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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/07/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 857/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da: rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv. Pao- Parte_1 lo Mione e Sabrina Ambrogetti, presso il cui studio in Sarzana, p.zza Calan- dini 6, è elettivamente domiciliato,
APPELLANTE
contro
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Pao- CP_1 lo Thermes, presso il cui studio in Ameglia, V. Rolla 3, è elettivamente domi- ciliato,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte Appellante: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, per i motivi di cui in nar- rativa, - in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva/ esecuzione dell'impugnata sentenza - nel merito, accogliere lo spiegato appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: - accertare e dichiarare la mancata assun- zione, da parte del della qualifica di amministratore di fatto della Parte_1 società e, per l'effetto, dichiarare come nessun risarcimento del danno Parte_2 sia dovuto alla parte appellata. Vinte le spese di entrambi i gradi.”
1 Per la parte Appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale proposto dal Sig. e per l'effetto conferma- Parte_1 re integralmente la sentenza N. 96/2022, emessa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. dal Tribunale della Spezia e pubblicata in data 09.02.2022, all'esito del giu- dizio di primo grado R.G.n. 1980/2018. Condannare il Sig. al pa- Parte_1 gamento integrale in favore della Sig.ra delle spese e dei compen- CP_1 si relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
evocava in giudizio deducendo che questi, con cui era stata co- CP_1 Pt_1 niugata dal 2012 al 2017, le aveva chiesto di iscrivere al registro delle imprese una ditta individuale intestata all'attrice (denominata ) Parte_3 al fine di stipulare alcuni contratti di appalto all'interno di due condomini in La Spe- zia e Sarzana, assicurandole che avrebbe provveduto a tutti gli incombenti, eso- nerandola da qualsiasi spesa.
L'impresa, avviata nell'agosto 2014 e cessata a maggio 2015, era quindi di fatto stata gestita dal convenuto e formalmente cancellata dal registro delle imprese in data 10 marzo 2017.
In seguito l'attrice scopriva che non aveva tenuto regolarmente la contabilità, Pt_1 omettendo di adempiere alle incombenze fiscali, contabili, contributive e tributarie ed esponendola a recuperi da parte dell , che le aveva notificato alcune CP_2 cartelle esattoriali nel febbraio 2018, per complessivi € 21.132,36, che ella aveva pagato e che chiedeva le venissero rimborsati dal convenuto. si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione della domanda attorea. Pt_1
Con sentenza n. 96 del 9 febbraio 2022 il Tribunale della Spezia così statui- va:
“Il Tribunale, di La Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
Accoglie la domanda svolta dall'attrice e per l'effetto,
Condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 CP_1
Euro 21.132,36 oltre interessi sino al pagamento;
Condanna a rifondere a le spese del presente giu- Parte_1 CP_1 dizio, che si liquidano in Euro 4.025,00 per compensi, Euro 264,00 per anticipa- zioni, oltre a rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA se dovuta.”.
Avverso tale decisione interponeva appello con atto di citazione ritualmen- Pt_1
2 te notificato in data 9 settembre 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva ritualmente in giudizio , con comparsa depositata in data 7 CP_1 novembre 2022, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del gravame e chie- dendone, nel merito, la reiezione.
Con ordinanza 5/11 aprile 2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione di primo grado e rinviava la controversia per pre- cisazione delle conclusioni al 12 giugno 2024, incombente poi posticipato al 19 marzo 2025, stante la necessità di mutare il relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, entrambe le parti depositavano note contenenti la precisazione delle conclusioni e la Corte, con ordinanza 26 marzo
2025, tratteneva la causa a decisione, assegnando i termini di legge per il deposi- to di comparse conclusionali e repliche.
1. L'eccezione di inammissibilità del gravame.
Costituendosi in giudizio ha chiesto dichiararsi inammissibile il CP_1 gravame, senza chiarire se intendesse sollevare l'eccezione (comunque coltivata in sede di precisazione delle conclusioni), sotto il profilo dell'art. 348 bis c.p.c. (come farebbe ritenere il fatto che ella disquisisca di mani- festa infondatezza dell'appello), ovvero di quello dell'art. 342 stesso co- dice.
In ogni caso, l'eccezione è infondata, quanto alla fattispecie contemplata dall'art. 348 bis c.c., perché implicitamente disattesa dalla Corte con la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni e, quanto a quella sollevata per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c., perché l'atto d'appello si articola in censure sufficientemente specifiche con indicazio- ne delle singole parti della sentenza che si intende gravare, così come prescrive la norma in esame.
Va peraltro osservato che, secondo l'ormai costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199),
l'atto di impugnazione non richiede la formulazione di una proposta al- ternativa di sentenza ma soltanto che l'appellante esponga in maniera compiuta e precisa le ragioni delle critiche mosse alla sentenza e le mo- difiche che a suo avviso dovrebbero conseguire al suo accoglimento.
2. L'appello
3 censura la decisione di primo grado con un unico articolato Pt_1 motivo di appello, che attiene alla supposta errata interpretazione del materiale probatorio.
L'appellante evidenzia che, nel caso che ci occupa, non si è in presenza di due semplici soci che hanno deciso di intraprendere un'attività com- merciale, figurando uno come titolare dell'impresa e l'altro come esecu- tore, bensì di due persone all'epoca coniugate, aspetto che il Tribunale non ha a suo avviso adeguatamente valutato.
Trattandosi, appunto, di coniugi, è probabile che abbia fornito alla Pt_1 moglie un aiuto maggiore rispetto a quello che avrebbe offerto a soggetti terzi e infatti lo stesso Tribunale (a pag. 4) afferma che “la parte che al- leghi che un soggetto abbia in realtà e in via di fatto gestito la società, deve dare prova specifica delle condotte di sistematica e non occasiona- le ingerenza del medesimo soggetto nella gestione sociale e, dunque, dell'esercizio da parte dello stesso di funzioni, prerogative e poteri tipi- camente connessi alla titolarità della carica di amministratore”.
Dall'istruttoria espletata, prosegue l'appellante, tale prova non era emer- sa poiché i testi escussi hanno tutti fatto riferimento alla figura di Parte_4
[
in alcune occasioni ma non lo hanno definito colui che amministrava, di fatto, la società né gli hanno attribuito una posizione di controllo e ge- stione sistematica dell'azienda.
(amministratore Via Rossetti) ha detto di aver conosciuto Tes_1 Per_1
[..
dopo l'affidamento dell'appalto perché in prima battuta si era presen- tato a sviluppare la parte tecnica, ma era poi andata nel Pt_1 CP_1 suo ufficio con a ritirare i pagamenti dovuti. Pt_1 aveva esperienza edilizia che mancava a per le parti tecni- Pt_1 CP_1 che ed inoltre la donna aveva difficoltà con la lingua italiana, per cui l
'odierno appellante ha solamente aiutato la moglie e infatti ha Tes_1 dichiarato che, dopo lo sviluppo della parte tecnica, non aveva più visto se non per accompagnare la moglie ed ha dichiarato di avere inte- Pt_1 ragito con soltanto in due occasioni, senza alcun ruolo attivo. Pt_1
Neppure la testimonianza di (dipendente di che Tes_2 Parte_5 si occupava della tenuta della contabilità dell'impresa) appare, ad avviso dell'appellante, dirimente, nonostante abbia confermato che da lei anda- va soltanto la teste non ha infatti specificato i motivi per cui si Pt_1 Pt_1
4 ricava presso il suo studio, se per gestire la parte contabile o solamente portare le fatture e ritirare i modelli per pagare le imposte.
Vero è anche che ha detto che era agitata alla prospetti- Tes_2 Per_2 va di intraprendere una nuova attività, ma anche questo non significa che l'abbia poi di fatto amministrata. Pt_1
In sostanza, ad avviso dell'appellante, non è sufficiente che abbia Pt_1 messo una buona parola per la moglie, le abbia fornito suggerimenti operativi o l'abbia accompagnata in cantiere perché possa ritenersi pro- vato che egli fosse amministratore di fatto dell'impresa, tenuto anche conto del fatto che non risulta alcun documento a firma Pt_1
L'istruttoria ha se mai confermato la tesi di posto che il teste Pt_1 Tes_3 la ha dichiarato che aveva aperto la ditta per far lavorare Pt_1 CP_1 suo padre e suo zio in quanto non si sentiva realizzata economicamente, confermando anche che la donna aveva chiesto a lui e al figlio di parte- cipare alla società, cosa che l'odierno appellante aveva rifiutato, dichia- randosi però disposto ad aiutarla con consigli e aiuti.
Il Tribunale, si duole l'appellante, ha ritenuto il teste non credibile Pt_1 perché la sua dichiarazione confliggeva con quella dei testi attorei, ma se avesse attentamente valutato il quadro probatorio si sarebbe avvedu- to che così non era e anche l'assunto del primo Giudice secondo cui non sarebbe credibile che .abbia scelto di dedicarsi all'attività edilizia CP_1
è frutto di un'opinione personale priva di attinenza con i fatti.
La Corte ritiene l'appello infondato.
L'attenta lettura dei verbali delle deposizioni rese nel giudizio di primo grado e dei documenti versati in atti conduce a ritenere condivisibile la valutazione operata dal Tribunale del materiale probatorio nel suo com- plesso.
Ratti estrapola porzioni delle deposizioni nel tentativo di sminuirne signi- ficatività e concludenza, ma esse vanno, ovviamente, valutate nella loro integralità e, così facendo, non possono residuare dubbi in ordine alla dimostrazione certa degli assunti dell'originaria attrice e odierna appella- ta.
In particolare, occorre osservare che la teste (escussa Tes_2 all'udienza del 22 gennaio 2020) non si è limitata a riferire delle perples- sità manifestate dall'odierna appellata al momento dell'apertura della so- cietà, ma ha precisato: “... ricordo che alla mia presenza il marito sig.
5 le disse di non preoccuparsi perché si trattava di solo di formalità Pt_1 adr la formalità riguardava il fatto di spendere il suo nome perché poi a tutto il resto avrebbe pensato lui...”.
Si tratta di deposizione particolarmente significativa poiché si deve pre- sumere che qualificata in quanto dipendente della Tes_2 Parte_6 nato addetta alla contabilità dell'impresa formalmente intestata a Per_1
[..
, quando si esprime i termini di “spendere il nome” per altro soggetto, sia consapevole del significato giuridico della propria affermazione.
e , i due amministratori degli stabili Controparte_3 Parte_7 presso i quali sono stati svolti gli unici due appalti realizzati dall'impresa Pa
nel corso della sua breve esistenza, entrambi escussi all'udienza del
18 febbraio 2020, hanno confermato di avere avuto rapporti principal-
[... mente con ( ha affermato di non avere mai conosciuto Pt_1 Pt_7
). Per_3
Circa la deposizione di (escusso all'udienza del 18 novem- Tes_4 bre 2021), il primo Giudice non siè limitato, come allega l'appellante, a ritenerne le dichiarazioni non verosimili in quanto confliggenti con quelle dei testi attorei, ma ha supportato la propria argomentazione facendo ri- ferimento ai documenti versati in atti dall'attrice.
In particolare, posto che il teste aveva affermato che Tes_4 CP_1 aveva “ ... aperto la ditta per far lavorare suo padre e suo zio ...” , il Tri- bunale ha valorizzato la circostanza che dalla visura camerale prodotta non emergesse l'assunzione di alcun dipendente, il che contraddiceva il contenuto della deposizione.
Ancora, sempre muovendo dall'assenza di dipendenti, il Tribunale ha ar- gomentato che fosse quanto meno arduo ritenere che i due contratti di appalto fossero stati materialmente eseguiti dall'attrice, e non piuttosto dal convenuto che già svolgeva attività edilizia e il Collegio non può che condividere tale valutazione, considerato altresì che uno dei due ammi- nistratori degli stabili interessati non aveva mai conosciuto l'attrice.
In sostanza, dunque, la deposizione di non è stata conside- Tes_4 rata dirimente ai fini del decidere non certo per il rapporto di parentela che lega il teste all'originario convenuto, né per il solo fatto che detta de- posizione contrastasse con quella di altri testi (la cui attendibilità era con- fermata anche per la loro posizione di terzietà rispetto alle parti), bensì anche perché in contrasto con produzioni documentali.
6 In conclusione, l'impugnata decisione va esente da censure e deve es- sere integralmente confermata.
3. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado, secondo il principio di cui all'art. 91
c.p.c., seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante.
Dette spese vengono liquidate come segue, in base ai parametri di cui al
DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
5.200,01 ad € 26.000,00) e della natura della controversia:
1. fase di studio € 1.134,00
2. fase introduttiva € 921,00
3. fase di trattazione € 1.843,00
4. fase decisionale € 1.911,00
Totale complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA
Ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, intro- duttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), occorre dare atto che l'appello è stato inte- gralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da parte appella- ta che liquida in € 5.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 11 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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