Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 4465/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in data 23/02/2022, promossa con atto di appello notificato in data 16/02/2022 da
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_1 Parte_2 partiva IVA con sede in Napoli, alla via Cassano n. 196, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Cardito (Na), via Filippo Turati n. 8, presso lo studio dell'avv. Rocco Franzese, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in I grado
APPELLANTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 Controparte_2 partita IVA elettivamente domiciliata in Napoli, via Acitillo n. 124, presso lo P.IVA_2 studio dell'Avv. Vincenzo Nasti, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in I grado
APPELLATA nonché
(già , partita IVA in persona del Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_3 responsabile direzione sinistri, dott. legale rappresentante pro tempore, CP_5 elettivamente domiciliata in Napoli, via Luigi Volpicella n. 269, presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Mosca, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e
, residente in [...] CP_6
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 27726/2021 del giudice di pace di Napoli in materia di risarcimento danno da inadempimento contrattuale
Conclusioni per l'appellante: … c) accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado;
d) conseguentemente condannare in persona del Controparte_7
1
Cassano 196 confermando integralmente la sentenza n. 27726/2021, resa dal Giudice di Pace di Napoli dr Pierfrancesco Peluso, Sesta Sezione Civile pubblicata in data 8.10.2021, nell'ambito del procedimento RG. 47366/2016, non notificata, così provvedendo: - respingere, con la miglior formula, tutte le domande formulate dall'appellante contro la per i CP_1 motivi esposti in narrativa, - condannare la in persona del l.r.p.t. con sede in Parte_1
Napoli alla Via Cassano 196 o, chi di dovere, al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.
Conclusioni per conclude per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e Controparte_3 competenze legali.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con sentenza n. 27726/2021, pubblicata in data 08.10.2021 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha condannato l'odierna appellante, convenuta in I grado, al pagamento di €
1.100,00, oltre interessi e rivalutazione, in favore della a titolo di risarcimento Controparte_1 dei danni riportati dal furgone Iveco Daily, targato EN417SX, mentre era parcheggiato, in data
05/06/2015, nell'autorimessa gestita dalla . Il giudice di prime cure ha Parte_1 ritenuto che la responsabilità contrattuale di quest'ultima non fosse esclusa dal fatto che i danneggiamenti erano stati provocati da una manovra dell'autocarro targato RM3E4899 di proprietà del sig. ed assicurato per la responsabilità civile dalla CP_6 CP_8
(ora . Rispetto a questi due ultimi soggetti, la convenuta aveva
[...] Controparte_3 chiesto l'integrazione del contraddittorio, autorizzata in data 17/10/2016 e attuata con atto di citazione per chiamata del terzo notificato in data 16.01.2017 e in data 06.03.2020.
La condanna al risarcimento dell si fonda sulla motivazione di seguito riportata: Parte_1
“Nel contratto atipico di parcheggio custodito, il parcheggiatore ha gli stessi oneri che sono in capo al depositario nel contratto di deposito. Secondo il codice civile, il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla immediatamente su richiesta del depositante. Il danno subito dalla vettura costituisce un inadempimento contrattuale del gestore del parcheggio, il quale, stipulando il contratto di deposito, assume l'obbligo di custodire il bene affidatogli e di restituirlo così come gli è stato consegnato. Nel caso di specie l quando ha ricevuto la lettera di messa in Parte_1 mora dall'attore in data 09/09/2015, non ha comunicato all'attore la dinamica dell'incidente e della responsabilità di terzi nell'incidente per cui è causa. ha legittimamente Controparte_4
2 eccepito la prescrizione del credito avendo avuto conoscenza del sinistro soltanto con l'atto di chiamata in causa pervenutagli in data 12/06/2017 e quindi oltre il termine di prescrizionale biennale. De riconoscersi l'inadempimento contrattuale posto in essere dalla Parte_1 quale custode del bene parcheggiato, che in violazione della diligenza richiesta, ha omesso di comunicare immediatamente all'attore la reale dinamica dell'incidente, impedendogli di mettere in mora e di citare in giudizio il terzo responsabile. Di conseguenza in Parte_1 qualità di custode del bene, deve essere condannata al risarcimento del danno subito dall'attore”.
Nel proporre appello, l non ha contestato l'inquadramento del contratto Parte_1 intercorso con la in termini di contratto atipico di parcheggio custodito, né ha CP_1 contestato che al suddetto contratto si applicassero le norme relative al deposito, ma si è limitata ad obiettare che la responsabilità del depositario era esclusa dal fatto che era noto l'effettivo responsabile dell'illecito, il sig. , tenuto a risarcire i danni subiti dalla CP_6 [...]
in solido con la compagnia di assicurazione. L'appellante ha poi aggiunto che: - la CP_1 disciplina della assicurazione obbligatoria ex art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005 si applicava anche ai parcheggi aperti al pubblico, pur se posti in aree di proprietà privata;
- l'eccezione di prescrizione biennale sollevata dall e accolta dal giudice di pace era infondata, atteso che CP_4 tra la data del sinistro e la notifica dell'atto di chiamata in causa non erano trascorsi due anni;
- contrariamente a quanto affermato dal giudice, aveva provato di aver informato i dipendenti della in ordine al fatto che i danni erano stati causati da una manovra dell'autocarro CP_1 di proprietà del . Ciò dedotto, ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la condanna CP_6 della “al pagamento della somma di € 1.100,00 in favore della . CP_8 CP_1
*****
§ 2. In via preliminare, va respinta l'eccezione, sollevata dall , di inammissibilità CP_4 dell'appello per mancata proposizione di motivi rientranti nella previsione dell'art. 339, comma
3, c.p.c., a mente del quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per stabilire se una sentenza del giudice di prossimità sia stata emanata in base all'equità ex art. 113, comma 2, c.p.c., occorre riferirsi al valore della causa e non al contenuto concreto della decisione (cfr. Cass. n.
9432 del 2012, Cass. n. 5287 del 2012, Cass. n. 26518 del 2009, Cass. n. 4890 del 2007,
Cass., Sez. Un., n. 13917 del 2006), sempre che non si verta nell'ambito di rapporti contrattuali rientranti nella previsione dell'art. 1342 cod. civ., i quali, per espressa previsione legislativa sono sottratti al giudizio di equità qualunque sia il valore della domanda (ancora art. 113, comma 2, c.p.c.).
Nel caso in esame, la domanda proposta dalla ha un valore superiore a € CP_1
1.100,00, in quanto l'attrice non si è limitata a chiedere l'anzidetto importo, ma ha esteso le
3 sue pretese anche agli interessi e alla rivalutazione “dal dovuto al saldo”, superando, quindi, il limite di valore entro cui il giudice di pace decide secondo equità (vedi atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado).
§ 3. Passando al merito, il giudice di pace non si è discostato dalla prevalente giurisprudenza, che applica al contratto atipico di parcheggio le norme relative al contratto di deposito, con la conseguenza che il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui gli è stata consegnata (cfr., ex multis, Cass., sez. VI,
15/04/2021, n. 9895 e, nella giurisprudenza di merito, cfr. tribunale di Rimini, sez. I,
15/07/2021, n.704; fanno eccezione a tale regola le zone di sosta a pagamento istituite dai
Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f, del codice della strada, cfr. Cass., sez. un.,
28/06/2011, n. 14319). Laddove nel corso dell'esecuzione del contratto, la cosa subisca un danno, per esimersi da responsabilità, il titolare del parcheggio è tenuto a dare la prova liberatoria prevista dall'art. 1218 cod. civ., deve cioè provare che il danno è derivato da una causa a lui non imputabile, ossia estranea alla sua sfera organizzativa e non altrimenti prevedibile o evitabile (cfr. Cass., sez. III, 28/10/2014, n. 22807).
Si è già accennato al paragrafo n. 1 della presente sentenza che l'appellante non ha contestato la qualificazione del contratto in termini di contratto di parcheggio atipico, né ha negato il proprio obbligo di custodia, adducendo, a propria difesa, la riconducibilità dei danni riportati dal veicolo della all'autocarro di proprietà del . Tale Controparte_1 CP_6 allegazione non è sufficiente ad escludere la responsabilità della : la possibilità che Parte_1 il danno all'autovettura parcheggiata sia arrecato da altro utente del parcheggio costituisce un rischio tipico dell'attività professionale della , la quale, di conseguenza, avrebbe Parte_1 dovuto allegare di aver adottato gli accorgimenti necessari ad evitare il concretizzarsi del predetto rischio e spiegare per quale motivo, nonostante il loro impiego, il danno si sia ugualmente prodotto. La suddetta attività di allegazione è del tutto mancata, in quanto il motivo di appello non illustra le modalità concrete attraverso cui il furgone della è CP_1 stato danneggiato, né indica gli accorgimenti posti in essere dall'appellante, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, al fine di evitare che il veicolo dell'attrice subisse danni da parte degli altri clienti del parcheggio. Il motivo, quindi, per come formulato, non è idoneo ad incrinare la statuizione del giudice di pace nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento della agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di Parte_1 parcheggio. La concorrente responsabilità del avrebbe, al limite, potuto giustificare CP_6 una condanna in solido dei due responsabili (la solidarietà tra danneggianti sussiste anche nel caso in cui le rispettive responsabilità siano riconducibili a titoli diversi), ma da sola non è sufficiente ad escludere la responsabilità del depositario, né l'operatività delle regole disciplinanti il contratto di parcheggio. Peraltro, nell'atto di appello, la ha insistito Parte_1 per la condanna esclusiva della , pur in assenza di prova della messa in mora ex art. 145 CP_4 del codice delle assicurazioni private (l'eccezione di improponibilità della domanda è stata ribadita in appello dalla ex art. 346 c.p.c.). CP_4
4 Alla luce di quanto precede, l'appello è respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del giudice di pace di Parte_1
Napoli n. 27726/2021;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla con Controparte_1 riferimento al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.552,00 per compenso del difensore (di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Vincenzo Nasti;
c) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla con Controparte_3 riferimento al presente grado di giudizio, spese liquidate in € 1.826,00 per compenso del difensore (di cui € 350,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 700,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 07.01.2025 Il Giudice
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Marco Lassandro.
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