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Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02832/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01456 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02832/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2025, proposto dai sig.ri ND
FA, NA FA e PI IO, in qualità di eredi del sig. IO FA, nonché dal sig. PI IO FA anche in qualità di legale rappresentante della società IO FA S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Di Bartolo
e AN Liberata Pace, con domicilio digitale come risultante dai Registri di
Giustizia;
contro il Comune di Bussi Sul Tirino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Bello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 02832/2025 REG.RIC.
del sig. NI NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele
Manfellotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 97/2025, pubblicata in data 5 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bussi Sul Tirino e di NI
NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1626 del 7 maggio 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RU UN e uditi per le parti gli Avvocati Daniele Di Bartolo, Annamaria Bello e Raffaele
Manfellotto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente giudizio gli appellanti –sig.ri ND FA, NA FA e PI
IO FA, quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
IO FA S.r.l., quali eredi del Sig. IO FA – chiedono la riforma della sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto avverso la determina n. 193 del 5 giugno 2024 del Comune di Bussi Sul Tirino.
Con la suddetta determina il Comune ha disposto la risoluzione del contratto di concessione di terre civiche stipulato l'11 gennaio 2018 con il sig. IO FA, N. 02832/2025 REG.RIC.
avente ad oggetto l'area distinta in catasto al foglio 8, particella 358, per una pluralità di concorrenti ragioni, segnatamente riferite: al difetto dei presupposti essenziali dichiarati dal concessionario, con particolare riferimento alla disponibilità dell'area e alla proprietà dei manufatti ivi insistenti; alla mancanza dell'autorizzazione regionale valida, in quanto la determinazione regionale DPD/259 del 22 giugno 2017 era stata rilasciata in favore della “FA Elettronica S.r.l.”, società mai costituita, e non già in favore della persona fisica IO FA; all'inadempimento per mancato pagamento dei canoni relativi alle annualità 2018–2020; decesso del concessionario in data 26 febbraio 2021 con conseguente intrasmissibilità mortis causa del rapporto concessorio.
La risoluzione è stata, dunque, fondata su una pluralità di motivi, autonomi e tra loro concorrenti, sia di natura oggettiva, sia soggettiva e funzionale.
Il primo giudice ha respinto il ricorso sul rilievo, ritenuto assorbente, dell'accertamento del difetto dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale dal concessionario, ossia la disponibilità dell'area e la proprietà dei manufatti. Al riguardo, alla luce della documentazione prodotta, è stato rilevato che con delibera di
Giunta comunale n. 201 del 28 luglio 1977 l'area era stata concessa al Sig. NI
NE per l'installazione di infrastrutture radioelettriche; successivamente, con delibera consiliare n. 61 del 24 aprile 1979 era stata ulteriormente autorizzata l'installazione di impianti per la trasmissione di una TV locale in favore del medesimo soggetto, risultando, dunque, comprovata la preesistente titolarità in capo al controinteressato e l'erroneità delle dichiarazioni rese dal Sig. FA nel contratto del
2018. Il primo giudice, inoltre, ha affermato che, essendo l'atto comunale sorretto da quattro autonome ragioni giustificative, la legittimità anche di una sola di esse, dotata di autonoma valenza, risultava sufficiente a sorreggere il provvedimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. N. 02832/2025 REG.RIC.
Gli appellanti criticano la sentenza impugnata, con riproposizione delle deduzioni disattese dal primo giudice.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bussi Sul Tirino, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo la pluralità e autonomia delle ragioni poste a fondamento della risoluzione.
Si è costituito in giudizio, inoltre, il sig. NI NE, intervenuto ad opponendum già in primo grado, che ha insistito per la conferma della pronuncia, rivendicando la titolarità dei manufatti e la legittimità delle concessioni risalenti agli anni '70.
Con ordinanza n. 1626 del 2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, valutando le deduzioni della parte appellante inidonee a superare le valutazioni espresse nella sentenza appellata, supportate da evidenze documentali a comprova della sussistenza dei presupposti alla base della risoluzione del contratto sottoscritto dall'amministrazione comunale, nel 2018, con il dante causa degli odierni appellanti, difettando sia la disponibilità dell'area sia la proprietà dei manufatti ivi realizzati,
“profili, questi ai quali si aggiungono le criticità emerse nel corso dell'istruttoria espletata dal Comune appellato, concernenti, tra l'altro, l'assenza dell'autorizzazione regionale rilasciata in favore della ditta individuale FA IO”.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie, anche in replica, ulteriormente illustrando le rispettive deduzioni. In tale contesto, gli appellanti hanno altresì avanzato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79
c.p.a. e 295 c.p.c., deducendo la pendenza, dinanzi al Tribunale ordinario di Sulmona, di un giudizio civile instaurato dal sig. NI NE, avente ad oggetto domande di natura petitoria e possessoria relative ai manufatti e alla torre metallica insistenti sull'area distinta in catasto al foglio 8, particella 358, oggetto della concessione risolta, assumendone la natura pregiudiziale rispetto all'odierno giudizio amministrativo. In relazione a tale istanza, le controparti hanno espresso la propria N. 02832/2025 REG.RIC.
opposizione, deducendo l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi, evidenziando che il provvedimento impugnato risulta sorretto da una pluralità di motivi autonomi e che la verifica della legittimità dell'atto amministrativo deve essere condotta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio deve esaminare l'istanza di sospensione del giudizio formulata dagli appellanti in ragione della pendenza del giudizio civile instaurato dal sig. NI NE dinanzi al Tribunale ordinario di Sulmona, avente ad oggetto domande di natura petitoria e possessoria relative ai manufatti e alla torre metallica insistenti sull'area di cui è causa.
1.1. La domanda non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
1.2. La pendenza del giudizio civile non integra un'ipotesi di pregiudizialità necessaria ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché difetta quel vincolo di dipendenza tecnico-giuridica in forza del quale la decisione della controversia amministrativa non potrebbe essere resa senza la preventiva definizione del giudizio civile. La sospensione necessaria presuppone, infatti, che il giudizio pregiudicante abbia ad oggetto un rapporto giuridico costituente elemento costitutivo indispensabile della situazione sostanziale dedotta nel giudizio pregiudicato, in termini tali da rendere logicamente e giuridicamente impossibile la decisione di quest'ultimo prima della definizione del primo.
1.3. Nel caso di specie, l'oggetto del presente giudizio è limitato alla verifica della legittimità della risoluzione del contratto di concessione di terre civiche adottata dal
Comune di Bussi Sul Tirino con determina n. 193 del 5 giugno 2024, e non concerne N. 02832/2025 REG.RIC.
l'accertamento definitivo della proprietà dei manufatti o del possesso dell'area, che resta devoluto alla giurisdizione ordinaria.
1.4. Il provvedimento impugnato risulta, peraltro, sorretto da una pluralità di autonome ragioni giustificative tra loro indipendenti, sicché l'eventuale definizione del giudizio civile in ordine alla titolarità dei manufatti o al possesso dell'area non costituisce antecedente logico-giuridico indefettibile della decisione da assumere nel presente giudizio, potendo questa essere resa sulla base della verifica della legittimità dell'azione amministrativa alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto.
1.5. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., ex multis, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22100), trova applicazione la regola di cui all'art. 8 c.p.a., che estende la cognizione incidentale del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, a tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, con decisione resa senza efficacia di giudicato, salve le eccezioni di cui al secondo comma della disposizione. Al riguardo, è stato altresì ribadito che la cognizione sulla legittimità del provvedimento impugnato resta devoluta al giudice amministrativo anche quando essa presupponga l'accertamento incidentale di situazioni di diritto soggettivo, purché tale accertamento sia strumentale e non si traduca in una pronuncia con efficacia di giudicato su diritti riservati al giudice ordinario.
1.6. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal controinteressato.
Gli appellanti agiscono, infatti, quali eredi del sig. IO FA, già parte del rapporto concessorio, e in tale veste vantano un interesse diretto, concreto e attuale all'annullamento degli atti che hanno determinato la risoluzione del contratto stipulato N. 02832/2025 REG.RIC.
dal loro dante causa. Ciò non vale, tuttavia, a fondare un diritto al subentro automatico nel rapporto concessorio, per le ragioni che saranno esposte.
3. L'appello è infondato.
4. In primo luogo, deve essere esaminata la doglianza con la quale gli appellanti deducono l'illegittimità della risoluzione del contratto per asserito difetto dei presupposti essenziali, con particolare riferimento alla disponibilità dell'area e alla proprietà dei manufatti insistenti sulla particella oggetto di concessione.
4.1. Sul punto, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate.
Emerge documentalmente in atti che l'area in questione era stata legittimamente concessa sin dal 1977 al sig. NI NE, in forza di deliberazioni comunali mai formalmente revocate né altrimenti caducate, e che il medesimo aveva realizzato i manufatti e la torre metallica ivi insistenti. Risulta, inoltre, che egli aveva presentato domanda di condono edilizio per le opere realizzate, sostenendone i relativi oneri, aveva corrisposto i canoni per l'occupazione del suolo pubblico e aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative per l'installazione delle infrastrutture radioelettriche.
Tali elementi, puntualmente valorizzati dal primo giudice, attestano una situazione giuridica e fattuale incompatibile con quanto dichiarato dal sig. IO FA in sede di stipula del contratto dell'11 gennaio 2018. In quella sede, infatti, il concessionario aveva affermato la propria disponibilità dell'area e la titolarità dei manufatti, circostanze che, alla luce della documentazione in atti, non trovano riscontro oggettivo.
5. Va altresì disattesa la prospettazione degli appellanti secondo cui il Comune avrebbe in precedenza riconosciuto in capo al de cuius la disponibilità dell'area, anche attraverso l'emanazione dei bandi del 2005 e del 2008 o mediante la protratta tolleranza dell'attività svolta sul sito. N. 02832/2025 REG.RIC.
5.1. In materia di beni gravati da uso civico, caratterizzati da un regime pubblicistico inderogabile, eventuali atti ricognitivi, sollecitazioni procedimentali o condotte meramente tolleranti dell'amministrazione non sono idonei a costituire o consolidare un titolo legittimante in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge e degli atti autorizzatori prescritti.
5.2. Ne consegue che il preteso “riconoscimento” della situazione di fatto non può in alcun modo valere a superare la carenza originaria dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale, né a sanare un difetto genetico del rapporto concessorio.
6. Le ulteriori deduzioni degli appellanti circa la pretesa non coincidenza catastale tra le aree assentite negli anni '70 e la particella 358 risultano, oltre che in parte nuove e dunque inammissibili per violazione del divieto di cui all'art. 104 c.p.a., comunque non decisive, poiché non idonee a dimostrare in capo al de cuius un autonomo titolo di disponibilità, né a scalfire le ulteriori e autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione.
7. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che il difetto originario dei presupposti essenziali dichiarati dal concessionario integrasse una causa autonoma e sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto concessorio. La disponibilità dell'area e la titolarità delle opere insistenti su di essa costituiscono, infatti, elementi costitutivi imprescindibili ai fini del rilascio e del mantenimento della concessione, sicché la loro insussistenza incide direttamente sulla legittimità genetica e funzionale del rapporto instaurato con l'amministrazione.
8. Parimenti infondata è la censura con la quale gli appellanti contestano la legittimità della risoluzione sotto il profilo della dedotta irrilevanza della difformità soggettiva tra il destinatario dell'autorizzazione regionale e il soggetto in concreto individuato quale concessionario.
8.1. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che, con deliberazione consiliare n. 26 del 27 novembre 2015, il Comune di Bussi Sul Tirino aveva richiesto alla Regione N. 02832/2025 REG.RIC.
Abruzzo l'autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre civiche, indicando, con riferimento alla particella n. 358, quale destinataria della concessione la società
FA Elettronica S.r.l. A tale richiesta ha fatto seguito la determinazione regionale n.
DPD/259 del 22 giugno 2017, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato la concessione della medesima particella per la durata di anni diciannove proprio in favore della FA Elettronica S.r.l.
8.2. Nonostante ciò, il successivo contratto di concessione, stipulato in data 11 gennaio
2018, è stato concluso non già con la società indicata e autorizzata dall'ente regionale, bensì con il sig. IO FA, persona fisica, soggetto giuridicamente distinto e non coincidente con quello destinatario del titolo autorizzatorio. Tale scostamento non può essere degradato a mera irregolarità formale, atteso che, in materia di terre civiche,
l'autorizzazione regionale costituisce presupposto indefettibile per la legittima instaurazione del rapporto concessorio, incidendo direttamente sulla disponibilità e sulla destinazione del bene demaniale civico.
8.3. Non giova agli appellanti la tesi secondo cui la difformità tra il soggetto indicato nell'autorizzazione regionale e il contraente effettivo sarebbe imputabile a un mero errore materiale dell'amministrazione. Dagli atti del procedimento risulta, al contrario, che la stessa istanza originaria fu presentata da IO FA nella qualità di amministratore delegato di una "costituenda" società, e che la deliberazione consiliare n. 26 del 2015 individua espressamente la “FA Elettronica S.r.l.” quale destinataria della concessione. La circostanza che tale società non sia mai stata costituita non è, pertanto, addebitabile all'ente procedente, ma rientra nella sfera di responsabilità del richiedente, il quale ha introdotto il procedimento in nome di un soggetto giuridico inesistente e ha poi stipulato il contratto in proprio, senza che alcuna rettifica o sanatoria del titolo autorizzatorio fosse mai formalmente intervenuta.
8.4. Ne consegue che, in assenza di una valida autorizzazione regionale riferita alla ditta individuale IO FA, il contratto stipulato nel 2018 risultava privo di un N. 02832/2025 REG.RIC.
presupposto essenziale. La successiva revoca, da parte della Regione Abruzzo, dell'autorizzazione rilasciata nel 2017 ha ulteriormente confermato, sul piano formale e sostanziale, la centralità e l'imprescindibilità del titolo regionale, nonché
l'impossibilità di mantenere in vita una concessione carente del necessario atto presupposto.
9. Né a differenti conclusioni può condurre la dedotta violazione degli artt. 21- quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, atteso che nel caso di specie la Regione
è intervenuta a rimuovere un atto presupposto affetto da originaria difformità soggettiva, incidendo su un provvedimento autorizzatorio relativo a beni gravati da uso civico, il cui regime pubblicistico non consente il consolidarsi di situazioni contra legem per il mero decorso del tempo. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla revoca regionale, restano comunque ferme le ulteriori e autonome ragioni di risoluzione poste a fondamento dell'atto comunale.
10. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che la difformità soggettiva tra il destinatario dell'autorizzazione regionale e il concessionario effettivo integrasse un autonomo e dirimente vizio del rapporto concessorio, idoneo, anche da solo, a sorreggere la determinazione di risoluzione impugnata.
11. Non sono fondate neppure le deduzioni con le quali la parte appellante contesta la legittimità della risoluzione sotto il profilo dell'asserita insussistenza o irrilevanza dell'inadempimento per mancato pagamento dei canoni concessori.
11.1. È circostanza pacifica in atti che il sig. IO FA non abbia corrisposto i canoni dovuti per le annualità 2018, 2019 e 2020, maturati in forza del contratto di concessione stipulato l'11 gennaio 2018.
11.2. Parimenti incontestato è che il versamento dei canoni per le annualità 2019 e
2020 sia avvenuto solo nel luglio 2024, per iniziativa della società IO FA
S.r.l., e comunque a distanza di anni dalla scadenza delle relative obbligazioni e successivamente all'avvio del procedimento risolutorio; il canone per l'annualità 2018 N. 02832/2025 REG.RIC.
non risulta adempiuto neppure tardivamente. L'adempimento è pertanto parziale e comunque sopravvenuto in modo da non poter essere valorizzato ai fini della conservazione del rapporto.
11.3. Tale comportamento integra un grave e reiterato inadempimento, idoneo a incidere in maniera significativa sull'equilibrio del rapporto concessorio. In materia di concessioni aventi ad oggetto beni gravati da usi civici, il puntuale pagamento del canone costituisce obbligazione essenziale del concessionario, strettamente connessa alla funzione pubblicistica del bene e alla necessità di garantire un utilizzo conforme agli interessi della collettività.
11.4. Non risultano, quindi, superate le valutazioni espresse dal primo giudice, il quale ha correttamente ritenuto che il protratto mancato pagamento dei canoni integrasse un'ulteriore autonoma ragione di risoluzione del rapporto, non suscettibile di essere neutralizzata da un adempimento tardivo intervenuto a distanza di anni e comunque successivamente all'avvio del procedimento risolutorio. In un rapporto di natura concessoria, il venir meno dell'affidabilità del concessionario, manifestatasi attraverso un inadempimento reiterato e non tempestivamente sanato, legittima l'amministrazione a interrompere il rapporto, senza che possano assumere rilievo decisivo condotte riparatorie tardive e parziali. Né può assumere valenza decisiva la deduzione degli appellanti circa la mancanza di una preventiva diffida, atteso che l'obbligo di pagamento del canone era puntualmente previsto nel contratto, che la condotta omissiva era protratta per un arco temporale di plurime annualità e che, nel complesso del rapporto, il mancato pagamento si inserisce in un quadro di più ampie patologie genetiche e funzionali della concessione.
12. Del pari infondata è la censura con la quale è stata dedotta l'illegittimità della risoluzione in ragione della morte del concessionario e della pretesa possibilità di successione o voltura del rapporto concessorio in loro favore. N. 02832/2025 REG.RIC.
12.1. La concessione di terre civiche, per la sua natura e per il regime pubblicistico del bene cui inerisce, non è trasmissibile mortis causa in assenza di una espressa previsione normativa o di una specifica clausola autorizzatoria che consenta il subentro. Si tratta, infatti, di un rapporto intuitus personae, fondato sulla valutazione dell'amministrazione in ordine ai requisiti soggettivi del concessionario e alla compatibilità dell'attività svolta con la destinazione del bene gravato da uso civico.
12.2. Nel caso di specie, gli appellanti non erano legittimati a subentrare automaticamente nel rapporto a seguito del decesso del sig. IO FA, né potevano ritenere che la mera comunicazione di subentro o la presentazione di un'istanza di voltura fosse idonea a consolidare una posizione giuridica soggettiva in loro favore. Peraltro, l'istanza di voltura è stata formulata in favore della società
IO FA S.r.l., soggetto distinto sia dalla persona fisica originaria contraente sia dalla società FA Elettronica S.r.l. indicata nell'autorizzazione regionale del 2017,
e comunque privo di un autonomo titolo autorizzatorio regionale.
12.3. Inoltre, la richiesta di subentro si è innestata su un rapporto concessorio già oggettivamente viziato, per le ragioni sopra esaminate, sia sotto il profilo della carenza dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale, sia sotto quello della difformità soggettiva rispetto all'autorizzazione regionale, sia, ancora, in relazione al grave inadempimento nel pagamento dei canoni.
12.4. Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso che potesse configurarsi in capo agli eredi un diritto al subentro nel rapporto concessorio, evidenziando come l'istanza dagli stessi avanzata si collocasse in un contesto già caratterizzato da plurime e autonome cause di illegittimità del rapporto, tali da legittimare la determinazione risolutoria adottata dall'amministrazione.
13. In relazione alla dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, deve rilevarsi che l'eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non assume valenza invalidante, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima N. 02832/2025 REG.RIC.
legge, allorché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso di specie, le plurime e autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione
– fondate su dati oggettivi e documentali – rendono evidente che la partecipazione procedimentale degli odierni appellanti non avrebbe potuto condurre a un esito differente. Le circostanze che gli appellanti sostengono di non aver potuto rappresentare in sede procedimentale – e segnatamente la pretesa non coincidenza tra le aree concesse al NE e la particella 358, nonché la rivendicata titolarità dei manufatti da parte del de cuius – non trovano riscontro in elementi probatori idonei a mutare il quadro di fatto posto a fondamento del provvedimento, il quale risulta sorretto da documentazione di univoco tenore. La censura va pertanto disattesa.
14. Con riferimento alle ulteriori deduzioni, il Collegio rileva che emerge in atti che l'amministrazione comunale ha attivato un'articolata istruttoria a seguito di segnalazioni circostanziate concernenti la legittimità del rapporto concessorio instaurato nel 2018. Tale istruttoria non si è risolta in una verifica meramente formale, ma ha comportato un riesame complessivo della vicenda amministrativa, alla luce della documentazione relativa alla concessione dell'area, della titolarità dei manufatti, dell'autorizzazione regionale presupposta e dell'adempimento degli obblighi concessori.
All'esito di tale approfondimento, il Comune ha accertato la sussistenza di plurimi vizi sostanziali del rapporto, riguardanti tanto la fase genetica quanto quella funzionale dello stesso. In particolare, sono emerse la carenza originaria dei presupposti dichiarati dal concessionario, la difformità soggettiva rispetto all'autorizzazione regionale,
l'inadempimento nel pagamento dei canoni e la sopravvenuta morte del concessionario. Tali elementi hanno condotto dapprima all'adozione della deliberazione consiliare n. 13 del 5 aprile 2023 e, successivamente, all'esito del procedimento, alla determinazione dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2024, con la quale
è stata formalmente disposta la risoluzione del contratto. N. 02832/2025 REG.RIC.
15. Ne deriva, pertanto, che correttamente nella sentenza appellata è stato evidenziato come l'atto comunale risultasse fondato su una pluralità di motivi tra loro concorrenti, ciascuno dotato di autonoma valenza giustificativa. Ne discende che l'eventuale fondatezza di una o più censure non sarebbe comunque idonea a determinare l'annullamento del provvedimento ove permanga, come nella fattispecie, almeno un giustificativo idoneo, di per sé solo, a sorreggerlo.
15.1. Nel caso di specie, le doglianze articolate dagli appellanti non risultano idonee a travolgere tutte le autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione, con la conseguenza che la decisione di primo grado resiste alle censure dedotte.
16. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto in quanto infondato.
17. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2832 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 02832/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
RU UN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU UN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
FA RO
Pubblicato il 23/02/2026
N. 01456 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02832/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2025, proposto dai sig.ri ND
FA, NA FA e PI IO, in qualità di eredi del sig. IO FA, nonché dal sig. PI IO FA anche in qualità di legale rappresentante della società IO FA S.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Di Bartolo
e AN Liberata Pace, con domicilio digitale come risultante dai Registri di
Giustizia;
contro il Comune di Bussi Sul Tirino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Bello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia; la Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 02832/2025 REG.RIC.
del sig. NI NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele
Manfellotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 97/2025, pubblicata in data 5 marzo 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bussi Sul Tirino e di NI
NE;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1626 del 7 maggio 2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. RU UN e uditi per le parti gli Avvocati Daniele Di Bartolo, Annamaria Bello e Raffaele
Manfellotto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente giudizio gli appellanti –sig.ri ND FA, NA FA e PI
IO FA, quest'ultimo in proprio e nella qualità di legale rappresentante della
IO FA S.r.l., quali eredi del Sig. IO FA – chiedono la riforma della sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto avverso la determina n. 193 del 5 giugno 2024 del Comune di Bussi Sul Tirino.
Con la suddetta determina il Comune ha disposto la risoluzione del contratto di concessione di terre civiche stipulato l'11 gennaio 2018 con il sig. IO FA, N. 02832/2025 REG.RIC.
avente ad oggetto l'area distinta in catasto al foglio 8, particella 358, per una pluralità di concorrenti ragioni, segnatamente riferite: al difetto dei presupposti essenziali dichiarati dal concessionario, con particolare riferimento alla disponibilità dell'area e alla proprietà dei manufatti ivi insistenti; alla mancanza dell'autorizzazione regionale valida, in quanto la determinazione regionale DPD/259 del 22 giugno 2017 era stata rilasciata in favore della “FA Elettronica S.r.l.”, società mai costituita, e non già in favore della persona fisica IO FA; all'inadempimento per mancato pagamento dei canoni relativi alle annualità 2018–2020; decesso del concessionario in data 26 febbraio 2021 con conseguente intrasmissibilità mortis causa del rapporto concessorio.
La risoluzione è stata, dunque, fondata su una pluralità di motivi, autonomi e tra loro concorrenti, sia di natura oggettiva, sia soggettiva e funzionale.
Il primo giudice ha respinto il ricorso sul rilievo, ritenuto assorbente, dell'accertamento del difetto dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale dal concessionario, ossia la disponibilità dell'area e la proprietà dei manufatti. Al riguardo, alla luce della documentazione prodotta, è stato rilevato che con delibera di
Giunta comunale n. 201 del 28 luglio 1977 l'area era stata concessa al Sig. NI
NE per l'installazione di infrastrutture radioelettriche; successivamente, con delibera consiliare n. 61 del 24 aprile 1979 era stata ulteriormente autorizzata l'installazione di impianti per la trasmissione di una TV locale in favore del medesimo soggetto, risultando, dunque, comprovata la preesistente titolarità in capo al controinteressato e l'erroneità delle dichiarazioni rese dal Sig. FA nel contratto del
2018. Il primo giudice, inoltre, ha affermato che, essendo l'atto comunale sorretto da quattro autonome ragioni giustificative, la legittimità anche di una sola di esse, dotata di autonoma valenza, risultava sufficiente a sorreggere il provvedimento, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure. N. 02832/2025 REG.RIC.
Gli appellanti criticano la sentenza impugnata, con riproposizione delle deduzioni disattese dal primo giudice.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bussi Sul Tirino, chiedendo il rigetto dell'appello e sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo la pluralità e autonomia delle ragioni poste a fondamento della risoluzione.
Si è costituito in giudizio, inoltre, il sig. NI NE, intervenuto ad opponendum già in primo grado, che ha insistito per la conferma della pronuncia, rivendicando la titolarità dei manufatti e la legittimità delle concessioni risalenti agli anni '70.
Con ordinanza n. 1626 del 2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare, valutando le deduzioni della parte appellante inidonee a superare le valutazioni espresse nella sentenza appellata, supportate da evidenze documentali a comprova della sussistenza dei presupposti alla base della risoluzione del contratto sottoscritto dall'amministrazione comunale, nel 2018, con il dante causa degli odierni appellanti, difettando sia la disponibilità dell'area sia la proprietà dei manufatti ivi realizzati,
“profili, questi ai quali si aggiungono le criticità emerse nel corso dell'istruttoria espletata dal Comune appellato, concernenti, tra l'altro, l'assenza dell'autorizzazione regionale rilasciata in favore della ditta individuale FA IO”.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie, anche in replica, ulteriormente illustrando le rispettive deduzioni. In tale contesto, gli appellanti hanno altresì avanzato istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 79
c.p.a. e 295 c.p.c., deducendo la pendenza, dinanzi al Tribunale ordinario di Sulmona, di un giudizio civile instaurato dal sig. NI NE, avente ad oggetto domande di natura petitoria e possessoria relative ai manufatti e alla torre metallica insistenti sull'area distinta in catasto al foglio 8, particella 358, oggetto della concessione risolta, assumendone la natura pregiudiziale rispetto all'odierno giudizio amministrativo. In relazione a tale istanza, le controparti hanno espresso la propria N. 02832/2025 REG.RIC.
opposizione, deducendo l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra i due giudizi, evidenziando che il provvedimento impugnato risulta sorretto da una pluralità di motivi autonomi e che la verifica della legittimità dell'atto amministrativo deve essere condotta con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
All'udienza pubblica dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare il Collegio deve esaminare l'istanza di sospensione del giudizio formulata dagli appellanti in ragione della pendenza del giudizio civile instaurato dal sig. NI NE dinanzi al Tribunale ordinario di Sulmona, avente ad oggetto domande di natura petitoria e possessoria relative ai manufatti e alla torre metallica insistenti sull'area di cui è causa.
1.1. La domanda non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
1.2. La pendenza del giudizio civile non integra un'ipotesi di pregiudizialità necessaria ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., poiché difetta quel vincolo di dipendenza tecnico-giuridica in forza del quale la decisione della controversia amministrativa non potrebbe essere resa senza la preventiva definizione del giudizio civile. La sospensione necessaria presuppone, infatti, che il giudizio pregiudicante abbia ad oggetto un rapporto giuridico costituente elemento costitutivo indispensabile della situazione sostanziale dedotta nel giudizio pregiudicato, in termini tali da rendere logicamente e giuridicamente impossibile la decisione di quest'ultimo prima della definizione del primo.
1.3. Nel caso di specie, l'oggetto del presente giudizio è limitato alla verifica della legittimità della risoluzione del contratto di concessione di terre civiche adottata dal
Comune di Bussi Sul Tirino con determina n. 193 del 5 giugno 2024, e non concerne N. 02832/2025 REG.RIC.
l'accertamento definitivo della proprietà dei manufatti o del possesso dell'area, che resta devoluto alla giurisdizione ordinaria.
1.4. Il provvedimento impugnato risulta, peraltro, sorretto da una pluralità di autonome ragioni giustificative tra loro indipendenti, sicché l'eventuale definizione del giudizio civile in ordine alla titolarità dei manufatti o al possesso dell'area non costituisce antecedente logico-giuridico indefettibile della decisione da assumere nel presente giudizio, potendo questa essere resa sulla base della verifica della legittimità dell'azione amministrativa alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto.
1.5. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr., ex multis, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22100), trova applicazione la regola di cui all'art. 8 c.p.a., che estende la cognizione incidentale del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, a tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale, con decisione resa senza efficacia di giudicato, salve le eccezioni di cui al secondo comma della disposizione. Al riguardo, è stato altresì ribadito che la cognizione sulla legittimità del provvedimento impugnato resta devoluta al giudice amministrativo anche quando essa presupponga l'accertamento incidentale di situazioni di diritto soggettivo, purché tale accertamento sia strumentale e non si traduca in una pronuncia con efficacia di giudicato su diritti riservati al giudice ordinario.
1.6. Deve, pertanto, escludersi la sussistenza dei presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal controinteressato.
Gli appellanti agiscono, infatti, quali eredi del sig. IO FA, già parte del rapporto concessorio, e in tale veste vantano un interesse diretto, concreto e attuale all'annullamento degli atti che hanno determinato la risoluzione del contratto stipulato N. 02832/2025 REG.RIC.
dal loro dante causa. Ciò non vale, tuttavia, a fondare un diritto al subentro automatico nel rapporto concessorio, per le ragioni che saranno esposte.
3. L'appello è infondato.
4. In primo luogo, deve essere esaminata la doglianza con la quale gli appellanti deducono l'illegittimità della risoluzione del contratto per asserito difetto dei presupposti essenziali, con particolare riferimento alla disponibilità dell'area e alla proprietà dei manufatti insistenti sulla particella oggetto di concessione.
4.1. Sul punto, la sentenza impugnata resiste alle censure formulate.
Emerge documentalmente in atti che l'area in questione era stata legittimamente concessa sin dal 1977 al sig. NI NE, in forza di deliberazioni comunali mai formalmente revocate né altrimenti caducate, e che il medesimo aveva realizzato i manufatti e la torre metallica ivi insistenti. Risulta, inoltre, che egli aveva presentato domanda di condono edilizio per le opere realizzate, sostenendone i relativi oneri, aveva corrisposto i canoni per l'occupazione del suolo pubblico e aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative per l'installazione delle infrastrutture radioelettriche.
Tali elementi, puntualmente valorizzati dal primo giudice, attestano una situazione giuridica e fattuale incompatibile con quanto dichiarato dal sig. IO FA in sede di stipula del contratto dell'11 gennaio 2018. In quella sede, infatti, il concessionario aveva affermato la propria disponibilità dell'area e la titolarità dei manufatti, circostanze che, alla luce della documentazione in atti, non trovano riscontro oggettivo.
5. Va altresì disattesa la prospettazione degli appellanti secondo cui il Comune avrebbe in precedenza riconosciuto in capo al de cuius la disponibilità dell'area, anche attraverso l'emanazione dei bandi del 2005 e del 2008 o mediante la protratta tolleranza dell'attività svolta sul sito. N. 02832/2025 REG.RIC.
5.1. In materia di beni gravati da uso civico, caratterizzati da un regime pubblicistico inderogabile, eventuali atti ricognitivi, sollecitazioni procedimentali o condotte meramente tolleranti dell'amministrazione non sono idonei a costituire o consolidare un titolo legittimante in assenza dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge e degli atti autorizzatori prescritti.
5.2. Ne consegue che il preteso “riconoscimento” della situazione di fatto non può in alcun modo valere a superare la carenza originaria dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale, né a sanare un difetto genetico del rapporto concessorio.
6. Le ulteriori deduzioni degli appellanti circa la pretesa non coincidenza catastale tra le aree assentite negli anni '70 e la particella 358 risultano, oltre che in parte nuove e dunque inammissibili per violazione del divieto di cui all'art. 104 c.p.a., comunque non decisive, poiché non idonee a dimostrare in capo al de cuius un autonomo titolo di disponibilità, né a scalfire le ulteriori e autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione.
7. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che il difetto originario dei presupposti essenziali dichiarati dal concessionario integrasse una causa autonoma e sufficiente a giustificare la risoluzione del rapporto concessorio. La disponibilità dell'area e la titolarità delle opere insistenti su di essa costituiscono, infatti, elementi costitutivi imprescindibili ai fini del rilascio e del mantenimento della concessione, sicché la loro insussistenza incide direttamente sulla legittimità genetica e funzionale del rapporto instaurato con l'amministrazione.
8. Parimenti infondata è la censura con la quale gli appellanti contestano la legittimità della risoluzione sotto il profilo della dedotta irrilevanza della difformità soggettiva tra il destinatario dell'autorizzazione regionale e il soggetto in concreto individuato quale concessionario.
8.1. Dagli atti di causa emerge con chiarezza che, con deliberazione consiliare n. 26 del 27 novembre 2015, il Comune di Bussi Sul Tirino aveva richiesto alla Regione N. 02832/2025 REG.RIC.
Abruzzo l'autorizzazione al mutamento di destinazione delle terre civiche, indicando, con riferimento alla particella n. 358, quale destinataria della concessione la società
FA Elettronica S.r.l. A tale richiesta ha fatto seguito la determinazione regionale n.
DPD/259 del 22 giugno 2017, con la quale la Regione Abruzzo ha autorizzato la concessione della medesima particella per la durata di anni diciannove proprio in favore della FA Elettronica S.r.l.
8.2. Nonostante ciò, il successivo contratto di concessione, stipulato in data 11 gennaio
2018, è stato concluso non già con la società indicata e autorizzata dall'ente regionale, bensì con il sig. IO FA, persona fisica, soggetto giuridicamente distinto e non coincidente con quello destinatario del titolo autorizzatorio. Tale scostamento non può essere degradato a mera irregolarità formale, atteso che, in materia di terre civiche,
l'autorizzazione regionale costituisce presupposto indefettibile per la legittima instaurazione del rapporto concessorio, incidendo direttamente sulla disponibilità e sulla destinazione del bene demaniale civico.
8.3. Non giova agli appellanti la tesi secondo cui la difformità tra il soggetto indicato nell'autorizzazione regionale e il contraente effettivo sarebbe imputabile a un mero errore materiale dell'amministrazione. Dagli atti del procedimento risulta, al contrario, che la stessa istanza originaria fu presentata da IO FA nella qualità di amministratore delegato di una "costituenda" società, e che la deliberazione consiliare n. 26 del 2015 individua espressamente la “FA Elettronica S.r.l.” quale destinataria della concessione. La circostanza che tale società non sia mai stata costituita non è, pertanto, addebitabile all'ente procedente, ma rientra nella sfera di responsabilità del richiedente, il quale ha introdotto il procedimento in nome di un soggetto giuridico inesistente e ha poi stipulato il contratto in proprio, senza che alcuna rettifica o sanatoria del titolo autorizzatorio fosse mai formalmente intervenuta.
8.4. Ne consegue che, in assenza di una valida autorizzazione regionale riferita alla ditta individuale IO FA, il contratto stipulato nel 2018 risultava privo di un N. 02832/2025 REG.RIC.
presupposto essenziale. La successiva revoca, da parte della Regione Abruzzo, dell'autorizzazione rilasciata nel 2017 ha ulteriormente confermato, sul piano formale e sostanziale, la centralità e l'imprescindibilità del titolo regionale, nonché
l'impossibilità di mantenere in vita una concessione carente del necessario atto presupposto.
9. Né a differenti conclusioni può condurre la dedotta violazione degli artt. 21- quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, atteso che nel caso di specie la Regione
è intervenuta a rimuovere un atto presupposto affetto da originaria difformità soggettiva, incidendo su un provvedimento autorizzatorio relativo a beni gravati da uso civico, il cui regime pubblicistico non consente il consolidarsi di situazioni contra legem per il mero decorso del tempo. In ogni caso, anche a voler prescindere dalla revoca regionale, restano comunque ferme le ulteriori e autonome ragioni di risoluzione poste a fondamento dell'atto comunale.
10. Correttamente, pertanto, il primo giudice ha ritenuto che la difformità soggettiva tra il destinatario dell'autorizzazione regionale e il concessionario effettivo integrasse un autonomo e dirimente vizio del rapporto concessorio, idoneo, anche da solo, a sorreggere la determinazione di risoluzione impugnata.
11. Non sono fondate neppure le deduzioni con le quali la parte appellante contesta la legittimità della risoluzione sotto il profilo dell'asserita insussistenza o irrilevanza dell'inadempimento per mancato pagamento dei canoni concessori.
11.1. È circostanza pacifica in atti che il sig. IO FA non abbia corrisposto i canoni dovuti per le annualità 2018, 2019 e 2020, maturati in forza del contratto di concessione stipulato l'11 gennaio 2018.
11.2. Parimenti incontestato è che il versamento dei canoni per le annualità 2019 e
2020 sia avvenuto solo nel luglio 2024, per iniziativa della società IO FA
S.r.l., e comunque a distanza di anni dalla scadenza delle relative obbligazioni e successivamente all'avvio del procedimento risolutorio; il canone per l'annualità 2018 N. 02832/2025 REG.RIC.
non risulta adempiuto neppure tardivamente. L'adempimento è pertanto parziale e comunque sopravvenuto in modo da non poter essere valorizzato ai fini della conservazione del rapporto.
11.3. Tale comportamento integra un grave e reiterato inadempimento, idoneo a incidere in maniera significativa sull'equilibrio del rapporto concessorio. In materia di concessioni aventi ad oggetto beni gravati da usi civici, il puntuale pagamento del canone costituisce obbligazione essenziale del concessionario, strettamente connessa alla funzione pubblicistica del bene e alla necessità di garantire un utilizzo conforme agli interessi della collettività.
11.4. Non risultano, quindi, superate le valutazioni espresse dal primo giudice, il quale ha correttamente ritenuto che il protratto mancato pagamento dei canoni integrasse un'ulteriore autonoma ragione di risoluzione del rapporto, non suscettibile di essere neutralizzata da un adempimento tardivo intervenuto a distanza di anni e comunque successivamente all'avvio del procedimento risolutorio. In un rapporto di natura concessoria, il venir meno dell'affidabilità del concessionario, manifestatasi attraverso un inadempimento reiterato e non tempestivamente sanato, legittima l'amministrazione a interrompere il rapporto, senza che possano assumere rilievo decisivo condotte riparatorie tardive e parziali. Né può assumere valenza decisiva la deduzione degli appellanti circa la mancanza di una preventiva diffida, atteso che l'obbligo di pagamento del canone era puntualmente previsto nel contratto, che la condotta omissiva era protratta per un arco temporale di plurime annualità e che, nel complesso del rapporto, il mancato pagamento si inserisce in un quadro di più ampie patologie genetiche e funzionali della concessione.
12. Del pari infondata è la censura con la quale è stata dedotta l'illegittimità della risoluzione in ragione della morte del concessionario e della pretesa possibilità di successione o voltura del rapporto concessorio in loro favore. N. 02832/2025 REG.RIC.
12.1. La concessione di terre civiche, per la sua natura e per il regime pubblicistico del bene cui inerisce, non è trasmissibile mortis causa in assenza di una espressa previsione normativa o di una specifica clausola autorizzatoria che consenta il subentro. Si tratta, infatti, di un rapporto intuitus personae, fondato sulla valutazione dell'amministrazione in ordine ai requisiti soggettivi del concessionario e alla compatibilità dell'attività svolta con la destinazione del bene gravato da uso civico.
12.2. Nel caso di specie, gli appellanti non erano legittimati a subentrare automaticamente nel rapporto a seguito del decesso del sig. IO FA, né potevano ritenere che la mera comunicazione di subentro o la presentazione di un'istanza di voltura fosse idonea a consolidare una posizione giuridica soggettiva in loro favore. Peraltro, l'istanza di voltura è stata formulata in favore della società
IO FA S.r.l., soggetto distinto sia dalla persona fisica originaria contraente sia dalla società FA Elettronica S.r.l. indicata nell'autorizzazione regionale del 2017,
e comunque privo di un autonomo titolo autorizzatorio regionale.
12.3. Inoltre, la richiesta di subentro si è innestata su un rapporto concessorio già oggettivamente viziato, per le ragioni sopra esaminate, sia sotto il profilo della carenza dei presupposti essenziali dichiarati in sede contrattuale, sia sotto quello della difformità soggettiva rispetto all'autorizzazione regionale, sia, ancora, in relazione al grave inadempimento nel pagamento dei canoni.
12.4. Correttamente, quindi, il primo giudice ha escluso che potesse configurarsi in capo agli eredi un diritto al subentro nel rapporto concessorio, evidenziando come l'istanza dagli stessi avanzata si collocasse in un contesto già caratterizzato da plurime e autonome cause di illegittimità del rapporto, tali da legittimare la determinazione risolutoria adottata dall'amministrazione.
13. In relazione alla dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990, deve rilevarsi che l'eventuale omissione della comunicazione di avvio del procedimento non assume valenza invalidante, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della medesima N. 02832/2025 REG.RIC.
legge, allorché il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Nel caso di specie, le plurime e autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione
– fondate su dati oggettivi e documentali – rendono evidente che la partecipazione procedimentale degli odierni appellanti non avrebbe potuto condurre a un esito differente. Le circostanze che gli appellanti sostengono di non aver potuto rappresentare in sede procedimentale – e segnatamente la pretesa non coincidenza tra le aree concesse al NE e la particella 358, nonché la rivendicata titolarità dei manufatti da parte del de cuius – non trovano riscontro in elementi probatori idonei a mutare il quadro di fatto posto a fondamento del provvedimento, il quale risulta sorretto da documentazione di univoco tenore. La censura va pertanto disattesa.
14. Con riferimento alle ulteriori deduzioni, il Collegio rileva che emerge in atti che l'amministrazione comunale ha attivato un'articolata istruttoria a seguito di segnalazioni circostanziate concernenti la legittimità del rapporto concessorio instaurato nel 2018. Tale istruttoria non si è risolta in una verifica meramente formale, ma ha comportato un riesame complessivo della vicenda amministrativa, alla luce della documentazione relativa alla concessione dell'area, della titolarità dei manufatti, dell'autorizzazione regionale presupposta e dell'adempimento degli obblighi concessori.
All'esito di tale approfondimento, il Comune ha accertato la sussistenza di plurimi vizi sostanziali del rapporto, riguardanti tanto la fase genetica quanto quella funzionale dello stesso. In particolare, sono emerse la carenza originaria dei presupposti dichiarati dal concessionario, la difformità soggettiva rispetto all'autorizzazione regionale,
l'inadempimento nel pagamento dei canoni e la sopravvenuta morte del concessionario. Tali elementi hanno condotto dapprima all'adozione della deliberazione consiliare n. 13 del 5 aprile 2023 e, successivamente, all'esito del procedimento, alla determinazione dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2024, con la quale
è stata formalmente disposta la risoluzione del contratto. N. 02832/2025 REG.RIC.
15. Ne deriva, pertanto, che correttamente nella sentenza appellata è stato evidenziato come l'atto comunale risultasse fondato su una pluralità di motivi tra loro concorrenti, ciascuno dotato di autonoma valenza giustificativa. Ne discende che l'eventuale fondatezza di una o più censure non sarebbe comunque idonea a determinare l'annullamento del provvedimento ove permanga, come nella fattispecie, almeno un giustificativo idoneo, di per sé solo, a sorreggerlo.
15.1. Nel caso di specie, le doglianze articolate dagli appellanti non risultano idonee a travolgere tutte le autonome ragioni poste a fondamento della risoluzione, con la conseguenza che la decisione di primo grado resiste alle censure dedotte.
16. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto in quanto infondato.
17. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 2832 del 2025), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 02832/2025 REG.RIC.
Pietro De Berardinis, Consigliere
RU UN, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
RU UN
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
FA RO