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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/06/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
OGGETTO: APE sociale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 03/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 32/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PRENDIN RAFFAELLA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BENEDETTO CAIROLI, 30 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per procura come in atti;
RESISTENTE
Cont OGGETTO: sociale
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 14/01/2025 conveniva in giudizio Parte_1
l dinanzi al Tribunale di Ferrara – in funzione di giudice del lavoro, per ivi sentire CP_1 accertare e dichiarare il suo “diritto al riconoscimento ed all'erogazione del beneficio ex art. dall'art. 1, comma 179, L. 232/2016 (c.d. “APE sociale”) con decorrenza 01.07.2024 come da domanda amministrativa del 26.06.2024”, previa disapplicazione del provvedimento adottato da (datato 04.09.2024, CP_1 protocollato in data 18.09.2024) disponente il rigetto della domanda di “APE sociale” presentata in data 26.06.2024, nonché ogni atto o provvedimento presupposto e/o consequenziale rispetto allo stesso (ivi compreso il previo provvedimento di reiezione della domanda di verifica del requisito APE sociale del 10.03.2023); con CP_ conseguente condanna dell al pagamento in suo favore dell'“APE sociale” con
1 decorrenza dal 01.07.2024 e corresponsione di tutti gli arretrati maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, oltre ad interessi (da conteggiarsi nella misura di legge e, in specie, a far data dal deposito del presente ricorso nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.) e rivalutazione monetaria.
Deduceva la parte che l aveva respinto la sua domanda sulla base della CP_1 mancata integrale fruizione dell'indennità di disoccupazione che gli era stata concessa nel 2012.
Le considerazioni poste alla base di detta reiezione si trovano, in buona sostanza, compendiate nel provvedimento dell'ente previdenziale del 18.10.2024
(rubricato come “Conferma in autotutela del provvedimento notificato in data
04.09.2024”), secondo cui: «Per richiedere la prestazione di Ape sociale è necessario che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che sia stato richiesto ed ottenuto un trattamento di disoccupazione, interamente fruito. Nel caso di specie, la prestazione di disoccupazione relativa al
Sig. n. 705642/2012 non è stata interamente pagata a causa della Parte_1 mancata presentazione del modello DS56 nei termini di prescrizione. Nello specifico: il periodo spettante di disoccupazione era dal 06/10/2012 al 06/10/2013, mentre il pagamento risulta effettuato solo fino al 06/09/2013; il pagamento degli ultimi 30 giorni poteva essere effettuato solo successivamente all'inoltro del modello DS56 bis cartaceo da parte dell'interessato, con osservanza dei termini prescrizionali. Poiché ciò non è avvenuto, non appare sussistente il requisito di aver goduto interamente della prestazione a sostegno del reddito, per questa ragione il provvedimento viene confermato e la domanda di riesame respinta».
Deduceva la parte che non vi era alcun obbligo, tantomeno a pena di decadenza dall'indennità, di inviare il Mod DS56bis nei 30 antecedenti il termine finale del trattamento, non essendo previsto da alcuna normativa. Soggiungeva che ciò che la normativa prevede non è l'integrale fruizione dei trattamenti di disoccupazione, bensì la “conclusione” della prestazione e che «in sostanza l CP_1 pretenderebbe di misconoscere la ricorrenza in capo all'odierno ricorrente di quella situazione di “bisogno economico” che giustifica l'attribuzione dell'APE sociale sulla scorta di una mera e preordinata “apparenza” contabile ascrivibile alla mancata fruizione (nel lontano 2013 e sulla scorta di un arbitrario comportamento della stessa
di 30 gg di indennità di disoccupazione che, comunque, ad oggi, lo stesso Sig. CP_1 emmeno potrebbe più percepire per intervenuta prescrizione». Parte_1
2 Concludeva pertanto come sopra riportato.
2. Si costituiva in giudizio l resistendo alla proposta azione e chiedendone CP_1 il rigetto.
Ribadiva, in buona sostanza, che non sussisteva in capo al ricorrente il requisito previsto dalla normativa di “aver goduto interamente della prestazione a sostegno del reddito”.
La causa è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base dei documenti prodotti, senza necessità di ulteriore istruttoria.
3. L'istituto dell'APE sociale è stato introdotto dall'art. 1 comma 179 L. n.
232/2016 secondo cui: “In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le
3 quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni”.
Ciò premesso, si rileva, in primo luogo, che nella fattispecie in esame l ha CP_1 contestato esclusivamente quello che ritiene essere il requisito della fruizione integrale della prestazione per la disoccupazione.
Non è circostanza in discussione quella per cui il ricorrente omise effettivamente di presentare all'ente il Mod DS56bis nei 30 antecedenti il termine finale del trattamento, che gli era stato concesso per la durata di 360 giorni, con decorrenza dal 6.10.2012. Ciò provocò, come si legge nel provvedimento concessivo dell'indennità del 15.11.2012, “l'interruzione del pagamento della indennità di disoccupazione e il non riconoscimento della relativa contribuzione figurativa” (doc. 6 ric.).
Detta interruzione, intervenuta nell'ultimo mese di durata del trattamento, sarebbe secondo l'ente idonea a considerare la disoccupazione come non interamente fruita, con conseguente impedimento del verificarsi della condizione della “conclusione integrale della prestazione”, usando le medesime espressioni del comma 179 sopra richiamato.
Ebbene, sull'argomento la Suprema Corte si era già pronunciata con sentenza
Cass. Sez. L., sentenza n. 24950 del 17.9.2024 (richiamata dal ricorrente), secondo cui
“Ai fini del riconoscimento del diritto al godimento del cd. APE sociale (anticipo pensionistico) ex art.
1, comma 179, della l. n. 232 del 2016, il richiedente deve essere disoccupato e non percepire più - quando ne abbia in precedenza beneficiato - l'indennità di disoccupazione”. Nella parte motiva la
Corte di Cassazione ha tra l'altro evidenziato che, secondo l'interpretazione più logica e corretta della norma, “milita nel senso che è richiesto il requisito della distanza temporale tra la disoccupazione e l'APE sociale solo dove sia stata fruita concretamente l'indennità di disoccupazione, laddove tale fruizione non condiziona affatto il diritto all'APE”.
In epoca assai recente l'alta Corte, con la sentenza n. 7846 del 25.3.2025, ha ribadito tale concetto, ulteriormente approfondendolo.
Si riporta la motivazione della sentenza per la parte di interesse: “[…] questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto all'indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024).
A sostegno dell'anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due
4 prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l'una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione.
Tale interpretazione merita di essere qui ribadita, resistendo alle critiche mosse dall' nella CP_1 memoria dep. ex art. 378 c.p.c.-
Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l'accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni a tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta
l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito (in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 del 2024), deve piuttosto ritenersi che l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all'attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo.
In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall' (e fatta CP_1 propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne.
Sotto questo profilo, anzi, affatto irrilevante deve ritenersi che la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE sociale sia stata successivamente soppressa dall'art. 1, comma 91, l. n. 234/2021: lungi dal confermare la sussistenza di un qualche legame imprescindibile tra le prestazioni a tutela della disoccupazione e l'accesso all'indennità in esame, la modifica legislativa pone semmai rimedio ad un vulnus di cui, a ben guardare, potevano dolersi coloro che avessero cessato di fruire delle prestazioni per la disoccupazione, che dovevano irragionevolmente attendere almeno tre mesi, senza alcun tipo di sostegno al reddito, prima di poter richiedere l'indennità per cui è causa.
Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l'anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa
e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che l'art. 38, comma 2°, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la
5 soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell'equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali
(Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l'eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell'equilibrio di bilancio, ma è piuttosto l'equilibrio di bilancio
a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex
Corte cost. n. 275 del 2016)”.
L'interpretazione della norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità si pone dunque in contrasto quella rigida e formalistica, in contrasto con l'art. 38 Cost., adottata dall e che non può essere condivisa, tenuto conto che il ricorrente CP_1 aveva regolarmente chiesto ed ottenuto la erogazione dell'indennità disoccupazione.
4. Va ad ogni modo osservato che il modello DS56 bis non deriva da una disposizione normativa che lo istituisca esplicitamente, ma è uno strumento amministrativo che era stato predisposto dall' per effettuare una verifica CP_1 periodica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione (in uso prima della introduzione delle nuove prestazioni di disoccupazione, come la NASpI).
Né l ha proposto una diversa ricostruzione normativa dello strumento in CP_1 esame, la cui compilazione a 30 giorni dalla scadenza della prestazione costituisce una tempistica unilateralmente determinata dall'ente e non può certamente comportare, in mancanza di espressa norma di legge in tal senso, la decadenza del diritto alla indennità, invariati i requisiti di legge per il suo riconoscimento.
Pertanto, posto che il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il trattamento di disoccupazione, la cui erogazione è stata interrotta in via unilaterale dall' sulla CP_1 base di disposizioni organizzative interne, la mancata erogazione del trattamento per gli ultimi 30 giorni non può essere posta a carico dell'assicurato al fine di escludere il suo diritto alla fruizione dell'APE sociale.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nei termini di cui alle conclusioni sopra ricordate.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile, di complessità bassa, della controversia e della mancanza della fase istruttoria. Il compenso viene aumentato del 10% per utilizzo di tecniche
6 informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto di
[...] al riconoscimento del trattamento di cui dall'art. 1, comma 179, L. Parte_1
232/2016 (c.d. “APE sociale”), con decorrenza 01.07.2024, come da domanda amministrativa del 26.06.2024.
Conseguentemente condanna l all'erogazione in favore del ricorrente CP_1 dell'“APE sociale” con decorrenza dal 01.07.2024 e corresponsione di tutti gli arretrati maturati e maturandi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, oltre ad interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, come per legge.
Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 3.620,10, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dell'Avv. Raffaella
Prendin, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Ferrara il 03/06/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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