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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile e Penale di Padova - Sez. I^ Civile, composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente
2) Dott. Vincenzo Cantelli Giudice rel.
3) Dott.ssa Paola Rossi Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento n. 337-1/2024 anno r.g. p.u. promosso da
CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA INTERPROVINCIALE DEL VENETO nei confronti di
BMT COSTRUZIONI S.R.L.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BMT COSTRUZIONI S.R.L.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
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considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, tenuto conto che essa, pur oneratane, non ha dato la prova dell'insussistenza delle soglie dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale, né tale prova emerge dall'istruttoria d'ufficio, atteso che, dalla sua costituzione, la società ha depositato un solo bilancio (al 31/12/2022), omettendo il deposito di quelli successivi;
ritenuto che
BMT COSTRUZIONI S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
- In primo luogo, il credito della ricorrente – afferenti a contributi dovuti in favore di ente preposto alla mutualità nei confronti dei lavoratori addetti all'edilizia – è cristallizzato in titolo esecutivo passato in giudicato, cui non è seguito adempimento spontaneo o coattivo della debitrice;
- In secondo luogo, sussiste un rilevante debito nei confronti dello
Stato, pari ad euro 94.000,00 circa, già affidati all'agente della riscossione;
- Il mancato soddisfacimento di tali due crediti evidenzia come la debitrice non sia in grado di far fronte all'obbligazione prima che grava sull'imprenditore, ossia il pagamento dei contributi e delle imposte;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
pagina 2 di 6 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BMT COSTRUZIONI
S.R.L. con sede legale in Piove di Sacco (PD), Via Giovanni Paolo I nr. 2, cod. fisc. 05494120289, avente ad oggetto di costruzione edilizia, legalmente rappresentata da HA LA LO nata a [...]
(Romania) il 16.04.1987, residente a [...]; nomina
il dott. Vincenzo Cantelli Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa Chiara Marchetto Curatore, cod. fisc. [...], con studio in Padova, Piazzetta Conciapelli nr. 5, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 6 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 16.04.2025 alle ore 12.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse pagina 4 di 6 mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società in liquidazione giudiziale;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 09.01.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente
Dott. Giovanni Giuseppe Amenduni
Il Giudice estensore
Dott. Vincenzo Cantelli
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