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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 244/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010115917 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 9.10.2025 e relativo ad IMU 2020 richiesta dal concessionario SOGET srl per il Comune di Vibo Valentia.
Ha dedotto che l'atto sarebbe nullo poiché: <<…
1. Firma Irregolare: L'atto è firmato dal Legale Rappresentante pro-tempore della SO.G.E.T. S.p.A., soggetto privato, e non dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, come richiesto per la validità dell'atto impositivo.
2. Carenza di Potere Impositivo: L'accertamento è funzione pubblica riservata all'Ente Locale (il
Comune), delegabile solo formalmente a un proprio Funzionario (Art. 1, co. 162, L. 296/2006). L'atto non indica il Funzionario Comunale responsabile, né la delega. La società ha potere di riscossione e supporto, non di accertamento autonomo.
3. Incompetenza Temporale: Il Contratto di Concessione con SO.G.E.T. S.p.A. è datato 15/06/2022.
L'atto accerta l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo l'atto emesso da un soggetto privo di legittimazione anche con riferimento al periodo temporale accertato …>>.
Ha poi eccepito la non debenza dell'imposta poiché per il personale delle Forze Armate e di Polizia, l'Art.
1, comma 741, lettera c) della L. n. 160/2019, in combinato disposto con l'Art. 2, comma 5, D.L.
102/2013, deroga esplicitamente a tale requisito: l'unità immobiliare posseduta e non locata è considerata abitazione principale ed è esente da IMU, anche in assenza di residenza o dimora abituale;
che l'Ente avrebbe ignorato le dichiarazioni IMU congiunte (Allegati 4, 6, 7) e, anche aderendo alla tesi restrittiva dell'esenzione pro-quota (che si contesta), avrebbe dovuto quantomeno riconoscere l'esenzione sulla quota di proprietà del ricorrente fin dalla dichiarazione IMU del 2013; l'erronea tassazione di pertinenze esenti e dell'unità classata come magazzino per la quale ha già versato l'imposta; la non debenza dell'imposta per l'intera unità immobiliare in ragione della destinazione unitaria del bene e della condizione soggettiva del ricorrente rappresentando che ricorrente era titolare dei requisiti per l'esenzione; il comproprietario Ricorrente_1 era convivente ed era parte integrante del nucleo familiare.
Il concessionario ha provveduto, nell'esercizio dei poteri autotutela, allo sgravio del ruolo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere co compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria con cui ha chiesto di valutare se l'adottato provvedimento di sgravio sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'effettivo annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore, nonché di regolare le spese secondo equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che il concessionario ha provveduto allo sgravio del ruolo, riconoscendo che nulla è dovuto dal contribuente a seguito dell'annullato avviso di accertamento, dichiara l'estinzione del giudizio poiché è cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, perché cessata la materia del contendere, e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 Vibo Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 447101250010115917 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 9.10.2025 e relativo ad IMU 2020 richiesta dal concessionario SOGET srl per il Comune di Vibo Valentia.
Ha dedotto che l'atto sarebbe nullo poiché: <<…
1. Firma Irregolare: L'atto è firmato dal Legale Rappresentante pro-tempore della SO.G.E.T. S.p.A., soggetto privato, e non dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune, come richiesto per la validità dell'atto impositivo.
2. Carenza di Potere Impositivo: L'accertamento è funzione pubblica riservata all'Ente Locale (il
Comune), delegabile solo formalmente a un proprio Funzionario (Art. 1, co. 162, L. 296/2006). L'atto non indica il Funzionario Comunale responsabile, né la delega. La società ha potere di riscossione e supporto, non di accertamento autonomo.
3. Incompetenza Temporale: Il Contratto di Concessione con SO.G.E.T. S.p.A. è datato 15/06/2022.
L'atto accerta l'IMU relativa all'anno d'imposta 2020, antecedente alla sottoscrizione del contratto, rendendo l'atto emesso da un soggetto privo di legittimazione anche con riferimento al periodo temporale accertato …>>.
Ha poi eccepito la non debenza dell'imposta poiché per il personale delle Forze Armate e di Polizia, l'Art.
1, comma 741, lettera c) della L. n. 160/2019, in combinato disposto con l'Art. 2, comma 5, D.L.
102/2013, deroga esplicitamente a tale requisito: l'unità immobiliare posseduta e non locata è considerata abitazione principale ed è esente da IMU, anche in assenza di residenza o dimora abituale;
che l'Ente avrebbe ignorato le dichiarazioni IMU congiunte (Allegati 4, 6, 7) e, anche aderendo alla tesi restrittiva dell'esenzione pro-quota (che si contesta), avrebbe dovuto quantomeno riconoscere l'esenzione sulla quota di proprietà del ricorrente fin dalla dichiarazione IMU del 2013; l'erronea tassazione di pertinenze esenti e dell'unità classata come magazzino per la quale ha già versato l'imposta; la non debenza dell'imposta per l'intera unità immobiliare in ragione della destinazione unitaria del bene e della condizione soggettiva del ricorrente rappresentando che ricorrente era titolare dei requisiti per l'esenzione; il comproprietario Ricorrente_1 era convivente ed era parte integrante del nucleo familiare.
Il concessionario ha provveduto, nell'esercizio dei poteri autotutela, allo sgravio del ruolo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere co compensazione delle spese.
Parte ricorrente ha depositato successiva memoria con cui ha chiesto di valutare se l'adottato provvedimento di sgravio sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'effettivo annullamento dell'atto da parte dell'ente impositore, nonché di regolare le spese secondo equità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che il concessionario ha provveduto allo sgravio del ruolo, riconoscendo che nulla è dovuto dal contribuente a seguito dell'annullato avviso di accertamento, dichiara l'estinzione del giudizio poiché è cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio, perché cessata la materia del contendere, e compensa le spese del giudizio.