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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Maria MITOLA Presidente dott. Michele PRENCIPE Consigliere dott.ssa Maria GR CASERTA Consigliere Rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da nella persona di , suo LIQUIDATORE E Parte_1 Parte_2
LEGALE RAPPRESENTANTE, difeso dall'avv. CEFOLA GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA M. R. MAURO 12/C, BARLETTA, presso il difensore avv. CEFOLA
GENNARO
Reclamante contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PROCURA Controparte_1
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
Reclamati
e
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
Interventore necessario
pagina 1 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza nr. 4 del 2025 con cui il
Tribunale di Trani ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 01/07/2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il reclamo in scrutinio è proposto contro la sentenza in epigrafe che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante, . Parte_2
Col reclamo, il liquidatore della società ha censurato la detta decisione chiedendone la declaratoria di nullità, con vittoria di spese.
Il reclamo è stato affidato ad un unico motivo rubricato “Nullità della sentenza n.4/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del sig. nella sua qualità di liquidatore e legale Parte_2 rappresentante della società n liquidazione”. Parte_1
2. – Nessuno si è costituito per la liquidatela e di essa va dichiarata la contumacia.
In esito alla prima udienza di trattazione, ai fini della valutazione di tempestività del reclamo, è stato disposto il rinvio della causa per acquisire la copia della notificazione al reclamante della sentenza impugnata1 visto che dallo storico del fascicolo telematico di primo grado si ricava che questi, non avendo una casella di pec, aveva ritirato la notifica in cancelleria (cfr. storico fascicolo di primo grado, atto del 20/01/2025).
Tuttavia, la copia della relata non è stata prodotta e la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Trani ha piuttosto comunicato di aver notificato nuovamente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
3. - All'udienza di rinvio, il reclamante ha concluso come da note scritte insistendo per l'accoglimento del reclamo su conforme parere del P.G.
La causa è stata quindi riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il reclamante ha dichiarato di avere appreso della emissione della sentenza impugnata solo in seguito alla missiva racc.ta r.r. del 25/03/2025 inviata dal Curatore, dott. . Persona_1 pagina 2 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
1. – Il legale rappresentante della a sostegno del reclamo, enuncia un Controparte_2 unico motivo con cui deduce di aver <<… appreso dell'apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Trani con sentenza pubblicata il 12/01/2025, soltanto a seguito della missiva racc.ta r.r. del 25/03/2025 inviata dal Curatore, dott. . La sentenza oggi Persona_1 impugnata n.4/2023 del 12/01/2025 pubblicata dal Tribunale di Trani risulta essere affetta da nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del sig. nella Parte_2 sua qualità di liquidatore e legale rappresenta …>> (testualmente dal reclamo). Rimarca, inoltre, che <<…La notifica del ricorso e la notifica della sentenza non sono state effettuate in ossequio all'art.40, comma ottavo, c.c. i.i., essendo nota la residenza del sig. . Parte_2
Per altro verso, quest'ultimo, sempre nella sua spiegata qualità, non è stato mai invitato dalla G. di F. di BARLETTA a rendere le informative e depositare la documentazione, su delega del
Tribunale di TRANI. Anche per questo motivo al sig. è stato negato il diritto di difesa, Pt_2 costituzionalmente garantito a tutti.>> (cfr. note di trattazione da ultimo depositate).
2. – Il motivo è infondato.
Esso, come accennato, si fonda esclusivamente sul fatto che il Tribunale abbia dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nonostante, secondo la prospettazione del reclamante, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non siano stati notificati alla società.
Si tratta di censura generica e comunque smentita dalle emergenze processuali.
Risulta invero dagli atti che il ricorso del P.M. teso alla pronunzia impugnata e il decreto di fissazione dell'udienza vennero notificati regolarmente a liquidatore della Parte_2 società, in data 18.08.2024 (ex art. 140 c.p.c., atti fascicolo prime cure). Quanto alla Parte_1
, visto che essa risultava priva di indirizzo pec e sconosciuta all'indirizzo indicato quale sede
[...] legale (cfr. deposito relata del 16/09/2024), venne attivato il meccanismo di cui all'art. 40, comma 7, CCII, con inserimento da parte della cancelleria del <<…RICORSO e pedissequo
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUDIZIONE DEL DEBITORE,
…omissis…, nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario.>> e con la precisazione che <<…decorsi tre giorni dall'inserimento de quo o, antecedentemente, se il destinatario acceda prima alla predetta area riservata, la notifica si ha per avvenuta.>> (cfr. atti del fascicolo di primo grado).
Di talché, la <Notifica N .Prot. 2081 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Trani pagina 3 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
nei confronti di 07737310727 inserita in data 28-11-2024>>, risulta essersi perfezionata essendo decorsi tre giorni dal detto inserimento.
La norma, l'art. 40 co. 7 cit., come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che prevede tale modalità di notificazione, è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica anche ai procedimenti pendenti a quella data, qual è quello in scrutinio iscritto a ruolo in data 08/06/2024.
Ne deriva che il contraddittorio con la società liquidata risulta regolarmente instaurato essendo accertato che la si è sottratta volontariamente al procedimento regolarmente Parte_1 celebratosi in sua contumacia.
3.1 – Circa il merito della decisione impugnata, va segnalato che, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve contenere l'esposizione dei motivi
(cfr. art. 512 comma 2° lett. c) nel testo novellato dall'art. 12, comma 9° lett a), D.Lgs. n. CP_3
136/2024, che si applica al caso in esame ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 56, co.
4, D.Lgs. n. 136/20243) su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni e ancorché non sia 2 Cfr. Art. 12, co. 9, D. Lgs. n. 136/2024: «… 9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»; b) al comma 6: 1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»; 2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»; c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»; e) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». 33 Art. 56 Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. pagina 4 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
richiesta l'indicazione degli «specifici motivi» di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., in ogni caso,
l'ambito dell'impugnazione è circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante il che significa, circa il caso di specie, che il reclamante avrebbe dovuto sviluppare adeguate censure di merito alla sentenza resa in prime cure.
Egli, invece, non ha formulato alcun motivo di censura alla decisione impugnata, diverso da quello in rito.
Ciò, viepiù, rende il reclamo inammissibile per manifesta infondatezza.
4. – Circa le spese processuali, nulla va disposto per quelle della presente fase tra reclamante e reclamata liquidatela essendo essa rimasta contumace. Va sul punto rammentato che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023,
n. 7361, Rv. 667047 - 01).
Tuttavia, in considerazione del rigetto integrale del reclamo, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché il reclamante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione4, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. ((1)) 4 Cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del pagina 5 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
Ogni altra questione resta assorbita.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sul reclamo ex art. 51 D. Lgs. n.
14/2019 proposto da in persona del liquidatore Controparte_1
, con ricorso depositato in data 08/04/2025 nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona del curatore Avv. Controparte_4
, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA Persona_1
REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Trani, pubblicata in data 12.01.2025, così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 01 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Maria GR SE Il Presidente
Maria Mitola
d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (conformi Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018). pagina 6 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Maria MITOLA Presidente dott. Michele PRENCIPE Consigliere dott.ssa Maria GR CASERTA Consigliere Rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto da nella persona di , suo LIQUIDATORE E Parte_1 Parte_2
LEGALE RAPPRESENTANTE, difeso dall'avv. CEFOLA GENNARO, elettivamente domiciliato in VIA M. R. MAURO 12/C, BARLETTA, presso il difensore avv. CEFOLA
GENNARO
Reclamante contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PROCURA Controparte_1
DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
Reclamati
e
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
Interventore necessario
pagina 1 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza nr. 4 del 2025 con cui il
Tribunale di Trani ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 01/07/2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il reclamo in scrutinio è proposto contro la sentenza in epigrafe che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società in persona del liquidatore e legale Parte_1 rappresentante, . Parte_2
Col reclamo, il liquidatore della società ha censurato la detta decisione chiedendone la declaratoria di nullità, con vittoria di spese.
Il reclamo è stato affidato ad un unico motivo rubricato “Nullità della sentenza n.4/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del sig. nella sua qualità di liquidatore e legale Parte_2 rappresentante della società n liquidazione”. Parte_1
2. – Nessuno si è costituito per la liquidatela e di essa va dichiarata la contumacia.
In esito alla prima udienza di trattazione, ai fini della valutazione di tempestività del reclamo, è stato disposto il rinvio della causa per acquisire la copia della notificazione al reclamante della sentenza impugnata1 visto che dallo storico del fascicolo telematico di primo grado si ricava che questi, non avendo una casella di pec, aveva ritirato la notifica in cancelleria (cfr. storico fascicolo di primo grado, atto del 20/01/2025).
Tuttavia, la copia della relata non è stata prodotta e la cancelleria fallimentare del Tribunale di
Trani ha piuttosto comunicato di aver notificato nuovamente la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
3. - All'udienza di rinvio, il reclamante ha concluso come da note scritte insistendo per l'accoglimento del reclamo su conforme parere del P.G.
La causa è stata quindi riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Il reclamante ha dichiarato di avere appreso della emissione della sentenza impugnata solo in seguito alla missiva racc.ta r.r. del 25/03/2025 inviata dal Curatore, dott. . Persona_1 pagina 2 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
1. – Il legale rappresentante della a sostegno del reclamo, enuncia un Controparte_2 unico motivo con cui deduce di aver <<… appreso dell'apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Trani con sentenza pubblicata il 12/01/2025, soltanto a seguito della missiva racc.ta r.r. del 25/03/2025 inviata dal Curatore, dott. . La sentenza oggi Persona_1 impugnata n.4/2023 del 12/01/2025 pubblicata dal Tribunale di Trani risulta essere affetta da nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del sig. nella Parte_2 sua qualità di liquidatore e legale rappresenta …>> (testualmente dal reclamo). Rimarca, inoltre, che <<…La notifica del ricorso e la notifica della sentenza non sono state effettuate in ossequio all'art.40, comma ottavo, c.c. i.i., essendo nota la residenza del sig. . Parte_2
Per altro verso, quest'ultimo, sempre nella sua spiegata qualità, non è stato mai invitato dalla G. di F. di BARLETTA a rendere le informative e depositare la documentazione, su delega del
Tribunale di TRANI. Anche per questo motivo al sig. è stato negato il diritto di difesa, Pt_2 costituzionalmente garantito a tutti.>> (cfr. note di trattazione da ultimo depositate).
2. – Il motivo è infondato.
Esso, come accennato, si fonda esclusivamente sul fatto che il Tribunale abbia dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nonostante, secondo la prospettazione del reclamante, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non siano stati notificati alla società.
Si tratta di censura generica e comunque smentita dalle emergenze processuali.
Risulta invero dagli atti che il ricorso del P.M. teso alla pronunzia impugnata e il decreto di fissazione dell'udienza vennero notificati regolarmente a liquidatore della Parte_2 società, in data 18.08.2024 (ex art. 140 c.p.c., atti fascicolo prime cure). Quanto alla Parte_1
, visto che essa risultava priva di indirizzo pec e sconosciuta all'indirizzo indicato quale sede
[...] legale (cfr. deposito relata del 16/09/2024), venne attivato il meccanismo di cui all'art. 40, comma 7, CCII, con inserimento da parte della cancelleria del <<…RICORSO e pedissequo
DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'AUDIZIONE DEL DEBITORE,
…omissis…, nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale del destinatario.>> e con la precisazione che <<…decorsi tre giorni dall'inserimento de quo o, antecedentemente, se il destinatario acceda prima alla predetta area riservata, la notifica si ha per avvenuta.>> (cfr. atti del fascicolo di primo grado).
Di talché, la <Notifica N .Prot. 2081 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario - Trani pagina 3 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
nei confronti di 07737310727 inserita in data 28-11-2024>>, risulta essersi perfezionata essendo decorsi tre giorni dal detto inserimento.
La norma, l'art. 40 co. 7 cit., come modificato dal D. Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che prevede tale modalità di notificazione, è entrata in vigore il 28 settembre 2024 e si applica anche ai procedimenti pendenti a quella data, qual è quello in scrutinio iscritto a ruolo in data 08/06/2024.
Ne deriva che il contraddittorio con la società liquidata risulta regolarmente instaurato essendo accertato che la si è sottratta volontariamente al procedimento regolarmente Parte_1 celebratosi in sua contumacia.
3.1 – Circa il merito della decisione impugnata, va segnalato che, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, deve contenere l'esposizione dei motivi
(cfr. art. 512 comma 2° lett. c) nel testo novellato dall'art. 12, comma 9° lett a), D.Lgs. n. CP_3
136/2024, che si applica al caso in esame ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 56, co.
4, D.Lgs. n. 136/20243) su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni e ancorché non sia 2 Cfr. Art. 12, co. 9, D. Lgs. n. 136/2024: «… 9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»; b) al comma 6: 1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»; 2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»; c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. La sentenza è notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»; e) il comma 15 è sostituito dal seguente: «15. In caso di società o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante è tenuto, in solido con la società o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». 33 Art. 56 Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. pagina 4 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
richiesta l'indicazione degli «specifici motivi» di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., in ogni caso,
l'ambito dell'impugnazione è circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante il che significa, circa il caso di specie, che il reclamante avrebbe dovuto sviluppare adeguate censure di merito alla sentenza resa in prime cure.
Egli, invece, non ha formulato alcun motivo di censura alla decisione impugnata, diverso da quello in rito.
Ciò, viepiù, rende il reclamo inammissibile per manifesta infondatezza.
4. – Circa le spese processuali, nulla va disposto per quelle della presente fase tra reclamante e reclamata liquidatela essendo essa rimasta contumace. Va sul punto rammentato che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. Sez. 3, 14/03/2023,
n. 7361, Rv. 667047 - 01).
Tuttavia, in considerazione del rigetto integrale del reclamo, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n. 228/2012), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché il reclamante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione4, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente. ((1)) 4 Cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del pagina 5 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE
Ogni altra questione resta assorbita.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sul reclamo ex art. 51 D. Lgs. n.
14/2019 proposto da in persona del liquidatore Controparte_1
, con ricorso depositato in data 08/04/2025 nei confronti di Parte_2 [...]
, in persona del curatore Avv. Controparte_4
, con l'intervento ex lege del PROCURATORE GENERALE DELLA Persona_1
REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 4/2025 del Tribunale di Trani, pubblicata in data 12.01.2025, così provvede:
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) nulla per le spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17° della L. n.
228/2012.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 01 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Maria GR SE Il Presidente
Maria Mitola
d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo” (conformi Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018). pagina 6 di 6 Est. Dott.ssa Maria GR SE