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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Silvia Migliori Componente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 4975 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nata in Parte_1 C.F._1
Sudan il 27.05.1977, residente a [...] rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Rizzo del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna in Galleria Guglielmo Marconi, n. 1/p parte attrice contro
, nato in [...] il [...], difeso e Controparte_1 rappresentato dall'Avv. Silvia Alvisi del Foro di Bologna con studio in Bologna alla Via dell'Indipendenza n. 30 parte convenuta con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 17/10/2024, con rinuncia ai termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c..
Il P.M. è così intervenuto: “visto, esprime parere favorevole”;
FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 08/04/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in BOLOGNA il 04/08/2002 tra il ricorrente e
[...]
, unione dalla quale nascevano tre figli i CP_1 Persona_1
nata in [...] l'[...], nato il [...] a
[...] Persona_2
Cento (FE) e nato il [...] a [...]; la ricorrente Persona_3 invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 16/03/2021, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza del Tribunale di Bologna in data 17/04/2023. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva il resistente che non si opponeva alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza del 17/10/2024, il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, rimettendo la causa al collegio per la decisione sul vincolo.
§§
La domanda congiunta delle parti volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi, uniti in matrimonio civile in Medani, Sudan il 04/08/2002, hanno definito la propria separazione in forza di sentenza n. 861/2023 emessa dal
Tribunale di Bologna in data 17/04/2023.
Protraendosi lo stato di separazione tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge pagina 2 di 3 e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. B L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le parti, si conferma l'udienza del 10 dicembre 2024 ore 11.00 .
Ogni determinazione relativa alla regolamentazione delle spese di lite viene rimessa alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 04/08/2002 in
Sudan tra , nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...] Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di BOLOGNA, atto n. 531,
Parte II, Serie C/01, anno 2014;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BOLOGNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3)conferma l'udienza del 10 dicembre 2024 ore 11.00
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22.10.2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Stefano Giusberti
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