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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9105 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12071/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Rho (Milano) il 15 agosto 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 29 novembre 1970
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marzia Giovannini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 8 giugno 1991 (anno 1991 atto n. 486 reg. parte P serie 2 Volume R2)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], cittadino italiano e nato a Milano in [...] Persona_1 Per_2
13/12/2009 cittadino italiano.
FATTO
Il signor depositava ricorso per separazione giudiziale in data 27 marzo 2025; con Parte_1 decreto del 10 aprile 2025 il Tribunale fissava udienza di comparizione parti al 14 ottobre 2025 con termine per la notifica al convenuto al 30 maggio 2025 e termine allo stesso per la costituzione al 20 luglio 2025; si costituiva regolarmente la moglie signora entro il termine concesso. Parte_2
Alla luce del ricorso e della comparsa di costituzione depositati e delle domande svolte in essi, codesto
Tribunale fissava udienza per un preliminare tentativo di conciliazione e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo davanti alla dott.ssa per il 19 settembre 2025, Pt_3
l'udienza veniva poi differita al 3 ottobre 2025. All'udienza del 3 ottobre 2025 davanti al GOT i coniugi sopra indicati non hanno raggiunto un accordo in merito ai profili di responsabilità genitoriale;
alla successiva udienza del 14 ottobre hanno, invece, dichiarato di non volersi riconciliare, e di aver raggiunto un accordo. Il Giudice, quindi, rinviava all'udienza del 6 novembre
2025, nelle more della quale le parti hanno depositato le condizioni di accordo sottoscritte, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., ribadendo la richiesta di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento alternato paritario tra gli stessi, cioè una settimana in alternanza con ciascun genitore.
Festività natalizie in alternanza per un pari periodo. Per le ulteriori festività il figlio starà col genitore presso il quale starà collocato in quel periodo come da calendario. Vacanze estive minimo due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e per ulteriori periodi verranno presi accordi diretti. Mantenimento della residenza presso la madre;
3) in ragione della disparità economica sussistente tra i coniugi, disporre che la signora Parte_2 percepisca nella misura del 100% l'assegno unico universale e che il padre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore, corrisponda alla madre, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di euro 100,00 - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come indicate e disciplinate dal protocollo della Corte d'appello di
Milano (vers. giugno 2025) ovvero Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapistiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc. Tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo–scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.)
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc. Tablet).
Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordat o stabilita giudizialmente.
4) disporre che il signor continui a versare, come già ha versato e versa, il 50% del Parte_1 mutuo acceso con la banca Credit Agricole sull'abitazione di Segrate via Roma n. 78/a acquistata dalla signora il 20 settembre 2022, oltre al 50% del premio annuale dell'assicurazione Pt_2 incendio-scoppio e dell'assicurazione CPI (morte) stipulate in occasione dell'accensione del mutuo di cui sopra, oltre, infine, al rimborso in favore della signora dell'annualità 2025/2026 del Pt_2 suddetto premio assicurativo dalla stessa anticipata;
resta inteso che se la signora venderà Pt_2
l'immobile di Segrate Via Roma 78/a cesserà qualsiasi obbligo del sig. in ordine al versamento Pt_1 del mutuo;
5) spese legali e/o compensi professionali e spese (ivi compreso il contributo unificato) compensate fra le parti;
6) le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia , come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16/10/2023, in sede di rinvio di pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi,
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 8 giugno 1991;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr Laura Maria Cosmai Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Rel. est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Rho (Milano) il 15 agosto 1968 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Pontonio Fiaschi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano, il 29 novembre 1970
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marzia Giovannini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 8 giugno 1991 (anno 1991 atto n. 486 reg. parte P serie 2 Volume R2)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
nato a [...] in data [...], cittadino italiano e nato a Milano in [...] Persona_1 Per_2
13/12/2009 cittadino italiano.
FATTO
Il signor depositava ricorso per separazione giudiziale in data 27 marzo 2025; con Parte_1 decreto del 10 aprile 2025 il Tribunale fissava udienza di comparizione parti al 14 ottobre 2025 con termine per la notifica al convenuto al 30 maggio 2025 e termine allo stesso per la costituzione al 20 luglio 2025; si costituiva regolarmente la moglie signora entro il termine concesso. Parte_2
Alla luce del ricorso e della comparsa di costituzione depositati e delle domande svolte in essi, codesto
Tribunale fissava udienza per un preliminare tentativo di conciliazione e per verificare la possibilità di addivenire ad un accordo complessivo davanti alla dott.ssa per il 19 settembre 2025, Pt_3
l'udienza veniva poi differita al 3 ottobre 2025. All'udienza del 3 ottobre 2025 davanti al GOT i coniugi sopra indicati non hanno raggiunto un accordo in merito ai profili di responsabilità genitoriale;
alla successiva udienza del 14 ottobre hanno, invece, dichiarato di non volersi riconciliare, e di aver raggiunto un accordo. Il Giudice, quindi, rinviava all'udienza del 6 novembre
2025, nelle more della quale le parti hanno depositato le condizioni di accordo sottoscritte, hanno chiesto procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., ribadendo la richiesta di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento alternato paritario tra gli stessi, cioè una settimana in alternanza con ciascun genitore.
Festività natalizie in alternanza per un pari periodo. Per le ulteriori festività il figlio starà col genitore presso il quale starà collocato in quel periodo come da calendario. Vacanze estive minimo due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e per ulteriori periodi verranno presi accordi diretti. Mantenimento della residenza presso la madre;
3) in ragione della disparità economica sussistente tra i coniugi, disporre che la signora Parte_2 percepisca nella misura del 100% l'assegno unico universale e che il padre, a titolo di contributo perequativo al mantenimento del figlio minore, corrisponda alla madre, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di euro 100,00 - rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT - oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come indicate e disciplinate dal protocollo della Corte d'appello di
Milano (vers. giugno 2025) ovvero Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte da pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal SSN anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante /pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapistiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc. Tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione /master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo–scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
Spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.)
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc. Tablet).
Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordat o stabilita giudizialmente.
4) disporre che il signor continui a versare, come già ha versato e versa, il 50% del Parte_1 mutuo acceso con la banca Credit Agricole sull'abitazione di Segrate via Roma n. 78/a acquistata dalla signora il 20 settembre 2022, oltre al 50% del premio annuale dell'assicurazione Pt_2 incendio-scoppio e dell'assicurazione CPI (morte) stipulate in occasione dell'accensione del mutuo di cui sopra, oltre, infine, al rimborso in favore della signora dell'annualità 2025/2026 del Pt_2 suddetto premio assicurativo dalla stessa anticipata;
resta inteso che se la signora venderà Pt_2
l'immobile di Segrate Via Roma 78/a cesserà qualsiasi obbligo del sig. in ordine al versamento Pt_1 del mutuo;
5) spese legali e/o compensi professionali e spese (ivi compreso il contributo unificato) compensate fra le parti;
6) le parti dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia , come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il
16/10/2023, in sede di rinvio di pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B), della Legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi,
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere sulla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 8 giugno 1991;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr Laura Maria Cosmai Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente Rel. est.
Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG