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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IN FF, nella causa iscritta al N. 10823 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Conferma la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L.
104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/10/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello per la condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
1 - premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
24/11/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (68%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
IN FF
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa IN FF, nella causa iscritta al N. 10823 del
2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER ricorrente -
CONTRO
CP_1 con l'Avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Conferma la sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma 1 L.
104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa
Compensa le spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 12/10/2023, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere le prestazioni richieste (assegno mensile di assistenza e condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza e per la sussistenza di quello per la condizione di cui all'art. 3 comma 1 L. 104/92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
1 - premesso che, richiamato per chiarimenti il consulente nominato nella precedente fase, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del
24/11/2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ribadito la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (68%);
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la reciproca soccombenza ne giustifica la compensazione.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1 tecnica, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Palermo, così deciso all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
IN FF
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