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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1080/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza n. 22265/2020 - R.G. n. 34314/2018 - pubblicata in data
17/06/2020 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), in qualità di procuratore di sé stesso Parte_1 C.F._1
appellante
CONTRO
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t dott. (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Elena De Rosa (cf: ), in virtù di procura in atti C.F._3
appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, Parte_1 con ricorso, opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120189016021680000, limitatamente alle cartelle nn. 07120070072113328000, 07120100125867168000,
07120110070173802000, 07120110147317807000, 07120110241990587000,
07120120032915553000, 07120120094995679000, 07120120113695656000,
07120120121150721000, 07120120133000638000, 07120130070165268000, 0712013
0088210003000, 07120130099061277000, 07120130127291229000, 07120140440754075000,
07120170001635924000 e 07120170015474324000. In particolare, eccepiva l'inesistenza e/o nullità dell'intimazione di pagamento notificata via pec senza estensione “.p7m”; la mancata notifica sia delle sottese cartelle che dei verbali ad esse presupposti, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'assenza di titoli esecutivi;
la carenza di elementi essenziali dell'avviso di intimazione e l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
Instaurato il giudizio recante R.G. n. 34314/2018, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
, deducendo la rituale notifica delle cartelle sottese all'impugnata intimazione di
[...]
pagamento, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle questioni relative all'attività svolta dall'ente impositore e altresì l'infondatezza della eccezione di prescrizione. Non si costituivano la e il Controparte_3 Controparte_4
Con sentenza n. 22265/2020 - R.G. n. 34314/2018 - depositata in data 17/06/2020, il Giudice di Pace di accogliendo parzialmente l'opposizione così decideva: “dichiara cessata la materia del CP_3 contendere in relazione all'intimazione di pagamento n.07120189016021680000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.07120070072113328000 e 0712000125867168000; annulla l'intimazione di pagamento n.07120189016021680000, limitatamente a cartella
n.07120110070173802000, causa intervenuta prescrizione del credito;
annulla l'intimazione di pagamento n.07120189016021680000, limitatamente a cartelle n.
07120170001635924000 e 07120170015474324000, causa inesistenza del titolo;
compensa interamente le spese di giudizio tra le parti.”
proponeva appello avverso la suddetta sentenza censurandola nella parte in cui il Parte_1
primo giudice non ha accolto la domanda anche relativamente alle restanti cartelle, e deducendone la nullità, nello specifico, per aver omesso il Giudice di prime cure di valutare:
1) l'azzeramento dell'importo (riconosciuto anche da controparte) relativamente alle cartelle nn. 071
20110147317807000, 07120110241990587000, 07120120032915553000, 0712012
0113695656000, 07120120133000638000, 07120130070165268000 e 07120130088210003000;
2) l'annullamento per effetto di precedenti sentenze nn. 2752/2013 e 16209/2013 del Giudice di Pace di aventi autorità di cosa giudicata, quanto alle cartelle nn. 071 2012 0094995679000 e CP_3
07120120121150721000;
3) l'intervenuta prescrizione triennale dei crediti quanto alle cartelle nn. 07120130099061277000,
071 2013 0127291229000 e 07120140440754075000.
Si costituiva , che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione delle disposizioni contenute nell'art. 339 c.p.c., nonché per avere l'opponente in primo grado introdotto la domanda con ricorso ex artt. 22 e 23 della L.689/81, anziché nelle forme dell'art. 615 c.p.c.; chiedeva di rigettare le avverse censure in quanto infondate, stante la rituale notifica delle cartelle nonché di altri atti idonei a interrompere la prescrizione. Chiedeva, inoltre, il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, stante la correttezza della decisione di primo grado quanto all'irritualità della notifica della cartella (quale risultante da documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione ed oggetto di disconoscimento) nonché quanto all'ammissibilità dell'opposizione e all'intervenuta prescrizione del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Va preliminarmente rilevato che il ricorso in primo grado è stato proposto dall'opponente solo nei confronti dell' mentre il Giudice di Pace ha ritenuto di far notificare Controparte_1
il ricorso solo nei confronti di alcuni degli enti impositori e della Controparte_4 CP_3
(entrambi in ogni caso non hanno inteso costituirsi nel giudizio di primo grado).
[...]
Pertanto non si ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti anche in considerazione del fatto che non sono litisconsorti necessari almeno in relazione ai motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, oggetto del presente appello.
Ciò precisato, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' CP_5
Sul punto va richiamato l' orientamento giurisprudenziale più recente, a cui lo scrivente Giudicante ritiene di aderire, secondo il quale il debitore, che impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore (Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Va richiamata, inoltre, la pronuncia della Corte di Cassazione ( Cass. S.U. n. 22080/17 depositata
22.09.17) che, in riferimento ad una vicenda identica a quella in esame, ha affermato: “va osservato che non è senza conseguenze la circostanza che l'azione venga esperita dall'interessato a seguito della ricezione di una cartella di pagamento (ovvero di un altro atto successivo esecutivo), che si assuma aver costituito il primo atto per il cui tramite sia stata acquisita la conoscenza della sanzione amministrativa. La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal comma quinto dell'art. 7 del d. lgv n. 150 del 2011. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. S.U. 25 luglio 2007 n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3101)”.
Alla luce di quanto sopra deve, dunque, affermarsi la legittimazione passiva dell' in relazione CP_5
a tutte le questioni sollevate in primo grado.
3. E' infondata anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall' sul CP_5 presupposto che la sentenza di primo grado sarebbe inappellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
In proposito va rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che l'art. 7, comma 10, del d.lgs..-
n. 150 del 2011 (omissis) esclude espressamente che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice di pace trovi applicazione l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione, che è di contenuto identico a quella già esistente nell'art. 23, undicesimo comma, della legge 24 novembre 1981, trova applicazione, per giurisprudenza di questa
Corte, anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione recuperatoria;
v. sul punto l'ordinanza 30 aprile 2015, n. 8806, nonché le sentenze 30 aprile 2014, n. 9557, 5 maggio 2016, n. 8961, e 14 ottobre
2016, n. 20734, sia pure in relazione al problema dell'applicazione dell'art. 91, quarto comma, cod. proc. civ.; v. altresì, in riferimento all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la sentenza 19 novembre
2007, n. 23978). D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (Cass. 17212/17).
Lo stesso principio è stato affermato in Cass. n. 14304/22 in cui è stato statuito che “la cognizione dell'opposizione all'intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili a violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all'esecuzione, che spetta alla competenza del giudice di pace, deve essere decisa secondo diritto e non secondo equità”.
Alla luce di detto orientamento non si può, pertanto, ritenere che la sentenza di primo grado sia stata decisa secondo equità. Pertanto non è applicabile alla fattispecie in esame l'art. 339 co.2 e co. 3 c.p.c.
4. L ha, poi, eccepito che il giudizio di primo grado e l'appello dovevano essere introdotti CP_5 nelle forme dell'art. 615 c.p.c. e non con ricorso, avendo parte appellante dedotto vizi attinenti al titolo, per cui la domanda andava qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Va evidenziato in proposito che vi è un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo il quale, in caso di riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, sono ammissibili tre forme di opposizione:
1) l'opposizione nelle forme previste dall'art. 7 dlgs 150/2011 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
2) l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c. in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale".
La Corte di Cassazione (S.U. 22080/17) ha statuito che “l' opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n.
150 del 2011 (…)”.
Nella fattispecie de qua deve rilevarsi che il ricorso innanzi al Giudice di Pace ha una chiara funzione recuperatoria del mezzo di tutela previsto dall'art.7 del Dlvo 150/2011, ratione temporis applicabile, laddove è stata eccepita l'omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici.
E', invece, qualificabile come opposizione all'esecuzione laddove è stata eccepita la prescrizione dei crediti e l'assenza di un titolo esecutivo mentre gli altri motivi proposti in primo grado sono qualificabili come opposizione agli atti esecutivi.
Così riqualificata la domanda, va chiarito che l'eventuale erronea scelta del rito sia in primo grado e in appello e quindi anche della forma dell'atto introduttivo non determina l'inammissibilità della domanda per il principio dell'equivalenza delle forme affermato dalla giurisprudenza.
Ciò precisato, la Suprema Corte, ai fini che ci occupano, ha anche chiarito che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice "a quo", incidendo detta qualificazione sulla normativa da applicare.
Ciò significa che la qualificazione espressa operata nella sentenza appellata, in relazione alla domanda proposta da , quale opposizione ex l.689/81 comporta - secondo il Parte_1
principio dell'apparenza - che la disciplina applicabile al presente giudizio sia quella propria del ricorso ex artt. 22 e 23 della l. 689/81 (cfr. Cass. sez.3 sent 14 maggio 2007 n. 11012 Rv. 597778- 01;Cass. sez.2 sent 21 febbraio 2009 n. 26919 Rv. 610652-01; cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. sez. 3 sent 22 giugno 2016 n. 12872, Rv. 640421-01;
Cass 36722/22). Pertanto, in base al principio dell'apparenza, l'appello è stato introdotto correttamente con ricorso anziché con citazione.
5. Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, quanto alle cartelle nn. 07120110147317807000, 07120110241990587000,
07120120032915553000, 07120120113695656000, 07120120133000638000,
07120130070165268000 e 07120130088210003000, va rilevato che dagli estratti di ruolo aggiornati e depositati dalla stessa parte appellata emerge che gli importi portati da tali cartelle risultano sospesi.
Ebbene, a tal proposito, va rilevato che dagli estratti di ruolo non vi è alcun riferimento al motivo di tale sospensione degli importi di cui si è detto.
In ogni caso per alcune delle predette cartelle opera l'annullamento automatico del carico iscritto a ruolo opera di cui alla legge di bilancio 2023, laddove l'ente creditore è la (che è CP_3 un'articolazione del ). Controparte_6
I commi dal 222 al 230 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) prevedono, infatti,
l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015.
Rientrano nell'annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che risultino non pagati al 1° gennaio 2023.
Va precisato in proposito che il limite dei mille euro è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo superiore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro.
Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo;
cioè l' insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella (cfr Corte di Cassazione ordinanza n. 22018/20) e senza la necessità di una istanza di parte. La norma non richiede la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati, perché l'annullamento è automatico.
Va dunque dichiarato l'annullamento ex lege dei crediti di cui alle cartelle nn.
07120110147317807000 (ente creditore ), 07120110241990587000 (ente creditore Controparte_7
e ), 07120120032915553000 (ente creditore ), Controparte_8 Controparte_9 Controparte_9
07120120113695656000 (ente creditore ). Si è tenuto conto a tal fine degli importi Controparte_9 risultanti dall'estratto di ruolo del 2018 depositato dall' in atti. Controparte_1 Tale intervento legislativo ha sicuramente determinato la cessazione della materia del contendere nella vicenda in esame in relazione a detti crediti.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire in relazione all'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/2007; Cass. n. 2567/2007: "La cessazione della materia del contendere
- che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/2007;
Cass. n. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, (omissis) senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). Nel caso di specie, dunque, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda già proposta in primo grado dal e finalizzata ad ottenere la cancellazione delle somme iscritte a ruolo. Pt_1
Va comunque rilevato che i crediti sottesi alle cartelle nn. 07120110147317807000,
07120110241990587000, 07120120032915553000, 07120120113695656000,
07120120133000638000, 07120130070165268000 e 07120130088210003000, in quanto sospesi non potevano proprio essere posti a base dell'intimazione di pagamento impugnati.
6. Tanto detto, l'opposizione deve ritenersi fondata anche con riferimento alle cartelle 0712012
0094995679000 e 07120120121150721000, risultando i relativi crediti annullati rispettivamente per effetto delle sentenze (passate in giudicato) n. 2752/2013 e n. 16209/2013 del Giudice di Pace di
CP_3
7. Infine, quanto alle cartelle nn. 07120130099061277000, 07120130127291229000 e
07120140440754075000, deve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale dei crediti.
Atteso, infatti, che l' (su cui gravava il relativo onere) non ha provveduto a dare prova della CP_5 notifica né delle menzionate cartelle, né di atti interruttivi anteriori all'intimazione di pagamento, e considerato che, secondo quanto è dato desumere dagli estratti di ruolo, i crediti oggetto delle stesse sono relativi ad illeciti amministrativi risalenti agli anni 2009, 2010 e 2012, mentre l'impugnata intimazione di pagamento risulta notificata solo in data 9.04.2018 (allorquando, invero, era già maturato il termine quinquennale di prescrizione) non può che dichiararsi l'estinzione di tali crediti.
Gli altri atti interruttivi documentati dall' non sono rilevanti in quanto sono tutti successivi CP_5 all'intimazione di pagamento, in particolare l'atto di pignoramento presso terzi è del 17.04.2018 e l'atto di riduzione del pignoramento è del 31.05.2018.
8. Circa il governo delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del secondo grado di giudizio, va rilevato in proposito che l'art. 92 II co. c.p.c. prevede che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sent. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle espressamente menzionate nell'art. 92 c.p.c. (ovvero soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
La Suprema Corte, ancora di recente (ord. 3977/2020), ha ribadito che la compensazione delle spese
è legittima nel caso di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Alla luce dei principi richiamati va rilevato che la Suprema Corte (ord. 21264/2022), in un caso di annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018), ha riconosciuto che è da ritenersi giustificata, a seguito dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/18, la compensazione delle spese sulla base di eccezionali ragioni nella specie rappresentate dall'intervento legislativo in esame di cui al DL 119/2018.
Pertanto, alla stessa stregua deve ritenersi che l'intervento legislativo ((annullamento dei carichi ex d.l. 119/2018-nonché ex legge di bilancio 2023) può integrare quelle ragioni eccezionali idonee a giustificare la compensazione delle spese cui ha fatto riferimento la Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/18.
Ne consegue che, nella vicenda in esame, la compensazione delle spese di lite in primo grado e nel presente grado di appello, è giustificata in considerazione dello ius superveniens costituito dal d.l.
119/2018- e dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
La compensazione è, inoltre, giustificata in considerazione del fatto che non si conosce il motivo per cui sono stati “sospesi” gli “importi” di cui alle cartelle di cui si è detto sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede a) dichiara cessata la materia del contendere anche in relazione ai crediti delle seguenti cartelle: cartelle nn. 07120110147317807000 (ente creditore ), 07120110241990587000 Controparte_7
(ente creditore , 07120120032915553000 (ente creditore Controparte_10 Controparte_9
), 07120120113695656000 (ente creditore ) Controparte_9 Controparte_9
b) accoglie per il resto l'appello e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n.
07120189016021680000 anche relativamente alle cartelle nn 007120120113695656000 (ente creditore , 07120120133000638000, 07120130070165268000, Controparte_11
07120130088210003000; 07120120094995679000, 07120120121150721000,
07120130099061277000, 07120130127291229000, 07120140440754075000;
c) compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio,
Così deciso in Napoli il 28.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale