TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/10/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3895/2019
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
20.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3895/2019
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Colucci, presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia, in Baiano (AV), alla Via Nicola Litto n. 155, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Vitiello, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia
n. 53, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1443/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda dalla stessa proposta e volta ad ottenere la condanna della (nel prosieguo, semplicemente al Controparte_1 CP_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.10.2016, alle ore 9:30 circa, alla Strada Provinciale Epitaffio, in Tufino (NA), allorquando il veicolo Fiat Punto, targato
BT446XD, di proprietà di , assicurato per la RCA con la Controparte_2 Controparte_3
e dallo stesso condotto nell'occasione, invadendo l'opposta corsia di marcia, urtava, con la
[...]
propria parte anteriore, la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo Fiat 500 L, targato FA411JH, assicurato al momento del sinistro con la (oggi , di proprietà Controparte_4 CP_1
dell'odierna appellante e condotto nell'occasione da , che impattava, per Persona_1
effetto dell'urto, contro il muretto posto sulla sua destra.
L'appellante, con il presente gravame, lamenta l'errata statuizione del primo giudice laddove ha riconosciuto una responsabilità della stessa attrice nella misura del 40% “nella produzione dei danni”, non avendo la “fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione contro il muro”; Parte_1
conseguentemente, condannava la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento, a titolo CP_1
del risarcimento del danno patito dall'attrice, della somma complessiva di € 2.309,52, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (si cfr. sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1
insistendo per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva Controparte_2
pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 10.12.2019).
3 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 09.10.2025 – fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 18.3.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 22.5.2019 ed iscrizione a ruolo in data 30.5.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto, per le seguenti ragioni.
L'appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, di proprietà di , nella causazione del sinistro oggetto di causa. Controparte_2
Occorre rammentare, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, che in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza
(in tal senso, Cass., sez. III, 02.4.2002, n. 4639; Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524).
Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (si cfr. Cass., sez. III, 04.11.2014,
n. 23431; Cass., sez. III, 02.4.2009, n. 8008; Cass., sez. III, 09.01.2007, n. 195) e la presunzione di pari
4 colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera solo ove non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha così motivato l'affermazione di corresponsabilità, sia pur parziale, tra i conducenti coinvolti nel sinistro: “l'attrice non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione contro il muro. In particolare, il Giudicante ritiene che il conducente del veicolo attoreo non avesse una velocità commisurata alle circostanze di tempo e di luogo, in violazione di quanto previsto dagli artt. 141 e 143 c.d.s. indubbiamente con una condotta di guida più prudente da parte del conducente del veicolo attoreo, avrebbe potuto evitare la collisione con il muro o quantomeno ridurre le conseguenze maggiormente dannose dell'evento. Il Giudicante ritiene equo stabilire la responsabilità nella misura del 40% di parte attrice nella produzione dei danni” (si cfr.no pag.
2-3 della sentenza impugnata).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene che la statuizione del primo giudice non sia condivisibile.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 24.4.2018, ha confermato l'evento Testimone_1
dedotto in citazione, riferendo in maniera dettagliata e coerente: “Ricordo che la Fiat Punto di colore blu proveniva dal centro di Tufino mentre la Fiat 500 L aveva direzione di marcia opposta (ossia procedeva verso il centro di
Tufino). Ricordo che la Fiat Punto ha attinto la Fiat 500 L nella parte anteriore sinistra, dopo l'impatto la Fiat 500 L
(a causa dell'urto) è finita contro un muro presente alla propria destra. Credo che la Fiat Punto abbia perso il controllo per la velocità elevata. […] Preciso che la Fiat Punto ha impattato la Fiat 500 L con la propria parte anteriore nella fiancata sinistra. […]” (cfr. verbale di udienza del 24.4.2018 dinanzi al Giudice di Pace, nel fascicolo di primo grado d'ufficio).
In maniera del tutto coerente con al prima deposizione, il secondo teste, , escusso Testimone_2
all'udienza del 29.5.2018, a sua volta, riferiva che: “[…] La Fiat Punto a velocità sostenuta ha invaso la corsia della e ha urtato con la propria parte anteriore sinistra l'altro veicolo nella parte sinistra. A sua volta il veicolo Pt_2 circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità del tamponamento, nonché i danni riportati dal veicolo incidentato in conseguenza dell'impatto.
Tuttavia, non pare condivisibile la statuizione di primo grado nella parte in cui dall'apparato istruttorio acquisito ha desunto indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità del conducente della
Fiat 500 L nella causazione del sinistro. Piuttosto, una volta reputate attendibili le deposizioni testimoniali e pienamente conformi alla dinamica descritta in citazione, il primo giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità, sia pure in misura inferiore, del veicolo dell'attrice.
Ed infatti, mentre la parte convenuta non ha offerto alcuna prova di una condotta colposa del conducente del veicolo attoreo, di contro la acquisita prova orale ha consente di affermare l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà del , avendo i testi, in maniera specifica e tra loro CP_2
congruente, riferito dell'invasione della corsia di marcia percorsa dal veicolo attoreo da parte del veicolo di parte convenuta, probabilmente a causa della velocità elevata. Pare, allora, evidente che a fronte di tale inaspettato impatto, nulla potesse fare il veicolo di parte appellante, violentemente colpito sulla fiancata, per evitare di essere sospinto sul muro posto alla sua destra.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che l'appellante abbia superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, dovendosi affermare la esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro oggetto di causa, del veicolo Fiat Punto, targato BT446XD, di proprietà di e, per l'effetto – sulla scorta della CTU espletata in primo grado, cui Controparte_2
ritiene questo Giudice di aderire, in quanto congruamente motivata e tecnicamente corretta, nonché in assenza di prove documentali attestanti un diverso valore dei danni subiti dal veicolo dell'appellante, tale non essendo il mero preventivo di spesa, che non comprova un effettivo esborso – la va CP_1
condannata – non essendo stato proposto appello sul punto della condanna in via esclusiva della compagnia: cfr. sentenza impugnata – al pagamento in favore della della somma di € Parte_1
3.849,20, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza in primo grado, coperta dal giudicato sul punto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
6 Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, per l'intero a carico della con attribuzione al difensore dell'appellante, dichiaratosi CP_1
antistatario.
In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione per la fase di trattazione in appello, stante l'assenza di istruttoria.
Si reputa equo, anche in considerazione della sua contumacia in entrambi i gradi di giudizio, compensare interamente le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti esposti in parte motiva, l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, condanna in persona del rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 3.849,20, maggiorata Parte_1
degli interessi legali come da computo operato nella sentenza di primo grado;
2. Condanna in persona del rappresentante pro tempore, alla refusione delle Controparte_1
spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di che Parte_1
liquida in € 200,50 per spese ed in € 1.820,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
7 3. Condanna in persona del rappresentante pro tempore, e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in € 190,00 per spese ed in € 2.127,00 per compenso, Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Compensa le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Così deciso il 20.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
500 L “sbandando”, dopo l'urto ricevuto, ha terminato la propria marcia contro un muro ubicato alla propria destra.
[…]” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, nel fascicolo di primo grado d'ufficio).
Alla luce di tali dichiarazioni, la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, come ritenuto dal primo giudice, è stata confermata dai testimoni escussi, che riferivano, con dovizia di particolari, le
5
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 09.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
20.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 3895/2019
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Colucci, presso il Parte_1 cui studio elettivamente domicilia, in Baiano (AV), alla Via Nicola Litto n. 155, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Paolo Vitiello, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia
n. 53, il tutto come da procura in calce all'atto di citazione notificato in primo grado
APPELLATA
NONCHÈ
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 09.10.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che ha impugnato la sentenza n. 1443/2019 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda dalla stessa proposta e volta ad ottenere la condanna della (nel prosieguo, semplicemente al Controparte_1 CP_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.10.2016, alle ore 9:30 circa, alla Strada Provinciale Epitaffio, in Tufino (NA), allorquando il veicolo Fiat Punto, targato
BT446XD, di proprietà di , assicurato per la RCA con la Controparte_2 Controparte_3
e dallo stesso condotto nell'occasione, invadendo l'opposta corsia di marcia, urtava, con la
[...]
propria parte anteriore, la parte anteriore e laterale sinistra del veicolo Fiat 500 L, targato FA411JH, assicurato al momento del sinistro con la (oggi , di proprietà Controparte_4 CP_1
dell'odierna appellante e condotto nell'occasione da , che impattava, per Persona_1
effetto dell'urto, contro il muretto posto sulla sua destra.
L'appellante, con il presente gravame, lamenta l'errata statuizione del primo giudice laddove ha riconosciuto una responsabilità della stessa attrice nella misura del 40% “nella produzione dei danni”, non avendo la “fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione contro il muro”; Parte_1
conseguentemente, condannava la convenuta compagnia di assicurazione al pagamento, a titolo CP_1
del risarcimento del danno patito dall'attrice, della somma complessiva di € 2.309,52, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo (si cfr. sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma, Parte_1
insistendo per l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria proposta.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva, invece, in giudizio , di cui veniva Controparte_2
pertanto dichiarata la contumacia (cfr. verbale di udienza del 10.12.2019).
3 Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza del 09.10.2025 – fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 18.3.2019, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 22.5.2019 ed iscrizione a ruolo in data 30.5.2019; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'appello sia fondato e vada accolto, per le seguenti ragioni.
L'appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, ha chiesto, in parziale riforma della sentenza gravata, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Punto, di proprietà di , nella causazione del sinistro oggetto di causa. Controparte_2
Occorre rammentare, come chiarito più volte dalla Suprema Corte, che in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. risulta superata quando, all'esito della valutazione delle prove, risulti individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza
(in tal senso, Cass., sez. III, 02.4.2002, n. 4639; Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524).
Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per determinare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (si cfr. Cass., sez. III, 04.11.2014,
n. 23431; Cass., sez. III, 02.4.2009, n. 8008; Cass., sez. III, 09.01.2007, n. 195) e la presunzione di pari
4 colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera solo ove non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso.
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, ha così motivato l'affermazione di corresponsabilità, sia pur parziale, tra i conducenti coinvolti nel sinistro: “l'attrice non ha fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare la collisione contro il muro. In particolare, il Giudicante ritiene che il conducente del veicolo attoreo non avesse una velocità commisurata alle circostanze di tempo e di luogo, in violazione di quanto previsto dagli artt. 141 e 143 c.d.s. indubbiamente con una condotta di guida più prudente da parte del conducente del veicolo attoreo, avrebbe potuto evitare la collisione con il muro o quantomeno ridurre le conseguenze maggiormente dannose dell'evento. Il Giudicante ritiene equo stabilire la responsabilità nella misura del 40% di parte attrice nella produzione dei danni” (si cfr.no pag.
2-3 della sentenza impugnata).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene che la statuizione del primo giudice non sia condivisibile.
Ed infatti, il teste , escusso all'udienza del 24.4.2018, ha confermato l'evento Testimone_1
dedotto in citazione, riferendo in maniera dettagliata e coerente: “Ricordo che la Fiat Punto di colore blu proveniva dal centro di Tufino mentre la Fiat 500 L aveva direzione di marcia opposta (ossia procedeva verso il centro di
Tufino). Ricordo che la Fiat Punto ha attinto la Fiat 500 L nella parte anteriore sinistra, dopo l'impatto la Fiat 500 L
(a causa dell'urto) è finita contro un muro presente alla propria destra. Credo che la Fiat Punto abbia perso il controllo per la velocità elevata. […] Preciso che la Fiat Punto ha impattato la Fiat 500 L con la propria parte anteriore nella fiancata sinistra. […]” (cfr. verbale di udienza del 24.4.2018 dinanzi al Giudice di Pace, nel fascicolo di primo grado d'ufficio).
In maniera del tutto coerente con al prima deposizione, il secondo teste, , escusso Testimone_2
all'udienza del 29.5.2018, a sua volta, riferiva che: “[…] La Fiat Punto a velocità sostenuta ha invaso la corsia della e ha urtato con la propria parte anteriore sinistra l'altro veicolo nella parte sinistra. A sua volta il veicolo Pt_2 circostanze di tempo e di luogo del sinistro, le modalità del tamponamento, nonché i danni riportati dal veicolo incidentato in conseguenza dell'impatto.
Tuttavia, non pare condivisibile la statuizione di primo grado nella parte in cui dall'apparato istruttorio acquisito ha desunto indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità del conducente della
Fiat 500 L nella causazione del sinistro. Piuttosto, una volta reputate attendibili le deposizioni testimoniali e pienamente conformi alla dinamica descritta in citazione, il primo giudice avrebbe dovuto escludere la responsabilità, sia pure in misura inferiore, del veicolo dell'attrice.
Ed infatti, mentre la parte convenuta non ha offerto alcuna prova di una condotta colposa del conducente del veicolo attoreo, di contro la acquisita prova orale ha consente di affermare l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà del , avendo i testi, in maniera specifica e tra loro CP_2
congruente, riferito dell'invasione della corsia di marcia percorsa dal veicolo attoreo da parte del veicolo di parte convenuta, probabilmente a causa della velocità elevata. Pare, allora, evidente che a fronte di tale inaspettato impatto, nulla potesse fare il veicolo di parte appellante, violentemente colpito sulla fiancata, per evitare di essere sospinto sul muro posto alla sua destra.
Alla luce di tanto, ritiene il Tribunale che l'appellante abbia superato la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, dovendosi affermare la esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro oggetto di causa, del veicolo Fiat Punto, targato BT446XD, di proprietà di e, per l'effetto – sulla scorta della CTU espletata in primo grado, cui Controparte_2
ritiene questo Giudice di aderire, in quanto congruamente motivata e tecnicamente corretta, nonché in assenza di prove documentali attestanti un diverso valore dei danni subiti dal veicolo dell'appellante, tale non essendo il mero preventivo di spesa, che non comprova un effettivo esborso – la va CP_1
condannata – non essendo stato proposto appello sul punto della condanna in via esclusiva della compagnia: cfr. sentenza impugnata – al pagamento in favore della della somma di € Parte_1
3.849,20, oltre interessi come riconosciuti nella sentenza in primo grado, coperta dal giudicato sul punto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
6 Rileva, da ultimo, il Tribunale come all'accoglimento dell'appello debba seguire una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da operare avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso;
esse andranno governate secondo il principio della soccombenza e poste, pertanto, per l'intero a carico della con attribuzione al difensore dell'appellante, dichiaratosi CP_1
antistatario.
In ordine alla relativa quantificazione, le spese di lite vengono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/14, aggiornato, per la presente fase, al D.M. n. 147 del 13.8.2022. Nella liquidazione si tiene conto del valore della lite, scaglione in base alla domanda, al valore medio, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo, dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, nonché del tenore delle difese svolte, con riduzione per la fase di trattazione in appello, stante l'assenza di istruttoria.
Si reputa equo, anche in considerazione della sua contumacia in entrambi i gradi di giudizio, compensare interamente le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie, nei limiti esposti in parte motiva, l'appello proposto da e, Parte_1
per l'effetto, condanna in persona del rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di della somma di € 3.849,20, maggiorata Parte_1
degli interessi legali come da computo operato nella sentenza di primo grado;
2. Condanna in persona del rappresentante pro tempore, alla refusione delle Controparte_1
spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di che Parte_1
liquida in € 200,50 per spese ed in € 1.820,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
7 3. Condanna in persona del rappresentante pro tempore, e , in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro, alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in € 190,00 per spese ed in € 2.127,00 per compenso, Parte_1
oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione al procuratore antistatario;
4. Compensa le spese di lite nei confronti di . Controparte_2
Così deciso il 20.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
500 L “sbandando”, dopo l'urto ricevuto, ha terminato la propria marcia contro un muro ubicato alla propria destra.
[…]” (cfr. verbale di udienza del 29.5.2018, nel fascicolo di primo grado d'ufficio).
Alla luce di tali dichiarazioni, la dinamica del sinistro esposta nell'atto di citazione, come ritenuto dal primo giudice, è stata confermata dai testimoni escussi, che riferivano, con dovizia di particolari, le
5