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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 16/04/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 9199/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. MASSIMILIANO DE GEMMIS Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. DOMENICO LONGO
RESISTENTE
oggetto: accertamento requisito sanitario connesso alla pensione di inabilità civile
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.10.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, ha adito l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione del Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la pensione di inabilità civile dalla data di presentazione della domanda amministrativa, vinte le spese di lite.
CP_
1.1. Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.2. Quindi, la causa, istruita con CT medico legale, è stata trattata all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, al cui esito è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Ed invero, il CT riconvocato, dott. ha accertato l'assenza della condizione Persona_1 sanitaria connessa alla totale inabilità lavorativa del ricorrente.
In particolare, il CT, nella presente sede tenuto conto del contenuto della precedente relazione e della documentazione medica prodotta ha evidenziato che: “Purtroppo non è possibile condividere le contestazioni mossemi in quanto non sostenute da sufficiente obiettività valutativa laddove anche la nuova documentazione medica depositata in Atti non mostra sostanziali aggravamenti rispetto a quanto precedentemente documentato e risultano compatibili con l'obiettività da me già rilevata in sede di CT . In conclusione a fronte delle contestazioni mossemi, ritengo opportuno esplicitare il percorso logico seguito per formulare il giudizio espresso nella mia CT del 20-8-24, evidentemente troppo condensato nella formula “Trattasi di affezioni sostanzialmente esistenti anche all'epoca della domanda amministrativa (12-4-22) e della successiva visita da parte della preposta Commissione per la valutazione dell'Invalidità Civile (5-11-22) che per la loro natura ed entità non comportavano allora e non comportano allo stato il diritto del paziente al riconoscimento della pensione di inabilità …” dovuta al fatto che mi era stato formulato il solo quesito sulla sussistenza o meno di una totale inabilità. Ritengo quindi utile – come peraltro espressamente richiestomi – fornire una valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, anche alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita. Il grado di invalidità può essere calcolato globalmente con l'80% (80,32%). A tale percentuale si era giunti e si può tuttora giungere applicando la formula a scalare di AL alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema: -Diabete mellito di tipo 2 in fase di scompenso glico-metabolico verosimilmente complicato da polineuropatia sensoriale motoria e sofferenza neurogena cronica MM tibiali anteriori e gastrocnemi mediali: 41% (con riferimento e per analogia a cod.9309); -Ipertensione arteriosa complicata da retinopatia in OO: 21% (con rif. e per analogia a cod.6441); -Spondilodiscoartrosi lombare con modico risentimento funzionale: 15% (con riferimento e per analogia a cod.7010); -Gonartrosi bilaterale più accentuata a sinistra con discreto risentimento funzionale: 20% (con riferimento e per analogia a cod.7205);
-Rizoartrosi delle mani con modico risentimento funzionale: 10% (con riferimento e per analogia a cod.7202);
-Sindrome depressiva maggiore: 31% (con riferimento e per analogia a cod.2206)”.
Il CT ha, dunque, così concluso: “In sostanza le minorazioni riscontrate nel paziente all'atto della visita – ed alla luce della ulteriore documentazione sanitaria esibita - non risultavano e non risultano tali da renderlo totalmente inabile”.
2.2. Orbene, quanto innanzi evidenziato al c.t.u., si basa su precisi e concreti dati obiettivi derivanti dall'esame obiettivo e dall'esame della documentazione medica prodotta;
la relazione è sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica, e può senz'altro essere condivisa e fatta propria dal giudicante avendo il CT dato conto in modo esauriente dei criteri applicati, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, siccome trova piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dall'ausiliario in occasione della visita peritale.
2.3. Di alcun ausilio fondante si presentano le osservazioni di parte ricorrente limitate ad una generica contestazione della CT nella parte in cui ha applicato una percentuale inferiore a quella prevista dai codici delle tabelle di invalidità ovvero in quanto non avrebbe motivato la percentuale applicata, senza altro aggiungere in ordine alle ritenute ragioni per l'applicazione di una maggiore percentuale di invalidità per i singoli codici.
Al riguardo, deve evidenziarsi che, seppure la giurisprudenza di legittimità ha affermato la vincolatività della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 (Cass. n. 23825/2018), ha altrettanto affermato il principio della possibilità di diversa determinazione, ove le condizioni patologiche lo richiedano, che, pur considerando quanto stabilito nelle tabelle, attribuisca diverso grado di incidenza in termini di complessiva invalidità
(Cassazione civile sez. VI, 28/12/2020, 29682).
Il CT, ha dato riscontro a quanto rilevato in sede di visita peritale e nell'applicare i codici delle tabelle anche in via analogica ha anche fatto riferimento, per talune patologie, ai risentimenti funzionali cui ha collegato le percentuali applicate.
Deve inoltre richiamarsi quanto rilevato dal CT in sede di esame obiettivo nella relazione del 20.8.2024 (da ritenersi qui trascritta), incidente sulla valutazione complessiva del grado di invalidità.
2.4. Devono, pertanto, recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n.
23413/2011) o un nuovo esame obiettivo del ricorrente, presentandosi le censure di parte ricorrente in un mero dissenso diagnostico.
2.5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato con riguardo alla domanda relativa al riconoscimento della pensione di inabilità civile.
3. Nulla sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. come da dichiarazione allegata agli atti.
Le spese di c.t.u., liquidate in atti per il giudizio ATP rgl 4288/2023, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
Per il presente procedimento alcunchè deve essere liquidato al CT trattandosi di meri chiarimenti
(Cassazione civile, sez. III, 02 marzo 2006, n. 4655, e altro, Giust. Controparte_2 civ. Mass. 2006, 3).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9199/2024, proposto da CP_
nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Sgarro