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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valentina Gigante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate, ha pronunciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3999/2017 r.g.a.c. e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Zara, con quest'ultima elettivamente domiciliata nel suo studio in Casal Di Principe (CE), alla via G. Pascoli, 5;
ATTRICE
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amm.re p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Generoso di Biase, con quest'ultimo elettivamente domiciliato nel suo studio in Aversa (CE), al Viale Giolitti, 48;
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società in persona del l.r.p.t., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, esponendo: Controparte_1
1) di essere proprietaria dell'appartamento sito in Castel Volturno nel P.co delle fabbricato CP_1
1, int. 47;
2) di avere ricevuto con raccomandata il verbale di assemblea condominiale del 29.1.17 relativo al seguente ordine del giorno: a) autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di appalto con la ditta come da verbale di assemblea del 23.07.2016; b) riparto spese lavori facciate;
c) varie ed CP_2
eventuali;
3) di avere appreso, solo in seguito alla suddetta comunicazione, della costituzione del nuovo
Condominio denominato “P.co delle Rondini Fabbricato 1”, con codice fiscale , avente P.IVA_2
quale amministratore il sig. , non essendo mai precedentemente venuta a conoscenza Parte_3
della nomina ad amministratore di quest'ultimo e non avendo mai ricevuto alcuna convocazione per qualsiasi assemblea;
4) di non avere mai autorizzato il distacco di scala o fabbricato, come comprovato dal contenuto del verbale di assemblea del 6.8.16 del condominio “Gestione Valentina-Rondini-Marina”;
5) di essere venuta per la prima volta a conoscenza, sempre con la suddetta comunicazione, dell'esistenza di altro verbale di assemblea tenutasi in data 23.7.16, ove, tra l'altro, erano decisi i lavori appaltati alla ditta CP_2
6) di voler pertanto far valere l'annullabilità delle predette delibere assembleari, per omessa convocazione.
Alla luce di quanto esposto, la società attrice ha concluso chiedendo: “Accertarsi e dichiararsi
l'annullamento delle delibere del Condominio “P.co Delle Rondini Fabbricato 1” c.f. , P.IVA_2 adottate;
Ai sensi dell'art. 1137 c.c. si avanza istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della delibera oggetto di impugnativa, stante il grave pregiudizio che possa arrecare all'istante
[...]
Con Vittore di spese, competenze e onorari da attribuirsi al sottoscritto Controparte_3 procuratore antistatario”.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnativa, giacché proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dall'avvenuta comunicazione della delibera -avvenuta nel gennaio 2017- . Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'impugnativa, deducendo in particolare di aver spedito alla società l'avviso di convocazione per l'assemblea del 12.12.16. Il convenuto ha altresì dedotto che, all'assemblea tenutasi in data 27.6.16, ove è stato nominato l'amm.re di condominio, era presente il rappresentante legale della società – che giammai ha impugnato tale delibera;
che, peraltro, risulta a quest'ultima Parte_2
comunicata, in data 25.98.16, la delibera del 16.7.16, ove è stata ribadita la nomina dell'amm.re. Per cui, in disparte la decadenza dall'impugnativa, difetta un interesse dell'attrice all'impugnativa della delibera del giugno 2016 giacché superata da quella successiva.
Alla prima udienza, tenutasi in data 13.9.17, il Giudice che ha preceduto la scrivente nella trattazione del fascicolo ha rilevato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, concedendo alle parti termine di giorni quindici per la sua introduzione, non pronunciando sulla sospensiva stante la mancanza di un apposito ricorso. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 9.4.20. A seguito di vari rinvii dovuti ad esigenze del ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 5.2.25 in trattazione scritta e definita dalla scrivente, subentrata sul ruolo in data 30.11.22.
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Ciò posto, deve innanzitutto darsi atto della procedibilità della domanda, giacché preceduta da regolare svolgimento del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo stante l'assenza del Condominio convento (cfr. verbale del 23.1.18).
Tanto premesso, risulta fondata l'eccepita decadenza dall'impugnativa, per cui la domanda proposta appare inammissibile.
Giova succintamente osservare, per quanto in tal sede interessa, che, a norma dell'art. 66 disp. att.
c.c., in caso di omessa convocazione degli aventi diritto, la delibera assembleare è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c., su istanza degli assenti perché non ritualmente convocati. A norma dell'art. 1137 co. 2 c.c., poi, il condomino assente può adire l'autorità giudiziaria chiedendo l'annullamento della delibera nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di comunicazione della deliberazione.
Nel caso che occupa, il convenuto ha dimostrato di aver comunicato alla società attrice CP_1
il verbale del 29.1.17 con raccomandata n. 15300081781-2 del 20.2.17, comunicazione ricevuta da quest'ultima in data 28.2.17 (cfr. all. comparsa di costituzione e risposta)
Alcun rilievo merita la comunicazione del verbale del 29.1.17 spedita a con Parte_2
raccomandata n. 15300081780 (cfr. prod. attore) e dallo stesso ricevuta in data 13.3.17. Difatti, il momento di formale conoscenza del deliberato, dal quale decorre il termine per l'impugnativa, deve farsi risalire alla ricezione della prima racc.ta spedita alla società condomina.
Risulta altresì prova dell'avvenuta comunicazione della delibera del 23.7.16 a con Parte_2
raccomandata n. 15046524498-2 del 23.8.16 e dallo stesso ricevuta in data 25.8.16 (cfr. prod. conv.).
Pur volendo ritenere detta comunicazione irrilevante, giacché spedita alla persona fisica del rappresentante legale della società condomina, l'impugnativa della predetta delibera risulterebbe in ogni caso inammissibile. Secondo quanto prospettato in citazione, parte attrice ha avuto formale conoscenza dell'esistenza del verbale del 23.7.16 proprio in virtù della comunicazione del deliberato del 29.1.17 (comunicazione perfezionatasi, come sopra evidenziato, in data 28.2.17).
Ne discende che il termine per l'impugnativa delle suddette delibere, alla data del 12.4.17 (data di consegna dell'atto introduttivo all' , risultava inutilmente decorso. CP_4 Né valgono le contestazioni mosse in relazione all'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica, per l'assorbente ragione che la società attrice giammai ha contestato l'effettiva ricezione delle racc.te né tanto meno le sottoscrizioni ivi apposte.
Per tali ragioni, le impugnative proposte vanno dichiarate inammissibili per intervenuta decadenza ex art. 1137 co. 2 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività concretamente svolta e del tenore delle difese espletate.
Stante la mancata partecipazione del alla mediazione attivata dalla società attrice senza CP_1
giustificato motivo, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis co. 2
d.lgs 28/2010, per cui parte il primo va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione civile - nella persona del Giudice dott.ssa
Valentina Gigante, definitivamente pronunciando, così provvede;
1) Dichiara inammissibile la domanda;
2) Condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del , in persona dell'amm.re p.t., delle spese Controparte_1
di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Generoso Di Biase dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, lì 11 febbraio 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Gigante