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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5734 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 15727 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD AT TR
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 29/08/1981, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Scognamiglio E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.07.24 e ritualmente notificato alla controparte gli istanti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da Per_2 rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. Gli istanti assumevano: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento dello stato di invalidità civile per la minore al fine di conseguire la seguente Persona_1 prestazione: indennità di accompagnamento, e che la domanda non veniva accolta per mancanza del requisito sanitario. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la suindicata minore risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare per la stessa il riconoscimento del beneficio richiesto. Avverso tali conclusioni le parti depositavano, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. Il ctu , chiamato a rendere chiarimenti sulle contestazioni Per_2 sollevata nel ricorso, ha così chiarito: ….“…… La minore Persona_1 allo stato di anni 11, è portatrice delle seguenti infermità: • Sindrome autoinfiammatoria indifferenziata in trattamento farmacologico con anakinra. A far data dalla domanda amministrativa per cui è in causa, la minore è da ritenersi autonoma nel compiere da sola le Persona_1 funzioni ed i compiti propri della sua età e quindi i fondamentali atti quotidiani della vita, e pertanto non possono esserle riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.” Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, 11 luglio 2025
IL GIUDICE (dott.ssa Stefania Borrelli)
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 29/08/1981, n.q. di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Umberto Scognamiglio E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Roberto Maisto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.07.24 e ritualmente notificato alla controparte gli istanti proponevano opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da Per_2 rituale e tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo. Gli istanti assumevano: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento dello stato di invalidità civile per la minore al fine di conseguire la seguente Persona_1 prestazione: indennità di accompagnamento, e che la domanda non veniva accolta per mancanza del requisito sanitario. Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P.. Si costituiva l' rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda. Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica. Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la suindicata minore risulta attualmente affetta da patologie tali da non determinare per la stessa il riconoscimento del beneficio richiesto. Avverso tali conclusioni le parti depositavano, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice. Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu. Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Nel merito la domanda attrice non è fondata. Il ctu , chiamato a rendere chiarimenti sulle contestazioni Per_2 sollevata nel ricorso, ha così chiarito: ….“…… La minore Persona_1 allo stato di anni 11, è portatrice delle seguenti infermità: • Sindrome autoinfiammatoria indifferenziata in trattamento farmacologico con anakinra. A far data dalla domanda amministrativa per cui è in causa, la minore è da ritenersi autonoma nel compiere da sola le Persona_1 funzioni ed i compiti propri della sua età e quindi i fondamentali atti quotidiani della vita, e pertanto non possono esserle riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento.” Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione. Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico. Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Napoli, 11 luglio 2025
IL GIUDICE (dott.ssa Stefania Borrelli)