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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32175/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32175/2024 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 9,34, innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. DI STEFANO IVANA EMILIA NINFA e la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. BOCELLARI GIANFRANCO e la parte personalmente CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO Parte_1 C.F._1
IVANA EMILIA NINFA, elettivamente domiciliato in VIA REGGIO, 5 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCELLARI CP_1 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Piazzale Libia MILANO, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto N. 8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/2024n. 2328/2023
emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di Milano, dichiarando l'improcedibilità della domanda
monitoria per il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. In Via Preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto N.
8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/202 n. 2328/2023 emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di
Milano e notificato il 2.07.2024.
3. In Via Principale: accogliere la presente opposizione e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare o annullare o comunque dichiarare privo di effetto il decreto
ingiuntivo opposto N. 8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/202 n. 2328/2023 emesso in data
13.01.2023 dal Tribunale di Milano e notificato il 2.07.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. In subordine dichiarare ed accertare che il Sig. in forza del contratto di mutuo e Parte_1
finanziamento da cui trae origine l'asserito credito azionato in sede monitoria dalla Sig.ra
[...]
è creditore verso quest'ultima per complessivi € 4.809,48 e per l'effetto rideterminare Parte_2
l'importo dovuto in favore di controparte il credito stesso secondo legge e giustizia e in base alle
risultanze istruttorie con reiezione di ogni maggiore ingiustificata domanda;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi.
Per parte opposta:
In via preliminare:
respingere la domanda revocatoria del decreto opposto per improcedibilità della domanda
monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per i motivi di cui infra;
pagina 3 di 7 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere ex art. 648
c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 8298/24 del 13.06.2024 emesso dal Tribunale
di Milano ovvero concedere l'esecuzione parziale del decreto limitatamente alle somme non
contestate;
In via principale e nel merito:
respingere tutte le domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo perché destituite di ogni
fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il medesimo decreto opposto e quindi
condannare l'opponente a pagare le somme portate dallo stesso;
Con vittoria di spese di lite e oneri di legge e con distrazione al difensore distrattario.
Con riconoscimento della maggiorazione prevista ai sensi del D.M. n. 110 del 7 agosto 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8298/2024 emesso nei suoi confronti dal
[...]
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 15.510,00, era riferita al mancato pagamento pro quota delle rate di un mutuo cointestato fra le parti;
- che, infatti, queste ultime in costanza di matrimonio avevano contratto un mutuo con relativa copertura assicurativa, finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Milano, alla via Nicola
Romeo, destinato all'epoca quale casa coniugale;
- che, a seguito dello scioglimento del matrimonio fra le parti, detto immobile era stato assegnato all'opposta;
pagina 4 di 7 - che quest'ultima contestava il mancato pagamento da parte dell'opponente della quota del 50%
delle rate del mutuo, pari a euro 330,00 mensili;
- che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che l'importo ingiunto era errato, in quanto la rata mensile ammontava a euro 326,26 e non euro
330,00 come preteso;
CP_
- che il mancato pagamento di tali somme era stato determinato dalla circostanza che la ,
contravvenendo alle prescrizioni disposte in sede di assegnazione dell'ex casa coniugale,
esercitava nell'immobile una attività professionale;
CP_
- che, infine, l'opponente era creditore della della quota del 50% delle spese e dei costi di rimessaggio di un camper acquistato in comunione legale dei beni e a sua volta oggetto di un finanziamento bancario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, in Parte_2
particolare, evidenziando come il camper fosse nella disponibilità esclusiva dell'opponente.
Senza che fossero state avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, va respinta, con conseguente conferma del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa la, sia pur generica, eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta da obbligatorio procedimento di conciliazione (sic).
A tal fine, infatti, l'azione di regresso esercitata da un condebitore solidale nei confronti di altro condebitore non ricade nelle materie per le quali è prevista la procedura obbligatoria di mediazione, né
pagina 5 di 7 può trovare applicazione il procedimento di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento monitorio.
Detto ciò, passando al merito della controversia, parte opponente non ha contestato il proprio inadempimento, ma lo ha giustificato, sostenendo da un lato come l'opposta avesse violato le prescrizioni disposte in sede di scioglimento del matrimonio, destinando l'immobile a sede operativa di lavoro, anziché alla finalità abitativa sua e dei figli;
dall'altro lato opponendo un controcredito,
riguardante la quota gravante sull'ex coniuge delle spese e dei costi di gestione di un camper acquistato in costanza di matrimonio e caduto in comunione legale dei beni.
Quanto al primo profilo di contestazione, va osservato come parte opponente si sia limitata a produrre visura camerale, dalla quale emerge il domicilio dell'opposta ai fini dell'apertura della partita i.v.a.,
senza, viceversa, in alcun modo provare l'effettiva destinazione dell'immobile a ufficio professionale o, comunque, a luogo di esercizio di attività lavorativa.
La mera indicazione del domicilio ai fini della partita i.v.a. non attesta, pertanto, alcuna violazione nella destinazione dell'immobile.
Quanto al credito opposto in compensazione, parte opposta ha replicato come il camper fosse nell'esclusivo utilizzo e disponibilità del la circostanza trova una conferma non solo Pt_1
nell'intestazione del veicolo al P.R.A. (secondo la documentazione prodotta dallo stesso opponente),
ma anche nel fatto che di tale bene non venga fatta menzione alcuna in sede di scioglimento del matrimonio fra coniugi (si veda la relativa sentenza prodotta in atti).
In difetto di ulteriori elementi, pertanto, deve concludersi come sia provato il credito azionato monitoriamente, avendo parte opposta spiegato come la piccola differenza tra la rata mensile e l'importo richiesto discende dalla quota del 50% del costo di gestione del conto corrente cointestato,
pagina 6 di 7 sul quale vanno a confluire le rate del mutuo.
Va, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8298/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle sperse di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 32175/2024 tra
Parte_1
attore e
CP_1
convenuto
Oggi 18 febbraio 2025, alle ore 9,34, innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. DI STEFANO IVANA EMILIA NINFA e la parte personalmente Parte_1
Per l'avv. BOCELLARI GIANFRANCO e la parte personalmente CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32175/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANO Parte_1 C.F._1
IVANA EMILIA NINFA, elettivamente domiciliato in VIA REGGIO, 5 MILANO, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCELLARI CP_1 C.F._2
GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in Piazzale Libia MILANO, presso il difensore parte opposta
pagina 2 di 7 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1. Revocare il decreto ingiuntivo opposto N. 8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/2024n. 2328/2023
emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di Milano, dichiarando l'improcedibilità della domanda
monitoria per il mancato tempestivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. In Via Preliminare non concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto N.
8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/202 n. 2328/2023 emesso in data 13.01.2023 dal Tribunale di
Milano e notificato il 2.07.2024.
3. In Via Principale: accogliere la presente opposizione e per l'effetto, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, revocare o annullare o comunque dichiarare privo di effetto il decreto
ingiuntivo opposto N. 8292/2024 del 13.06.2024 RG 20782/202 n. 2328/2023 emesso in data
13.01.2023 dal Tribunale di Milano e notificato il 2.07.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa;
4. In subordine dichiarare ed accertare che il Sig. in forza del contratto di mutuo e Parte_1
finanziamento da cui trae origine l'asserito credito azionato in sede monitoria dalla Sig.ra
[...]
è creditore verso quest'ultima per complessivi € 4.809,48 e per l'effetto rideterminare Parte_2
l'importo dovuto in favore di controparte il credito stesso secondo legge e giustizia e in base alle
risultanze istruttorie con reiezione di ogni maggiore ingiustificata domanda;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi.
Per parte opposta:
In via preliminare:
respingere la domanda revocatoria del decreto opposto per improcedibilità della domanda
monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per i motivi di cui infra;
pagina 3 di 7 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere ex art. 648
c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 8298/24 del 13.06.2024 emesso dal Tribunale
di Milano ovvero concedere l'esecuzione parziale del decreto limitatamente alle somme non
contestate;
In via principale e nel merito:
respingere tutte le domande proposte con l'opposizione a decreto ingiuntivo perché destituite di ogni
fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il medesimo decreto opposto e quindi
condannare l'opponente a pagare le somme portate dallo stesso;
Con vittoria di spese di lite e oneri di legge e con distrazione al difensore distrattario.
Con riconoscimento della maggiorazione prevista ai sensi del D.M. n. 110 del 7 agosto 2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 Parte_2
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8298/2024 emesso nei suoi confronti dal
[...]
Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 15.510,00, era riferita al mancato pagamento pro quota delle rate di un mutuo cointestato fra le parti;
- che, infatti, queste ultime in costanza di matrimonio avevano contratto un mutuo con relativa copertura assicurativa, finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Milano, alla via Nicola
Romeo, destinato all'epoca quale casa coniugale;
- che, a seguito dello scioglimento del matrimonio fra le parti, detto immobile era stato assegnato all'opposta;
pagina 4 di 7 - che quest'ultima contestava il mancato pagamento da parte dell'opponente della quota del 50%
delle rate del mutuo, pari a euro 330,00 mensili;
- che non era stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- che l'importo ingiunto era errato, in quanto la rata mensile ammontava a euro 326,26 e non euro
330,00 come preteso;
CP_
- che il mancato pagamento di tali somme era stato determinato dalla circostanza che la ,
contravvenendo alle prescrizioni disposte in sede di assegnazione dell'ex casa coniugale,
esercitava nell'immobile una attività professionale;
CP_
- che, infine, l'opponente era creditore della della quota del 50% delle spese e dei costi di rimessaggio di un camper acquistato in comunione legale dei beni e a sua volta oggetto di un finanziamento bancario.
Si costituiva ritualmente in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto e, in Parte_2
particolare, evidenziando come il camper fosse nella disponibilità esclusiva dell'opponente.
Senza che fossero state avanzate istanze istruttorie, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e, pertanto, va respinta, con conseguente conferma del Pt_1
decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Preliminarmente va disattesa la, sia pur generica, eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere stata preceduta da obbligatorio procedimento di conciliazione (sic).
A tal fine, infatti, l'azione di regresso esercitata da un condebitore solidale nei confronti di altro condebitore non ricade nelle materie per le quali è prevista la procedura obbligatoria di mediazione, né
pagina 5 di 7 può trovare applicazione il procedimento di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento monitorio.
Detto ciò, passando al merito della controversia, parte opponente non ha contestato il proprio inadempimento, ma lo ha giustificato, sostenendo da un lato come l'opposta avesse violato le prescrizioni disposte in sede di scioglimento del matrimonio, destinando l'immobile a sede operativa di lavoro, anziché alla finalità abitativa sua e dei figli;
dall'altro lato opponendo un controcredito,
riguardante la quota gravante sull'ex coniuge delle spese e dei costi di gestione di un camper acquistato in costanza di matrimonio e caduto in comunione legale dei beni.
Quanto al primo profilo di contestazione, va osservato come parte opponente si sia limitata a produrre visura camerale, dalla quale emerge il domicilio dell'opposta ai fini dell'apertura della partita i.v.a.,
senza, viceversa, in alcun modo provare l'effettiva destinazione dell'immobile a ufficio professionale o, comunque, a luogo di esercizio di attività lavorativa.
La mera indicazione del domicilio ai fini della partita i.v.a. non attesta, pertanto, alcuna violazione nella destinazione dell'immobile.
Quanto al credito opposto in compensazione, parte opposta ha replicato come il camper fosse nell'esclusivo utilizzo e disponibilità del la circostanza trova una conferma non solo Pt_1
nell'intestazione del veicolo al P.R.A. (secondo la documentazione prodotta dallo stesso opponente),
ma anche nel fatto che di tale bene non venga fatta menzione alcuna in sede di scioglimento del matrimonio fra coniugi (si veda la relativa sentenza prodotta in atti).
In difetto di ulteriori elementi, pertanto, deve concludersi come sia provato il credito azionato monitoriamente, avendo parte opposta spiegato come la piccola differenza tra la rata mensile e l'importo richiesto discende dalla quota del 50% del costo di gestione del conto corrente cointestato,
pagina 6 di 7 sul quale vanno a confluire le rate del mutuo.
Va, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 2.875,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 8298/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle sperse di lite, liquidate in complessivi euro
2.875,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 375,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 18 febbraio 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
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