TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 08.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.12410/2022 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Campa come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
1 ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71).
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa, tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
25.07.2023, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal
30.03.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 30.03.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00 oltre rimborso CP_1
2 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 08.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c nella causa iscritta al n.12410/2022 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonio Campa come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 16.11.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 -già negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al CP_1 pagamento delle relative prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge
12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
1 ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il ricorso è fondato.
La pensione di inabilità civile spetta a condizione che il richiedente, oltre a trovarsi in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali, versi in una condizione di totale inabilità (art.12 della legge n.118/71).
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di totale inabilità lavorativa, tale da dar diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. cit., con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
25.07.2023, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 con decorrenza dal
30.03.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese processuali – liquidate e distratte come in dispositivo – vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano poste definitivamente a carico dell CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 30.03.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.700,00 oltre rimborso CP_1
2 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico dell' CP_1
Lecce, 08.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3