Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1456
CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Sospensione del giudizio per pendenza di giudizio civile

    La sospensione necessaria non è stata concessa in quanto manca un vincolo di dipendenza tecnico-giuridica tra i due giudizi. L'oggetto del giudizio amministrativo è la verifica della legittimità della risoluzione del contratto di concessione, non l'accertamento definitivo della proprietà dei manufatti o del possesso dell'area, devoluto alla giurisdizione ordinaria. L'atto impugnato è sorretto da molteplici ragioni giustificative autonome.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva

    L'eccezione è stata disattesa poiché gli appellanti agiscono quali eredi del concessionario, vantando un interesse diretto e attuale all'annullamento degli atti che hanno determinato la risoluzione del contratto stipulato dal loro dante causa.

  • Rigettato
    Illegittimità della risoluzione per difetto dei presupposti essenziali (disponibilità area e proprietà manufatti)

    La sentenza impugnata è stata confermata. L'area era stata legittimamente concessa sin dal 1977 al sig. NI NE, che aveva realizzato i manufatti. Tali elementi sono incompatibili con le dichiarazioni rese dal sig. IO FA nel contratto del 2018.

  • Rigettato
    Riconoscimento pregresso della disponibilità dell'area da parte del Comune

    In materia di beni gravati da uso civico, atti ricognitivi, sollecitazioni o condotte meramente tolleranti dell'amministrazione non sono idonei a costituire un titolo legittimante in assenza dei presupposti sostanziali e degli atti autorizzatori prescritti. Il difetto originario dei presupposti essenziali non può essere sanato.

  • Rigettato
    Inammissibilità di deduzioni sulla non coincidenza catastale delle aree

    Tali deduzioni sono in parte nuove e inammissibili per violazione dell'art. 104 c.p.a. Inoltre, non sono decisive poiché non dimostrano un autonomo titolo di disponibilità in capo al de cuius né scalfire le ulteriori ragioni di risoluzione.

  • Rigettato
    Illegittimità della risoluzione per difformità soggettiva rispetto all'autorizzazione regionale

    La risoluzione è legittima poiché l'autorizzazione regionale era stata rilasciata in favore della FA Elettronica S.r.l. (mai costituita), mentre il contratto era stato stipulato con IO FA persona fisica. Tale scostamento non è una mera irregolarità formale, ma incide sulla disponibilità e destinazione del bene demaniale civico. La società FA Elettronica S.r.l. non è mai stata costituita, e l'istanza originaria fu presentata da IO FA come amministratore di una società 'costituenda'.

  • Rigettato
    Illegittimità della risoluzione per inadempimento nel pagamento dei canoni

    È pacifico che i canoni per le annualità 2018-2020 non siano stati pagati tempestivamente. Il pagamento parziale è avvenuto nel luglio 2024, a distanza di anni dalle scadenze e successivamente all'avvio del procedimento risolutorio. Il canone 2018 non risulta adempiuto neppure tardivamente. Tale grave e reiterato inadempimento integra una ragione autonoma di risoluzione, non sanabile da un adempimento tardivo. La mancanza di una preventiva diffida non è decisiva, dato l'obbligo contrattuale puntualmente previsto e la condotta protratta per plurime annualità.

  • Rigettato
    Illegittimità della risoluzione per morte del concessionario e pretesa successione nel rapporto

    La concessione di terre civiche è un rapporto intuitus personae e non è trasmissibile mortis causa in assenza di espressa previsione normativa o clausola autorizzatoria. Gli appellanti non erano legittimati a subentrare automaticamente. L'istanza di voltura è stata formulata in favore della società IO FA S.r.l., soggetto distinto e privo di autonomo titolo autorizzatorio regionale. La richiesta di subentro si innesta su un rapporto già viziato.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 (omessa comunicazione avvio procedimento)

    L'eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non assume valenza invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della L. 241/1990, qualora il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso. Le plurime ragioni poste a fondamento della risoluzione rendono evidente che la partecipazione procedimentale non avrebbe condotto a un esito differente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1456
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1456
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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