 1627 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, Pt_4 CP_3 subordinatamente al pagamento da parte di questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000”. Sul punto, i resistenti hanno dichiarato di riconoscere e non contestare tali diritti dominicali dei sig.ri e pertanto, questo giudice deve limitarsi a prendere Parte_1 Parte_2 atto del giudicato.
b) Relativamente alla domanda 6), è incontroverso che il , in qualità di alienante, PA avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua proprietà, distinto in catasto terreni al f.
40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare 3.3.2001 nonché al preliminare 12.4.2001. Risulta che vi abbia provveduto in quanto dal frazionamento il mappale, della consistenza originaria di 460 mq, risulta ora di 112 mq, e la superficie restante è andata a costituire il mappale 3445. Per contro, i ricorrenti non hanno provveduto a volturare al catasto gli immobili indicati nella sentenza, provvedendo, unicamente, alla trascrizione della stessa. Conseguentemente, al catasto urbano tutti gli immobili hanno continuato ad essere iscritti a favore di e . Tale omissione ha sicuramente PA Parte_3 determinato un disallineamento tra i dati catastali e la reale titolarità giuridica del bene ma, considerato che gli atti di compravendita e donazione contestati sono stati effettuati tutti dallo stesso venditore di quei medesimi beni immobili, si deve escludere che quest'ultimo sia incolpevolmente caduto in errore.
pagina 12 di 17 c) Relativamente alla domanda 7), è agli atti che la stessa è già stata oggetto di un precedente procedimento nanti il Tribunale di Cagliari e recante il n. r.g. 9019/2002 in cui il giudice ha statuito, con sentenza costitutiva passata in giudicato, il trasferimento del diritto di proprietà del terreno contraddistinto al mapp. 2877 sub 2. Questo giudice deve, pertanto, limitarsi a prenderne atto, così come deciso con la sentenza n. 1288 del 9.05.2006;
d) Anche la domanda 8) è stata oggetto del medesimo procedimento nanti il Tribunale di Cagliari e recante il n. r.g. 9019/2002, conclusosi con sentenza costitutiva passata in giudicato che ha disposto il trasferimento del diritto di proprietà da , a titolo personale e quale rappresentante PA della sui terreni distinti in catasto al mapp. 2877 sub 2 f. 40 e al mapp. 564 di cui al f. 40. CP_3
e) Relativamente alla domanda 11), è agli atti che con atto di transazione del 15.02.2007 tra
, e e a titolo personale anche con Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_1
dato atto dell'esito del giudizio n.r.g. 9019/2002, ha dichiarato di immettere i sigg.ri
[...] CP_3
e nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Parte_1 Parte_2
Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza. Contestualmente, i sig.ri e in Parte_1 Parte_2 adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, hanno provveduto al pagamento della somma di €
20.658,28 a favore della in persona del legale rappresentante e CP_3 PA quest'ultimo ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33 (All. n. 3 a 26.07.2023).
f) Relativamente alla domanda 12), è agli atti in quanto allegato dagli attori (All. n. 6), che l'atto di citazione con cui i ricorrenti hanno introdotto il procedimento iscritto all'RG 9019/2002 nanti al
Tribunale civile di Cagliari è stato trascritto in data 10.08.2004 – reg. gen. 30191, reg. part. 21050, così come è provato che la relativa sentenza 9.06.2006 è stata trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen.
16266, reg. part. 11150; risulta, altresì, allegata la cancellazione della condizione sospensiva posta dal
Tribunale civile di Cagliari, che subordinava il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2 al pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28 e, per l'effetto, la sentenza ha prodotto integralmente i propri effetti.
g) Relativamente alle domande 13) e 14) è agli atti, per stesso riconoscimento dei resistenti espresso nella comparsa di costituzione e risposta, che per mero errore la compravendita e la donazione effettuati dal in favore della propria moglie prima e dallo stesso PA Parte_3
e quali donanti in favore della figlia poi, relativamente agli PA Parte_3 CP_3 immobili indicati nel ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei pagina 13 di 17 disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati CP_3 PA riconosciuti proprietari dei predetti immobili i ricorrenti e del successivo atto di transazione del
15/02/2007”. I resistenti hanno affermato, infatti, che le cessioni riguardanti i suddetti immobili fanno parte di una più ampia cessione in favore di effettuata dai propri genitori, nell'intento Controparte_2 di donare alla medesima tutti i beni intestati al e alla e che per mero errore non CP_1 Pt_3 sono stati esclusi quelli indicati nella predetta sentenza;
che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex 564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno CP_1 residuato dopo la cessione al ricorrente avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel
2006, la quale indicava il mappale 564 (in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq.
“individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq. Successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in CP_1 favore della figlia del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della Controparte_2 dimensione di are 01 e centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza. Questo
Giudice, pertanto, si deve limitare a prendere atto di quanto espresso e riconosciuto a favore dei ricorrenti in ordine alla titolarità dei beni immobili oggetto di causa.
h) Relativamente alla domanda 15) i resistenti hanno riconosciuto che per mero errore gli atti dispositivi effettuati dal in favore della propria moglie prima e dallo PA Parte_3 stesso e quali donanti in favore della figlia poi, relativamente PA Parte_3 CP_3 agli immobili indicati nel ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati CP_3 PA riconosciuti proprietari dei predetti immobili3 i ricorrenti e del successivo atto di transazione del
15/02/2007”. I resistenti hanno, dunque, dedotto che per mero errore non sono stati esclusi i terreni indicati nella sentenza n. 1288; che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex
564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno residuato dopo la cessione CP_1 al ricorrente avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel 2006, la quale indicava il mappale 564 (in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq. “individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq, successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in favore della figlia CP_1 3 Immobili distinti in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2; porzione dell'allora fg. 40 mapp. 564 (oggi mapp. 3445). pagina 14 di 17 del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della dimensione di are 01 Controparte_2
e centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza. Tale riconoscimento esclude che i resistenti contestino il diritto di proprietà degli odierni ricorrenti sui terreni indicati e oggetto del presente giudizio, pertanto, questo giudice deve limitarsi a prendere atto che sul punto non sussiste controversia. Ad ogni modo, i suindicati terreni sono stati trasferiti in proprietà a e Parte_1 in forza della sentenza costituiva n. 1288 emessa in data 09. 05.2006 dal Parte_2
Tribunale di Cagliari e trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150, con gli effetti di cui all'art. 2652 c.c. e, pertanto, gli atti negoziali posti in essere dai resistenti sono inopponibili nei confronti dei ricorrenti.
Tanto premesso, deve dichiararsi che le domande di cui ai nn. da 1 a 5 e da 7 a 10 sono superate dal giudicato in forza della sentenza n. 1288 del 9.05.2006 emanata dal Tribunale di Cagliari nel procedimento recante n. r.g. 9019/2002; le domande dalla n. 11 alla n. 14 riguardano circostanze non contestate e devono quindi essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire;
la domanda sub 6 deve essere rigettata avendo il provveduto al frazionamento del mappale in questione;
CP_1 infine, devono essere dichiarati inefficace nei confronti dei ricorrenti la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del 30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – Persona_2 portante compravendita da a , dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, CP_3 Parte_3 iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. 2877 sub 2, non anche l'atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. 23803 – il ha donato Persona_4 PA alla figlia il terreno di cui al f. 40, attualmente mapp. 3445 ex 564 perché riguardante Controparte_2 la superficie residua dopo il frazionamento del mappale 564, trasferito solo in parte ai ricorrenti.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata perché formulata in termini del tutto generici e sprovvista di prova.
i) La domanda riconvenzionale formulata dai resistenti è inammissibile e deve essere rigettata perché non collegata alla domanda principale. I resistenti hanno, infatti, chiesto di accertare la proprietà di una striscia di terreno di mt. 1,5, facente parte della strada condominiale che dalla strada pubblica Via
Ichnusa conduce verso il mare e fino al terreno frontemare di proprietà della (oggi di CP_3
. Tale striscia di terreno era stata espressamente esclusa dalla compravendita tra la Controparte_2
e i ricorrenti dell'immobile sito a Muravera (Ca), Catasto fabbricati, Sezione urbana - CP_3
Foglio 40 Particella 2877 Subalterno 1 Natura T, consistenza 463 metri quadri (rogito a firma del notaio Dott. Registro generale n. 14006, Registro particolare n. 10280 Presentazione n. Persona_5
46 del 17/04/2001). I resistenti hanno eccepito di aver sempre continuato ad utilizzare il passaggio in questione anche dopo l'alienazione del terreno e dell'abitazione e che, da ultimo, alcuni condomini pagina 15 di 17 hanno messo in discussione la proprietà della striscia di strada, impedendo l'accesso alla stessa e ciò ha reso necessario per i resistenti formulare la domanda riconvenzionale. Tuttavia, la domanda riconvenzionale, così come formulata, amplia il thema decidendum oltre i limiti di ammissibilità, avendo ad oggetto un'indagine, quella sulla titolarità del diritto di proprietà della striscia di terreno indicata in atti, che necessita di attività nuove e ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda attrice e che coinvolge soggetti diversi dalle sole parti in causa, non collegate oggettivamente alla domanda principale. Il titolo della domanda riconvenzionale proposta, diverso rispetto a quello della domanda principale, esclude la sussistenza di un collegamento obiettivo idoneo a fondare la necessità del simultaneo processo ai sensi dell'art 111 Cost., poiché non dipendente dal titolo fatto valere in giudizio dall'attore né collegata ad esso tramite fatti estintivi, impeditivi o modificativi introdotti a fondamento della domanda riconvenzionale, che consentano il richiamo al simultaneo processo.
l) In ordine alle spese di lite, i ricorrenti hanno chiesto, in particolare, la condanna dei resistenti ex art. 96 c.p.c. La domanda non è fondata e deve essere rigettata. I resistenti, infatti, costituendosi, hanno sin dal principio riconosciuto i diritti vantati dai ricorrenti oggetto della presente domanda, non manifestando la tipica condotta processuale di chi agisca o resista in malafede o con colpa grave al solo fine di ostacolare o rallentare la definizione del giudizio. Non sussiste, pertanto l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti e la condanna dei resistenti alla rifusione in favore dei ricorrenti del restante quinto, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Dichiara che le domande di parte attrice di cui ai nn. da 1 a 5 e da 7 a 10 sono superate dal giudicato di cui alla sentenza n. 1288 del 9.05.2006 emanata dal Tribunale di Cagliari nel procedimento recante n.
r.g. 9019/2002;
2) Dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande ai nn. da 11 a 14;
3) Rigetta la domanda sub 6;
4) dichiara inefficace nei confronti dei ricorrenti la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del 30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – portante compravendita da Persona_2 CP_3
[... a , dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. Parte_3
2877 sub 2;
5) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Cagliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
6) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
pagina 16 di 17 7) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
8) Compensa le spese di lite nella misura di quattro quinti;
9) Condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite nella misura del restante quinto, che liquida in € 1,520,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 20 settembre 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terreno di cui al f. 40. mapp. 564, per l'aggiornamento cartografico al catasto terreni a seguito di frazionamento, è divenuto in Catasto f. 40, mapp. 3445. 2 Immobili distinti in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2; porzione dell'allora fg. 40 mapp. 564 (oggi mapp. 3445). pagina 10 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dato atto che l'udienza del 17 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che le parti hanno depositato le note precisando le conclusioni;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5306/2023 promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12.9.1936, coniugi residenti a Hochstrasse 1/B - 40593 Düsseldorf (Repubblica Federale Tedesca), elettivamente domiciliati in Cagliari nella via Dante al n. 18, presso lo studio dell'AVV.
ANTONELLO PODDA (C.F. ), che li rappresenta e difende giusta procura C.F._3 speciale in calce al ricorso
RICORRENTI
Contro
, ( C.F. , nato a [...] il [...], residente in PA C.F._4
Monza, viale Sicilia n. 74, , (C.F. ) nata a [...] il Parte_3 C.F._5
01/07/1940, residente in [...] e (C.F. Controparte_2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
6, elettivamente domiciliati in Cagliari, Via Alghero n. 40 presso lo studio dell'AVV. ANTONIO
INCERPI (C.F. – fax 1782205187) che li rappresenta e difende con procura C.F._7 rilasciata con atto separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI IN RICONVENZIONALE
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis reiectis, 1) accertare che con scrittura privata del 3.3.2001, la con sede in Monza nella via Sicilia n° 64, in persona del CP_3 legale rapp.te , prometteva di alienare agli allora attori e oggi ricorrenti, che si PA obbligavano ad acquistare, un terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub 2, di pagina 2 di 17 circa 280 mq. sul quale insiste un box per ricovero di automezzi, sito in Muravera, loc. Costa Rei, via
Ichnusa n° 17, confinante a nord col mappale 2877 sub 1, a est col mappale 564 di proprietà del signor , a sud col mappale 1654, proprietà e a ovest col mappale 1627 - b, PA Pt_4 allora di proprietà CP_3
2) accertare che il prezzo della compravendita veniva, già ab initio, determinato nel suddetto preliminare in lire 50.000.000, di cui lire 10.000.000 all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione, costituenti caparra confirmatoria e la restante somma di lire 40.000.000 in contanti da corrispondersi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita quest'ultimo da stipularsi entro il 30.06.2002;
3) accertare che le medesime parti, nel medesimo contratto preliminare di vendita che precede, convenivano, altresì “al momento del rogito di compravendita sarà ceduta a cura del signor CP_1
(proprietario esclusivo) la porzione di terreno identificato in catasto terreni al foglio 40 mapp.
[...]
564 (anch'esso sito in loc. Costa Rei, via Ichnusa n° 17, Muravera) come indicata nella planimetria colorata in verde svuotata della volumetria assegnata che resta in capo al signor . PA
Detta porzione di cui è in corso il frazionamento verrà ceduta comprensiva nel prezzo sopra indicato di lire 50.000.000”;
4) accertare che con altra scrittura privata del 12.4.2001, il signor si obbligava ad PA alienare agli allora attori e quivi ricorrenti, che promettevano di acquistarla, altra porzione di terreno nella medesima località e via di cui al capo 1°, distinta in catasto terreni al f. 40, mapp. 564 “in corso di frazionamento individuato nella planimetria integrante una superficie di circa 112 mq. allegata in colore verde e così delimitato: a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f.
40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est il litorale marittimo demaniale, a sud porzione di mapp. 564 f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest il mapp. 2877 sub 1 il tutto come meglio indicato nella planimetria allegata”;
5) accertare che le parti convenivano il corrispettivo della promessa di vendita del terreno di cui al capo che precede in lire 5.000.000, peraltro corrisposte già a saldo al all'atto della PA sottoscrizione della promessa di vendita in questione in data 12.4.2001 e che il relativo atto pubblico di compravendita avrebbe dovuto essere stipulato entro il 30.06.2002;
6) accertare che il avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua PA pertinenza, distinto in catasto terreni al f. 40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare 3.3.2001 nonché al preliminare 12.4.2001; pagina 3 di 17 7) accertare che di fatto, nonostante vari solleciti e diffide (racc.ar 12.8.2002 a firma avv. Antonello
Podda e prim'ancora racc.ar 17.4.2002 a cura dell'allora parte attrice , Parte_2 il a titolo personale per i fondi di sua proprietà, nonché quale legale rappresentante della CP_1
quanto al mapp. 2877 sub 2, si era di fatto sottratto all'obbligo di sottoscrivere i relativi atti CP_3 pubblici di compravendita;
8) accertare che con atto di citazione 12.10.2002 nanti al Tribunale civile di Cagliari, gli allora attori e quivi ricorrenti e convenivano, nel giudizio iscritto Parte_1 Parte_2 all'RG 9019/2002 del Tribunale civile di Cagliari ex art. 2932 c.c., nonché a titolo personale CP_3
, al fine di ottenere una sentenza costitutiva che producesse gli effetti dei contratti PA preliminari non conclusi, rispettivamente in data 3.03.2001 dalla quanto al mapp. 2877 sub 2 CP_3
f. 40 e dal , in data 3.03.2001 e 12.04.2001, quanto al mapp. 564 di cui al f. 40; PA
9) accertare da ultimo, che nel suddetto giudizio iscritto all'RG 9019/2002, nanti al Tribunale civile di
Cagliari, gli allora attori e quivi ricorrenti così concludevano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
-accertare l'inadempimento della dell'obbligazione di cui alla scrittura privata 3.3.2001 CP_3 relativa alla promessa di vendita del terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub
2, sito in Muravera località Costa Rei, via Ichnusa n° 17;
-accertare l'inadempimento del signor dell'obbligazione di cui alle scritture private PA
3.3.2001 e 12.4.2001 relative alle promesse di vendita, del terreno distinto in catasto terreni al foglio
40, mappale 564;
-condannare la al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. a favore degli attori del fondo CP_3 distinto in catasto fabbricati al foglio 40 mappale 2877 sub 2, in Muravera, località Costa Rei, via
Ichnusa n° 17 (con l'obbligo in capo agli attori di corrispondere il residuo prezzo pari a euro 20.658,28
a favore della società convenuta quale condizione perché si verifichi l'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del Giudice);
-condannare il signor al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. e a favore degli PA attori del fondo distinto in catasto terreni al foglio 40 mappale 564, così come specificamente indicato nella planimetria allegata alla promessa di vendita 3.3.2001;
-condannare il signor al trasferimento forzato ex art. 2932 c.c. e a favore degli PA attori del fondo distinto in catasto terreni al foglio 40 mappale 564, così come specificamente indicato nella planimetria allegata alla promessa di vendita 12.4.2001.
Con vittoria di spese, competenze e onorari nei confronti della e del signor CP_3 CP_1
”;
[...]
pagina 4 di 17 10) accertare ancora, che il Tribunale civile di Cagliari in data 9.05.2006 pronunziava la sentenza irrevocabile n. 1288 e così disponeva, a favore di e Parte_1 Parte_2
“- trasferisce il diritto in favore degli attori di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare;
- trasferisce il diritto di proprietà sul terreno PA sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà
e ad Ovest con il mapp. 1627 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, Pt_4 CP_3 subordinatamente al pagamento da parte di questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000”; 11) accertare ancora, che con atto di transazione in data 15.02.2007 tra Parte_1 [...]
e e a titolo personale anche con , dato atto dell'esito del Parte_2 CP_3 PA giudizio che precede, dichiarava di immettere i sigg.ri e CP_3 Parte_1 [...]
nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, Parte_2 mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza. Contestualmente, gli allora attori e quivi odierni ricorrenti e in Parte_1 Parte_2 adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, provvedevano al pagamento della somma di € 20.658,28
a in persona del legale rappresentante e quest'ultimo provvedeva al CP_3 PA pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33;
12) accertare che l'atto di citazione con riguardo al suddetto giudizio iscritto all'RG 9019/2002 nanti al
Tribunale civile di Cagliari, del quale si è fatto cenno, è stato trascritto in data 10.08.2004 – reg. gen.
30191, reg. part. 21050 - e che la sentenza che precede 9.06.2006 e coperta dal giudicato, è stata trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150 - e che infine, con atto a rogito del notaio – rep. 11570 – è stata annotata, a margine di quest'ultima Persona_1 trascrizione della sentenza in questione, la cancellazione della condizione sospensiva posta dal
Tribunale civile di Cagliari, circa il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, col pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28 e che pertanto la sentenza 9.06.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari nel giudizio iscritto all'RG 9019/2002, ha prodotto integralmente i propri effetti e segnatamente il trasferimento dalla società oggi in CP_3
pagina 5 di 17 liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, ai sigg.ri e Parte_1 [...]
del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'immobile in Comune di Muravera Parte_2 distinto nel catasto fabbricati al f. 40, mapp. 2877 sub 2 e dell'immobile di cui al f. 40, mapp 3445 ex
564;
13) accertare che, in tempi recenti, effettuata una visura catastale storica per immobile in data
8.03.2022, i ricorrenti hanno così appreso che, con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, in data 30.11.2006 – rep. 14270, racc. 8979 – l'immobile sito in Persona_2
Muravera loc. Costa Rei iscritto all'NCEU, f. 40, mapp. 2877 sub 2, risulta compravenduto da CP_3
[...
a tale , coniuge del legale rappresentante della suddetta società in liquidazione, Parte_3
e che la scrittura privata di compravendita cui si è fatto cenno, risulta trascritta a PA
Cagliari il 18.12.2006 – reg. gen. 51914, reg. part. 34585;
14) accertare infine che, in forza della relazione notarile 16.06.2022 a firma del notaio i Per_3 ricorrenti hanno inoltre appreso che con atto pubblico di donazione, a rogito del notaio Per_4
in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. 23803 – il ha donato alla figlia
[...] PA il terreno di cui al f. 40, attualmente mapp. 3445 ex 564, quello cioè sostanzialmente Controparte_2 trasferito in proprietà dal Tribunale civile di Cagliari, dal ai ricorrenti, in forza PA della sentenza cui si è fatto più volte cenno n. 1288 del 9.05.2006. Anche questo terreno si trova in posizione privilegiata fronte la spiaggia principale di Costa Rei;
15) in forza dei principi generali in tema di pubblicità immobiliare ex art. 2652 n. 2 c.c. e della previa trascrizione in data 10.08.2004, dell'atto di citazione con riguardo al giudizio ex art. 2932 c.c., iscritto all'RG 9019/2002 nanti al Tribunale civile di Cagliari, tra e Parte_1 Parte_2 contro in persona del suo legale rappresentante e contro a titolo
[...] CP_3 PA personale, nonché in forza della sentenza irrevocabile che precede 9.06.2006 n. 1288 – RG 9019/2002 - emessa dal Tribunale civile di Cagliari e della relativa annotazione dell'atto pubblico, in data
24.06.2008, a rogito del notaio attestante il verificarsi della condizione sospensiva circa il Per_1 pagamento integrale del prezzo, con riguardo al terreno di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, tra le medesime parti che precedono, dichiarare inefficaci e comunque inopponibili ai ricorrenti e/o nulle, e/o annullabili, la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del Persona_2
30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – portante compravendita da a , CP_3 Parte_3 dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. 2877 sub 2, nonché
l'atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 rep. 39175, racc. Persona_4
23803, tra e a favore di del terreno di cui al f. 40, mapp. 3445, ex PA Controparte_2
564, in loc. Costa Rei a Muravera, ordinando al Conservatore dei registri immobiliari di Cagliari di pagina 6 di 17 provvedere alla trascrizione della sentenza che definirà questo giudizio, sulla base delle conclusioni quivi formulate. Con condanna dei resistenti, oltreché al pagamento delle spese di lite e di quelle che matureranno per la trascrizione dell'emananda sentenza, comprese quelle inerenti il procedimento di mediazione e tutte quelle stragiudiziali, ivi comprese quelle sostenute per la redazione della relazione notarile, a firma del dott. sopra indicata, nonché al risarcimento dei danni e inoltre al Per_3 pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che le controparti hanno agito, quantomeno nella procedura di mediazione, con malafede o colpa grave e anche con riferimento al presente giudizio, qualora i convenuti abbiano a costituirsi opponendosi all'accertamento e alla declaratoria dell'inefficacia degli atti pubblici di compravendita sopra specificamente indicati con riguardo al trasferimento della proprietà degli immobili oggetto del contendere, in favore di Parte_3
e di .
[...] Controparte_2
Nell'interesse dei resistenti: “Che l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni eccezione e deduzione respinta, voglia accogliere la domanda dei ricorrenti relativa alla inefficacia degli atti dispositivi che riguardano gli immobili indicati nella Sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la nei limiti di cui in premessa relativamente alla CP_3 porzione di mapp. ex 564. Rigettare la richiesta di risarcimento danni e/o rimborso spese. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che con rogito Notaio Dott. Registro generale Persona_5
n. 14006 Registro particolare n. 10280 Presentazione n. 46 del 17/04/2001, le parti hanno inteso escludere dal suo contenuto la striscia di terreno della larghezza di mt. 1,5 del valore di euro 5000,00 perpendicolare a tutta la lunghezza del terreno, come da planimetria allegata al contratto stesso, con conseguente dichiarazione di proprietà della medesima in capo a nella misura PA dell'80% e nella misura del 20%, con condanna degli stessi alla rifusione delle spese di Parte_3 lite in caso di opposizione”.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto il 26.07.2023 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto che con scrittura privata del 3.3.2001 la con sede in Monza nella
[...] CP_3 via Sicilia n. 64, in persona del legale rapp.te , prometteva di alienare agli attori, PA che si obbligavano ad acquistare, un terreno distinto in catasto fabbricati al foglio 40, mappale 2877 sub 2, di circa 280 mq. sul quale insiste un box per ricovero di automezzi, sito in Muravera, loc. Costa
Rei, via Ichnusa n. 17, confinante a nord col mappale 2877 sub 1, a est col mappale 564 di proprietà del signor , a sud col mappale 1654, proprietà e a ovest col mappale 1627 - b, PA Pt_4 allora di proprietà che le parti convenivano espressamente di privare della volumetria CP_3 edificabile e a favore del promittente alienante, il terreno supra indicato;
che il prezzo della pagina 7 di 17 compravendita veniva sin da subito determinato nel suddetto preliminare in lire 50.000.000, di cui lire
10.000.000 all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione, costituenti caparra confirmatoria e la restante somma di lire 40.000.000 in contanti da corrispondersi al momento della stipula dell'atto notarile di compravendita;
si conveniva, inoltre, espressamente che “la stipulazione del rogito di compravendita dovrà avvenire entro e non oltre il 30.6.2002 avanti al notaio scelto a cura della parte cedente” ; che le parti, nel medesimo contratto preliminare di vendita, convenivano altresì
“al momento del rogito di compravendita sarà ceduta a cura del signor PA
(proprietario esclusivo) la porzione di terreno identificato in catasto terreni al foglio 40 mapp. 564
(anch'esso sito in loc. Costa Rei, via Ichnusa n. 17, Muravera) come indicata nella planimetria colorata in verde svuotata della volumetria assegnata che resta in capo al signor . Detta PA porzione di cui è in corso il frazionamento verrà ceduta comprensiva nel prezzo sopra indicato di lire
50.000.000”; che con altra scrittura privata del 12.4.2001, il signor si obbligava ad PA alienare agli attori, che promettevano di acquistarlo, altra porzione di terreno nella medesima località e via, distinto in catasto terreni al foglio 40 mapp.564 “in corso di frazionamento individuato nella planimetria integrante una superficie di circa 112 mq. allegata in colore verde e così delimitato: a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 foglio 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est il litorale marittimo demaniale, a sud porzione di mapp. 564 foglio 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 foglio 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest il mapp. 2877 sub 1; che le parti convenivano il corrispettivo della promessa di vendita del terreno in lire 5.000.000, peraltro corrisposte già a saldo al all'atto della sottoscrizione della promessa di vendita in questione in PA data 12.4.2001; che le parti convenivano, infine, che l'atto pubblico di compravendita del fondo di cui al capo che precede avrebbe dovuto essere stipulato entro la data del 30.6.2002; che il CP_1 avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua pertinenza, distinto in catasto terreni al f.
40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare del 3.3.2001 nonché al preliminare del 12.4.2001; che, di fatto, nonostante vari solleciti e diffide (racc.ar 12.8.2002 a firma avv. Antonello Podda e prim'ancora racc.ar
17.4.2002 a cura dell'attore , il a titolo personale per i fondi Parte_2 CP_1 di sua proprietà, nonché quale legale rappresentante della quanto al mapp. 2877 sub 2, si è CP_3 sottratto all'obbligo di sottoscrivere i relativi atti pubblici di compravendita e a tutt'oggi il terreno distinto in catasto terreni al f. 40 mapp. 564 di pertinenza del non è stato frazionato;
che i CP_1 ricorrenti convenivano in giudizio ex art. 2932 c.c. la nonché il sig. per CP_3 PA ottenere una sentenza costitutiva degli effetti dei contratti preliminari non conclusi;
che, a seguito di pagina 8 di 17 tale giudizio iscritto al n. R.G. 9019/2002, il Tribunale di Cagliari pronunciava la sentenza n. 1288 in favore degli attori, così disponendo “1) trasferisce il diritto in favore degli attori di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare
; 2) trasferisce il diritto di proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei PA distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà e ad Ovest con il mapp. 1627 Pt_4 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, subordinatamente al pagamento da parte di CP_3 questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000; 3) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.260,40 di cui € 1.032,00 per diritti di procuratore, € 2.050,00 per onorario d'avvocato, oltre a spese generali iva e cpa”. I ricorrenti hanno, altresì, esposto che con atto di transazione in data 15.02.2007 tra Parte_1 [...]
e e a titolo personale anche con , dato atto dell'esito del Parte_2 CP_3 PA giudizio che precede, dichiarava di immettere i sigg.ri e CP_3 Parte_1 [...]
nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, Parte_2 mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza;
gli odierni ricorrenti, in adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, provvedevano al pagamento della somma di € 20.658,28 a in persona del legale rappresentante e CP_3 PA quest'ultimo provvedeva al pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33; che l'atto di citazione relativo al giudizio contraddistinto al n.R.G. 9019/2002 e la relativa sentenza sono stati trascritti rispettivamente in data 10.08.2004 – reg. gen. 30191, reg. part. 21050 e in data 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150; che, infine, con atto pubblico del 15.02.2007, a rogito del notaio – Persona_1 rep. 11570 – è stata annotata in data 24.06.2008, a margine di quest'ultima trascrizione della sentenza in questione, la cancellazione della condizione sospensiva posta dal Tribunale civile di Cagliari, circa il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2, col pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno esposto di aver appreso, con visura catastale storica per immobile in data 8.03.2022, che, con scrittura privata sottoscritta e autenticata dal notaio in Monza, in Persona_2
pagina 9 di 17 data 30.11.2006 – rep. 14270, racc. 8979 – l'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei iscritto all'NCEU, f. 40, mapp. 2877 sub 2, risulta compravenduto da a , coniuge del CP_3 Parte_3 legale rappresentante della suddetta società in liquidazione, . Tale scrittura privata PA risulta trascritta a Cagliari il 18.12.2006 – reg. gen. 51914, reg. part. 34585; che a seguito della relazione notarile 16.06.2022, a firma del notaio i ricorrenti hanno, inoltre, appreso che con Per_3 atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. Persona_4
23803 – il ha donato alla figlia il terreno di cui al f. 40, mapp. PA Controparte_2
5641, quello cioè trasferito in proprietà dal Tribunale civile di Cagliari, dal ai PA
ricorrenti, in forza della sentenza costituiva supra citata;
che i ricorrenti hanno attivato su base volontaria il procedimento di mediazione n. 732/2022contro , CP_3 PA Parte_3
e davanti ad e, stante le trattative inutilmente avviate
[...] Controparte_2 Controparte_4 tra le parti, il mediatore ha dato atto dell'esito negativo dello stesso.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 13.11.2023, si sono costituiti i sig.ri , e I resistenti, PA Parte_3 Controparte_2 preliminarmente, hanno riconosciuto che per mero errore gli atti dispositivi effettuati dal CP_1 in favore della propria moglie prima e dallo stesso e
[...] Parte_3 PA
quali donanti in favore della figlia poi, relativamente agli immobili indicati nel Parte_3 CP_3 ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c.,
n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora CP_3 proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati riconosciuti proprietari PA dei predetti immobili2 i ricorrenti e del successivo atto di transazione del 15/02/2007”. I resistenti hanno eccepito che le cessioni riguardanti i suddetti immobili fanno parte di una più ampia cessione in favore di effettuata dai propri genitori, nell'intento di donare alla medesima tutti i beni Controparte_2 intestati al e alla e che per mero errore non sono stati esclusi quelli indicati nella CP_1 Pt_3 predetta sentenza;
che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex 564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno residuato dopo la cessione al ricorrente CP_1 avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel 2006, la quale indicava il mappale 564
(in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq. “individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq.
Successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in favore della figlia CP_1 CP_3 del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della dimensione di are 01 e CP_1 centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza, terreno che dovrebbe essere ulteriormente frazionato per avere un mappale suo autonomo.
I resistenti hanno contestato, invece, la richiesta di risarcimento danni nonché la richiesta di rimborso di somme spese a titolo di estrapolazione di atti, visure e consulenze notarili, deducendo che, da un lato, i resistenti non hanno mai rivendicato il possesso degli immobili in questione che, viceversa, è stato sempre esercitato dai ricorrenti fin dal tempo dei contratti preliminari e, pertanto, nessun danno da mancato utilizzo dell'immobile può essere preteso;
dall'altro, hanno eccepito che, probabilmente, la causa dell'induzione in errore dei (che avevano dato incarico al notaio di trasferire alla CP_1 tutti i beni immobili intestati ai genitori) sta nel fatto che la controparte, Controparte_2 colpevolmente, non ha provveduto a suo tempo a volturare al catasto gli immobili indicati nella sentenza, provvedendo, unicamente, alla trascrizione della stessa;
conseguentemente, al catasto urbano tutti gli immobili hanno continuato ad essere iscritti a favore di e . PA Parte_3
Vieppiù, i resistenti potrebbero pretendere il rimborso delle somme pagate a titolo di ICI/IMU al
Comune di Muravera per gli immobili che sono rimasti intestati al catasto ai medesimi.
In ordine alla domanda riconvenzionale formulata, i resistenti hanno esposto che con rogito a firma del notaio Dott. Registro generale n. 14006, Registro particolare n. 10280 Presentazione n. Persona_5
46 del 17/04/2001, la cedeva agli odierni ricorrenti i seguenti immobili: Immobile n. 1 CP_3
Comune F808 -
MURAVERA (CA) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 40 Particella 1627 Subalterno 2
Natura A2 - ABITAZIONE DI TIPO CIVILE Consistenza 5.5 Immobile n. 2: Comune F808 -
MURAVERA (CA) Catasto FABBRICATI Sezione urbana - Foglio 40 Particella 2877 Subalterno 1
Natura T – TERRENO Consistenza 463 metri quadri;
che, per quanto riguarda quest'ultimo immobile, veniva previsto che il terreno alienato fosse quello risultante dalla “planimetria allegata che contornata in rosso viene sottoscritta dalle parti al fine di meglio individuarne la consistenza”, con ciò le parti intendendo compravendere non l'intera consistenza del terreno ma escludendo, come si evince dalla stessa planimetria allegata, una striscia di terreno di mt. 1,5 di larghezza perpendicolare all'intera lunghezza del lotto, della quale la intendeva riservarsi la proprietà per sé e suoi aventi causa CP_3
e ciò perché la striscia di terreno di mt. 1,5 fa parte della strada condominiale che dalla strada pubblica
Via Ichnusa conduce verso il mare e fino al terreno frontemare di proprietà della (oggi di CP_3
dal quale si poteva accedere alla spiaggia. I resistenti hanno eccepito di aver sempre Controparte_2 continuato ad utilizzare il passaggio in questione anche dopo l'alienazione del terreno e dell'abitazione e che, da ultimo, alcuni condomini hanno messo in discussione la proprietà della striscia di strada, pagina 11 di 17 impedendo l'accesso alla stessa e ciò ha reso necessario far accertare con provvedimento giudiziario la proprietà di tale striscia.
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono:
a) Le domande da 1) a 5) e 10) formulate dai ricorrenti sono state oggetto di un precedente giudizio, contraddistinto al n.r.g. 9010/2002 e conclusosi con una sentenza costitutiva emessa in favore degli stessi, passata in giudicato e trascritta (domanda 12) ex art. 2643 e 2644 c.c., che ha disposto il trasferimento in favore degli attori del diritto di “proprietà sul terreno sito in Muravera loc. Costa Rei, distinto al f. 40, mapp. 564, delimitato a nord dal prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1, f. 40 perpendicolare alla linea di confine demaniale, ad est del litorale marittimo demaniale, a sud da porzione del mapp. 564, f. 40 in fase di frazionamento fino al prolungamento della linea di confine del lotto 2877 sub 1 f. 40 perpendicolarmente alla linea di confine demaniale, ad ovest dal mapp. 2877 sub 1 di cui era titolare ” e il trasferimento del “diritto di proprietà sul PA terreno sito in Muravera loc. Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2 di circa 280 mq., confinante al nord con il mapp. 2877 sub 1 ad est con il mapp. 564, a sud con il mapp. 1654 proprietà
e ad Ovest con il mapp. 1627 sub b) di cui era titolare in favore degli attori, Pt_4 CP_3 subordinatamente al pagamento da parte di questi ultimi della somma pari a lire 40.000.000”. Sul punto, i resistenti hanno dichiarato di riconoscere e non contestare tali diritti dominicali dei sig.ri e pertanto, questo giudice deve limitarsi a prendere Parte_1 Parte_2 atto del giudicato.
b) Relativamente alla domanda 6), è incontroverso che il , in qualità di alienante, PA avrebbe dovuto procedere al frazionamento del terreno di sua proprietà, distinto in catasto terreni al f.
40 mapp. 564 in conformità alle porzioni del medesimo mappale specificamente individuate nella planimetria allegata al preliminare 3.3.2001 nonché al preliminare 12.4.2001. Risulta che vi abbia provveduto in quanto dal frazionamento il mappale, della consistenza originaria di 460 mq, risulta ora di 112 mq, e la superficie restante è andata a costituire il mappale 3445. Per contro, i ricorrenti non hanno provveduto a volturare al catasto gli immobili indicati nella sentenza, provvedendo, unicamente, alla trascrizione della stessa. Conseguentemente, al catasto urbano tutti gli immobili hanno continuato ad essere iscritti a favore di e . Tale omissione ha sicuramente PA Parte_3 determinato un disallineamento tra i dati catastali e la reale titolarità giuridica del bene ma, considerato che gli atti di compravendita e donazione contestati sono stati effettuati tutti dallo stesso venditore di quei medesimi beni immobili, si deve escludere che quest'ultimo sia incolpevolmente caduto in errore.
pagina 12 di 17 c) Relativamente alla domanda 7), è agli atti che la stessa è già stata oggetto di un precedente procedimento nanti il Tribunale di Cagliari e recante il n. r.g. 9019/2002 in cui il giudice ha statuito, con sentenza costitutiva passata in giudicato, il trasferimento del diritto di proprietà del terreno contraddistinto al mapp. 2877 sub 2. Questo giudice deve, pertanto, limitarsi a prenderne atto, così come deciso con la sentenza n. 1288 del 9.05.2006;
d) Anche la domanda 8) è stata oggetto del medesimo procedimento nanti il Tribunale di Cagliari e recante il n. r.g. 9019/2002, conclusosi con sentenza costitutiva passata in giudicato che ha disposto il trasferimento del diritto di proprietà da , a titolo personale e quale rappresentante PA della sui terreni distinti in catasto al mapp. 2877 sub 2 f. 40 e al mapp. 564 di cui al f. 40. CP_3
e) Relativamente alla domanda 11), è agli atti che con atto di transazione del 15.02.2007 tra
, e e a titolo personale anche con Parte_1 Parte_2 CP_3 CP_1
dato atto dell'esito del giudizio n.r.g. 9019/2002, ha dichiarato di immettere i sigg.ri
[...] CP_3
e nel possesso del terreno sito in Muravera loc. Parte_1 Parte_2
Costa Rei distinto in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2, esattamente identificato quanto ai confini, così come in sentenza. Contestualmente, i sig.ri e in Parte_1 Parte_2 adempimento della condizione sospensiva di cui alla sentenza in questione circa il pagamento integrale del prezzo dell'immobile promesso in vendita, hanno provveduto al pagamento della somma di €
20.658,28 a favore della in persona del legale rappresentante e CP_3 PA quest'ultimo ha provveduto al pagamento delle spese e competenze legali liquidate in sentenza e determinate col successivo atto di precetto nella somma di € 10.504,33 (All. n. 3 a 26.07.2023).
f) Relativamente alla domanda 12), è agli atti in quanto allegato dagli attori (All. n. 6), che l'atto di citazione con cui i ricorrenti hanno introdotto il procedimento iscritto all'RG 9019/2002 nanti al
Tribunale civile di Cagliari è stato trascritto in data 10.08.2004 – reg. gen. 30191, reg. part. 21050, così come è provato che la relativa sentenza 9.06.2006 è stata trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen.
16266, reg. part. 11150; risulta, altresì, allegata la cancellazione della condizione sospensiva posta dal
Tribunale civile di Cagliari, che subordinava il trasferimento dell'immobile di cui al f. 40, mapp. 2877 sub 2 al pagamento integrale del prezzo, in misura pari a € 20.658,28 e, per l'effetto, la sentenza ha prodotto integralmente i propri effetti.
g) Relativamente alle domande 13) e 14) è agli atti, per stesso riconoscimento dei resistenti espresso nella comparsa di costituzione e risposta, che per mero errore la compravendita e la donazione effettuati dal in favore della propria moglie prima e dallo stesso PA Parte_3
e quali donanti in favore della figlia poi, relativamente agli PA Parte_3 CP_3 immobili indicati nel ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei pagina 13 di 17 disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati CP_3 PA riconosciuti proprietari dei predetti immobili i ricorrenti e del successivo atto di transazione del
15/02/2007”. I resistenti hanno affermato, infatti, che le cessioni riguardanti i suddetti immobili fanno parte di una più ampia cessione in favore di effettuata dai propri genitori, nell'intento Controparte_2 di donare alla medesima tutti i beni intestati al e alla e che per mero errore non CP_1 Pt_3 sono stati esclusi quelli indicati nella predetta sentenza;
che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex 564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno CP_1 residuato dopo la cessione al ricorrente avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel
2006, la quale indicava il mappale 564 (in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq.
“individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq. Successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in CP_1 favore della figlia del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della Controparte_2 dimensione di are 01 e centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza. Questo
Giudice, pertanto, si deve limitare a prendere atto di quanto espresso e riconosciuto a favore dei ricorrenti in ordine alla titolarità dei beni immobili oggetto di causa.
h) Relativamente alla domanda 15) i resistenti hanno riconosciuto che per mero errore gli atti dispositivi effettuati dal in favore della propria moglie prima e dallo PA Parte_3 stesso e quali donanti in favore della figlia poi, relativamente PA Parte_3 CP_3 agli immobili indicati nel ricorso, “non corrispondevano e non corrispondono alla reale volontà dei disponenti che non hanno mai inteso, volontariamente, non riconoscere la validità della sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., n. 1288 del 9.05.2006, pronunziata dal Tribunale civile di Cagliari, contro la (allora proprietaria ed amministrata da ), con la quale sono stati CP_3 PA riconosciuti proprietari dei predetti immobili3 i ricorrenti e del successivo atto di transazione del
15/02/2007”. I resistenti hanno, dunque, dedotto che per mero errore non sono stati esclusi i terreni indicati nella sentenza n. 1288; che, relativamente all'atto di donazione del terreno di cui al mapp. ex
564, in realtà il ha disposto, unicamente, della porzione di terreno residuato dopo la cessione CP_1 al ricorrente avvenuta con la sentenza emanata dal Tribunale di Cagliari nel 2006, la quale indicava il mappale 564 (in corso di frazionamento) per una dimensione di circa 112 mq. “individuato con il colore verde nella planimetria allegata”; che il mappale 564 aveva una consistenza originaria di 460 mq, successivamente al frazionamento, il ha disposto la donazione in favore della figlia CP_1 3 Immobili distinti in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2; porzione dell'allora fg. 40 mapp. 564 (oggi mapp. 3445). pagina 14 di 17 del solo terreno contrassegnato al mappale divenuto 3445 e della dimensione di are 01 Controparte_2
e centiare 54, decurtata, quindi, dei 112 mq indicati nella sentenza. Tale riconoscimento esclude che i resistenti contestino il diritto di proprietà degli odierni ricorrenti sui terreni indicati e oggetto del presente giudizio, pertanto, questo giudice deve limitarsi a prendere atto che sul punto non sussiste controversia. Ad ogni modo, i suindicati terreni sono stati trasferiti in proprietà a e Parte_1 in forza della sentenza costituiva n. 1288 emessa in data 09. 05.2006 dal Parte_2
Tribunale di Cagliari e trascritta a Cagliari il 7.05.2008 – reg. gen. 16266, reg. part. 11150, con gli effetti di cui all'art. 2652 c.c. e, pertanto, gli atti negoziali posti in essere dai resistenti sono inopponibili nei confronti dei ricorrenti.
Tanto premesso, deve dichiararsi che le domande di cui ai nn. da 1 a 5 e da 7 a 10 sono superate dal giudicato in forza della sentenza n. 1288 del 9.05.2006 emanata dal Tribunale di Cagliari nel procedimento recante n. r.g. 9019/2002; le domande dalla n. 11 alla n. 14 riguardano circostanze non contestate e devono quindi essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse ad agire;
la domanda sub 6 deve essere rigettata avendo il provveduto al frazionamento del mappale in questione;
CP_1 infine, devono essere dichiarati inefficace nei confronti dei ricorrenti la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del 30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – Persona_2 portante compravendita da a , dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, CP_3 Parte_3 iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. 2877 sub 2, non anche l'atto pubblico di donazione, a rogito del notaio in data 1.03.2022 - rep. 39175, racc. 23803 – il ha donato Persona_4 PA alla figlia il terreno di cui al f. 40, attualmente mapp. 3445 ex 564 perché riguardante Controparte_2 la superficie residua dopo il frazionamento del mappale 564, trasferito solo in parte ai ricorrenti.
La domanda di condanna al risarcimento dei danni deve essere rigettata perché formulata in termini del tutto generici e sprovvista di prova.
i) La domanda riconvenzionale formulata dai resistenti è inammissibile e deve essere rigettata perché non collegata alla domanda principale. I resistenti hanno, infatti, chiesto di accertare la proprietà di una striscia di terreno di mt. 1,5, facente parte della strada condominiale che dalla strada pubblica Via
Ichnusa conduce verso il mare e fino al terreno frontemare di proprietà della (oggi di CP_3
. Tale striscia di terreno era stata espressamente esclusa dalla compravendita tra la Controparte_2
e i ricorrenti dell'immobile sito a Muravera (Ca), Catasto fabbricati, Sezione urbana - CP_3
Foglio 40 Particella 2877 Subalterno 1 Natura T, consistenza 463 metri quadri (rogito a firma del notaio Dott. Registro generale n. 14006, Registro particolare n. 10280 Presentazione n. Persona_5
46 del 17/04/2001). I resistenti hanno eccepito di aver sempre continuato ad utilizzare il passaggio in questione anche dopo l'alienazione del terreno e dell'abitazione e che, da ultimo, alcuni condomini pagina 15 di 17 hanno messo in discussione la proprietà della striscia di strada, impedendo l'accesso alla stessa e ciò ha reso necessario per i resistenti formulare la domanda riconvenzionale. Tuttavia, la domanda riconvenzionale, così come formulata, amplia il thema decidendum oltre i limiti di ammissibilità, avendo ad oggetto un'indagine, quella sulla titolarità del diritto di proprietà della striscia di terreno indicata in atti, che necessita di attività nuove e ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda attrice e che coinvolge soggetti diversi dalle sole parti in causa, non collegate oggettivamente alla domanda principale. Il titolo della domanda riconvenzionale proposta, diverso rispetto a quello della domanda principale, esclude la sussistenza di un collegamento obiettivo idoneo a fondare la necessità del simultaneo processo ai sensi dell'art 111 Cost., poiché non dipendente dal titolo fatto valere in giudizio dall'attore né collegata ad esso tramite fatti estintivi, impeditivi o modificativi introdotti a fondamento della domanda riconvenzionale, che consentano il richiamo al simultaneo processo.
l) In ordine alle spese di lite, i ricorrenti hanno chiesto, in particolare, la condanna dei resistenti ex art. 96 c.p.c. La domanda non è fondata e deve essere rigettata. I resistenti, infatti, costituendosi, hanno sin dal principio riconosciuto i diritti vantati dai ricorrenti oggetto della presente domanda, non manifestando la tipica condotta processuale di chi agisca o resista in malafede o con colpa grave al solo fine di ostacolare o rallentare la definizione del giudizio. Non sussiste, pertanto l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti e la condanna dei resistenti alla rifusione in favore dei ricorrenti del restante quinto, liquidato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) Dichiara che le domande di parte attrice di cui ai nn. da 1 a 5 e da 7 a 10 sono superate dal giudicato di cui alla sentenza n. 1288 del 9.05.2006 emanata dal Tribunale di Cagliari nel procedimento recante n.
r.g. 9019/2002;
2) Dichiara inammissibili per difetto di interesse ad agire le domande ai nn. da 11 a 14;
3) Rigetta la domanda sub 6;
4) dichiara inefficace nei confronti dei ricorrenti la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio in Monza, del 30.11.2006 - rep. 14270 racc. 8979 – portante compravendita da Persona_2 CP_3
[... a , dell'immobile sito in Muravera loc. Costa Rei, iscritto all'N.C.E.U. al f. 40, mapp. Parte_3
2877 sub 2;
5) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di Cagliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
6) rigetta la domanda di condanna al risarcimento dei danni;
pagina 16 di 17 7) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti;
8) Compensa le spese di lite nella misura di quattro quinti;
9) Condanna i resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite nella misura del restante quinto, che liquida in € 1,520,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 20 settembre 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il terreno di cui al f. 40. mapp. 564, per l'aggiornamento cartografico al catasto terreni a seguito di frazionamento, è divenuto in Catasto f. 40, mapp. 3445. 2 Immobili distinti in catasto al f. 40, mapp. 2877 sub 2; porzione dell'allora fg. 40 mapp. 564 (oggi mapp. 3445). pagina 10 di 17