Articolo 198 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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28 settembre 2024
Art. 198. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi ((sono depositati nel fascicolo informatico)) .
2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ((...)) . Il curatore ((puo' apportare)) le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 2490 del codice civile .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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