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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2024, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17940/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice dott. Giovanna Manca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17940/2019
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Angelini, presso il cui studio è Parte_1
domiciliata in Bari alla via Dante Alighieri n. 294
ATTRICE
contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Carrozzini, presso il cui studio è domiciliato in Bari alla via
Carulli n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da , con atto di citazione notificato il 18 Parte_1
pagina 1 di 3 dicembre 2019, nei confronti del in Bari, di sospensione in via Controparte_1
cautelare e nel merito, di declaratoria della nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del adottata dal convenuto in data 29/5/2018. CP_1
L'attrice assumeva di avere appreso dell'esistenza di tale deliberazione a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte del in particolare, nel fascicolo del procedimento monitorio il CP_1
aveva depositato la delibera in questione, di approvazione del rendiconto consuntivo e del CP_1
conseguente piano di riparto relativo all'esercizio 1/1/2017-31/12/2017, nonché del bilancio preventivo dell'anno 2018. L'attrice lamentava la mancata convocazione all'assemblea, nonché carenze formali e sostanziali del relativo verbale (assenza della data di svolgimento dell'assemblea; mancata indicazione del numero dei condomini intervenuti con i relativi millesimi, mancata indicazione del nome dell'amministratore) e dei rendiconti e bilanci approvati.
Istauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/7/2020, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa pretesa e domandandone il rigetto.
Con provvedimento del 13/6/2020 il Tribunale ha sospeso l'esecuzione della delibera, poi revocata con successiva ordinanza del 21/9/2020; successivamente, nei termini assegnati, le parti hanno scambiato le memorie ai sensi dell'art. 183, VI° comma, cpc. All'udienza del 27/6/2023 e a quella del 29/11/2023 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente il rinvio della causa, pendendo un tentativo di bonario componimento della controversia.
Infine, all'udienza del 24 aprile 2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
pagina 2 di 3 Alla luce delle allegazioni e delle concordi richieste delle parti, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Giovanna Manca, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17940/2019 R.G., così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Bari, lì 15 maggio 2024
Il Giudice
dott. Giovanna Manca
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Giudice di Pace in tirocinio Avv. Alfredo
Coluccia.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, nella persona del Giudice dott. Giovanna Manca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17940/2019
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Angelini, presso il cui studio è Parte_1
domiciliata in Bari alla via Dante Alighieri n. 294
ATTRICE
contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Carrozzini, presso il cui studio è domiciliato in Bari alla via
Carulli n. 15
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da , con atto di citazione notificato il 18 Parte_1
pagina 1 di 3 dicembre 2019, nei confronti del in Bari, di sospensione in via Controparte_1
cautelare e nel merito, di declaratoria della nullità e/o annullabilità della delibera assembleare del adottata dal convenuto in data 29/5/2018. CP_1
L'attrice assumeva di avere appreso dell'esistenza di tale deliberazione a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo da parte del in particolare, nel fascicolo del procedimento monitorio il CP_1
aveva depositato la delibera in questione, di approvazione del rendiconto consuntivo e del CP_1
conseguente piano di riparto relativo all'esercizio 1/1/2017-31/12/2017, nonché del bilancio preventivo dell'anno 2018. L'attrice lamentava la mancata convocazione all'assemblea, nonché carenze formali e sostanziali del relativo verbale (assenza della data di svolgimento dell'assemblea; mancata indicazione del numero dei condomini intervenuti con i relativi millesimi, mancata indicazione del nome dell'amministratore) e dei rendiconti e bilanci approvati.
Istauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio il , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/7/2020, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa pretesa e domandandone il rigetto.
Con provvedimento del 13/6/2020 il Tribunale ha sospeso l'esecuzione della delibera, poi revocata con successiva ordinanza del 21/9/2020; successivamente, nei termini assegnati, le parti hanno scambiato le memorie ai sensi dell'art. 183, VI° comma, cpc. All'udienza del 27/6/2023 e a quella del 29/11/2023 i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente il rinvio della causa, pendendo un tentativo di bonario componimento della controversia.
Infine, all'udienza del 24 aprile 2024, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno congiuntamente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cpc.
pagina 2 di 3 Alla luce delle allegazioni e delle concordi richieste delle parti, va dunque dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
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Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Giovanna Manca, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17940/2019 R.G., così
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Bari, lì 15 maggio 2024
Il Giudice
dott. Giovanna Manca
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Giudice di Pace in tirocinio Avv. Alfredo
Coluccia.
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