TRIB
Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 26/06/2024, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 412/2023
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to INGLIMA VINCENZO ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA resistente
OGGETTO: assegno sociale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso in data 31/7/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro,
l per chiedere:” ritenere e dichiarare che il sig. CP_1 Parte_1
risulta separato ex legge innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma con la sig.ra patriarca concetta a far data 9 dicembre 2020 indi,➢ ritenere e dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione – assegno sociale –con decorrenza gennaio 2021 atteso che il sig. e' Pt_1 le-galmente dal dicembre 2020 e conseguentemente,➢ ordinare all la CP_1
rideterminazio-ne dell'assegno sociale operata giusta comunicazione del
24 gennaio 2023 medinate an-nullamento dell'indebito a decorrere dal gennaio 2021 (mese successivo alla separazione del dicembre 2020) e pertanto,➢ ordinare all il ripristino della prestazione goduta – CP_1
assegno sociale con decorrenza gennaio 2021.➢ disporre qualsiasi adempimento necessario ai sensi della normativa vigente.➢ con vittoria di spese e compensi professionali.
Ha dedotto a fondamento della domanda di essere titolare di pensione categoria AS n. 04018860 e, che con comunicazione del 24.01.2023, l CP_1
gli aveva comunicato l'indebita percezione della stessa dal 2020 per un totale di euro 18.074,02, ricalcolata a decorrere dal gennaio 2020.
Ha affermato che l'indebito scaturiva dalla illegittima percezione dell CP_1
circa il connubio dello stesso con , ma invero si erano Controparte_2
separati con accordo di separazione consensuale del 9 dicembre 2020;
Ha affermato che l'atto era stato trascritto nei registri del Comune di Roma
– Uff. Stato Civile Dr.Ssa Sbordone Virginia – Atto N. 00156 – Parte 1 –
Serie 90 – Anno 2020 e pertanto l'indebito doveva essere riformulato a decorrere dal 2021 atteso che lo stesso, dal gennaio 2021, non era coniugato bensì separato dalla sig.ra . CP_2
Ha da ultimo affermato di avere proposto ricorso Amministrativo all' CP_1
rimasto senza esito;
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
sostenendo che il ricorrente fosse ancora coniugato con la sig,ra e CP_2
non avesse dato prova dello stato di bisogno.
Pag. 2 di 5 Ha altresì affermato che con comunicazione del 24 gennaio 203 l CP_1
aveva provveduto alla rideterminazione dell'assegno n. 078-739004018860
Cat. AS sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 a far data dal mese di gennaio 2020, ivi quantificando un debito (iniziale) di €
18.074,02. Successivamente, l aveva definito favorevolmente con CP_1
provvedimento di riliquidazione del 12.10.2023 una domanda di rico- stituzione reddituale per maggiorazione sociale (domus 2215947400004) sull'assegno sociale AS 04018860, determinando, a favore del Sig. Pt_1
un credito di € 6.696,35, il quale era stato utilizzato per compensare parzialmente l'indebito n. 18.074,02.
Ha chiesto:” -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare parte ricorrente tenuto al pagamento dell'importo residuo di € 11.378,165 quale residuo rispetto al maggior debito di €
18.074,02-con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, alla stregua del più recente orientamento di legittimità, "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere
Pag. 3 di 5 normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. Sez.
Lav., 15.9.2021, n. 24954; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 21573/2023).
Preliminarmente si osserva che dagli atti di causa risulta che i coniugi sono comparsi in data 2/2/2021 davanti all'ufficiale di Parte_2
stato civile, ed hanno confermato l'accordo di Persona_1
separazione personale fra coniugi concluso innanzi al medesimo ufficio in data 9/12/2020 (v. doc. 2 ricorrente); tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio.
Risulta altresì che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2020 era di euro 5.878,00 (v. doc. all. 1b resistente), quindi inferiore al limite massimo stabilito dalla legge che per l'anno 2020 era di euro 5.953,87.
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve esser riconosciuto con decorrenza dal gennaio 2021;
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza da gennaio 2021 e per l'effetto condanna l ad erogare al CP_1
ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta data;
-ordina all la rideterminazione dell'assegno sociale operata con CP_1
comunicazione del 24 gennaio 2023 con annullamento dell'indebito a decorrere dal gennaio 2021 ed il ripristino della prestazione goduta con decorrenza gennaio 2021.
- condanna l alle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione CP_1
che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge.
26/06/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 5 di 5
Sezione Lavoro
N.R.G. 412/2023
Il Giudice onorario Maria Francesca Scala, all'udienza del 26/06/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to INGLIMA VINCENZO ricorrente contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA resistente
OGGETTO: assegno sociale.
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso in data 31/7/2023 ha convenuto in giudizio Parte_1
nanti il Tribunale di Tempio Pausania in funzione di giudice del lavoro,
l per chiedere:” ritenere e dichiarare che il sig. CP_1 Parte_1
risulta separato ex legge innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma con la sig.ra patriarca concetta a far data 9 dicembre 2020 indi,➢ ritenere e dichiarare il diritto al riconoscimento della pensione – assegno sociale –con decorrenza gennaio 2021 atteso che il sig. e' Pt_1 le-galmente dal dicembre 2020 e conseguentemente,➢ ordinare all la CP_1
rideterminazio-ne dell'assegno sociale operata giusta comunicazione del
24 gennaio 2023 medinate an-nullamento dell'indebito a decorrere dal gennaio 2021 (mese successivo alla separazione del dicembre 2020) e pertanto,➢ ordinare all il ripristino della prestazione goduta – CP_1
assegno sociale con decorrenza gennaio 2021.➢ disporre qualsiasi adempimento necessario ai sensi della normativa vigente.➢ con vittoria di spese e compensi professionali.
Ha dedotto a fondamento della domanda di essere titolare di pensione categoria AS n. 04018860 e, che con comunicazione del 24.01.2023, l CP_1
gli aveva comunicato l'indebita percezione della stessa dal 2020 per un totale di euro 18.074,02, ricalcolata a decorrere dal gennaio 2020.
Ha affermato che l'indebito scaturiva dalla illegittima percezione dell CP_1
circa il connubio dello stesso con , ma invero si erano Controparte_2
separati con accordo di separazione consensuale del 9 dicembre 2020;
Ha affermato che l'atto era stato trascritto nei registri del Comune di Roma
– Uff. Stato Civile Dr.Ssa Sbordone Virginia – Atto N. 00156 – Parte 1 –
Serie 90 – Anno 2020 e pertanto l'indebito doveva essere riformulato a decorrere dal 2021 atteso che lo stesso, dal gennaio 2021, non era coniugato bensì separato dalla sig.ra . CP_2
Ha da ultimo affermato di avere proposto ricorso Amministrativo all' CP_1
rimasto senza esito;
Si è costituito in giudizio l ed ha contestato il contenuto del ricorso CP_1
sostenendo che il ricorrente fosse ancora coniugato con la sig,ra e CP_2
non avesse dato prova dello stato di bisogno.
Pag. 2 di 5 Ha altresì affermato che con comunicazione del 24 gennaio 203 l CP_1
aveva provveduto alla rideterminazione dell'assegno n. 078-739004018860
Cat. AS sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 a far data dal mese di gennaio 2020, ivi quantificando un debito (iniziale) di €
18.074,02. Successivamente, l aveva definito favorevolmente con CP_1
provvedimento di riliquidazione del 12.10.2023 una domanda di rico- stituzione reddituale per maggiorazione sociale (domus 2215947400004) sull'assegno sociale AS 04018860, determinando, a favore del Sig. Pt_1
un credito di € 6.696,35, il quale era stato utilizzato per compensare parzialmente l'indebito n. 18.074,02.
Ha chiesto:” -respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto
e per l'effetto dichiarare parte ricorrente tenuto al pagamento dell'importo residuo di € 11.378,165 quale residuo rispetto al maggior debito di €
18.074,02-con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita con documenti e all'udienza odierna, all'esito della
Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza dando lettura del dispositivo e motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Invero, alla stregua del più recente orientamento di legittimità, "Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere
Pag. 3 di 5 normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole" (Cass. Sez.
Lav., 15.9.2021, n. 24954; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 21573/2023).
Preliminarmente si osserva che dagli atti di causa risulta che i coniugi sono comparsi in data 2/2/2021 davanti all'ufficiale di Parte_2
stato civile, ed hanno confermato l'accordo di Persona_1
separazione personale fra coniugi concluso innanzi al medesimo ufficio in data 9/12/2020 (v. doc. 2 ricorrente); tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio.
Risulta altresì che il reddito percepito dal ricorrente nell'anno 2020 era di euro 5.878,00 (v. doc. all. 1b resistente), quindi inferiore al limite massimo stabilito dalla legge che per l'anno 2020 era di euro 5.953,87.
Affermato, pertanto, il diritto alla provvidenza, l'assegno deve esser riconosciuto con decorrenza dal gennaio 2021;
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, visti gli artt. 429, 442 cpc, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
-accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale con decorrenza da gennaio 2021 e per l'effetto condanna l ad erogare al CP_1
ricorrente l'assegno sociale dalla suddetta data;
-ordina all la rideterminazione dell'assegno sociale operata con CP_1
comunicazione del 24 gennaio 2023 con annullamento dell'indebito a decorrere dal gennaio 2021 ed il ripristino della prestazione goduta con decorrenza gennaio 2021.
- condanna l alle spese di lite in favore del ricorrente con distrazione CP_1
che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge.
26/06/2024 Il Giudice onorario
Maria Francesca Scala
Pag. 5 di 5